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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 699/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
Parte_1
( c.f. ) , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato Taurianova, via Sentore Lo Schiavo, 35, nello studio dell'avv.MORABITO MARIA STELLA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Goia Tauro, via Bellini, 19, nello studio dell'avv.ZITO RENATA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
, nato Vibo Valentia, il 27/08/1981, elettivamente domiciliato in CP_2
Gioia Tauro, via Bellini, 19 , nello studio dell'avv. LA ROSA GIROLAMO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in CP_3
Scido, via Provinciale, 27, nello studio dell'avv. ZAMPOGNA FORTUNATA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Proprietà - Appello avverso la sentenza del Tribunale di MI n.152/2019 , pubblicata il 13.2.2019 .. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Controparte_4 con atto notificato il 23.12.2015 citava davanti al Tribunale di
[...]
MI e premettendo : CP_1 CP_2
-di essere proprietario del fondo rustico di natura uliveto, sito in agro del Comune di Gioia Tauro, riportato nel Catasto terreni al foglio 33, particella 522 di Ha 0.65.49, particella 520 di Ha 0.02.60 e 521 di Ha 0.01.07;
-che i beni, prima ad immemorabili in testa alla Prebenda Parrocchiale di
, gli sono stati trasferiti, unitamente all'intero patrimonio Controparte_5 delle Parrocchie della Diocesi con decreto vescovile del Controparte_4
1986 attuativo della legge n.222/1985 che, a sua volta, attuava il c.d. “ Nuovo Concordato” intervenuto nel 1984 tra la SA SE e la LI LI;
-che la metà della particella 522 , pari a circa mq. 3275, nonché le particelle 520 e 521 erano detenuti senza titolo da , fu e , e dal CP_1 CP_6 Controparte_7 figlio . CP_2
Su tali premesse chiedeva , ai sensi dell'art.948 c.c., di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio dei terreni come sopra coerenziati detenuti senza titolo dai convenuti , di condannare gli stessi alla restituzione dei beni e al pagamento delle spese processuali. I convenuti si costituivano con separate comparse :
deduceva l'estraneità al giudizio non detenendo alcun bene, nonché CP_1
l'incompetenza per materia in favore della Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale;
ammetteva di detenere terreno della particella 522 , adibito a sede della CP_2 sua società di trasporti, perché autorizzato dalla madre, che era in CP_3 possesso dell'intero immobile da circa 40 anni, ovvero dal momento del matrimonio con , per averlo ricevuto dai suoceri . CP_1
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , questa si CP_3 costituiva proponendo domanda riconvenzionale di usucapione di parte della particella 522 e di 130 mq. della particella 520. Con le memorie istruttorie l'attore specificava che la particella 521 era stata inserita nell'atto di citazione per errore atteso che era stata acquistata da , Persona_1 coniugata con , con atto pubblico del 1996; contrastava l'estraneità alla Persona_2 controversia eccepita da chiarendo che il rapporto agrario al quale questi CP_1 faceva riferimento era intervenuto tra gli avi dei convenuti e la Controparte_8
ed era stato richiamato al solo scopo di indicare il titolo in base al
[...] CP_ quale la famiglia aveva acquistato la detenzione dei beni , fermo restando il difetto di titolo di e del figlio . CP_1 CP_2
Il giudizio, istruito con prova documentale ed orale, si concludeva con la sentenza n. 152/2019 con cui il Tribunale rigettava per le ragioni nella stessa esplicitate la domanda dell'attore , quella riconvenzionale di , compensava integralmente le spese CP_3 di lite. Con atto di citazione notificato il 4.9.2019 l'
[...] impugna la decisione e rileva che : Controparte_4
1)le affrettate conclusioni del primo giudice , nel punto , a pagina 3 della sentenza, dove ritiene che la domanda di parte attrice non fosse stata chiaramente qualificata , in quanto lesive del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione rendono nulla la decisione ponendo uno sbarramento all'accertamento giudiziale del diritto di proprietà oggetto di causa che si traduce nella negazione della tutela giuridica non essendo prospettabile , in assenza di una riforma della statuizione, alcun rimedio alternativo idoneo a garantire le ragioni del proprietario sebbene è lo stesso giudicante a ritenerle fondate . Il giudice ha il potere di procedere ad una autonoma qualificazione della domanda , che prescinda da un'eventuale prospettazione errata della parte. Ma la peculiarità della vicenda consiste nella circostanza che il giudicante, travisando il contenuto del petitum sostanziale, fa riferimento ad un rapporto agrario - che qualifica come “un non chiaro rapporto di fitto” – determinando confusione tra l'elemento fondamentale della domanda e un elemento accidentale – il fitto degli avi – che nessuna incidenza può avere sul decisum. Il ragionamento logico seguito dal giudice avrebbe dovuto spingerlo a rilevare la propria incompetenza in favore della sezione specializzata agraria, offrendo alle parti la possibilità di riassumere il giudizio e far pronunciare il giudice specializzato sulla domanda . D'altra parte , la proposizione dell'azione di rilascio agrario non è ipotizzabile atteso che il d.lgs n.150/2011 circoscrive la competenza alle controversie in materia di contratti agrari che, però, l'attore non avrebbe mai potuto provare non avendo i convenuti, per loro stessa ammissione , intrattenuto tale rapporto con l'Istituto. A questo punto il proprietario avrebbe due possibilità : rivolgersi alla sezione agraria e perdere la causa perché manca il contratto agrario;
rinunciare alla tutela del proprio diritto con definitiva perdita dei beni abusivamente occupati . In entrambi i casi le conseguenze sono aberranti . Per quanto detto , vanno riformate le parti della decisione che rigettano la domanda per mancata qualificazione della stessa, sebbene vi sia, e non provvede alla sua riqualificazione laddove potesse ritenersi realmente errata;
2)la decisione, oltre che errata , è contraddittoria ed incoerente. Il giudice di prime cure , sul falso presupposto di fatto del “non chiaro contratto di fitto”, sostiene che l'azione di rilascio avrebbe natura personale in quanto “ come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto “. Senonchè il carattere personale dell'azione implica che la stessa è strettamente correlata alle parti del rapporto richiamato a supporto della domanda. Per contro, la semplice lettura dell'atto di citazione consente di avvedersi che non è richiamato alcun rapporto giuridico di carattere contrattuale o a giustificazione della detenzione dei beni da parte dei convenuti . Né può essere utilizzato a tal fine il rapporto obbligatorio intercorso con gli altri familiari dei convenuti, estranei al giudizio. Il giudice vorrebbe fare intendere – operando un erroneo quanto nocivo sillogismo in CP_ danno dell'attore – che il rapporto agrario intercorso tra gli avi degli comporterebbe la necessità di esperire un'azione di rilascio e non di rivendica del bene. Nella realtà dei fatti l'esistenza di un rapporto agrario tra la Controparte_9
era stato richiamato dall' solo in via incidentale, nella
[...] Controparte_4 seconda memoria ex art.183, VI comma , c.p.c., per contrastare la domanda di usucapione di . In precedenza era stato chiarito che il terreno era entrato CP_3 nella disponibilità dei convenuti/appellati in dipendenza del rapporto contrattuale estinto con gli ascendenti di . Deceduti i genitori di , egli e gli CP_1 CP_1 altri convenuti, non essendo subentrati nel rapporto agrario , sono privi di titolo ad occupare i beni oggetto di causa. Ritenere che la detenzione attuale sia legittimata da quel titolo contrasta con la natura degli istituti richiamati e con le dichiarazioni di e che CP_1 CP_2 hanno sempre sostenuto di non essere subentrati agli ascendenti nel contratto e negato l'esistenza di trattative per l'acquisto o l'affitto di terreni di proprietà dell'appellante . Peraltro, nella domanda di rilascio dei beni, formulata ai sensi dell'art.948 c.c., non si fa cenno a negozi pregressi , o attuali , con le parti in causa , ma ci si limita ad affermare la proprietà e la mancanza di titolo in capo ai detentori. Anche sotto tale profilo la sentenza va riformata con il riconoscimento della corretta qualificazione attorea della domanda quale rivendica ai sensi dell'art.948 c.c. , ampiamente dimostrata e non confutata dalle difese avversarie;
3) come sopra evidenziato , si ribadisce ancora una volta, che il magistrato di primo grado ha concluso il giudizio operando una premessa erronea e, cioè, affermando da una parte che la domanda non sarebbe stata chiaramente qualificata e riconoscendo dall'altra che era stata erroneamente esperita l'azione di rivendica . L'errore è LA . Sostanzialmente il giudicante nel momento in cui non ha deciso la domanda correttamente formulata e provata dall' ha disconosciuto il potere Controparte_4 dispositivo esclusivo della parte che agisce in giudizio , in aperta violazione del principio della domanda di cui al combinato disposto dell'art.99 c.p.c. e 2907 c.c. A ciò si aggiunga che non ha nemmeno ritenuto di dare alla domanda la qualificazione giuridica ritenuta corretta , così di fatto paralizzando l'azione dell'attore. Per quanto esposto la sentenza va riformata in favore di una pronuncia che, stante la pacifica e non contestata assenza di titolo negoziale tra le parti e considerato l'interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia che accerti e dichiari il proprio diritto dominicale, riconosca corretta la qualificazione della domanda come rivendicazione;
4) il provvedimento gravato è viziato per omessa pronuncia sulla domanda di rilascio . Appare beffardo che il giudicante abbia in premessa riconosciuto che la titolarità del fondo è stata provata dall' mediante “copiosa, puntualissima ed anche CP_4 brillantemente ricostruita indagine documentale” senza, poi, provvedere al rilascio dei beni. Su tale punto ha inoltre ignorato i numerosi dati probatori come le testimonianze dell'ing. , di e l'atto d'acquisto di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
, coniugata con fu e nonché quelli Per_1 Persona_2 CP_6 Controparte_7 di affitto di , e;
le raccomandate del Persona_3 CP_6 Persona_4
24 febbraio e del 26 aprile 1995 inviate dall'Istituto a , ricevute da CP_1 CP_3
e tutti i documenti allegati al fascicolo di parte;
[...]
5)all'auspicata riforma della sentenza dovrà seguire, ex art 91 c.p.c., la modifica della statuizione sulle spese processuali con la condanna degli appellati al pagamento, In via gradata, nell'eventualità la Corte dovesse ritenere di non condannare gli appellati in solido al pagamento , le spese vanno poste a carico di , sia per il primo CP_3 che per il secondo grado , stante il rigetto della sua domanda e risultando inoltre dalla lettura della sentenza come già il primo giudice era consapevole della strumentalità , per non dire temerarietà, della domanda riconvenzionale della emersa anche CP_3 dalle dichiarazioni dei testi da lei indicati da cui risulta che sapeva che il terreno era
“dei ET “. Conclude chiedendo, in via principale e in accoglimento della domanda proposta di accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rilascio dei terreni riportati in Catasto al foglio 33, particelle 522 e 520 di cui è proprietario , detenuti senza titolo dagli appellati e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione all'appellante ; di condannate gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado;
in subordine, di condannare al pagamento delle spese di CP_3 lite di entrambi i gradi del giudizio.
e si costituiscono con separate ma identiche comparse di CP_1 CP_2 risposta e dichiarano di costituirsi per contestare integralmente l'appello proposto dall' Controparte_4 da dichiararsi inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
[...]
In particolare deducono che la Corte non potrà che pervenire al rigetto delle doglianze dell'appellante prive di fondamento laddove deducono un'errata ed infondata ricostruzione fattuale e di diritto operata dal primo giudice sotto il profilo dell'accertamento del difetto della domanda attrice di rivendica. Infatti il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda dell'appellante in quanto erroneamente qualificata e strutturata come azione di rivendica e non come azione personale di rilascio aderendo all'orientamento offerto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.7305/2014 ; ha ripercorso gli esiti dell'attività istruttoria offerta attraverso la copiosa produzione documentale e la testimonianza dell'ing. giungendo ad accertare che “ la pretesa al rilascio nasce dal venir Tes_1 meno del negozio giuridico che originariamente aveva giustificato la consegna del bene al dante causa dei convenuti . Di talchè , l'attore avrebbe dovuto esperire azione personale di rilascio e non di rivendica del bene “. Oltretutto, anche se per ipotesi si volesse qualificare quella proposta dall'appellante come azione di rivendica , è infondata per carenza dei presupposti giuridici ai sensi dell'art.948 c.c. atteso che la fondatezza della domanda di rivendicazione poggia sull'esistenza, validità e rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa di restituzione nei confronti delle parti in causa. Ossia era onere di parte attrice provare sia dell'abusività dell'occupazione , sia del proprio diritto vantato sui fondi . Al contrario all'esito dell'istruttoria non è stata fornita prova all'assunto che i beni erano abusivamente detenuti dai convenuti . In corso di causa è emerso che la signoria sui terreni era esercitata da oltre un ventennio da , attrice in riconvenzionale;
che non è stata provata la CP_3 dazione del bene da parte dell' che si era completamente Controparte_4 disinteressato della proprietà. Dal testimoniale è emerso che i terreni erano stati coltivati esclusivamente dalla in assenza di opposizione da parte del proprietario CP_3 risultando ampiamente dimostrata l'interversione da detenzione in possesso compiendo atti che manifestavano il mutamento del suo animus attraverso idonee attività materiali contrassegnate anche da gravi oneri economici a cui certo non ha mai partecipato l' . Controparte_4
Inoltre la Corte non mancherà di rilevale che ove il convenuto spieghi una domanda, ovvero un'eccezione riconvenzionale invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica, la tanto propugnata qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendica ai sensi dell'art.948 c.c., affonda il “ thema disputandum “ della controversia sul tema dell'esistenza o meno del titolo d'acquisto da parte del convenuto stesso che, ponendosi in conflitto con quello vantato dall'attore , è idoneo a neutralizzarlo per come ritenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n.8215/2016. Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori antistatari.
con la comparsa di costituzione e di risposta propone appello incidentale CP_3 al rigetto della sua domanda riconvenzionale di acquisto dei beni per usucapione . Rileva che su tale punto che la decisione è viziata da illogicità e contraddittorietà , nonché affetta da grave vizio motivazionale dettato da un'erronea ricostruzione dei fatti di causa , da arbitraria interpretazione della documentazione e delle dichiarazioni dei testi atteso che il giudicante afferma che “La prova offerta è del tutto generica , imprecisa ed al limite tra inverosimiglianza , inattendibilità ed altro di ben più grave “. Al contrario di quanto affermato dal primo giudice le dichiarazioni dei testi Tes_2
, e consentono di far risalire
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 il possesso dei terreni da parte di agli anni '70, epoca in cui costituisce la CP_3 propria famiglia sposando . CP_1
I testi hanno dichiarato di non avere mai visto su terreni soggetti diversi dalla , se CP_3 non sporadicamente i componenti della sua famiglia, ma che quella che coltivava , affrontava spese per la coltivazione e per opere murarie di edificazione e manutenzione era la sola . CP_3
Da tali evenienze risultano sussistenti i presupposti di cui all'art.1158 c.c. , ovvero la piena signoria di fatto sui beni che si contrappone alla totale inerzia degli intestatari catastali. Non sono valse a confutare tali esiti probatori le affermazioni del teste arch . CP_10 che rilevando che i luoghi di causa erano porzione di un fondo unico denominato
“Filuso” ceduto in affitto ai coniugi e non ha saputo CP_6 Controparte_7 descrivere i cambiamenti e le migliorie apportate al fondo limitandosi ad affermare che il suo unico sopralluogo risaliva agli anni '90 ; che parte del terreno era stato acquistato da uno dei fratelli del convenuto;
che c'erano state trattative con CP_1 quest'ultimo per l'acquisto della terra , ovvero “ molte lettere, molti incontri ma nulla di concreto “. Per contro dalla documentazione si evince che ha pagato canoni d'affitto CP_6 per il fondo “ “ fino all'annata 1990 e che, successivamente , ha Pt_2 Persona_2 pagato affitti per gli anni 1993 e 1994 ma con riferimento alla porzione di terreno poi acquistata e non per quelli di causa. Di poi, rispetto alle trattative per la vendita del terreno riferite dal teste , suggellate in due lettere raccomandate del febbraio e CP_10 dell'aprile 1995 , risultano inviate al solo e non a ed è per CP_1 CP_3 tale motivo che non possono essere ritenute utili ad incidere negativamente sul possesso della risalente secondo i testi agli anni '70. Ma anche a voler considerare CP_3 le lettere come atti interruttivi , successivamente non si registra da parte dell' CP_4
alcuna determinazione atta ad assumere efficacia interruttiva se non la
[...] notifica dell'atto di citazione notificato a e il 19.12.2015 e a CP_1 CP_2 per integrazione del contraddittorio il 28.4.2017 e, quindi, ben oltre il CP_3 ventennio per tutti gli appellati. Va qui ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c. secondo cui il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto , si presume abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione nell'ipotesi di usucapione comporta l'inversione dell'onere della prova per cui era onere della controparte provare l'intervenuta interruzione e tanto non risulta. Pertanto, provato da il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre CP_3
i vent'anni richiesti dalla legge , indimostrata l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione acquisitiva dei beni da parte dell'Istituto nei confronti della posseditrice , anche l'ulteriore produzione documentale è inconferente nei suoi confronti e non utile al soddisfacimento dell'onere di cui all'art.2697 c.c. Comunque dalle emergenze processuali risulta provata l'interversione del possesso , interversione che si estrinseca in manifestazioni esteriori dalle quali sia possibile desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio . A tal riguardo il giudice di prime cure doveva pervenire all'accoglimento della domanda di usucapione tenuto conto che con la raccomandata CP_3 dell'1.10.2013 ha manifestato all'odierno appellante di godere animo domini i beni di causa a far tempo dal 1976 senza ricevere alcun atto di opposizione all'esercizio del possesso. Infatti, la chiamata in causa della non è frutto di autonoma CP_3 determinazione dell' ma è stata ordinata dal giudice istruttore a Controparte_4 seguito di esplicita eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle difese di e . CP_1 CP_2
Conclude chiedendo di rigettare l'appello principale dell' ; di Controparte_4 accogliere l'appello incidentale;
di accertare e dichiarare che per intervenuta usucapione , ai sensi dell'art.1158 c.c. , ha acquistato, previo frazionamento, la proprietà degli immobili :a) la porzione di 3275 mq del fondo rustico ubicato nel Comune di Gioia Tauro , censito al NCT del medesimo Comune al foglio 33, particella 522 ; b) la porzione di mq 130 fondo rustico ubicato nel Comune di Gioia Tauro , censito nel medesimo Comune al foglio 33, particella 520; di disporre la trascrizione della emananda sentenza preso la Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria e la voltura presso l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria;
in via istruttoria in rinnovazione di ammettere prova testimoniale sulle circostanze specificate nei punti da 1 a 8 della comparsa e con i testi ivi indicati. Il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.
Con ordinanza del 23.1.2023 la Corte rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'appellante incidentale. Stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., l'appellante allega alle note di trattazione scritta documentazione da cui risulta la comunicazione in data 9.3.2023 al quale Presidente Controparte_11 dell'Istituto Diocesano proprietario , da parte del Nucleo Operativo del Comando dei Carabinieri di Gioia Tauro , che il terreno oggetto di causa era stato sequestrato a
[...]
sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione DDA CP_1 denominata “Hibrys”. Con ordinanza del 31.1.2024 la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione ( tra cui quello contenuto nella decisione a Sezioni Unite, n. 7305/2014 richiamata dal primo giudice), l'azione diretta ad ottenete la consegna o il rilascio di un bene nei confronti di chi ne dispone di fatto , in assenza anche originaria di ogni titolo , deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione. In applicazione di tale principio l'azione proposta dall'
[...] prima nei Controparte_4 confronti di e e, poi, anche nei confronti di a CP_1 CP_2 CP_3 seguito di integrazione del contraddittorio , è un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art.948 c.c. Poiché il fondamento di detta azione risiede nel diritto di proprietà tutelato erga omnes grava sul rivendicante l'onere di fornire la prova rigorosa del vantato dominio risalendo, anche attraverso i propri danti causa , ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione anche in virtù di una successione nel possesso. Il rigore probatorio tipico dell'azione ( probatio diabolica ) rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificatamente contestato l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante ( in termini Cass. civ. n. 28865/2021; Cass. civ. Ord. 18395/2023). Nel caso in esame si dichiara estraneo alla vicenda affermando di non CP_1 detenere alcun bene di proprietà dell' afferma che il Parte_3 terreno destinato a sede della sua azienda di trasporti gli era stato concesso dalla madre, , che ne aveva da sempre il possesso . non contesta la CP_3 CP_3 proprietà in testa all'attore ma afferma di averne acquistato la proprietà a titolo originario per averlo posseduto , pacificamente e pubblicamene, da circa 40 anni, ossia da quando si era sposata con . CP_1
Nonostante la non contestazione della proprietà del fondo denominato “Filicuso”, l'Istituto appellante prova d'esserne divenuto proprietario a seguito della soppressione della Prebenda Parrocchiale di Sant'Ippolito Martire di Gioia Tauro, originaria proprietaria, e del riordino nell'attribuzione delle proprietà tra le Diocesi di Mileto e di attraverso la produzione di documenti ottenuti dall'Archivio Controparte_4
Storico della Diocesi di Mileto e dall'Archivio di Stato – Ufficio di MI, allegati delle alla memoria ex art.183 , VI comma , n.2, c.p.c. Le visure storiche catastali erano state allegate all'atto introduttivo. La documentazione storica esibita consente di rilevare la gestione dei beni ecclesiastici da parte della sin dai primi anni Controparte_12 del secolo scorso , realizzata con l'affitto , la percezione delle relative rendite patrimoniali e il controllo sull'utilizzo dei beni atteso che nella stessa si rinvengono comunicazioni tra i sacerdoti amministratori dei beni e la Curia relative all'affitto orale CP_ del fondo “ “ai germani , fu , l'accertamento dell'abusiva Pt_2 Per_3 costruzione sul fondo di una casetta in muratura, nonchè l'autorizzazione nel 1973 del CP_ Vescovo al Sacerdote ad intraprendere azione legale nei confronti dei “signori – coloni del fondo prebendale “ “ per l'abuso perpetrato ai danni dello stesso Pt_2 fondo “. Che il fondo “ “ è rimasto nella detenzione, all'origine come coloni e poi come Pt_2 CP_ CP_ affittuari, di più componenti della famiglia , discendenti dei germani , fu
, anche negli anni successivi al 1973 , è provato con le esibite e non Per_3 contestate ricevute di pagamento per l'affitto del fondo ( annate agrarie dal 1987 al 1994) rilasciate dall'appellante prima a e poi a , vedova CP_6 Controparte_7 CP_
. Poiché è incontestato che e sono genitori di CP_6 Controparte_7 [...]
, nonni di e suoceri di , deve ritenersi che tutti gli CP_1 CP_2 CP_3 appellati, nonché gli altri eredi di e che ne acquistano o CP_6 Controparte_7 ne affittano porzioni, erano coscienti di detenere il fondo a non domini. Di ciò vi è conferma, oltre che nella documentazione esitata, nelle dichiarazioni del teste ing. che dichiara di essere intervenuto, quale tecnico dell' Tes_6 CP_4
per le trattative per la definizione del prezzo d'acquisto del fondo con i
[...] convenuti Zito. Il teste precisa che c'erano stati nella sede dell'Istituto molti incontri CP_ con gli eredi e, in particolare, con nel 1997 per l'acquisto di parti CP_1 dello stesso fondo, acquisto non andato a buon fine . Da quanto detto e nonostante le dichiarazioni dei testi indicati da che CP_3 riferiscono che era la sola, da 50 anni, a coltivare il fondo, realizzare opere murarie etc., deve ritenersi non provato un possesso animus rem sibi habendi da parte della ovvero un possesso autonomo e, comunque, differente dalla detenzione quali CP_3 eredi di e manifestata dal marito che CP_6 Controparte_7 CP_1 tratta nel 1997 l'acquisto del terreno in questione e dai fratelli dello stesso che acquistano , o affittano, parti del fondo “ sulla base di un frazionamento del Pt_2 fondo redatto dal geom. . CP_13
In ogni caso, l'esistenza di un possesso di valido ai fini dell'usucapione nei CP_3 venti anni antecedenti al 2017 (quando riceve l'atto di integrazione del contraddittorio e si costituisce in giudizio proponendo la domanda riconvenzionale di usucapione ) è escluso dalle lettere di rilascio del fondo del febbraio ed dell'aprile 1995 , nonché dalla lettera del 10.2.2013 che, sebbene indirizzate dall' a , Controparte_4 CP_1 sono ricevute dalla CP_3
Quanto detto esclude l'acquisto dei beni oggetto di causa per usucapione mancando la prova dell'esistenza in dell'animus possidendi” e ciò esclude CP_3
l'accoglimento dell'appello incidentale.
Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, queste seguono la soccombenza per il primo ed il secondo grado del giudizio e si liquidano, in favore dell' Controparte_4 secondo quanto previsto dal D.M. n.147/2022 per le cause di
[...] valore indeterminabile di bassa complessità celebrate davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello, per il primo grado in complessivi euro 7.616,00 , di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva , euro 1.806,00 per fase di trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale , oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di rigetto dell'appello incidentale proposto da . CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Parte_1
con atto di citazione notificato il 4.9.2019 nei
[...]
e , nonché CP_1 CP_2 CP_3 sull'appello incidentale proposto da nei confronti dell CP_3 [...]
Controparte_4 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_4
1)accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto dell Controparte_4
[...] metri quadrati dell'immobile riportato nel Catasto Terreni del Comune di al CP_4 foglio di mappa 33, particella 522, confinante con la particella 525, con la particella 888 e con la strada provinciale, nonché dell'immobile identificato con la particella 520 dello stesso foglio di mappa n.33 , di Ha 0.02.60 di cui è proprietario;
2)condanna , e alla restituzione all CP_1 CP_2 CP_3 [...] [...]
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore , dei beni specificati al
[...] superiore punto 1); 3)condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 CP_3 pagamento d e a, i
[...]
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per il primo grado in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4)rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
5)ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D. 2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di rigetto dell'appello incidentale. Reggio Calabria, 15/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 699/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
Parte_1
( c.f. ) , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato Taurianova, via Sentore Lo Schiavo, 35, nello studio dell'avv.MORABITO MARIA STELLA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Goia Tauro, via Bellini, 19, nello studio dell'avv.ZITO RENATA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
, nato Vibo Valentia, il 27/08/1981, elettivamente domiciliato in CP_2
Gioia Tauro, via Bellini, 19 , nello studio dell'avv. LA ROSA GIROLAMO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in CP_3
Scido, via Provinciale, 27, nello studio dell'avv. ZAMPOGNA FORTUNATA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Proprietà - Appello avverso la sentenza del Tribunale di MI n.152/2019 , pubblicata il 13.2.2019 .. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Controparte_4 con atto notificato il 23.12.2015 citava davanti al Tribunale di
[...]
MI e premettendo : CP_1 CP_2
-di essere proprietario del fondo rustico di natura uliveto, sito in agro del Comune di Gioia Tauro, riportato nel Catasto terreni al foglio 33, particella 522 di Ha 0.65.49, particella 520 di Ha 0.02.60 e 521 di Ha 0.01.07;
-che i beni, prima ad immemorabili in testa alla Prebenda Parrocchiale di
, gli sono stati trasferiti, unitamente all'intero patrimonio Controparte_5 delle Parrocchie della Diocesi con decreto vescovile del Controparte_4
1986 attuativo della legge n.222/1985 che, a sua volta, attuava il c.d. “ Nuovo Concordato” intervenuto nel 1984 tra la SA SE e la LI LI;
-che la metà della particella 522 , pari a circa mq. 3275, nonché le particelle 520 e 521 erano detenuti senza titolo da , fu e , e dal CP_1 CP_6 Controparte_7 figlio . CP_2
Su tali premesse chiedeva , ai sensi dell'art.948 c.c., di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio dei terreni come sopra coerenziati detenuti senza titolo dai convenuti , di condannare gli stessi alla restituzione dei beni e al pagamento delle spese processuali. I convenuti si costituivano con separate comparse :
deduceva l'estraneità al giudizio non detenendo alcun bene, nonché CP_1
l'incompetenza per materia in favore della Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale;
ammetteva di detenere terreno della particella 522 , adibito a sede della CP_2 sua società di trasporti, perché autorizzato dalla madre, che era in CP_3 possesso dell'intero immobile da circa 40 anni, ovvero dal momento del matrimonio con , per averlo ricevuto dai suoceri . CP_1
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , questa si CP_3 costituiva proponendo domanda riconvenzionale di usucapione di parte della particella 522 e di 130 mq. della particella 520. Con le memorie istruttorie l'attore specificava che la particella 521 era stata inserita nell'atto di citazione per errore atteso che era stata acquistata da , Persona_1 coniugata con , con atto pubblico del 1996; contrastava l'estraneità alla Persona_2 controversia eccepita da chiarendo che il rapporto agrario al quale questi CP_1 faceva riferimento era intervenuto tra gli avi dei convenuti e la Controparte_8
ed era stato richiamato al solo scopo di indicare il titolo in base al
[...] CP_ quale la famiglia aveva acquistato la detenzione dei beni , fermo restando il difetto di titolo di e del figlio . CP_1 CP_2
Il giudizio, istruito con prova documentale ed orale, si concludeva con la sentenza n. 152/2019 con cui il Tribunale rigettava per le ragioni nella stessa esplicitate la domanda dell'attore , quella riconvenzionale di , compensava integralmente le spese CP_3 di lite. Con atto di citazione notificato il 4.9.2019 l'
[...] impugna la decisione e rileva che : Controparte_4
1)le affrettate conclusioni del primo giudice , nel punto , a pagina 3 della sentenza, dove ritiene che la domanda di parte attrice non fosse stata chiaramente qualificata , in quanto lesive del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione rendono nulla la decisione ponendo uno sbarramento all'accertamento giudiziale del diritto di proprietà oggetto di causa che si traduce nella negazione della tutela giuridica non essendo prospettabile , in assenza di una riforma della statuizione, alcun rimedio alternativo idoneo a garantire le ragioni del proprietario sebbene è lo stesso giudicante a ritenerle fondate . Il giudice ha il potere di procedere ad una autonoma qualificazione della domanda , che prescinda da un'eventuale prospettazione errata della parte. Ma la peculiarità della vicenda consiste nella circostanza che il giudicante, travisando il contenuto del petitum sostanziale, fa riferimento ad un rapporto agrario - che qualifica come “un non chiaro rapporto di fitto” – determinando confusione tra l'elemento fondamentale della domanda e un elemento accidentale – il fitto degli avi – che nessuna incidenza può avere sul decisum. Il ragionamento logico seguito dal giudice avrebbe dovuto spingerlo a rilevare la propria incompetenza in favore della sezione specializzata agraria, offrendo alle parti la possibilità di riassumere il giudizio e far pronunciare il giudice specializzato sulla domanda . D'altra parte , la proposizione dell'azione di rilascio agrario non è ipotizzabile atteso che il d.lgs n.150/2011 circoscrive la competenza alle controversie in materia di contratti agrari che, però, l'attore non avrebbe mai potuto provare non avendo i convenuti, per loro stessa ammissione , intrattenuto tale rapporto con l'Istituto. A questo punto il proprietario avrebbe due possibilità : rivolgersi alla sezione agraria e perdere la causa perché manca il contratto agrario;
rinunciare alla tutela del proprio diritto con definitiva perdita dei beni abusivamente occupati . In entrambi i casi le conseguenze sono aberranti . Per quanto detto , vanno riformate le parti della decisione che rigettano la domanda per mancata qualificazione della stessa, sebbene vi sia, e non provvede alla sua riqualificazione laddove potesse ritenersi realmente errata;
2)la decisione, oltre che errata , è contraddittoria ed incoerente. Il giudice di prime cure , sul falso presupposto di fatto del “non chiaro contratto di fitto”, sostiene che l'azione di rilascio avrebbe natura personale in quanto “ come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto “. Senonchè il carattere personale dell'azione implica che la stessa è strettamente correlata alle parti del rapporto richiamato a supporto della domanda. Per contro, la semplice lettura dell'atto di citazione consente di avvedersi che non è richiamato alcun rapporto giuridico di carattere contrattuale o a giustificazione della detenzione dei beni da parte dei convenuti . Né può essere utilizzato a tal fine il rapporto obbligatorio intercorso con gli altri familiari dei convenuti, estranei al giudizio. Il giudice vorrebbe fare intendere – operando un erroneo quanto nocivo sillogismo in CP_ danno dell'attore – che il rapporto agrario intercorso tra gli avi degli comporterebbe la necessità di esperire un'azione di rilascio e non di rivendica del bene. Nella realtà dei fatti l'esistenza di un rapporto agrario tra la Controparte_9
era stato richiamato dall' solo in via incidentale, nella
[...] Controparte_4 seconda memoria ex art.183, VI comma , c.p.c., per contrastare la domanda di usucapione di . In precedenza era stato chiarito che il terreno era entrato CP_3 nella disponibilità dei convenuti/appellati in dipendenza del rapporto contrattuale estinto con gli ascendenti di . Deceduti i genitori di , egli e gli CP_1 CP_1 altri convenuti, non essendo subentrati nel rapporto agrario , sono privi di titolo ad occupare i beni oggetto di causa. Ritenere che la detenzione attuale sia legittimata da quel titolo contrasta con la natura degli istituti richiamati e con le dichiarazioni di e che CP_1 CP_2 hanno sempre sostenuto di non essere subentrati agli ascendenti nel contratto e negato l'esistenza di trattative per l'acquisto o l'affitto di terreni di proprietà dell'appellante . Peraltro, nella domanda di rilascio dei beni, formulata ai sensi dell'art.948 c.c., non si fa cenno a negozi pregressi , o attuali , con le parti in causa , ma ci si limita ad affermare la proprietà e la mancanza di titolo in capo ai detentori. Anche sotto tale profilo la sentenza va riformata con il riconoscimento della corretta qualificazione attorea della domanda quale rivendica ai sensi dell'art.948 c.c. , ampiamente dimostrata e non confutata dalle difese avversarie;
3) come sopra evidenziato , si ribadisce ancora una volta, che il magistrato di primo grado ha concluso il giudizio operando una premessa erronea e, cioè, affermando da una parte che la domanda non sarebbe stata chiaramente qualificata e riconoscendo dall'altra che era stata erroneamente esperita l'azione di rivendica . L'errore è LA . Sostanzialmente il giudicante nel momento in cui non ha deciso la domanda correttamente formulata e provata dall' ha disconosciuto il potere Controparte_4 dispositivo esclusivo della parte che agisce in giudizio , in aperta violazione del principio della domanda di cui al combinato disposto dell'art.99 c.p.c. e 2907 c.c. A ciò si aggiunga che non ha nemmeno ritenuto di dare alla domanda la qualificazione giuridica ritenuta corretta , così di fatto paralizzando l'azione dell'attore. Per quanto esposto la sentenza va riformata in favore di una pronuncia che, stante la pacifica e non contestata assenza di titolo negoziale tra le parti e considerato l'interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia che accerti e dichiari il proprio diritto dominicale, riconosca corretta la qualificazione della domanda come rivendicazione;
4) il provvedimento gravato è viziato per omessa pronuncia sulla domanda di rilascio . Appare beffardo che il giudicante abbia in premessa riconosciuto che la titolarità del fondo è stata provata dall' mediante “copiosa, puntualissima ed anche CP_4 brillantemente ricostruita indagine documentale” senza, poi, provvedere al rilascio dei beni. Su tale punto ha inoltre ignorato i numerosi dati probatori come le testimonianze dell'ing. , di e l'atto d'acquisto di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
, coniugata con fu e nonché quelli Per_1 Persona_2 CP_6 Controparte_7 di affitto di , e;
le raccomandate del Persona_3 CP_6 Persona_4
24 febbraio e del 26 aprile 1995 inviate dall'Istituto a , ricevute da CP_1 CP_3
e tutti i documenti allegati al fascicolo di parte;
[...]
5)all'auspicata riforma della sentenza dovrà seguire, ex art 91 c.p.c., la modifica della statuizione sulle spese processuali con la condanna degli appellati al pagamento, In via gradata, nell'eventualità la Corte dovesse ritenere di non condannare gli appellati in solido al pagamento , le spese vanno poste a carico di , sia per il primo CP_3 che per il secondo grado , stante il rigetto della sua domanda e risultando inoltre dalla lettura della sentenza come già il primo giudice era consapevole della strumentalità , per non dire temerarietà, della domanda riconvenzionale della emersa anche CP_3 dalle dichiarazioni dei testi da lei indicati da cui risulta che sapeva che il terreno era
“dei ET “. Conclude chiedendo, in via principale e in accoglimento della domanda proposta di accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rilascio dei terreni riportati in Catasto al foglio 33, particelle 522 e 520 di cui è proprietario , detenuti senza titolo dagli appellati e conseguentemente condannare gli stessi alla restituzione all'appellante ; di condannate gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado;
in subordine, di condannare al pagamento delle spese di CP_3 lite di entrambi i gradi del giudizio.
e si costituiscono con separate ma identiche comparse di CP_1 CP_2 risposta e dichiarano di costituirsi per contestare integralmente l'appello proposto dall' Controparte_4 da dichiararsi inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
[...]
In particolare deducono che la Corte non potrà che pervenire al rigetto delle doglianze dell'appellante prive di fondamento laddove deducono un'errata ed infondata ricostruzione fattuale e di diritto operata dal primo giudice sotto il profilo dell'accertamento del difetto della domanda attrice di rivendica. Infatti il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda dell'appellante in quanto erroneamente qualificata e strutturata come azione di rivendica e non come azione personale di rilascio aderendo all'orientamento offerto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.7305/2014 ; ha ripercorso gli esiti dell'attività istruttoria offerta attraverso la copiosa produzione documentale e la testimonianza dell'ing. giungendo ad accertare che “ la pretesa al rilascio nasce dal venir Tes_1 meno del negozio giuridico che originariamente aveva giustificato la consegna del bene al dante causa dei convenuti . Di talchè , l'attore avrebbe dovuto esperire azione personale di rilascio e non di rivendica del bene “. Oltretutto, anche se per ipotesi si volesse qualificare quella proposta dall'appellante come azione di rivendica , è infondata per carenza dei presupposti giuridici ai sensi dell'art.948 c.c. atteso che la fondatezza della domanda di rivendicazione poggia sull'esistenza, validità e rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa di restituzione nei confronti delle parti in causa. Ossia era onere di parte attrice provare sia dell'abusività dell'occupazione , sia del proprio diritto vantato sui fondi . Al contrario all'esito dell'istruttoria non è stata fornita prova all'assunto che i beni erano abusivamente detenuti dai convenuti . In corso di causa è emerso che la signoria sui terreni era esercitata da oltre un ventennio da , attrice in riconvenzionale;
che non è stata provata la CP_3 dazione del bene da parte dell' che si era completamente Controparte_4 disinteressato della proprietà. Dal testimoniale è emerso che i terreni erano stati coltivati esclusivamente dalla in assenza di opposizione da parte del proprietario CP_3 risultando ampiamente dimostrata l'interversione da detenzione in possesso compiendo atti che manifestavano il mutamento del suo animus attraverso idonee attività materiali contrassegnate anche da gravi oneri economici a cui certo non ha mai partecipato l' . Controparte_4
Inoltre la Corte non mancherà di rilevale che ove il convenuto spieghi una domanda, ovvero un'eccezione riconvenzionale invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica, la tanto propugnata qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendica ai sensi dell'art.948 c.c., affonda il “ thema disputandum “ della controversia sul tema dell'esistenza o meno del titolo d'acquisto da parte del convenuto stesso che, ponendosi in conflitto con quello vantato dall'attore , è idoneo a neutralizzarlo per come ritenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n.8215/2016. Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori antistatari.
con la comparsa di costituzione e di risposta propone appello incidentale CP_3 al rigetto della sua domanda riconvenzionale di acquisto dei beni per usucapione . Rileva che su tale punto che la decisione è viziata da illogicità e contraddittorietà , nonché affetta da grave vizio motivazionale dettato da un'erronea ricostruzione dei fatti di causa , da arbitraria interpretazione della documentazione e delle dichiarazioni dei testi atteso che il giudicante afferma che “La prova offerta è del tutto generica , imprecisa ed al limite tra inverosimiglianza , inattendibilità ed altro di ben più grave “. Al contrario di quanto affermato dal primo giudice le dichiarazioni dei testi Tes_2
, e consentono di far risalire
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 il possesso dei terreni da parte di agli anni '70, epoca in cui costituisce la CP_3 propria famiglia sposando . CP_1
I testi hanno dichiarato di non avere mai visto su terreni soggetti diversi dalla , se CP_3 non sporadicamente i componenti della sua famiglia, ma che quella che coltivava , affrontava spese per la coltivazione e per opere murarie di edificazione e manutenzione era la sola . CP_3
Da tali evenienze risultano sussistenti i presupposti di cui all'art.1158 c.c. , ovvero la piena signoria di fatto sui beni che si contrappone alla totale inerzia degli intestatari catastali. Non sono valse a confutare tali esiti probatori le affermazioni del teste arch . CP_10 che rilevando che i luoghi di causa erano porzione di un fondo unico denominato
“Filuso” ceduto in affitto ai coniugi e non ha saputo CP_6 Controparte_7 descrivere i cambiamenti e le migliorie apportate al fondo limitandosi ad affermare che il suo unico sopralluogo risaliva agli anni '90 ; che parte del terreno era stato acquistato da uno dei fratelli del convenuto;
che c'erano state trattative con CP_1 quest'ultimo per l'acquisto della terra , ovvero “ molte lettere, molti incontri ma nulla di concreto “. Per contro dalla documentazione si evince che ha pagato canoni d'affitto CP_6 per il fondo “ “ fino all'annata 1990 e che, successivamente , ha Pt_2 Persona_2 pagato affitti per gli anni 1993 e 1994 ma con riferimento alla porzione di terreno poi acquistata e non per quelli di causa. Di poi, rispetto alle trattative per la vendita del terreno riferite dal teste , suggellate in due lettere raccomandate del febbraio e CP_10 dell'aprile 1995 , risultano inviate al solo e non a ed è per CP_1 CP_3 tale motivo che non possono essere ritenute utili ad incidere negativamente sul possesso della risalente secondo i testi agli anni '70. Ma anche a voler considerare CP_3 le lettere come atti interruttivi , successivamente non si registra da parte dell' CP_4
alcuna determinazione atta ad assumere efficacia interruttiva se non la
[...] notifica dell'atto di citazione notificato a e il 19.12.2015 e a CP_1 CP_2 per integrazione del contraddittorio il 28.4.2017 e, quindi, ben oltre il CP_3 ventennio per tutti gli appellati. Va qui ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c. secondo cui il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto , si presume abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione nell'ipotesi di usucapione comporta l'inversione dell'onere della prova per cui era onere della controparte provare l'intervenuta interruzione e tanto non risulta. Pertanto, provato da il possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre CP_3
i vent'anni richiesti dalla legge , indimostrata l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione acquisitiva dei beni da parte dell'Istituto nei confronti della posseditrice , anche l'ulteriore produzione documentale è inconferente nei suoi confronti e non utile al soddisfacimento dell'onere di cui all'art.2697 c.c. Comunque dalle emergenze processuali risulta provata l'interversione del possesso , interversione che si estrinseca in manifestazioni esteriori dalle quali sia possibile desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio . A tal riguardo il giudice di prime cure doveva pervenire all'accoglimento della domanda di usucapione tenuto conto che con la raccomandata CP_3 dell'1.10.2013 ha manifestato all'odierno appellante di godere animo domini i beni di causa a far tempo dal 1976 senza ricevere alcun atto di opposizione all'esercizio del possesso. Infatti, la chiamata in causa della non è frutto di autonoma CP_3 determinazione dell' ma è stata ordinata dal giudice istruttore a Controparte_4 seguito di esplicita eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle difese di e . CP_1 CP_2
Conclude chiedendo di rigettare l'appello principale dell' ; di Controparte_4 accogliere l'appello incidentale;
di accertare e dichiarare che per intervenuta usucapione , ai sensi dell'art.1158 c.c. , ha acquistato, previo frazionamento, la proprietà degli immobili :a) la porzione di 3275 mq del fondo rustico ubicato nel Comune di Gioia Tauro , censito al NCT del medesimo Comune al foglio 33, particella 522 ; b) la porzione di mq 130 fondo rustico ubicato nel Comune di Gioia Tauro , censito nel medesimo Comune al foglio 33, particella 520; di disporre la trascrizione della emananda sentenza preso la Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria e la voltura presso l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria;
in via istruttoria in rinnovazione di ammettere prova testimoniale sulle circostanze specificate nei punti da 1 a 8 della comparsa e con i testi ivi indicati. Il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.
Con ordinanza del 23.1.2023 la Corte rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'appellante incidentale. Stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., l'appellante allega alle note di trattazione scritta documentazione da cui risulta la comunicazione in data 9.3.2023 al quale Presidente Controparte_11 dell'Istituto Diocesano proprietario , da parte del Nucleo Operativo del Comando dei Carabinieri di Gioia Tauro , che il terreno oggetto di causa era stato sequestrato a
[...]
sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione DDA CP_1 denominata “Hibrys”. Con ordinanza del 31.1.2024 la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione ( tra cui quello contenuto nella decisione a Sezioni Unite, n. 7305/2014 richiamata dal primo giudice), l'azione diretta ad ottenete la consegna o il rilascio di un bene nei confronti di chi ne dispone di fatto , in assenza anche originaria di ogni titolo , deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione. In applicazione di tale principio l'azione proposta dall'
[...] prima nei Controparte_4 confronti di e e, poi, anche nei confronti di a CP_1 CP_2 CP_3 seguito di integrazione del contraddittorio , è un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art.948 c.c. Poiché il fondamento di detta azione risiede nel diritto di proprietà tutelato erga omnes grava sul rivendicante l'onere di fornire la prova rigorosa del vantato dominio risalendo, anche attraverso i propri danti causa , ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione anche in virtù di una successione nel possesso. Il rigore probatorio tipico dell'azione ( probatio diabolica ) rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificatamente contestato l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante ( in termini Cass. civ. n. 28865/2021; Cass. civ. Ord. 18395/2023). Nel caso in esame si dichiara estraneo alla vicenda affermando di non CP_1 detenere alcun bene di proprietà dell' afferma che il Parte_3 terreno destinato a sede della sua azienda di trasporti gli era stato concesso dalla madre, , che ne aveva da sempre il possesso . non contesta la CP_3 CP_3 proprietà in testa all'attore ma afferma di averne acquistato la proprietà a titolo originario per averlo posseduto , pacificamente e pubblicamene, da circa 40 anni, ossia da quando si era sposata con . CP_1
Nonostante la non contestazione della proprietà del fondo denominato “Filicuso”, l'Istituto appellante prova d'esserne divenuto proprietario a seguito della soppressione della Prebenda Parrocchiale di Sant'Ippolito Martire di Gioia Tauro, originaria proprietaria, e del riordino nell'attribuzione delle proprietà tra le Diocesi di Mileto e di attraverso la produzione di documenti ottenuti dall'Archivio Controparte_4
Storico della Diocesi di Mileto e dall'Archivio di Stato – Ufficio di MI, allegati delle alla memoria ex art.183 , VI comma , n.2, c.p.c. Le visure storiche catastali erano state allegate all'atto introduttivo. La documentazione storica esibita consente di rilevare la gestione dei beni ecclesiastici da parte della sin dai primi anni Controparte_12 del secolo scorso , realizzata con l'affitto , la percezione delle relative rendite patrimoniali e il controllo sull'utilizzo dei beni atteso che nella stessa si rinvengono comunicazioni tra i sacerdoti amministratori dei beni e la Curia relative all'affitto orale CP_ del fondo “ “ai germani , fu , l'accertamento dell'abusiva Pt_2 Per_3 costruzione sul fondo di una casetta in muratura, nonchè l'autorizzazione nel 1973 del CP_ Vescovo al Sacerdote ad intraprendere azione legale nei confronti dei “signori – coloni del fondo prebendale “ “ per l'abuso perpetrato ai danni dello stesso Pt_2 fondo “. Che il fondo “ “ è rimasto nella detenzione, all'origine come coloni e poi come Pt_2 CP_ CP_ affittuari, di più componenti della famiglia , discendenti dei germani , fu
, anche negli anni successivi al 1973 , è provato con le esibite e non Per_3 contestate ricevute di pagamento per l'affitto del fondo ( annate agrarie dal 1987 al 1994) rilasciate dall'appellante prima a e poi a , vedova CP_6 Controparte_7 CP_
. Poiché è incontestato che e sono genitori di CP_6 Controparte_7 [...]
, nonni di e suoceri di , deve ritenersi che tutti gli CP_1 CP_2 CP_3 appellati, nonché gli altri eredi di e che ne acquistano o CP_6 Controparte_7 ne affittano porzioni, erano coscienti di detenere il fondo a non domini. Di ciò vi è conferma, oltre che nella documentazione esitata, nelle dichiarazioni del teste ing. che dichiara di essere intervenuto, quale tecnico dell' Tes_6 CP_4
per le trattative per la definizione del prezzo d'acquisto del fondo con i
[...] convenuti Zito. Il teste precisa che c'erano stati nella sede dell'Istituto molti incontri CP_ con gli eredi e, in particolare, con nel 1997 per l'acquisto di parti CP_1 dello stesso fondo, acquisto non andato a buon fine . Da quanto detto e nonostante le dichiarazioni dei testi indicati da che CP_3 riferiscono che era la sola, da 50 anni, a coltivare il fondo, realizzare opere murarie etc., deve ritenersi non provato un possesso animus rem sibi habendi da parte della ovvero un possesso autonomo e, comunque, differente dalla detenzione quali CP_3 eredi di e manifestata dal marito che CP_6 Controparte_7 CP_1 tratta nel 1997 l'acquisto del terreno in questione e dai fratelli dello stesso che acquistano , o affittano, parti del fondo “ sulla base di un frazionamento del Pt_2 fondo redatto dal geom. . CP_13
In ogni caso, l'esistenza di un possesso di valido ai fini dell'usucapione nei CP_3 venti anni antecedenti al 2017 (quando riceve l'atto di integrazione del contraddittorio e si costituisce in giudizio proponendo la domanda riconvenzionale di usucapione ) è escluso dalle lettere di rilascio del fondo del febbraio ed dell'aprile 1995 , nonché dalla lettera del 10.2.2013 che, sebbene indirizzate dall' a , Controparte_4 CP_1 sono ricevute dalla CP_3
Quanto detto esclude l'acquisto dei beni oggetto di causa per usucapione mancando la prova dell'esistenza in dell'animus possidendi” e ciò esclude CP_3
l'accoglimento dell'appello incidentale.
Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, queste seguono la soccombenza per il primo ed il secondo grado del giudizio e si liquidano, in favore dell' Controparte_4 secondo quanto previsto dal D.M. n.147/2022 per le cause di
[...] valore indeterminabile di bassa complessità celebrate davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello, per il primo grado in complessivi euro 7.616,00 , di cui euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva , euro 1.806,00 per fase di trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale , oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di rigetto dell'appello incidentale proposto da . CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
Parte_1
con atto di citazione notificato il 4.9.2019 nei
[...]
e , nonché CP_1 CP_2 CP_3 sull'appello incidentale proposto da nei confronti dell CP_3 [...]
Controparte_4 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_4
1)accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto dell Controparte_4
[...] metri quadrati dell'immobile riportato nel Catasto Terreni del Comune di al CP_4 foglio di mappa 33, particella 522, confinante con la particella 525, con la particella 888 e con la strada provinciale, nonché dell'immobile identificato con la particella 520 dello stesso foglio di mappa n.33 , di Ha 0.02.60 di cui è proprietario;
2)condanna , e alla restituzione all CP_1 CP_2 CP_3 [...] [...]
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore , dei beni specificati al
[...] superiore punto 1); 3)condanna , e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 CP_3 pagamento d e a, i
[...]
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per il primo grado in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4)rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
5)ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D. 2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di rigetto dell'appello incidentale. Reggio Calabria, 15/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)