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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 4.11.2025 e vertente
T R A
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
nonché
, C.F. , Parte_2 C.F._1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce alla citazione, dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliati in L'Aquila al V.le Corrado IV n. 2 presso l'Avv. Luciano Bontempo,
ATTRICI
E
C.F., P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Clorinda Petrosemolo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in L'Aquila, C.so Principe Umberto 19, in virtù di procura estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 R.G. n. 1315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
Conclusioni per parte attrice:
Si rinunzia ai capi di domanda riguardanti il contratto di mutuo in forza dell'evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta dal 2019 ad oggi ed ormai consolidata.
Con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 683667 del 23.04.1996, al conto anticipi
n. 68366 del 23.04.1996, al conto corrente di corrispondenza n. 694677 del 11.03.1998, al contratto di apertura di credito n. 5153262 del 23.07.2007, alle aperture di credito e conto anticipi n. 5175589 e n. 69467 del 07.09.2009, di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accogliersi le conclusioni ivi contenute tenendo presente che:
- Tutti i contratti di conto corrente sono privi di TAE (violazione delibera CICR 09.02.2000 n. 2 art. 6), come già dedotto a pag. 24 della precedente comparsa conclusionale;
- I contratti sub doc. 1 e sub doc. 13.1 nonché il contratto sub doc. 13.2 che rimanda alle condizioni dei primi due sono privi del requisito della pari periodicità, come già dedotto a pag.
25 della precedente comparsa conclusionale;
- I contratti sub docc. 2, 5 e 6 non indicano la base di calcolo degli interessi, non specificando se vengono calcolati sulla base dell'anno civile o dell'anno commerciale (Cass. civ. sez. I 25.07.2024 n. 20801; Trib. Napoli Nord sez. III, 07.04.2023; Trib. Udine ord. 04.01.2021, qui allegati sub a-b-c).”
Conclusioni per parte convenuta:
“Per tutto quanto sopra esposto e per quanto altro già dedotto nei precedenti scritti difensivi, la Banca deducente chiede che l'adito Tribunale voglia:
1) nel merito, in via preliminare, dichiarare la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla società correntista, come tempestivamente eccepito;
2) nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo la deducente da ogni pretesa avversaria, accogliendo le conclusioni rassegnate in atti, che CP_1 qui si abbiano per richiamate e ritrascritte;
3) in via subordinata, effettuare la corretta rideterminazione di eventuali saldi attivi dei c/c oggetto di lite a favore della società attrice, mediante il criterio del saldo disponibile e con decorrenza dal
16.11.2007, così come determinato dal CTU nella bozza di integrazione di perizia del 18.07.2024, accogliendo l'eccezione di compensazione formulata dalla esponente tra l'eventuale credito CP_1 della società attrice e quanto dovuto dalla convenuta. Con vittoria delle spese e competenze CP_1 di lite.”
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RAGIONI D FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla (di seguito ” o la Controparte_1 CP_1
), la (di seguito, brevemente ) e CP_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2 quest'ultima in qualità di fideiussore, hanno proposto domanda di accertamento negativo del credito della di dichiarazione delle nullità negoziali, di inadempimento della di CP_1 CP_1 risoluzione per eccessiva onerosità o di riduzione ad equità delle condizioni pattuite, il tutto in relazione ai seguenti contratti sottoscritti tra le parti:
1) contratto di mutuo del 18.03.2008 (Rep. 52216/ Racc.11747, Notaio ); Persona_1
2) contratto di conto corrente n. 683667 del 23.04.1996, con successive di aperture di credito in conto corrente n. 5153262 del 23.07.2007 e n. 5175589 del 7.09.2009;
3) contratto di conto corrente n. 694677 dell'11.03.1998, come modificato in data 29.06.2010, con successiva aperture di credito in conto corrente n. 5153262 del 23.07.2007 e n. 5175589 del
7.09.2009.
A fondamento delle domande, richiamando la perizia di parte depositata in allegato all'atto di citazione, gli attori hanno sollevato plurime censure in relazione alla diverse clausole contrattuali, asseritamente poste in violazione di molteplici norme di legge, di fonte nazionale e sovranazionale.
In particolare, con riferimento ai rapporti di conto corrente, le doglianze mosse dalle parti attrici attengono:
a) alla difformità dei tassi effettivamente applicati a quelli indicati in contratto;
b) all'indeterminatezza o all'omessa indicazione dei tassi d'interesse (TAEG e TEG) e all'indeterminatezza delle clausole contrattuali con conseguente nullità delle stesse;
c) alla nullità della commissione di massimo scoperto (cms) per indeterminatezza dell'oggetto e assenza di causa;
d) alla mancata indicazione dei sistemi di capitalizzazione e all'applicazione di interessi anatocistici;
e) all'applicazione di interessi usurai;
f) all'illegittimità del tasso floor;
g) la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Sulla scorta di tali deduzioni, in qualità di fideiussore della ha inoltre Parte_2 Pt_1 proposto exceptio doli generali, chiedendo la risoluzione del contratto di garanzia dalla stessa sottoscritto.
Costituitasi in giudizio la ha eccepito, in primo luogo, il difetto di legittimazione di attiva CP_1 dell'attrice per carenza d'interesse, non avendo la mai escusso la garanzia, Parte_2 CP_1 dalla stessa rilasciata mediante un contratto autonomo di garanzia. L'istituto di credito ha dunque
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chiesto il rigetto di tutte domande attoree, infondate in fatto e diritto, attesa la legittimità delle condizioni applicate in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa;
con riferimento ai contratti conto corrente, ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, in ragione dei pagamenti eseguiti nel periodo antecedente ai dieci anni, a valere sui rapporti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., dovendosi individuare la data di decorrenza della prescrizione nel momento del singolo accredito/addebito in conto corrente. Infine, la convenuta ha evidenziato l'esosità del debito vantato dalla stessa nei confronti della invocando la Pt_1 compensazione del medesimo debito con eventuali crediti che dovessero risultare ad esito del giudizio.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti;
è stata inoltre disposta
CTU contabile, affidata al dottor. All'udienza del 13.07.2023 la causa è stata CP_2 trattenuta in decisione. Con ordinanza del 28.1.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, essendo emersa, in sede di decisione, la necessità di un approfondimento istruttorio.
Depositata la perizia integrativa, all'udienza del 3.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni;
in tale sede le attrici hanno rinunciato alle domande relative al contratto di mutuo, circoscrivendo così le pretese ai contratti di conto corrente. Con ordinanza del 4.11.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
_______________
1. Delimitazione del thema decidendum:
Alla luce delle domande proposte, sopra trascritte, e dell'intervenuta rinuncia alle doglianze relative al mutuo, il giudizio deve concentrarsi sulla validità delle condizioni pattuite tra la parti ed effettivamente applicate dall'istituto di credito riguardo ai contratti di conto corrente, sulla base delle contestazioni sollevate dalle attrici, e dunque: mancata corrispondenza degli interessi pattuiti a quelli applicati, indeterminatezza degli interessi e delle condizioni contrattuali, nullità delle commissioni di massimo scoperto, dei tassi floor, usura e interessi anatocistici.
Vanno inoltre esaminate le eccezioni sollevate dalla Banca convenuta, relative alla carenza di interesse ad agire del fideiussore all'intervenuta prescrizione dei crediti delle Parte_2 parti attrici e all'operatività dell'eccezione di compensazione.
Le domande attore sono solo parzialmente fondate nei limiti di seguito esposti.
2. L'eccezione della circa la carenza di interesse ad agire del fideiussore: CP_1
Prima di passare all'analisi delle doglianze svolte dalle attrici, va premesso che l'eccezione mossa dalla Banca e volta a far valere la carenza di interesse ad agire del fideiussore Pt_2
è infondata e, dunque, va respinta.
[...]
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Le attrici chiedono che l'azione esperita dal garante venga qualificata come exceptio doli et nullitatis, sì presupponendo la natura di “contratto autonomo di garanzia” - natura in vero riconosciuta dalla stessa Banca convenuta e dunque non oggetto di contestazione - delle fideiussioni n. 5063508 e n. 5063507 stipulate in data 23.07.2007.
Giova premettere che l'elemento caratterizzante e specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell'autonomia che il rapporto di garanzia assume nei confronti del rapporto di valuta, rispetto al quale risulta reciso quel vincolo di accessorietà di cui agli artt. 1936, 1941 e
1945 c.c., che connotano in modo identificativo la garanzia fideiussoria. L'autonomia del contratto di garanzia determina l'assunzione da parte del garante dell'impegno di pagare al beneficiario della garanzia a “semplice” o a “prima” richiesta del creditore, con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito (ex multis Cass., n. 903/2008). La diversità di struttura e di effetti si riflette sulla causa concreta del rapporto che, per quanto concerne il contratto autonomo di garanzia, va ravvisata nella traslazione in capo al garante del rischio economico costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa o meno da inadempimento colpevole. Infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n.
2377/2008; Cass. Sez. Un., n. 3947/2010).
Ebbene, secondo un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, recepito dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed CP_3 attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass.
Sez. Un., n. 3947/2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. n. 3326/2002, Cass. n. 26262/2007
e Cass. n. 5044/2009). Infatti, come sottolineato dalla citata Cass. Sez. Un., l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un
“carattere elastico”, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Dal tenore dell'atto di citazione, nonché dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., si desume che le parti attrici contestano la validità dei contratti conclusi dalla
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Servizi, deducendo l'applicazione di interessi usurari, anatocistici, di condizioni indeterminate o comunque illegittime. Si tratta, a ben vedere, di contestazioni potenzialmente idonee a determinare la nullità delle relative clausole contrattuali per violazione di norme imperative. Ne consegue che - non essendovi motivo di discostarsi dall'insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative - il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della Banca, l'eccezione di nullità della clausole relativa all'applicazione di interessi illegittimi.
3. Ripartizione dell'onere della prova:
Venendo all'esame delle domande attoree, deve preliminarmente rammentarsi che, nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla
Banca in applicazione delle clausole nulle o anche solo ai fini della pronuncia di accertamento negativo del credito, grava senz'altro sulla parte attrice, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2997 c.c., l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornirne la relativa prova.
Tale regola probatoria resta ferma e prescinde del tutto da qualsiasi dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali;
è infatti chiaro che il giudice può accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può certo esercitare d'ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Sicché, il correntista che intenda far valere la nullità di talune clausole contrattuali, assumendo che le stesse comportino l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, ovvero di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, le parti attrici erano, dunque, innanzitutto gravate dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
In secondo luogo, ai fini della rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente avrebbero dovuto depositare tutti gli estratti conto periodici relativi ai predetti rapporti;
dovendosi, in assenza di tale prova, nonché di altri dati rappresentativi delle movimentazioni registrate sugli stessi, assumere come dato di partenza per i ricalcoli, i saldi inziali a debito risultanti dai primi estratti disponibili o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ. n. 37800/2022).
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Restando fermo che, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. n. 22290/2023).
4. Allegazioni attoree, documentazione esaminata e risultanze della CTU:
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato molteplici deduzioni, le quali si risolvono tuttavia in una serie di richieste genericamente proposte, basate sull'asserita applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici e usurari nel corso dei diversi rapporti, nonché di interessi e condizioni non pattuite o indeterminate.
Emerge, dunque, che la parte attrice ha fondato le proprie domande sulla base di una dedotta illegittimità delle condizioni e degli interessi applicati dalla in quanto difformi da quelli CP_1 pattuiti ovvero contrari alla legge.
Orbene, la parti attrici non contestano l'esistenza dei contratti di apertura di conto corrente e, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla Banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento dei rapporti oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura. Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, hanno mancato di produrre diversi estratti conto relativi ai periodi intermedi del rapporto di conto corrente.
In particolare, le attrici hanno versato in atti i seguenti contratti:
a) Contratto c/c di anticipo fatture n. 68366 del 23.04.1996, chiuso in data 31.10.2014;
b) Contratto di c/c su ordini n. 694677 del 11.03.1998, chiuso in data 31.07.2014;
Risultano, altresì, depositati in atti:
- i documenti di sintesi, sottoscritti dalle parti, relativi alle pratiche di affidamento del
23.07.2007 e del 07.09.2007;
- con riferimento al contratto sub b), le comunicazioni degli affidamenti datate, rispettivamente, 10.03.2003 e 03.04.2004, nonché l'accordo modificativo del 29.06.2010;
- gli estratti conto a decorrere dal primo trimestre 1998 sino al quarto trimestre 2014.
Sulla base di suddetta documentazione è stata disposta CTU contabile.
In particolare, il ctu ha dato atto di aver esaminato i contratti di apertura dei due rapporti di conto corrente nn. 68366 e 694677. Ha altresì esaminato i relativi estratti conto, precisando che la documentazione è risultata incompleta con riferimento ai periodi intermedi.
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L'ausiliare ha dunque operato un primo ricalcolo, con i criteri di seguito indicati:
• per il conto corrente anticipo fatture n. 6836, ricalcolo eseguito dividendo, a causa dell'assenza di estratti conto completi, il rapporto in tre periodi, ossia (i) a partire dal I Trimestre 1997 al IV Trimestre 2005, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 31.12.2005; (ii) a partire dal I Trimestre 2006 al IV Trimestre 2006, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 31.12.2006; (iii) a partire dal I Trimestre 2007 al IV Trimestre
2014, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 30.10.2014.
• per il conto corrente anticipo su ordini n. 694677, ricalcolo eseguito dividendo, a causa dell'assenza di estratti conto completi, il rapporto in tre periodi, ossia (i) a partire dal I Trimestre 1998 al IV Trimestre 1998, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 31.12.1998; (ii) a partire dal I Trimestre 2001 al III Trimestre 2006, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 10.07.2006; (iii) a partire dal I Trimestre 2007 al III Trimestre
2014, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 29.07.2014.
A seguito delle critiche sollevate dalle parti e, soprattutto, vista l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in relazione alle rimesse sul conto corrente eseguite dal debitore, il Giudice CP_1 ha conferito al CTU un incarico integrativo, chiedendo in particolare di individuare i pagamenti solutori in relazione ai conti per cui è causa eseguiti dal debitore e di rideterminare i saldi finali, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla notifica dell'invito alla mediazione e di natura solutoria. Il ctu ha quindi effettuato nuovamente il ricalcolo dei conti correnti utilizzando come parametro di riferimento quello indicato dal giudice.
Non ci sono fondati motivi per discostarsi dalle risultanze del consulente, se non con riferimento alla questione delle rimesse solutore, nei limiti di seguito esposti.
5. Asserita mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse passivi:
Quanto ai tassi applicati, il contratto di apertura del conto corrente n. 6836 indica in maniera specifica le condizioni contrattuali (segnatamente, tasso di interesse attivo dello 0,50% e del tasso di interesse passivo del 22,50%), nonché risulta espressamente pattuita la facoltà della
Banca di modificare le condizioni, come in effetti fatto dall'istituto di credito, ai sensi dell'art. 118 TUB.
A tale ultimo riguardo, merita rilevare che le parti attrici non deducono la violazione della normativa relativa allo ius variandi, ovvero la applicazione di variazioni in senso peggiorativo da parte della in assenza di comunicazione scritta. Del resto, stante la assoluta genericità CP_1 della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche,
o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari. Parte
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attrice non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla CP_1 se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore.
Con riferimento al conto n. 694677, sul contratto iniziale del 10.03.1998 non risulta la pattuizione delle condizioni economiche. Correttamente, allora, l'ausiliario, accogliendo anche le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, ha fatto applicazione dei tassi sostitutivi ex art.117
Tub fino al 10.03.2003, data in cui risulta la pattuizione dei tassi di affidamento nella misura del
9,25% fino a € 31.000,00 e del 10,25% oltre. D'altronde, in detti termini era formulato il quesito posto dal Giudice. Rispetto a tale contratto, non risultano prodotte modifiche unilaterali dell'istituto di credito ex art 118 TUB.
6. Nullità della commissione di massimo scoperto e del floor:
Le parti attrici hanno eccepito la nullità della applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti o comunque indicati unicamente in percentuale, sicché la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione
è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.
2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (ex multis, in tal senso
Tribunale Chieti 22 ottobre 2013;
b) un secondo orientamento ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009)
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c) un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013)
d) infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la cms priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cms nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del TUB e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
- Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett.
b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori,
o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, Controparte_4
) quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in
[...] maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
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- Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012
n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.07.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cm. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. n. 870/2006) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
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D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito, nel senso di escludere la cms nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale CP_1 commissione.
Il consulente, quindi, ha verificato che, rispetto ad entrambi i contratti di conto corrente, la cms
è stata pattuita solo con riferimento alla percentuale, nella misura dello 0,50%, mentre mancano sia i criteri di applicazioni che le modalità di calcolo. Di conseguenza, il CTU ha ricalcolato gli addebiti sulla base dei criteri sinora riportati. Alcuna specifica osservazione è stata mossa dai
CTP delle parti sul punto.
Con riferimento alla doglianza sull'illegittimità del floor basti osservare come la stessa, peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sia del tutto generica e priva di qualsivoglia aderenza al caso concreto. Difatti, le attrici si limitano a riproporre rispetto ai contratti di conto corrente le censure sollevate in relazione al mutuo, senza neppure indicare quali sarebbero le clausole contrattuali illegittime e gli effetti dalle stesse derivanti, con conseguente infondatezza della censura,
7. Anatocismo:
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
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Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal
1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib. , CP_5
a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l.
18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è
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stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge
n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014,
l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in
L. 49/2016.
Tanto premesso, devesi osservare che i rapporti oggetto di causa sono stati accesi antecedentemente al 2000, l'assunto della illegittima capitalizzazione degli interessi, sarebbe dunque, almeno in astratto, fondato.
Ciò posto, il consulente ha dato atto che i conti in discorso sono conti anticipo fatture e tutte le competenze maturate, a seguito delle operazioni di anticipo, sono state oggetto di giroconti con pari valuta su un conto ordinario. Tale meccanismo non ha prodotto alcun effetto anatocistico.
L'ausiliario ha in ogni caso effettuato il ricalcolo applicando capitalizzazione semplice, dunque senza alcuna capitalizzazione degli interessi di volta in volta maturati.
8. L'asserita usurarietà degli interessi:
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il
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tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del
2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della
L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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In linea con i principi ora esposti, l'ausiliario ha verificato il superamento dei tassi soglia nei contratti di conto corrente attraverso il confronto del TEG, ricalcolato secondo le istruzioni della
Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, con le soglie d'usura determinate tenendo conto delle rilevazioni medie compiute dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia Pt_3
Il CTU ha, altresì, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in merito alla
[...] cms. Non condivisibili sono invece le conclusioni sul punto del consulente di parte attrice, il quale ha determinato il tasso effettivo aggiungendo al tasso di interesse, la commissione di massimo scoperto, rapportata su base annua, così ottenendo un tasso superiore al tasso soglia.
In particolare, in relazione ad entrambi i rapporti, il CTU ha fatto correttamente riferimento alla categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese” classi di importo inferiori a lire 10.000.000/ € 5.000,00, avendo i rapporti presentato, durante il periodo esaminato, utilizzi e/o affidamenti superiori a detti valori. La verifica effettuata non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia.
La valutazione dell'usurarietà originaria quindi si deve arrestare al rilievo che sia la commissione di massimo scoperto sia il tasso di interesse nominale sono al di sotto dei valori soglia.
Con riferimento alle osservazioni mosse dal ctp di parte attrice circa l'asserita mancanza di verifica dell'usura originaria rispetto al conto fatture n. 68366, il Tribunale condivide il metodo applicato dal CTU, essendo il rapporto in discorso antecedente all'entrata in vigore della l. 108/1996.
Al riguardo, giova rammentare ancora quanto sancito, seppure in relazione al contratto di mutuo, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” (Cass. S.U. n. 24675/2017).
L'usura sopravvenuta alla quale si riferisce la citata Cassazione, per negarne in linea generale la rilevanza, è quella che si determinerebbe in corso di rapporto per effetto della variazione del parametro ed in questo senso l'esclusione della sua rilevanza si riconnette all'impossibilità di qualificare ex post la pattuizione come usuraria, impossibilità che certamente si verifica nel caso in esame. Difatti, secondo la disciplina applicabile alla stipula del contratto in esame, ai fini dell'usura, era richiesta non solo la pattuizione di tassi elevati, ma anche l'approfittamento dello stato di bisogno, elementi questi certamente non emersi con riferimento alla fattispecie al vaglio del Tribunale.
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Infine, del tutto carente di prova è anche la contestazione relativa alla c.d. “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” Al riguardo, parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la Banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria della correntista ed approfittandone consapevolmente. Infatti, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale di per sé a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, cosi come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
9. Mancata indicazione del TAE:
Infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione del TAE.
Il TAE rappresenta il tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione, richiesto dalla normativa bancaria a partire dalla delibera CICR del 9.2.2000. Al riguardo, la giurisprudenza ha osservato come anche se nel contratto non è indicato il TAE, nondimeno il contratto è perfettamente valido se risulta indicato il TAEG, ossia il tasso annuo effettivo globale (o ISC, indicatore sintetico di costo), vale a dire il tasso annuo comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui la capitalizzazione degli interessi (Trib. Rimini, sez. I, 16/06/2022,
n.579).
Nel caso di specie, i contratti di conto corrente oggetto di causa sono antecedenti all'anno 2000; pertanto, al momento della sottoscrizione, non sussisteva alcun obbligo di indicazione del TAE. Le aperture di credito connesse ai conti corrente sono invece successivi alla Delibera e, Pt_4 conformemente alla stessa, recano l'indicazione del TAE.
10. Prescrizione e rimesse solutorie:
Sull'eccezione di prescrizione dei pagamenti effettuati dal correntista, in risposta ai quesiti integrativi formulati dal Tribunale, il CTU ha effettuato nuovi conteggi relativi ad entrambi i conti corrente;
i ricalcoli così eseguiti hanno portato a risultati in parte discordanti rispetto a quelli di cui alla prima perizia.
In particolare, i quesiti sottoposti all'ausiliare chiedevano di individuare i pagamenti solutori eseguiti dal debitore in relazione ai conti per cui è causa e di rideterminare i saldi finali, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla
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notifica dell'invito alla mediazione e di natura solutoria. La ragione sottesa a tale accertamento era quella di far applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione e pagamenti eseguiti dal debitore.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che, in tema di azione di ripetizione di indebito - nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19
e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano
(o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana
l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19)». (Cass. n. 5517/2024, in motivazione).
Tanto chiarito, va rammentato che il presente giudizio ha ad oggetto due contratti di conto corrente anticipi, su ordini e su fatture. Ebbene, per conto anticipi si intende il contratto in base al quale si determina, per effetto della cosiddetta anticipazione delle fatture, un finanziamento a breve termine, attraverso la cessione del credito pro solvendo od il conferimento del mandato all'incasso, da parte dell'azienda emittente la fattura ed in favore di un istituto di credito, dei crediti commerciali vantati verso altre aziende, sulla base di dette fatture con scadenza futura.
L'azienda emittente la fattura ottiene così denaro immediato da parte della banca che, invece, incasserà il corrispettivo della fattura solo al momento della scadenza del termine di pagamento ivi previsto. Il meccanismo così delineato fa sì che, sino al momento della scadenza del termine di pagamento della somma di cui alla fattura, l'istituto di credito è creditore di una somma pari all'importo della fattura, somma che determina pertanto un saldo negativo del conto anticipi
(Corte appello Roma sez. I, 08/07/2017).
Dal momento che le competenze dei conti anticipi confluivano sul conto corrente ordinario, è evidente che le rimesse operate da erano di natura ripristinatoria. Al riguardo, più volte Pt_1 il Supremo Collegio ha affermato che la sussistenza di un contratto di apertura di credito può essere provata per facta cocludentia (Cass. n. 19941/2006 e n. 1834/2011). Nel caso in esame,
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tali facta vanno individuati nel fatto incontroverso dell'addebito e nel pagamento delle competenze dei conti anticipi su quello ordinario, conti, quelli anticipi, che, in assenza di uno scoperto, non avrebbero potuto realizzare il fine per cui erano stati aperti. Né, d'altro canto, la ha dedotto che sul conto ordinario si fossero determinate scoperture non riferibili CP_1 all'addebito delle competenze dei conti anticipi.
Pertanto, ritiene il Tribunale che il calcolo corretto sia quello di cui alla prima perizia depositata, non essendo provata, nella fattispecie in esame, la natura solutoria dei pagamenti eseguiti dal debitore.
11. Exceptio doli del fideiussore:
L'esame della domanda relativa all'exceptio doli non può che essere condizionato dalla qualificazione di garanzia autonoma della garanzia de quo, da cui discendono le conseguenze già sopra esaminate.
Secondo le parti attrici, il diritto ad agire del garante risiederebbe nella nullità dei contratti sottostanti, recanti clausole illegittime per violazione delle norme in materia di usura, anatocismo,
e sulla trasparenza bancaria.
A tal proposito, osserva il Tribunale che dagli accertamenti peritali condotti non è emersa alcuna violazione di norme imperative idonea a determinare la nullità dei contratti e dunque a giustificare la risoluzione del contratto di garanzia. Su detti rapporti è stata in parte riscontrata l'assenza di pattuizioni di tassi o l'applicazione di oneri non espressamente previsti, sicché l'ausiliario ha provveduto a rideterminare i saldi che, all'esito dei conteggi, sono risultati parzialmente difformi dal saldo Banca. Così stando le cose, questo Giudice ritiene che l'eccezione proposta dal fideiussore vada respinta. Peraltro, l'autonomia della garanzia prestata comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba invece far valere una condotta abusiva del creditore che, per esempio, abbia fraudolentemente taciuto situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto e aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso (cfr. Cass. 16213/2015). Anche questo motivo di doglianza – peraltro in assenza di alcuna escussione della garanzia – va rigettato.
12. Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 68366 intestato alla Servizi e garantito da fideiussione rilasciata da al 10.05.2019 Parte_2
(data di notifica della citazione) è pari ad un saldo a debito del correntista di € 70.531,21 anziché pari ad € 73.589,31.
Inoltre, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 694677 intestato alla e Pt_1 garantito da fideiussione rilasciata da al 10.05.2019 (data di notifica della citazione) Parte_2 è pari ad un saldo a debito del correntista di € 19.693,54 anziché pari ad € 29.143,04.
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Le altre domande proposte vanno invece respinte.
Considerato che comunque il saldo del conto corrente è risultato negativo e solo in parte difforme rispetto alle risultanze degli estratti conto, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Va tenuto conto, infatti, di quanto statuito dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 92, co. 2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che la fattispecie prevista dalla disposizione censurata relativa alla assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch'esse riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”. Orbene, nel caso in esame la oggettiva incertezza della interpretazione giurisprudenziale in ordine ai rapporti contrattuali in esame appare integrare l'ipotesi presa in considerazione dalla Corte costituzionale.
Le spese di ctu (liquidate in separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico della società attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 68366 intestato alla Parte_1
e garantito da fideiussione rilasciata da , alla data del 10.05.2019, è pari ad un Parte_2 saldo a debito del correntista di € 70.531,21, anziché pari ad € 73.589,31;
- DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 694677 intestato alla Parte_1
e garantito da fideiussione rilasciata da , alla data del 10.05.2019, è pari ad un Parte_2 saldo a debito del correntista di € 19.693,54, anziché pari ad € 29.143,04;
- RIGETTA le restanti domande attoree;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico della parte attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della Banca convenuta.
Così deciso in L'Aquila, in data 11.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
20
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 4.11.2025 e vertente
T R A
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
nonché
, C.F. , Parte_2 C.F._1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce alla citazione, dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliati in L'Aquila al V.le Corrado IV n. 2 presso l'Avv. Luciano Bontempo,
ATTRICI
E
C.F., P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Clorinda Petrosemolo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in L'Aquila, C.so Principe Umberto 19, in virtù di procura estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 R.G. n. 1315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
Conclusioni per parte attrice:
Si rinunzia ai capi di domanda riguardanti il contratto di mutuo in forza dell'evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta dal 2019 ad oggi ed ormai consolidata.
Con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 683667 del 23.04.1996, al conto anticipi
n. 68366 del 23.04.1996, al conto corrente di corrispondenza n. 694677 del 11.03.1998, al contratto di apertura di credito n. 5153262 del 23.07.2007, alle aperture di credito e conto anticipi n. 5175589 e n. 69467 del 07.09.2009, di cui alla narrativa dell'atto di citazione, accogliersi le conclusioni ivi contenute tenendo presente che:
- Tutti i contratti di conto corrente sono privi di TAE (violazione delibera CICR 09.02.2000 n. 2 art. 6), come già dedotto a pag. 24 della precedente comparsa conclusionale;
- I contratti sub doc. 1 e sub doc. 13.1 nonché il contratto sub doc. 13.2 che rimanda alle condizioni dei primi due sono privi del requisito della pari periodicità, come già dedotto a pag.
25 della precedente comparsa conclusionale;
- I contratti sub docc. 2, 5 e 6 non indicano la base di calcolo degli interessi, non specificando se vengono calcolati sulla base dell'anno civile o dell'anno commerciale (Cass. civ. sez. I 25.07.2024 n. 20801; Trib. Napoli Nord sez. III, 07.04.2023; Trib. Udine ord. 04.01.2021, qui allegati sub a-b-c).”
Conclusioni per parte convenuta:
“Per tutto quanto sopra esposto e per quanto altro già dedotto nei precedenti scritti difensivi, la Banca deducente chiede che l'adito Tribunale voglia:
1) nel merito, in via preliminare, dichiarare la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla società correntista, come tempestivamente eccepito;
2) nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, assolvendo la deducente da ogni pretesa avversaria, accogliendo le conclusioni rassegnate in atti, che CP_1 qui si abbiano per richiamate e ritrascritte;
3) in via subordinata, effettuare la corretta rideterminazione di eventuali saldi attivi dei c/c oggetto di lite a favore della società attrice, mediante il criterio del saldo disponibile e con decorrenza dal
16.11.2007, così come determinato dal CTU nella bozza di integrazione di perizia del 18.07.2024, accogliendo l'eccezione di compensazione formulata dalla esponente tra l'eventuale credito CP_1 della società attrice e quanto dovuto dalla convenuta. Con vittoria delle spese e competenze CP_1 di lite.”
2 R.G. n. 1315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
RAGIONI D FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla (di seguito ” o la Controparte_1 CP_1
), la (di seguito, brevemente ) e CP_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2 quest'ultima in qualità di fideiussore, hanno proposto domanda di accertamento negativo del credito della di dichiarazione delle nullità negoziali, di inadempimento della di CP_1 CP_1 risoluzione per eccessiva onerosità o di riduzione ad equità delle condizioni pattuite, il tutto in relazione ai seguenti contratti sottoscritti tra le parti:
1) contratto di mutuo del 18.03.2008 (Rep. 52216/ Racc.11747, Notaio ); Persona_1
2) contratto di conto corrente n. 683667 del 23.04.1996, con successive di aperture di credito in conto corrente n. 5153262 del 23.07.2007 e n. 5175589 del 7.09.2009;
3) contratto di conto corrente n. 694677 dell'11.03.1998, come modificato in data 29.06.2010, con successiva aperture di credito in conto corrente n. 5153262 del 23.07.2007 e n. 5175589 del
7.09.2009.
A fondamento delle domande, richiamando la perizia di parte depositata in allegato all'atto di citazione, gli attori hanno sollevato plurime censure in relazione alla diverse clausole contrattuali, asseritamente poste in violazione di molteplici norme di legge, di fonte nazionale e sovranazionale.
In particolare, con riferimento ai rapporti di conto corrente, le doglianze mosse dalle parti attrici attengono:
a) alla difformità dei tassi effettivamente applicati a quelli indicati in contratto;
b) all'indeterminatezza o all'omessa indicazione dei tassi d'interesse (TAEG e TEG) e all'indeterminatezza delle clausole contrattuali con conseguente nullità delle stesse;
c) alla nullità della commissione di massimo scoperto (cms) per indeterminatezza dell'oggetto e assenza di causa;
d) alla mancata indicazione dei sistemi di capitalizzazione e all'applicazione di interessi anatocistici;
e) all'applicazione di interessi usurai;
f) all'illegittimità del tasso floor;
g) la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Sulla scorta di tali deduzioni, in qualità di fideiussore della ha inoltre Parte_2 Pt_1 proposto exceptio doli generali, chiedendo la risoluzione del contratto di garanzia dalla stessa sottoscritto.
Costituitasi in giudizio la ha eccepito, in primo luogo, il difetto di legittimazione di attiva CP_1 dell'attrice per carenza d'interesse, non avendo la mai escusso la garanzia, Parte_2 CP_1 dalla stessa rilasciata mediante un contratto autonomo di garanzia. L'istituto di credito ha dunque
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chiesto il rigetto di tutte domande attoree, infondate in fatto e diritto, attesa la legittimità delle condizioni applicate in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa;
con riferimento ai contratti conto corrente, ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, in ragione dei pagamenti eseguiti nel periodo antecedente ai dieci anni, a valere sui rapporti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., dovendosi individuare la data di decorrenza della prescrizione nel momento del singolo accredito/addebito in conto corrente. Infine, la convenuta ha evidenziato l'esosità del debito vantato dalla stessa nei confronti della invocando la Pt_1 compensazione del medesimo debito con eventuali crediti che dovessero risultare ad esito del giudizio.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti;
è stata inoltre disposta
CTU contabile, affidata al dottor. All'udienza del 13.07.2023 la causa è stata CP_2 trattenuta in decisione. Con ordinanza del 28.1.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, essendo emersa, in sede di decisione, la necessità di un approfondimento istruttorio.
Depositata la perizia integrativa, all'udienza del 3.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni;
in tale sede le attrici hanno rinunciato alle domande relative al contratto di mutuo, circoscrivendo così le pretese ai contratti di conto corrente. Con ordinanza del 4.11.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
_______________
1. Delimitazione del thema decidendum:
Alla luce delle domande proposte, sopra trascritte, e dell'intervenuta rinuncia alle doglianze relative al mutuo, il giudizio deve concentrarsi sulla validità delle condizioni pattuite tra la parti ed effettivamente applicate dall'istituto di credito riguardo ai contratti di conto corrente, sulla base delle contestazioni sollevate dalle attrici, e dunque: mancata corrispondenza degli interessi pattuiti a quelli applicati, indeterminatezza degli interessi e delle condizioni contrattuali, nullità delle commissioni di massimo scoperto, dei tassi floor, usura e interessi anatocistici.
Vanno inoltre esaminate le eccezioni sollevate dalla Banca convenuta, relative alla carenza di interesse ad agire del fideiussore all'intervenuta prescrizione dei crediti delle Parte_2 parti attrici e all'operatività dell'eccezione di compensazione.
Le domande attore sono solo parzialmente fondate nei limiti di seguito esposti.
2. L'eccezione della circa la carenza di interesse ad agire del fideiussore: CP_1
Prima di passare all'analisi delle doglianze svolte dalle attrici, va premesso che l'eccezione mossa dalla Banca e volta a far valere la carenza di interesse ad agire del fideiussore Pt_2
è infondata e, dunque, va respinta.
[...]
4 R.G. n. 1315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Le attrici chiedono che l'azione esperita dal garante venga qualificata come exceptio doli et nullitatis, sì presupponendo la natura di “contratto autonomo di garanzia” - natura in vero riconosciuta dalla stessa Banca convenuta e dunque non oggetto di contestazione - delle fideiussioni n. 5063508 e n. 5063507 stipulate in data 23.07.2007.
Giova premettere che l'elemento caratterizzante e specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell'autonomia che il rapporto di garanzia assume nei confronti del rapporto di valuta, rispetto al quale risulta reciso quel vincolo di accessorietà di cui agli artt. 1936, 1941 e
1945 c.c., che connotano in modo identificativo la garanzia fideiussoria. L'autonomia del contratto di garanzia determina l'assunzione da parte del garante dell'impegno di pagare al beneficiario della garanzia a “semplice” o a “prima” richiesta del creditore, con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito (ex multis Cass., n. 903/2008). La diversità di struttura e di effetti si riflette sulla causa concreta del rapporto che, per quanto concerne il contratto autonomo di garanzia, va ravvisata nella traslazione in capo al garante del rischio economico costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa o meno da inadempimento colpevole. Infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n.
2377/2008; Cass. Sez. Un., n. 3947/2010).
Ebbene, secondo un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, recepito dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed CP_3 attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass.
Sez. Un., n. 3947/2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. n. 3326/2002, Cass. n. 26262/2007
e Cass. n. 5044/2009). Infatti, come sottolineato dalla citata Cass. Sez. Un., l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un
“carattere elastico”, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Dal tenore dell'atto di citazione, nonché dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., si desume che le parti attrici contestano la validità dei contratti conclusi dalla
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Servizi, deducendo l'applicazione di interessi usurari, anatocistici, di condizioni indeterminate o comunque illegittime. Si tratta, a ben vedere, di contestazioni potenzialmente idonee a determinare la nullità delle relative clausole contrattuali per violazione di norme imperative. Ne consegue che - non essendovi motivo di discostarsi dall'insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative - il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della Banca, l'eccezione di nullità della clausole relativa all'applicazione di interessi illegittimi.
3. Ripartizione dell'onere della prova:
Venendo all'esame delle domande attoree, deve preliminarmente rammentarsi che, nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla
Banca in applicazione delle clausole nulle o anche solo ai fini della pronuncia di accertamento negativo del credito, grava senz'altro sulla parte attrice, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2997 c.c., l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornirne la relativa prova.
Tale regola probatoria resta ferma e prescinde del tutto da qualsiasi dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali;
è infatti chiaro che il giudice può accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può certo esercitare d'ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Sicché, il correntista che intenda far valere la nullità di talune clausole contrattuali, assumendo che le stesse comportino l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, ovvero di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, le parti attrici erano, dunque, innanzitutto gravate dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
In secondo luogo, ai fini della rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente avrebbero dovuto depositare tutti gli estratti conto periodici relativi ai predetti rapporti;
dovendosi, in assenza di tale prova, nonché di altri dati rappresentativi delle movimentazioni registrate sugli stessi, assumere come dato di partenza per i ricalcoli, i saldi inziali a debito risultanti dai primi estratti disponibili o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ. n. 37800/2022).
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Restando fermo che, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. n. 22290/2023).
4. Allegazioni attoree, documentazione esaminata e risultanze della CTU:
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato molteplici deduzioni, le quali si risolvono tuttavia in una serie di richieste genericamente proposte, basate sull'asserita applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici e usurari nel corso dei diversi rapporti, nonché di interessi e condizioni non pattuite o indeterminate.
Emerge, dunque, che la parte attrice ha fondato le proprie domande sulla base di una dedotta illegittimità delle condizioni e degli interessi applicati dalla in quanto difformi da quelli CP_1 pattuiti ovvero contrari alla legge.
Orbene, la parti attrici non contestano l'esistenza dei contratti di apertura di conto corrente e, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla Banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento dei rapporti oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura. Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, hanno mancato di produrre diversi estratti conto relativi ai periodi intermedi del rapporto di conto corrente.
In particolare, le attrici hanno versato in atti i seguenti contratti:
a) Contratto c/c di anticipo fatture n. 68366 del 23.04.1996, chiuso in data 31.10.2014;
b) Contratto di c/c su ordini n. 694677 del 11.03.1998, chiuso in data 31.07.2014;
Risultano, altresì, depositati in atti:
- i documenti di sintesi, sottoscritti dalle parti, relativi alle pratiche di affidamento del
23.07.2007 e del 07.09.2007;
- con riferimento al contratto sub b), le comunicazioni degli affidamenti datate, rispettivamente, 10.03.2003 e 03.04.2004, nonché l'accordo modificativo del 29.06.2010;
- gli estratti conto a decorrere dal primo trimestre 1998 sino al quarto trimestre 2014.
Sulla base di suddetta documentazione è stata disposta CTU contabile.
In particolare, il ctu ha dato atto di aver esaminato i contratti di apertura dei due rapporti di conto corrente nn. 68366 e 694677. Ha altresì esaminato i relativi estratti conto, precisando che la documentazione è risultata incompleta con riferimento ai periodi intermedi.
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L'ausiliare ha dunque operato un primo ricalcolo, con i criteri di seguito indicati:
• per il conto corrente anticipo fatture n. 6836, ricalcolo eseguito dividendo, a causa dell'assenza di estratti conto completi, il rapporto in tre periodi, ossia (i) a partire dal I Trimestre 1997 al IV Trimestre 2005, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 31.12.2005; (ii) a partire dal I Trimestre 2006 al IV Trimestre 2006, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 31.12.2006; (iii) a partire dal I Trimestre 2007 al IV Trimestre
2014, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 30.10.2014.
• per il conto corrente anticipo su ordini n. 694677, ricalcolo eseguito dividendo, a causa dell'assenza di estratti conto completi, il rapporto in tre periodi, ossia (i) a partire dal I Trimestre 1998 al IV Trimestre 1998, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 31.12.1998; (ii) a partire dal I Trimestre 2001 al III Trimestre 2006, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 10.07.2006; (iii) a partire dal I Trimestre 2007 al III Trimestre
2014, risalendo dall'ultimo estratto disponibile al 29.07.2014.
A seguito delle critiche sollevate dalle parti e, soprattutto, vista l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in relazione alle rimesse sul conto corrente eseguite dal debitore, il Giudice CP_1 ha conferito al CTU un incarico integrativo, chiedendo in particolare di individuare i pagamenti solutori in relazione ai conti per cui è causa eseguiti dal debitore e di rideterminare i saldi finali, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla notifica dell'invito alla mediazione e di natura solutoria. Il ctu ha quindi effettuato nuovamente il ricalcolo dei conti correnti utilizzando come parametro di riferimento quello indicato dal giudice.
Non ci sono fondati motivi per discostarsi dalle risultanze del consulente, se non con riferimento alla questione delle rimesse solutore, nei limiti di seguito esposti.
5. Asserita mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse passivi:
Quanto ai tassi applicati, il contratto di apertura del conto corrente n. 6836 indica in maniera specifica le condizioni contrattuali (segnatamente, tasso di interesse attivo dello 0,50% e del tasso di interesse passivo del 22,50%), nonché risulta espressamente pattuita la facoltà della
Banca di modificare le condizioni, come in effetti fatto dall'istituto di credito, ai sensi dell'art. 118 TUB.
A tale ultimo riguardo, merita rilevare che le parti attrici non deducono la violazione della normativa relativa allo ius variandi, ovvero la applicazione di variazioni in senso peggiorativo da parte della in assenza di comunicazione scritta. Del resto, stante la assoluta genericità CP_1 della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche,
o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari. Parte
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attrice non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla CP_1 se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore.
Con riferimento al conto n. 694677, sul contratto iniziale del 10.03.1998 non risulta la pattuizione delle condizioni economiche. Correttamente, allora, l'ausiliario, accogliendo anche le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, ha fatto applicazione dei tassi sostitutivi ex art.117
Tub fino al 10.03.2003, data in cui risulta la pattuizione dei tassi di affidamento nella misura del
9,25% fino a € 31.000,00 e del 10,25% oltre. D'altronde, in detti termini era formulato il quesito posto dal Giudice. Rispetto a tale contratto, non risultano prodotte modifiche unilaterali dell'istituto di credito ex art 118 TUB.
6. Nullità della commissione di massimo scoperto e del floor:
Le parti attrici hanno eccepito la nullità della applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti o comunque indicati unicamente in percentuale, sicché la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione
è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.
2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (ex multis, in tal senso
Tribunale Chieti 22 ottobre 2013;
b) un secondo orientamento ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
c) un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013)
d) infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la cms priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cms nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del TUB e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
- Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett.
b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori,
o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, Controparte_4
) quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in
[...] maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
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- Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012
n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.07.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cm. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. n. 870/2006) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
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D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito, nel senso di escludere la cms nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale CP_1 commissione.
Il consulente, quindi, ha verificato che, rispetto ad entrambi i contratti di conto corrente, la cms
è stata pattuita solo con riferimento alla percentuale, nella misura dello 0,50%, mentre mancano sia i criteri di applicazioni che le modalità di calcolo. Di conseguenza, il CTU ha ricalcolato gli addebiti sulla base dei criteri sinora riportati. Alcuna specifica osservazione è stata mossa dai
CTP delle parti sul punto.
Con riferimento alla doglianza sull'illegittimità del floor basti osservare come la stessa, peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sia del tutto generica e priva di qualsivoglia aderenza al caso concreto. Difatti, le attrici si limitano a riproporre rispetto ai contratti di conto corrente le censure sollevate in relazione al mutuo, senza neppure indicare quali sarebbero le clausole contrattuali illegittime e gli effetti dalle stesse derivanti, con conseguente infondatezza della censura,
7. Anatocismo:
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
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Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal
1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib. , CP_5
a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l.
18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è
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stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge
n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014,
l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in
L. 49/2016.
Tanto premesso, devesi osservare che i rapporti oggetto di causa sono stati accesi antecedentemente al 2000, l'assunto della illegittima capitalizzazione degli interessi, sarebbe dunque, almeno in astratto, fondato.
Ciò posto, il consulente ha dato atto che i conti in discorso sono conti anticipo fatture e tutte le competenze maturate, a seguito delle operazioni di anticipo, sono state oggetto di giroconti con pari valuta su un conto ordinario. Tale meccanismo non ha prodotto alcun effetto anatocistico.
L'ausiliario ha in ogni caso effettuato il ricalcolo applicando capitalizzazione semplice, dunque senza alcuna capitalizzazione degli interessi di volta in volta maturati.
8. L'asserita usurarietà degli interessi:
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il
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tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del
2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della
L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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In linea con i principi ora esposti, l'ausiliario ha verificato il superamento dei tassi soglia nei contratti di conto corrente attraverso il confronto del TEG, ricalcolato secondo le istruzioni della
Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, con le soglie d'usura determinate tenendo conto delle rilevazioni medie compiute dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia Pt_3
Il CTU ha, altresì, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in merito alla
[...] cms. Non condivisibili sono invece le conclusioni sul punto del consulente di parte attrice, il quale ha determinato il tasso effettivo aggiungendo al tasso di interesse, la commissione di massimo scoperto, rapportata su base annua, così ottenendo un tasso superiore al tasso soglia.
In particolare, in relazione ad entrambi i rapporti, il CTU ha fatto correttamente riferimento alla categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese” classi di importo inferiori a lire 10.000.000/ € 5.000,00, avendo i rapporti presentato, durante il periodo esaminato, utilizzi e/o affidamenti superiori a detti valori. La verifica effettuata non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia.
La valutazione dell'usurarietà originaria quindi si deve arrestare al rilievo che sia la commissione di massimo scoperto sia il tasso di interesse nominale sono al di sotto dei valori soglia.
Con riferimento alle osservazioni mosse dal ctp di parte attrice circa l'asserita mancanza di verifica dell'usura originaria rispetto al conto fatture n. 68366, il Tribunale condivide il metodo applicato dal CTU, essendo il rapporto in discorso antecedente all'entrata in vigore della l. 108/1996.
Al riguardo, giova rammentare ancora quanto sancito, seppure in relazione al contratto di mutuo, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” (Cass. S.U. n. 24675/2017).
L'usura sopravvenuta alla quale si riferisce la citata Cassazione, per negarne in linea generale la rilevanza, è quella che si determinerebbe in corso di rapporto per effetto della variazione del parametro ed in questo senso l'esclusione della sua rilevanza si riconnette all'impossibilità di qualificare ex post la pattuizione come usuraria, impossibilità che certamente si verifica nel caso in esame. Difatti, secondo la disciplina applicabile alla stipula del contratto in esame, ai fini dell'usura, era richiesta non solo la pattuizione di tassi elevati, ma anche l'approfittamento dello stato di bisogno, elementi questi certamente non emersi con riferimento alla fattispecie al vaglio del Tribunale.
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Infine, del tutto carente di prova è anche la contestazione relativa alla c.d. “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” Al riguardo, parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la Banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria della correntista ed approfittandone consapevolmente. Infatti, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale di per sé a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, cosi come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
9. Mancata indicazione del TAE:
Infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione del TAE.
Il TAE rappresenta il tasso di interesse comprensivo della capitalizzazione, richiesto dalla normativa bancaria a partire dalla delibera CICR del 9.2.2000. Al riguardo, la giurisprudenza ha osservato come anche se nel contratto non è indicato il TAE, nondimeno il contratto è perfettamente valido se risulta indicato il TAEG, ossia il tasso annuo effettivo globale (o ISC, indicatore sintetico di costo), vale a dire il tasso annuo comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui la capitalizzazione degli interessi (Trib. Rimini, sez. I, 16/06/2022,
n.579).
Nel caso di specie, i contratti di conto corrente oggetto di causa sono antecedenti all'anno 2000; pertanto, al momento della sottoscrizione, non sussisteva alcun obbligo di indicazione del TAE. Le aperture di credito connesse ai conti corrente sono invece successivi alla Delibera e, Pt_4 conformemente alla stessa, recano l'indicazione del TAE.
10. Prescrizione e rimesse solutorie:
Sull'eccezione di prescrizione dei pagamenti effettuati dal correntista, in risposta ai quesiti integrativi formulati dal Tribunale, il CTU ha effettuato nuovi conteggi relativi ad entrambi i conti corrente;
i ricalcoli così eseguiti hanno portato a risultati in parte discordanti rispetto a quelli di cui alla prima perizia.
In particolare, i quesiti sottoposti all'ausiliare chiedevano di individuare i pagamenti solutori eseguiti dal debitore in relazione ai conti per cui è causa e di rideterminare i saldi finali, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla
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notifica dell'invito alla mediazione e di natura solutoria. La ragione sottesa a tale accertamento era quella di far applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione e pagamenti eseguiti dal debitore.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che, in tema di azione di ripetizione di indebito - nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19
e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano
(o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana
l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19)». (Cass. n. 5517/2024, in motivazione).
Tanto chiarito, va rammentato che il presente giudizio ha ad oggetto due contratti di conto corrente anticipi, su ordini e su fatture. Ebbene, per conto anticipi si intende il contratto in base al quale si determina, per effetto della cosiddetta anticipazione delle fatture, un finanziamento a breve termine, attraverso la cessione del credito pro solvendo od il conferimento del mandato all'incasso, da parte dell'azienda emittente la fattura ed in favore di un istituto di credito, dei crediti commerciali vantati verso altre aziende, sulla base di dette fatture con scadenza futura.
L'azienda emittente la fattura ottiene così denaro immediato da parte della banca che, invece, incasserà il corrispettivo della fattura solo al momento della scadenza del termine di pagamento ivi previsto. Il meccanismo così delineato fa sì che, sino al momento della scadenza del termine di pagamento della somma di cui alla fattura, l'istituto di credito è creditore di una somma pari all'importo della fattura, somma che determina pertanto un saldo negativo del conto anticipi
(Corte appello Roma sez. I, 08/07/2017).
Dal momento che le competenze dei conti anticipi confluivano sul conto corrente ordinario, è evidente che le rimesse operate da erano di natura ripristinatoria. Al riguardo, più volte Pt_1 il Supremo Collegio ha affermato che la sussistenza di un contratto di apertura di credito può essere provata per facta cocludentia (Cass. n. 19941/2006 e n. 1834/2011). Nel caso in esame,
18 R.G. n. 1315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
tali facta vanno individuati nel fatto incontroverso dell'addebito e nel pagamento delle competenze dei conti anticipi su quello ordinario, conti, quelli anticipi, che, in assenza di uno scoperto, non avrebbero potuto realizzare il fine per cui erano stati aperti. Né, d'altro canto, la ha dedotto che sul conto ordinario si fossero determinate scoperture non riferibili CP_1 all'addebito delle competenze dei conti anticipi.
Pertanto, ritiene il Tribunale che il calcolo corretto sia quello di cui alla prima perizia depositata, non essendo provata, nella fattispecie in esame, la natura solutoria dei pagamenti eseguiti dal debitore.
11. Exceptio doli del fideiussore:
L'esame della domanda relativa all'exceptio doli non può che essere condizionato dalla qualificazione di garanzia autonoma della garanzia de quo, da cui discendono le conseguenze già sopra esaminate.
Secondo le parti attrici, il diritto ad agire del garante risiederebbe nella nullità dei contratti sottostanti, recanti clausole illegittime per violazione delle norme in materia di usura, anatocismo,
e sulla trasparenza bancaria.
A tal proposito, osserva il Tribunale che dagli accertamenti peritali condotti non è emersa alcuna violazione di norme imperative idonea a determinare la nullità dei contratti e dunque a giustificare la risoluzione del contratto di garanzia. Su detti rapporti è stata in parte riscontrata l'assenza di pattuizioni di tassi o l'applicazione di oneri non espressamente previsti, sicché l'ausiliario ha provveduto a rideterminare i saldi che, all'esito dei conteggi, sono risultati parzialmente difformi dal saldo Banca. Così stando le cose, questo Giudice ritiene che l'eccezione proposta dal fideiussore vada respinta. Peraltro, l'autonomia della garanzia prestata comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba invece far valere una condotta abusiva del creditore che, per esempio, abbia fraudolentemente taciuto situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto e aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso (cfr. Cass. 16213/2015). Anche questo motivo di doglianza – peraltro in assenza di alcuna escussione della garanzia – va rigettato.
12. Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 68366 intestato alla Servizi e garantito da fideiussione rilasciata da al 10.05.2019 Parte_2
(data di notifica della citazione) è pari ad un saldo a debito del correntista di € 70.531,21 anziché pari ad € 73.589,31.
Inoltre, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 694677 intestato alla e Pt_1 garantito da fideiussione rilasciata da al 10.05.2019 (data di notifica della citazione) Parte_2 è pari ad un saldo a debito del correntista di € 19.693,54 anziché pari ad € 29.143,04.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Le altre domande proposte vanno invece respinte.
Considerato che comunque il saldo del conto corrente è risultato negativo e solo in parte difforme rispetto alle risultanze degli estratti conto, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Va tenuto conto, infatti, di quanto statuito dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 92, co. 2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che la fattispecie prevista dalla disposizione censurata relativa alla assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch'esse riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”. Orbene, nel caso in esame la oggettiva incertezza della interpretazione giurisprudenziale in ordine ai rapporti contrattuali in esame appare integrare l'ipotesi presa in considerazione dalla Corte costituzionale.
Le spese di ctu (liquidate in separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico della società attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 68366 intestato alla Parte_1
e garantito da fideiussione rilasciata da , alla data del 10.05.2019, è pari ad un Parte_2 saldo a debito del correntista di € 70.531,21, anziché pari ad € 73.589,31;
- DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 694677 intestato alla Parte_1
e garantito da fideiussione rilasciata da , alla data del 10.05.2019, è pari ad un Parte_2 saldo a debito del correntista di € 19.693,54, anziché pari ad € 29.143,04;
- RIGETTA le restanti domande attoree;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
- PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico della parte attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della Banca convenuta.
Così deciso in L'Aquila, in data 11.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
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