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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2212/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Carnibella) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dalla dott.ssa V. Assenza e dal dott. D. Controparte_1
Giunta), avente ad oggetto: carta del docente;
osserva
Parte ricorrente deduce di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, ed afferma di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari. Espone che tale disciplina deve ritenersi discriminatoria per contrasto con la clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché, per contrasto con l'art. 3, 35 e 97 della Costituzione, per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente nonché per violazione e falsa applicazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Chiede dunque che il giudice adito voglia condannare il convenuto CP_1
a costituire in suo favore la Carta elettronica in parola per l'anno scolastico di cui sopra. Il resistente chiede disattendersi il ricorso. CP_1
*** La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 29961 del 27.10.2023,), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n. 124/1999: comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994, che così recita: comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso. Segnatamente: nell'a.s. 2020/2021, dal 06.10.2020 al 30.06.2021 e nell'a.s. 2021/2022, per 234 giornate lavorative (v. all.
1-2 al ricorso). Del resto, risulta incontestato in giudizio che parte ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto ancora inserita nelle graduatorie GAE. Per quanto sopra, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della
“Carta del docente”, per il servizio prestato negli anni scolastici di cui in ricorso, mediante adempimento in forma specifica. Contr Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per l'anno accertato alla concreta attribuzione. In considerazione del fatto che l'intervento chiarificatore della S.C. è sopravvenuto in corso di causa e considerata la natura “seriale” della controversia, si stima equo condannare l'amministrazione scolastica a rifondere alla procuratrice antistataria di parte ricorrente le spese di lite nella misura di € 350,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e di percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00); Contr condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, oltre accessori, sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
Contr condanna il a rifondere al procuratore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 350,00, oltre € 49,00 per c.u., IVA. CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 4 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2212/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Carnibella) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dalla dott.ssa V. Assenza e dal dott. D. Controparte_1
Giunta), avente ad oggetto: carta del docente;
osserva
Parte ricorrente deduce di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, ed afferma di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari. Espone che tale disciplina deve ritenersi discriminatoria per contrasto con la clausola 4 e 6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché, per contrasto con l'art. 3, 35 e 97 della Costituzione, per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente nonché per violazione e falsa applicazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Chiede dunque che il giudice adito voglia condannare il convenuto CP_1
a costituire in suo favore la Carta elettronica in parola per l'anno scolastico di cui sopra. Il resistente chiede disattendersi il ricorso. CP_1
*** La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 29961 del 27.10.2023,), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n. 124/1999: comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994, che così recita: comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso. Segnatamente: nell'a.s. 2020/2021, dal 06.10.2020 al 30.06.2021 e nell'a.s. 2021/2022, per 234 giornate lavorative (v. all.
1-2 al ricorso). Del resto, risulta incontestato in giudizio che parte ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto ancora inserita nelle graduatorie GAE. Per quanto sopra, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della
“Carta del docente”, per il servizio prestato negli anni scolastici di cui in ricorso, mediante adempimento in forma specifica. Contr Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per l'anno accertato alla concreta attribuzione. In considerazione del fatto che l'intervento chiarificatore della S.C. è sopravvenuto in corso di causa e considerata la natura “seriale” della controversia, si stima equo condannare l'amministrazione scolastica a rifondere alla procuratrice antistataria di parte ricorrente le spese di lite nella misura di € 350,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e di percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00); Contr condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, oltre accessori, sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
Contr condanna il a rifondere al procuratore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 350,00, oltre € 49,00 per c.u., IVA. CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 4 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano