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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. AR NZ
- Dr. EN LB Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7392/2025, introdotta da TRA
ADRANO (CT), 15/11/1952), con il patrocinio dell'avv. GERBONI Parte 1
CATIA;
E
(CATANIA (CT), 19/11/1957), con il patrocinio dell'avv. GERBONI CP 1
CATIA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/07/1976 nel Comune di AD (CT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1976, atto n. 95, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi GR NICOLO' nato a [...]
(CT) il 15.11.1952 (C.F.: [...]) EC GA, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), che si sono uniti in matrimonio concordatario a AD (CT) in data
31.07.1976 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suindicato Comune di AD (CT) Anno 1976, Parte II, Serie A n.95
3) Porre a carico del signor GR NICOLO', pensionato (doc.n.8) un contributo al mantenimento in favore della moglie RE GA
dell'importo mensile di Euro 100,00= da versarsi entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale.
4) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente omologa al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD (CT), perché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (ADRANO (CT),
15/11/1952) e (CATANIA (CT), 19/11/1957), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 31/07/1976 nel Comune di AD (CT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1976, atto n. 95, p. 2, s. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
EN LB AR NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. AR NZ
- Dr. EN LB Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7392/2025, introdotta da TRA
ADRANO (CT), 15/11/1952), con il patrocinio dell'avv. GERBONI Parte 1
CATIA;
E
(CATANIA (CT), 19/11/1957), con il patrocinio dell'avv. GERBONI CP 1
CATIA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/07/1976 nel Comune di AD (CT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1976, atto n. 95, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi GR NICOLO' nato a [...]
(CT) il 15.11.1952 (C.F.: [...]) EC GA, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), che si sono uniti in matrimonio concordatario a AD (CT) in data
31.07.1976 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suindicato Comune di AD (CT) Anno 1976, Parte II, Serie A n.95
3) Porre a carico del signor GR NICOLO', pensionato (doc.n.8) un contributo al mantenimento in favore della moglie RE GA
dell'importo mensile di Euro 100,00= da versarsi entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale.
4) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente omologa al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD (CT), perché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (ADRANO (CT),
15/11/1952) e (CATANIA (CT), 19/11/1957), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 31/07/1976 nel Comune di AD (CT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1976, atto n. 95, p. 2, s. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
EN LB AR NZ