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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6514 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPYBRBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.13516 R.G. 2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. SPINOSA
EN e dall' avv. MARA TICCONI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. CORBO Controparte_1
NI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva Con ricorso n. 13516/2024 chiedendo al giudice adito di accogliere le in giudizio Controparte 1 seguenti conclusioni:
a pagare favore di parte ricorrente a titolo di condannare Controparte_1 adempimento la somma di € 178.156,47 ( o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di adempimento ovvero di risarcimento del danno.
Oltre rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e interessi legali sulla somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese di causa.
Esponeva la parte ricorrente di aver lavorato presso la convenuta dal
1.12.2001 al 22.6.2002 come addetta al call center;
di aver promosso tentativo di conciliazione offrendo le prestazioni lavorative, per l'accertamento dell' esistenza di un rapporto di lavoro conseguente alla illegittima interposizione di manodopera;
che con il ricorso venivano offerte le energie lavorative;
che il ricorso veniva riunito ad altri ricorsi e rigettato;
che in appello i ricorsi venivano dichiarati nulli;
che veniva riproposto il ricorso in data 27 giugno 2013 e venivano offerte le energie lavorative;
che il ricorso veniva respinto;
che la Corte di Appello, accertata la illegittima interposizione di manodopera, con sentenza n.
1626/2019, dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tutt' ora in essere, ordinandone il ripristino con inquadramento nella categoria D del CCNL;
che la parte ricorrente non era stata riammessa in servizio e non aveva lavorato su appalti CP 1 ; che la convenuta, nonostante la messa in mora del 24 settembre 2007, aveva formalmente riammesso in servizio la parte ricorrete sono in data 10 giugno 2019; che in base al CCNL applicato, la parte ricorrente aveva diritto ex artt. 1206, 1207, 1453,
1460 e 2099, alla retribuzione indicata nelle tabelle allegate e riportate nel conteggio in atti;
che la retribuzione per un dipendente inquadrato nel livello D. era pari a € 1.471,53 da luglio 2007 ed era poi mutata come da ccnl richiamati;
; che la ricorrente era creditrice della somma complessiva di €
178.156,47.
Tanto premesso in fatto, richiamava la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 2990 del 2018.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
a) nel merito, rigettare integralmente il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
b) in via subordinata: riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e detrarre l'aliunde perceptum anche all'esito delle istanze istruttorie formulate;
· accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione integrale o parziale dei crediti asseritamente vantati dalla sig.ra Pt 1 dal 2.4.2024 (data di notificazione del ricorso oggetto del presente giudizio) ovvero dalla diversa data o per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice , alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Esaminando il ricorso appare evidente che la parte ricorrente ha agito per ottenere le retribuzioni asseritamente maturate dalla data di messa in mora alla data di effettiva riammissione in servizio. La ricorrente non ha rivendicato gli importi indicati a titolo risarcitorio, laddove si legge in ricorso che "L'obbligazione di retribuire la parte ricorrente, a partire da ottobre 2007 (primo mese successivo dalla data di messa in mora), viene azionata con questo atto”.
Tanto premesso, pacifico fra le parti che a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1739/2019 con la quale è stata accertata l'esistenza di una illegittima interposizione di manodopera, tra CP_1 e la società cui era stato dato in appalto il servizio di call center svolto dalle ricorrenti, e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e Controparte 1 con inquadramento nella categoria D del CCNL CP_1, ordinando il ripristino del rapporto.
- le lavoratrice sia stata riammessa in servizio a giugno 2019, con il pagamento. delle retribuzioni dal 17.5.2019.
La presente causa concerne il periodo da ottobre 2007 a maggio 201) e, cioè, dal momento in cui la parte ricorrente ha rivendicato, con il ricorso del 2007, il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta (riconosciuto dalla Corte di appello con la pronuncia sopraindicata) fino al 16.5.2019.
Così definita la materia del contendere, la questione può essere risolta richiamando i principi già espressi nella sentenza della Corte di Appello n. 384/2024, in atti, siccome relativa a fattispecie assolutamente identica, e qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c. 66 la Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in precedenza insorto, ha chiarito sì che, in seguito all'accertamento dell'illiceità dell'interposizione di manodopera, con ordine al datore di lavoro accertato di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro, al lavoratore competa, dalla messa in mora, non già il risarcimento del danno, ma il pagamento delle retribuzioni;
ma tale diritto, avente ad oggetto, appunto, le competenze a titolo retributivo, insorge solo dopo la sentenza dichiarativa dell'esistenza del rapporto di lavoro tra il preteso utilizzatore e il prestatore di lavoro. Solo dopo tale pronuncia, infatti, è incontrovertibilmente certo, per il vero datore di lavoro, l'obbligo di reimmettere in servizio il lavoratore.
Con la conseguenza che, solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta l'illiceità della somministrazione o l'interposizione fittizia di manodopera, può operare la regola che, se il datore di lavoro effettivo non corrisponda all'offerta delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore, a quest'ultimo competerà comunque la retribuzione dalla messa in mora, essendosi ripristinato il sinallagma contrattuale ed essendo – la mancata attuazione del rapporto sinallagmatico stesso - dovuta esclusivamente al rifiuto datoriale di reimmettere in servizio il lavoratore che, avendone titolo, offra la propria prestazione.
Fino a quel momento, però, si spiega nella motivazione della predetta sentenza
2990/2018, la pretesa del prestatore può avere ad oggetto soltanto il risarcimento del danno.
Al riguardo le Sezioni Unite, in motivazione, hanno fatto riferimento alle argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, la quale, in tema di contratto a tempo determinato, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, della legge 183 del 2010, aveva affermato che l'indennizzo forfettario previsto da tale disposizione coprisse il solo periodo fino alla pronuncia della sentenza declaratoria della nullità del termine.
Fino alla pubblicazione della stessa, infatti, competeva il risarcimento, seppur limitato dall'art. 32 all'indennizzo, senza necessità di prova dell'entità del danno.
Per la Corte Costituzionale, in seguito all'accertamento giudiziale della nullità del termine, insorge il diritto alle retribuzioni e l'insorgenza di tale situazione giuridica soggettiva (diritto alle retribuzioni dopo la pubblicazione della sentenza) era decisiva al fine di superare i dubbi di costituzionalità dell'art. 32 ai sensi degli articoli 3, 24 e
111 della Costituzione.
Ora, secondo le Sezioni Unite, come si evince dalla motivazione della sentenza
2990/2018, fino alla declaratoria di nullità della somministrazione compete il risarcimento del danno e, in seguito all'accertamento giudiziale dell'esistenza del rapporto di lavoro con il preteso utilizzatore, il diritto alle retribuzioni. Precisamente:
"...a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata...
Sulla base degli spunti suggeriti dalla suddetta pronuncia, queste Sezioni Unite ritengono che possa affermarsi che, nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo.
Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione".
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va respinta la domanda di pagamento delle retribuzioni.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, premessa la genericità della stessa, osserva il giudice che dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente per il periodo successivo al rapporto con CP_1 ha lavorato;
per cui non si comprende sulla base di quali criteri sia chiesto il mancato guadagno.
In mancanza di specificazioni anche in ordina a tale capo di domanda, il ricorso va respinto.
Le spese vanno compensate, in ragione dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.13516 R.G. 2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. SPINOSA
EN e dall' avv. MARA TICCONI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. CORBO Controparte_1
NI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva Con ricorso n. 13516/2024 chiedendo al giudice adito di accogliere le in giudizio Controparte 1 seguenti conclusioni:
a pagare favore di parte ricorrente a titolo di condannare Controparte_1 adempimento la somma di € 178.156,47 ( o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di adempimento ovvero di risarcimento del danno.
Oltre rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e interessi legali sulla somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese di causa.
Esponeva la parte ricorrente di aver lavorato presso la convenuta dal
1.12.2001 al 22.6.2002 come addetta al call center;
di aver promosso tentativo di conciliazione offrendo le prestazioni lavorative, per l'accertamento dell' esistenza di un rapporto di lavoro conseguente alla illegittima interposizione di manodopera;
che con il ricorso venivano offerte le energie lavorative;
che il ricorso veniva riunito ad altri ricorsi e rigettato;
che in appello i ricorsi venivano dichiarati nulli;
che veniva riproposto il ricorso in data 27 giugno 2013 e venivano offerte le energie lavorative;
che il ricorso veniva respinto;
che la Corte di Appello, accertata la illegittima interposizione di manodopera, con sentenza n.
1626/2019, dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tutt' ora in essere, ordinandone il ripristino con inquadramento nella categoria D del CCNL;
che la parte ricorrente non era stata riammessa in servizio e non aveva lavorato su appalti CP 1 ; che la convenuta, nonostante la messa in mora del 24 settembre 2007, aveva formalmente riammesso in servizio la parte ricorrete sono in data 10 giugno 2019; che in base al CCNL applicato, la parte ricorrente aveva diritto ex artt. 1206, 1207, 1453,
1460 e 2099, alla retribuzione indicata nelle tabelle allegate e riportate nel conteggio in atti;
che la retribuzione per un dipendente inquadrato nel livello D. era pari a € 1.471,53 da luglio 2007 ed era poi mutata come da ccnl richiamati;
; che la ricorrente era creditrice della somma complessiva di €
178.156,47.
Tanto premesso in fatto, richiamava la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 2990 del 2018.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
a) nel merito, rigettare integralmente il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
b) in via subordinata: riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e detrarre l'aliunde perceptum anche all'esito delle istanze istruttorie formulate;
· accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione integrale o parziale dei crediti asseritamente vantati dalla sig.ra Pt 1 dal 2.4.2024 (data di notificazione del ricorso oggetto del presente giudizio) ovvero dalla diversa data o per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice , alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Esaminando il ricorso appare evidente che la parte ricorrente ha agito per ottenere le retribuzioni asseritamente maturate dalla data di messa in mora alla data di effettiva riammissione in servizio. La ricorrente non ha rivendicato gli importi indicati a titolo risarcitorio, laddove si legge in ricorso che "L'obbligazione di retribuire la parte ricorrente, a partire da ottobre 2007 (primo mese successivo dalla data di messa in mora), viene azionata con questo atto”.
Tanto premesso, pacifico fra le parti che a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1739/2019 con la quale è stata accertata l'esistenza di una illegittima interposizione di manodopera, tra CP_1 e la società cui era stato dato in appalto il servizio di call center svolto dalle ricorrenti, e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e Controparte 1 con inquadramento nella categoria D del CCNL CP_1, ordinando il ripristino del rapporto.
- le lavoratrice sia stata riammessa in servizio a giugno 2019, con il pagamento. delle retribuzioni dal 17.5.2019.
La presente causa concerne il periodo da ottobre 2007 a maggio 201) e, cioè, dal momento in cui la parte ricorrente ha rivendicato, con il ricorso del 2007, il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta (riconosciuto dalla Corte di appello con la pronuncia sopraindicata) fino al 16.5.2019.
Così definita la materia del contendere, la questione può essere risolta richiamando i principi già espressi nella sentenza della Corte di Appello n. 384/2024, in atti, siccome relativa a fattispecie assolutamente identica, e qui richiamata anche ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c. 66 la Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in precedenza insorto, ha chiarito sì che, in seguito all'accertamento dell'illiceità dell'interposizione di manodopera, con ordine al datore di lavoro accertato di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro, al lavoratore competa, dalla messa in mora, non già il risarcimento del danno, ma il pagamento delle retribuzioni;
ma tale diritto, avente ad oggetto, appunto, le competenze a titolo retributivo, insorge solo dopo la sentenza dichiarativa dell'esistenza del rapporto di lavoro tra il preteso utilizzatore e il prestatore di lavoro. Solo dopo tale pronuncia, infatti, è incontrovertibilmente certo, per il vero datore di lavoro, l'obbligo di reimmettere in servizio il lavoratore.
Con la conseguenza che, solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta l'illiceità della somministrazione o l'interposizione fittizia di manodopera, può operare la regola che, se il datore di lavoro effettivo non corrisponda all'offerta delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore, a quest'ultimo competerà comunque la retribuzione dalla messa in mora, essendosi ripristinato il sinallagma contrattuale ed essendo – la mancata attuazione del rapporto sinallagmatico stesso - dovuta esclusivamente al rifiuto datoriale di reimmettere in servizio il lavoratore che, avendone titolo, offra la propria prestazione.
Fino a quel momento, però, si spiega nella motivazione della predetta sentenza
2990/2018, la pretesa del prestatore può avere ad oggetto soltanto il risarcimento del danno.
Al riguardo le Sezioni Unite, in motivazione, hanno fatto riferimento alle argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, la quale, in tema di contratto a tempo determinato, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, della legge 183 del 2010, aveva affermato che l'indennizzo forfettario previsto da tale disposizione coprisse il solo periodo fino alla pronuncia della sentenza declaratoria della nullità del termine.
Fino alla pubblicazione della stessa, infatti, competeva il risarcimento, seppur limitato dall'art. 32 all'indennizzo, senza necessità di prova dell'entità del danno.
Per la Corte Costituzionale, in seguito all'accertamento giudiziale della nullità del termine, insorge il diritto alle retribuzioni e l'insorgenza di tale situazione giuridica soggettiva (diritto alle retribuzioni dopo la pubblicazione della sentenza) era decisiva al fine di superare i dubbi di costituzionalità dell'art. 32 ai sensi degli articoli 3, 24 e
111 della Costituzione.
Ora, secondo le Sezioni Unite, come si evince dalla motivazione della sentenza
2990/2018, fino alla declaratoria di nullità della somministrazione compete il risarcimento del danno e, in seguito all'accertamento giudiziale dell'esistenza del rapporto di lavoro con il preteso utilizzatore, il diritto alle retribuzioni. Precisamente:
"...a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata...
Sulla base degli spunti suggeriti dalla suddetta pronuncia, queste Sezioni Unite ritengono che possa affermarsi che, nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo.
Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione".
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va respinta la domanda di pagamento delle retribuzioni.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, premessa la genericità della stessa, osserva il giudice che dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente per il periodo successivo al rapporto con CP_1 ha lavorato;
per cui non si comprende sulla base di quali criteri sia chiesto il mancato guadagno.
In mancanza di specificazioni anche in ordina a tale capo di domanda, il ricorso va respinto.
Le spese vanno compensate, in ragione dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini