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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 555/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Pertini Snc Pallazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720239000466631000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'intimazione impugnata.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione, contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone, nonché contro quella di Roma e Caserta, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale emessa dalla Corte Tributaria di Giustizia di I Grado di Caserta, impugnando l'intimazione di pagamento n. 04720239000466631/000 e le tre cartelle di pagamento ad essa sottese, riguardante il recupero di imposte IRPEF, IRAP, IVA, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
La parte ha eccepito l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici a partire dagli originari atti di accertamento, fino alle tre cartelle esattoriali che hanno preceduto l'impugnata intimazione di pagamento con conseguente decadenza dal potere accertativo e con prescrizione dei relativi crediti tributari.
Ha lamentato poi la carenza di potere in ordine al funzionario che ha sottoscritto l'atto e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo per giungere al conteggio di sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta la quale ha adeguatamente controdedotto depositando documentazione attestante la regolarità di notifica degli atti presupposti.
Il processo è stato discusso e deciso in camera di consiglio all'udienza del 14.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un parziale accoglimento.
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 04720239000466631/000 ritenendola viziata, in via derivativa, per effetto dell'omessa notificazione di tutti gli atti ad essa prodromici, ossia degli originari avvisi di accertamento nonché delle tre cartelle di pagamento aventi numeri
047201100344361210, 047201300123724390 e 04720130018158554000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta la quale ha depositato documentazione attestante la regolarità delle notifiche ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Ebbene, alla luce dell'esame della documentazione prodotta, questa Corte ritiene che per la cartella n.04720110034436121, l'Agenzia delle Entrate abbia fornito ampia prova della correttezza della notifica avvenuta a mani della destinataria dopo un iniziale tentativo di notifica non andato a buon fine, seguito dal deposito dell'atto presso la Casa Comunale con avviso comunicato con raccomandata informativa alla contribuente che lo ha ritirato personalmente.
Analogamente, appare corretta la notifica della cartella n. 04720130018158554000 avvenuta questa volta attraverso il procedimento stabilito per i casi di irreperibile assoluto. In questi termini, risultando la destinataria trasferita per indirizzo ignoto, si è proceduto ai sensi dell'art.60 lett.e) DPR 300/ 1973 con affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, nell'albo del comune, e con validità della notificazione a partire dall'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Stante la correttezza delle suddette notificazioni, le eccezioni eventualmente sollevabili relative all'omessa notifica degli avvisi e degli atti preliminari sono inammissibili poiché azionabili solo con l'impugnazione nei termini delle medesime cartelle.
Quanto invece alla residua cartella di pagamento, la n. 047201300123724390, si ritiene che non vi sia in atti sufficiente dimostrazione della sua avvenuta notifica non avendo fornito l'agenzia resistente prova certa della ricezione dell'atto. Sul punto il ricorso è dunque fondato.
In relazione invece alle due cartelle regolarmente notificate, non è maturata alcuna prescrizione dei crediti attesa la natura erariale degli stessi ed i termini di prescrizione decennali che non sono ancora decorsi.
Quanto all'eccezione incentrata sull'atto di intimazione invalido perché privo di firma in quanto sottoscritto da funzionario in carenza di poteri, essa è del tutto priva di fondamento. Giova ricordare che l'intimazione di pagamento, così come le cartelle ad essa presupposte, sono tutti atti che non richiedono, per la loro validità, della presenza di una sottoscrizione da parte di funzionario competente.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il suo ormai granitico e costante orientamento, da ultimo con ordinanza n. 26259 del 26 settembre 2025 (Cassazione civile, sezione V), secondo il quale: “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
L'eccezione va dunque respinta.
Così come priva di pregio è la doglianza relativa l'omessa indicazione precisa del conteggio degli interessi atteso che l'intimazione impugnata fa chiaro riferimento agli interessi di mora maturati o che matureranno in caso di ulteriore ritardo di pagamento ed alle norme di legge che li prevedono e li regolano.
Il ricorso è quindi parzialmente accoglibile in relazione ad una sola delle tre cartelle prodromiche. Il parziale accoglimento impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata relativamente alla carte n. finale ****2439. Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 555/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Pertini Snc Pallazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720239000466631000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il
14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'intimazione impugnata.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione, contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone, nonché contro quella di Roma e Caserta, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale emessa dalla Corte Tributaria di Giustizia di I Grado di Caserta, impugnando l'intimazione di pagamento n. 04720239000466631/000 e le tre cartelle di pagamento ad essa sottese, riguardante il recupero di imposte IRPEF, IRAP, IVA, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
La parte ha eccepito l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici a partire dagli originari atti di accertamento, fino alle tre cartelle esattoriali che hanno preceduto l'impugnata intimazione di pagamento con conseguente decadenza dal potere accertativo e con prescrizione dei relativi crediti tributari.
Ha lamentato poi la carenza di potere in ordine al funzionario che ha sottoscritto l'atto e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo per giungere al conteggio di sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta la quale ha adeguatamente controdedotto depositando documentazione attestante la regolarità di notifica degli atti presupposti.
Il processo è stato discusso e deciso in camera di consiglio all'udienza del 14.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un parziale accoglimento.
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 04720239000466631/000 ritenendola viziata, in via derivativa, per effetto dell'omessa notificazione di tutti gli atti ad essa prodromici, ossia degli originari avvisi di accertamento nonché delle tre cartelle di pagamento aventi numeri
047201100344361210, 047201300123724390 e 04720130018158554000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta la quale ha depositato documentazione attestante la regolarità delle notifiche ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Ebbene, alla luce dell'esame della documentazione prodotta, questa Corte ritiene che per la cartella n.04720110034436121, l'Agenzia delle Entrate abbia fornito ampia prova della correttezza della notifica avvenuta a mani della destinataria dopo un iniziale tentativo di notifica non andato a buon fine, seguito dal deposito dell'atto presso la Casa Comunale con avviso comunicato con raccomandata informativa alla contribuente che lo ha ritirato personalmente.
Analogamente, appare corretta la notifica della cartella n. 04720130018158554000 avvenuta questa volta attraverso il procedimento stabilito per i casi di irreperibile assoluto. In questi termini, risultando la destinataria trasferita per indirizzo ignoto, si è proceduto ai sensi dell'art.60 lett.e) DPR 300/ 1973 con affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, nell'albo del comune, e con validità della notificazione a partire dall'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Stante la correttezza delle suddette notificazioni, le eccezioni eventualmente sollevabili relative all'omessa notifica degli avvisi e degli atti preliminari sono inammissibili poiché azionabili solo con l'impugnazione nei termini delle medesime cartelle.
Quanto invece alla residua cartella di pagamento, la n. 047201300123724390, si ritiene che non vi sia in atti sufficiente dimostrazione della sua avvenuta notifica non avendo fornito l'agenzia resistente prova certa della ricezione dell'atto. Sul punto il ricorso è dunque fondato.
In relazione invece alle due cartelle regolarmente notificate, non è maturata alcuna prescrizione dei crediti attesa la natura erariale degli stessi ed i termini di prescrizione decennali che non sono ancora decorsi.
Quanto all'eccezione incentrata sull'atto di intimazione invalido perché privo di firma in quanto sottoscritto da funzionario in carenza di poteri, essa è del tutto priva di fondamento. Giova ricordare che l'intimazione di pagamento, così come le cartelle ad essa presupposte, sono tutti atti che non richiedono, per la loro validità, della presenza di una sottoscrizione da parte di funzionario competente.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il suo ormai granitico e costante orientamento, da ultimo con ordinanza n. 26259 del 26 settembre 2025 (Cassazione civile, sezione V), secondo il quale: “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
L'eccezione va dunque respinta.
Così come priva di pregio è la doglianza relativa l'omessa indicazione precisa del conteggio degli interessi atteso che l'intimazione impugnata fa chiaro riferimento agli interessi di mora maturati o che matureranno in caso di ulteriore ritardo di pagamento ed alle norme di legge che li prevedono e li regolano.
Il ricorso è quindi parzialmente accoglibile in relazione ad una sola delle tre cartelle prodromiche. Il parziale accoglimento impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata relativamente alla carte n. finale ****2439. Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.