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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3107/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Gueli ed Parte_1 C.F._1
Emanuela Gardi del Foro di Piacenza, presso il cui studio in Piacenza (PC), Via Romagnosi n. 72 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , in proprio e rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EL NI del Foro di Parma, presso il cui studio in Parma (PR) al Borgo G. Tommasini,
35/C ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis,
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al IG.
[...]
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
CP
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo Controparte_1 assegno mensile di mantenimento, comunque non inferiore ad € 1.000,00 entro il giorno 1 di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre dell'anno successivo alla presentazione del presente ricorso;
1 - disporre l'assegnazione alla IG.a dei mobili e arredi casa coniugale in Lodi e casa in Pt_1
Riccione di cui all'elenco in atti.
- In via subordinata istruttoria, al solo fine dell'accoglimento delle sopra precisate conclusioni di merito, previa revoca del provvedimento 02/04/2024 e rimessione della causa in istruttoria, ammettere tutte le istanze formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183 6° comma n. 2) e 3) c.p.c.,
e così:
A) disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze dell'anagrafe tributaria - anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'Avv.
, nonché la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello Controparte_1
con sede in Parma (PR) Via Borgo Giacomo Tommasini Controparte_2
n. 35, in particolare in relazione all'operazione di acquisto in comproprietà da parte di CP
e NI EL per euro 100,000,00 in data 21 ottobre 2021 dell'immobile sito in
[...]
Parma (PR) in Borgo Giacomo Tommasini n. 35, ad oggi adibito da NI a sede CP_3
dello studio legale associato nonché in relazione alla sua ristrutturazione, Controparte_2
e al finanziamento dell'operazione con un mutuo per ristrutturazione stipulato con la Controparte_4
il 28 aprile 2022;
[...]
B) disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente in relazione alle posizioni bancarie e finanziarie di cui il è CP cointestatario unitamente alla madre, IG.a , oltre che a quest'ultima intestate Parte_2
in via esclusiva, posto che – alla luce delle riscontrate oggettive anomalie di cui alle suddette operazioni – risulteranno certamente movimentazioni e/o passaggi di denaro tali da rivelare i redditi occulti dell'Avv. CP
C) disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei saldi di disponibilità fondi al 31 dicembre di ogni anno per tutti i rapporti cointestati cessati e aperti di cui al sopramenzionato elenco;
D) disporre l'integrazione della documentazione depositata tramite accessi ed ispezioni, ordini di esibizione di atti e/o documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da privati, e ogni altra indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi, se del caso, della Polizia Tributaria;
E) disporre CTU contabile finalizzata a far emergere la capacità contributiva non dichiarata dal convenuto tramite la ricostruzione della reale situazione reddituale e patrimoniale del , CP da disporsi, ove ritenuto dal Giudice, all'esito della richiesta di accertamento finanziario e di integrazione della documentazione depositata tramite la Polizia Tributaria.
2 F) ammettere prova testimoniale diretta per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai nn. da 1) a
28) nella memoria ex art. 183 6° c. n. 2) c.p.c. di parte ricorrente qui di seguito ritrascritte, Pt_1
con i testi ivi indicati, e a controprova in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie: cap. 1) “Vero che si assentava dalla casa coniugale per riferiti motivi di Controparte_1 lavoro e spesso si fermava a dormire a Parma?”; cap. 2) “Vero che la IG.a viaggiava in giornata per raggiungere il posto di lavoro a Parte_1
Brescia (BS)?”;
cap. 3) “Vero che le rare volte che la moglie si fermava a Piacenza per trovare i propri genitori subiva continue sfuriate del ”; CP
cap. 4) “Vero che la sig.ra uando si trovava a Lodi nella casa coniugale telefonava di nascosto Pt_1 ai genitori per evitare le sfuriate del marito?”;
cap. 5) “Vero che frequenta ristoranti stellati e alberghi di lusso?”; Controparte_1
cap. 6) “Vero che il acquista capi di abbigliamento e accessori firmati, orologi e penne CP di marca di grande valore (Rolex, Mont Blanc, ecc….), vini pregiati, autovetture di lusso (Audi A6),
e pratica attività sportive costose in circoli esclusivi (diving e sub in località esclusive)?”; cap. 7) “Vero che ha fatto numerose vacanze nelle località esclusive e più Controparte_1 rinomate d'Italia e all'estero, e anche a gennaio 2023 ha trascorso una lussuosa vacanza a Bali, dedicandosi tra i vari costosi svaghi, anche alle immersioni subacquee (come da docc. 63, 64, 65, 66 in allegato alla memoria 23/05/2023, da rammostrarsi al teste)?”; Pt_1 cap. 8) “Vero che aveva programmato con il figlio Controparte_1 Persona_1 per il mese di febbraio 2023 una vacanza a ?”; CP_5 cap. 9) “Vero che, essendo il figlio nato quando i genitori erano entrambi minorenni, dalla nascita di e sino alla celebrazione del matrimonio, i IGg. e hanno Persona_2 Pt_1 CP vissuto separati ognuno presso l'abitazione dei rispettivi genitori, e il figlio Persona_2 ha sempre convissuto con la mamma presso l'abitazione dei nonni materni in Piacenza Parte_1
(PC) Via IV Novembre n. 56, i quali hanno provveduto a mantenerlo insieme alla IG.a ”; Pt_1 cap. 10) “Vero che la sig.ra ha pagato le spese successorie di pertinenza del marito Parte_1
in seguito alla morte del di lui nonno e del successivo accordo transattivo Controparte_1
raggiunto in corso di causa successoria con i propri familiari eredi legittimi Parte_2
(madre) e (zia) (come da doc. 9 in allegato al ricorso introduttivo da Persona_3
rammostrarsi al teste), nonché le spese per la ristrutturazione degli immobili in Lodi e in Riccione ereditati in comproprietà con la madre e la zia , e Parte_2 Persona_3 per l'acquisto di mobili ed arredi e impianti in dotazione?”;
3 cap. 11) “Vero che il pagamento delle spese del marito è avvenuto tramite la corresponsione al
delle somme ottenute dalla IG.a tramite l'accensione di finanziamento Agos in CP Pt_1 data 16/01/2013 dell'importo di Euro 50.000,00 con garante la madre di lei IG.a , Parte_3
importo interamente bonificato in data 17/01/2013 su conto corrente personale di CP
al medesimo intestato (come da doc. 5 in allegato al ricorso introduttivo da rammostrarsi
[...]
al teste); sia tramite la sottoscrizione insieme al marito di una serie di mutui ipotecari a scopo di liquidità cointestati con il IG. , di cui il primo dell'importo di Euro 150.000,00 stipulato CP in data 11/06/2015, il secondo dell'importo di Euro 200.000,00 stipulato in data 25/05/2016, e il terzo dell'importo di Euro 240.000,00 stipulato in data 23/12/2019 (come da docc. 6, 7 e 8 in allegato al ricorso introduttivo, da rammostrarsi al teste)?”; cap. 12) “Vero che la IG.a ha sottoscritto un finanziamento di Euro 2.800,00 con la Parte_1 finanziaria Compass per l'acquisto di una nuova caldaia al servizio dell'immobile di proprietà esclusiva del in Lodi (LO) (come da doc. 43 in allegato al ricorso introduttivo da CP rammostrarsi al teste)?” cap. 13) “Vero che quando la IG.a si è sottoposta a delicati interventi chirurgici, il Parte_1 marito si trovava in vacanza con amici?” cap. 14) “Vero che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale Controparte_1
ha vietato a di accedere alla casa coniugale e alle altre case di proprietà del marito Parte_1
in Riccione e in Corteno Golgi dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive e invernali, per il ritiro dei propri effetti personali e l'ha diffidata dall'asportare qualsiasi bene/oggetto/mobile/arredo, facendole riconsegnare parte dei soli effetti personali dal figlio
?”; Persona_1
cap. 15) “Vero che sono rimasti nelle case in Lodi e in Riccione i beni ed effetti personali della IG.a di cui all'elenco depositato sub doc. 47 in allegato al ricorso introduttivo, da rammostrarsi al Pt_1 teste?”;
cap. 16) “Vero che sono rimasti nelle case di Lodi e Riccione i beni comuni indicati nel richiamato elenco (cfr. doc. 47 da rammostrarsi al teste)?”;
cap. 17) “Vero che la sera del 12.7.2022 l'Avv. in uno scatto d'ira, ha inveito Controparte_1 contro la moglie, sferrando un pugno ad una delle porte dell'abitazione coniugale, come da doc. 80 che si rammostra al teste?”;
cap. 18) “Vero che nell'occasione l'Avv. ha cercato di impedire all'Arch. di uscire CP Pt_1 fisicamente di casa sbarrandole il passaggio?”;
cap. 19) “Vero che per poter completare l'iter di autorizzazione all'home banking mediante app
SCRIGNO è necessario che il richiedente si rechi fisicamente presso la Vostra Agenzia?”;
4 cap. 20): “Vero che nel 2019 la procedura iniziata dall'Arch. al fine di disporre del Parte_1
servizio home banking del c/c cointestato Caltagirone-Rossi n. 491/0010252 in essere presso Banca
Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma non venne mai portata a compimento?”; cap. 21): “Vero che l'Arch. ha ottenuto l'autorizzazione ad operare tramite home Parte_1
banking sul c/c cointestato Caltagirone-Rossi n. 491/0010252 in essere presso Banca Popolare di
Sondrio-Agenzia di Parma solamente a fine luglio 2022?”; cap. 22): “Vero che la sig.ra sta seguendo con regolare cadenza dei colloqui di Parte_1 sostegno psicologico?”; cap. 23): “Vero che la sig.ra le ha rivelato la situazione altamente conflittuale del Parte_1
proprio rapporto coniugale, in cui ha sempre avuto il sopravvento il marito, con modalità prevaricanti?”; cap. 24): “Vero che tali modalità hanno contribuito a peggiorare nel corso degli anni lo stato psicologico della sig.ra fino a condurla ad un quadro clinico e sintomatologico Parte_1
reattivo-depressivo?”; cap. 25): “Vero che dalla documentazione concernente il c/c cointestato Caltagirone-Rossi n.
491/0010252 in essere presso Banca Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma relativamente al periodo
6.10.2014-2.11.2022 i prelevamenti da parte dell'Avv. ammontano ad € Controparte_1
204.167,45?”; cap. 26): “Vero che dalla documentazione concernente il c/c cointestato Caltagirone-Rossi n.
491/0010252 in essere presso Banca Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma relativamente al periodo
6.10.2014-2.11.2022 i prelevamenti da parte dell'Arch. ammontano ad € 1.200,00?”; Parte_1 cap. 27): “Vero che dalla documentazione concernente il c/c cointestato Caltagirone-Rossi n.
491/0010252 in essere presso Banca Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma relativamente al periodo
6.10.2014-2.11.2022 risultano spese per la ristrutturazione degli immobili di Lodi e Riccione di esclusiva proprietà dell'Avv. per € 105.946,93?”; Controparte_1 cap. 28): “Vero che dalla documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Lodi concernente
i rapporti finanziari rilevati negli anni dal 2012 al 2016 e negli anni dal 2017 al 2023 risultano operazioni anomale?”.
Si indicano a testi, salvo altri, anche a controprova su eventuali capitoli avversari che venissero ammessi, i sigg.ri residente in [...], e residenti Persona_2 CP_6 CP_7
in FO (MO), e , residente in [...], residente Testimone_1 Parte_3 Testimone_2 in Piacenza, Dott. , con Studio in Piacenza, Dott.ssa , residente CP_8 Persona_4
in Parma, Dott.ssa con Studio in Piacenza. Controparte_9
A controprova degli eventuali capitoli di prova testimoniale avversari di cui alle memorie ex art. 183,
5 comma 6, n. 2 e n. 3 che venissero ammessi si indicano a testi i sigg.ri Persona_2
residente in [...], e residenti in [...], e CP_6 CP_7 Testimone_1 [...]
, residente in [...], residente in [...], Dott. , con Pt_3 Testimone_2 CP_8
Studio in Piacenza, Dott.ssa , residente in [...], Dott.ssa Persona_4 Controparte_9
con Studio in Piacenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- pronunci in via definitiva la separazione personale dei predetti coniugi;
- rigetti le domande avversarie tutte perché infondate tanto in fatto quanto in diritto;
- accogliere le richieste come formulate in atti ex art. 89 c.p.c., nonché pronunciarsi con condanna ex art. 96 c.p.c., nella sua più ampia formulazione;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Si reiterano le istanze istruttorie cosi come formulate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con addebito formulata da Pt_1
nei confronti del marito e le connesse domande di assegnazione della
[...] Controparte_1
casa coniugale e della casa di Riccione e di previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore a carico del marito di importo mensile € 1.000,00, rivalutabile annualmente.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con nel 2012 in regime di separazione dei Controparte_1
beni, dopo una relazione prematrimoniale da cui è nato un figlio, , oggi Persona_2
maggiorenne, che, essendo nato quando i genitori erano entrambi minorenni, sino alla celebrazione del matrimonio, ha sempre convissuto con la mamma presso Parte_1
l'abitazione dei nonni materni in Piacenza;
- che il rapporto con il marito si è rivelato problematico, in quanto pochi mesi dopo la celebrazione del matrimonio il ha iniziato a pretendere che la moglie provvedesse CP
al pagamento di continue ingenti spese di esclusiva pertinenza del marito totalmente estranee ai bisogni della famiglia, tramite la corresponsione di somme di denaro e l'apertura di mutui ipotecari e finanziamenti;
6 - che in particolare il marito ha beneficiato: di un prestito Agos da 50.000 € acceso dalla moglie e interamente versato sul conto personale del marito;
di una serie di mutui ipotecari a scopo di liquidità cointestati, di cui il primo dell'importo di Euro 150.000,00 stipulato in data
11/06/2015, il secondo dell'importo di Euro 200.000,00 stipulato in data 25/05/2016 e il terzo dell'importo di Euro 240.000,00 stipulato in data 23/12/2019
- che tali somme di denaro sono state impiegate dal marito per il pagamento di spese successorie di sua esclusiva pertinenza, di spese per la sua attività professionale di avvocato, per l'acquisto di due autovetture, per spese per la ristrutturazione degli immobili in Lodi e in Riccione ereditati in comproprietà con la madre e la zia , Parte_2 Persona_3 nonché per l'acquisto di mobili ed arredi e impianti in dotazione;
- che inoltre all'insaputa della moglie il ha addebitato sul conto corrente CP
cointestato, anche i rimborsi delle rate di mutui chirografari a lui intestati, nonché altri addebiti di sue spese personali;
- che nel corso della vita matrimoniale il marito ha indotto la ricorrente ad accollarsi finanziamenti di ogni tipo, incluso da ultimo un finanziamento di Euro 2.800,00 con la finanziaria Compass per l'acquisto di una nuova caldaia al servizio dell'immobile di proprietà esclusiva del in Lodi;
CP
- che nonostante la dedizione della moglie, il ha continuato ad umiliare verbalmente CP
e psicologicamente la ricorrente, sottoponendola a continui maltrattamenti verbali e psicologici, facendola sentire una nullità e addossandole la colpa di tutto, e non ha mai provveduto a sostenere la moglie né economicamente né quando la stessa per motivi di salute si è dovuta sottoporre a delicati interventi chirurgici;
- che negli ultimi tempi alle continue condotte aggressive verbali del marito si sono aggiunti anche scatti d'ira sempre più frequenti ai danni della moglie;
- che tali fatti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e indotto la ricorrente, per timore della propria incolumità personale, ad allontanarsi nella serata di martedì 12 luglio
2022 in fretta e furia dalla casa coniugale per trasferirsi a Piacenza presso l'abitazione dei propri genitori, dove tuttora abita;
- che, anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, l'atteggiamento prevaricatore e vessatorio del marito è proseguito tramite l'invio di numerosi messaggi sia vocali che scritti, arrivando, a neppure 48 ore dall'allontanamento dalla casa coniugale, ad inviare alla moglie una bozza del ricorso per separazione con condizioni unilateralmente predisposte ed ad intimare alla moglie di non accedere più né alla casa coniugale né alle altre case di proprietà
7 del marito in Riccione e in Corteno Golgi, dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive e invernali, neppure per il ritiro degli effetti personali;
- che i comportamenti del marito hanno costretto la ricorrente a rivolgersi ad una specialista psicologa per il forte stato depressivo e di stress causatole dall'iniziativa legale e dalle successive condotte assunte contro di lei dal marito;
- che quanto alla situazione patrimoniale ed economica vi è forte sproporzione tra i redditi dei coniugi anche considerata l'incidenza negativa del debito derivante dal mutuo ipotecario cointestato ai coniugi sulla capacità reddituale della ricorrente.
Con memoria di costituzione depositata il 17/02/2023 si è costituito il quale, Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ha domandato: l'addebito della separazione alla moglie
(domanda successivamente rinunciata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni); il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento formulate dalla moglie;
la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di corrispondere al marito un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento (domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni).
In particolare, a fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- di aver sempre coniugato studio e lavoro, mantenendo egli stesso il figlio con le Per_2
proprie risorse di studente-lavoratore, unitamente ai propri genitori, che lo hanno tenuto con loro fino all'età scolare per almeno 6/7 mesi all'anno mentre la moglie studiava;
- di essere sempre stato premuroso nei confronti della moglie e di aver sempre cercato di farle avere tutte le cure e le attenzioni possibili, nelle case di famiglia e nei tanti viaggi effettuati;
- che la crisi coniugale ha iniziato a manifestarsi agli inizi dell'anno 2022, quando la moglie, dopo aver ottenuto un nuovo contratto di lavoro che la portava ad avere un importantissimo aumento salariale e di benefits, ha iniziato ad essere sempre più assente, ad uscire di casa alle
5 del mattino e rincasare dopo cena, assentandosi anche nel corso dei week end;
- che i finanziamenti sono stati contratti per spese inerenti la famiglia e in particolare, il primo finanziamento Agos è stato acceso per l'acquisto di mobilio della casa di Lodi e il riammodernamento della casa di Riccione, preteso dalla ricorrente, di professione architetto, dove la stessa era solita passare, dall'età di 15 anni, le proprie vacanze estive;
lo stesso finanziamento, contratto dalla ricorrente, ma sempre pagato al 50% dal marito, servì anche a fronteggiare la causa di divisione ereditaria che era stata posta in essere dalla zia del marito, ma con lo scopo evidente di porla nelle condizioni di essere fruita dal nucleo famigliare, come effettivamente è stato;
- di non aver speso somme del conto cointestato all'insaputa della moglie la quale aveva il
8 dominio dell'home banking;
- che le due autovetture sono state acquistate entrambe su accordo dei coniugi con la liquidità derivante dal mutuo;
- che dalla stessa perizia di parte depositata dalla ricorrente risulta che il marito ha effettuato versamenti nel conto corrente cointestato per € 87.232,66, mentre la moglie per solo €
35.900,00;
- che il finanziamento COFIDIS servito all'acquisto del depuratore dell'acqua potabile della casa di Lodi, voluto proprio dalla stessa ricorrente per le esigenze della famiglia,
- che i coniugi hanno deciso di non versare mensilmente l'importo del mutuo sul conto corrente comune, preferendo affrontare direttamente le spese per la famiglia;
- che la ricorrente è assunta dalla Gexcel srl dalla quale ha diversi benefits tra cui la locazione finanziaria di un'auto Audi A3 2000 TDI che la stessa si occupa di restauro di CP0
immobili antichi e di particolare pregio come chiese e palazzi storici e ha una elevata capacità reddituale;
- che lo studio in Parma è stato acquistato grazie al reddito eccezionalmente percepito nell'anno
2022; che la società è posta in liquidazione e sciolta nel 2022 , che la partecipazione CP1
alla Atlantidex srl è dello 0,25%, ceduta da un amico a fronte dell'impegno del resistente nella redazione dei contratti della società e sulla stessa non sono mai stati distribuiti dividendi;
- che il resistente paga il 50% della rata mensile del mutuo cointestato che ammonta a €
1.400,00, ha arretrati con la Cassa di previdenza Forense per circa € 20.000, che il resistente ha chiesto di rateizzare in 60 mensilità, dall'importo presumibile di € 330,00 al mese, cui si aggiunge la rata per l'acquisto del depuratore d'acqua della casa di Riccione, per € 170,11 al mese, per restanti 12 mesi e che da luglio 2022 la moglie ha smesso totalmente di contribuire alle esigenze della famiglia, lasciando totalmente solo il marito a far fronte alla spesa per le utenze, Tari, Imu e spese varie, per circa € 600,00 al mese;
- che l'immobile sito in Lodi in via XXIV maggio al n. 6 è posseduto dal resistente solo in nuda proprietà, mentre la casa di Corteno Golgi è in proprietà solo per ¼ ed oggi prevalentemente inutilizzata e l'immobile di Riccione, oggi detenuto in proprietà dal resistente per 2/6 pro indiviso, è da considerarsi la casa di vacanza del nucleo familiare, dove alloggia il marito con il figlio nei periodi di vacanza, quindi totalmente improduttivo di possibile reddito.
All'udienza del 23.02.2023 il Presidente, dopo aver sentito entrambi i coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, senza provvedere sulle richieste economiche rilevando che ciascuno dei coniugi appariva in grado di provvedere al proprio mantenimento.
9 All'udienza del 30.06.2023 sono stati sentiti nuovamente entrambi i coniugi e all'esito, risultato vano ogni tentativo di conciliazione, il Giudice istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni sullo status, sul quale il Collegio si è pronunciato con sentenza non definitiva del
05.09.2023, depositata il 12.09.2023, con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le decisioni in merito alle domande di addebito e alle statuizioni economiche.
All'udienza del 09.02.2024 il resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito da lui proposta. A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, il Giudice istruttore ha dichiarato inammissibili le prove orali nonché le indagini di natura patrimoniale, l'ordine di esibizione e la CTU richieste da parte ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 27.05.2024 assegnato i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 14.01.2025, rilevata la mutata composizione del Collegio giudicante, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ex art. 276 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice relatore.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione con assegnazione alle parti di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli atti di causa sono stati, dunque, trasmessi al PM per le sue conclusioni.
2. Richieste istruttorie
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice delegato sulle istanze istruttorie delle parti, reiterate in sede di conclusioni da parte ricorrente, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove agli atti.
3. Sulla domanda di addebito avanzata da parte ricorrente
La ricorrente ha attribuito al marito la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione nei suoi confronti.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una
10 violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha costantemente avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art.
143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito – se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/05/2019, n. 14591) e che “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale, le relazioni extraconiugali e più in generale i comportamenti intervenuti solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012;
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/12/2021, n. 40795; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2020, n.
16691).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per imputare a la Controparte_1 responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti e dei documenti delle parti non si riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali.
Oltre che non provati, i fatti di “infedeltà patrimoniale” addotti dalla ricorrente non sono riconducibili a violazioni dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., potendo se mai assumere rilevanza in altra
11 sede. In particolare, parte ricorrente allega che il resistente sarebbe venuto meno ai doveri di collaborazione tra coniugi e di contribuzione ai bisogni della famiglia avendo occultato l'entità del proprio patrimonio ed utilizzato le risorse destinate alla famiglia per proprie spese personali.
Occorre ricordare che il dovere dei coniugi di collaborare nell'interesse della famiglia ha natura personale e non economico-patrimoniale ed impone il necessario contemperamento della dimensione individuale di ciascun coniuge con le esigenze della famiglia, rendendo doverose quelle condotte idonee ad attuare l'indirizzo familiare concordato;
mentre il dovere di contribuzione economica e di assistenza materiale reciproca, ispirato a principi di uguaglianza tra coniugi e di solidarietà familiare, richiede che entrambi i coniugi impieghino le proprie risorse economiche e patrimoniali e il proprio lavoro per soddisfare in primo luogo i bisogni della famiglia potendo liberamente disporre del resto.
Orbene, parte ricorrente non ha neppure dedotto in cosa consisterebbe la mancata collaborazione all'attuazione dell'indirizzo familiare posta in essere dal resistente né quali bisogni familiari sarebbero rimasti insoddisfatti a seguito dei comportamenti dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
Difetterebbe, in ogni caso, la prova del nesso causale tra i fatti dedotti e l'insorgenza della crisi coniugale, anche considerato che i comportamenti lamentati risultano piuttosto risalenti nel tempo.
Quanto alle condotte vessatorie e ai maltrattamenti che parte ricorrente ha allegato di aver subito dal marito, si osserva che la loro allegazione è, quantomeno in parte, tardiva poiché effettuata per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, comunque, estremamente generica, oltre che non dimostrata, dal momento che la ricorrente si è limitata ad addurre che “il ha continuato CP
ad umiliare verbalmente e psicologicamente la IG.a sottoponendola a continui maltrattamenti Pt_1 verbali e psicologici, facendola sentire una nullità e addossandole la colpa di tutto”, di aver subito
“continue condotte aggressive verbali del marito” cui si sono aggiunti “anche scatti d'ira sempre più frequenti” ed infine che “il marito ha terrorizzato la moglie anche con veri e propri atti di violenza”, consistiti nella rottura di una porta nel corso di un litigio avvenuto la sera in cui la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale.
Non sono quindi riscontrabili le dedotte violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio né vi è prova del nesso di causa tra queste e la crisi coniugale.
Anche per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza di fatti privi di rilevanza ai fini dell'addebito della crisi coniugale.
4. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di almeno € 1.000,00; domanda alla quale parte resistente si è opposta.
12 Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora questi non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso de quo, dalla documentazione reddituale depositata dalle parti non si evince alcuna disparità economica tra i coniugi, a vantaggio del resistente
Al riguardo, va osservato che la ricorrente ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta
2024, 2023 e 2022 rispettivamente i seguenti redditi:
-per l'anno d'imposta 2024, euro 51.598,00;
-per l'anno d'imposta 2023, euro 50.631,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 44.690,00.
Parte resistente ha invece ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2024, 2023 e 2022 rispettivamente i seguenti redditi:
- per l'anno d'imposta 2024, euro 45.326,00;
-per l'anno d'imposta 2023, euro 44.319,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 44.269,00.
Egli ha inoltre dichiarato di essere proprietario della casa coniugale, di essere nudo proprietario dell'immobile sito in Lodi via XXIV maggio n. 6 e di essere comproprietario per ¼ della casa di
Corteno Golgi, oggi prevalentemente inutilizzata, e per 2/6 della casa di Riccione, utilizzata per le vacanze del nucleo familiare, e per ½ dell'immobile sito in Parma adibito a studio professionale.
A ciò si aggiunga che il figlio della coppia è maggiorenne e autonomo, che la ricorrente attualmente lavora e abita nella casa dei genitori e che il mutuo e i finanziamenti ancora in essere sono cointestati ad entrambi i coniugi.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, nonché dell'intatta capacità lavorativa della ricorrente, il Collegio ritiene di confermare il
13 provvedimento presidenziale e rigettare la domanda di disporre un assegno di mantenimento a carico di e a favore di Controparte_1 Parte_1
5. Sull'assegnazione della casa coniugale e dell'immobile sito in Riccione
La ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi e della casa di Riccione di proprietà del marito.
In punto di diritto l'art. 337 sexies c.c. sottolinea come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore prevalentemente collocatario presso il quale è fissata la residenza dei figli, in modo tale da preservarli da sconvolgimenti di ambiente ed abitudini. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Nel caso di specie, in assenza di provvedimenti relativi al figlio, oggi Persona_2 maggiorenne e autonomo, non risultando abitare né con la madre né con il padre, non vi è ragione per disporre l'assegnazione della casa familiare né della casa sita in Riccione alla ricorrente.
6. Sulle domande ex artt. 89 e 96 c.p.c. proposte da parte resistente
Parte resistente ha avanzato richiesta ex artt. 89 e 96 c.p.c. deducendo che la controparte abbia utilizzato negli atti processuali espressioni sconvenienti che eccedono i limiti della convenienza e del decoro e proposto tesi temerarie e false.
Il Collegio ritiene che la richiesta ex art. 89 c.p.c. non possa trovare accoglimento in quanto le espressioni utilizzate da parte ricorrente non sono sconvenienti né offensive, rientrando nella normale dialettica processuale.
Parimenti da rigettare è la domanda di condanna della ricorrente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati da parte resistente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie né risultando che la ricorrente abbia abusato dello strumento processuale (Cass. civ., Sez. III,
28/06/2019, n. 17446).
7. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del rigetto delle domande di addebito, di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale formulate da parte ricorrente, vengono poste in capo a quest'ultima e liquidate come da dispositivo, in
14 applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
2) rigetta la domanda di disporre a carico di l'obbligo il corrispondere alla Controparte_1
moglie l'assegno di mantenimento;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Lodi e della casa sita in Riccione
a Parte_1
4) rigetta le domande ex artt. 89 e 96 c.p.c. proposte da parte resistente;
5) condanna a rifondere a le spese processuali del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n.
55/2014 ed oneri accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3107/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Gueli ed Parte_1 C.F._1
Emanuela Gardi del Foro di Piacenza, presso il cui studio in Piacenza (PC), Via Romagnosi n. 72 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , in proprio e rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EL NI del Foro di Parma, presso il cui studio in Parma (PR) al Borgo G. Tommasini,
35/C ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis,
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al IG.
[...]
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
CP
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo Controparte_1 assegno mensile di mantenimento, comunque non inferiore ad € 1.000,00 entro il giorno 1 di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre dell'anno successivo alla presentazione del presente ricorso;
1 - disporre l'assegnazione alla IG.a dei mobili e arredi casa coniugale in Lodi e casa in Pt_1
Riccione di cui all'elenco in atti.
- In via subordinata istruttoria, al solo fine dell'accoglimento delle sopra precisate conclusioni di merito, previa revoca del provvedimento 02/04/2024 e rimessione della causa in istruttoria, ammettere tutte le istanze formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183 6° comma n. 2) e 3) c.p.c.,
e così:
A) disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze dell'anagrafe tributaria - anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'Avv.
, nonché la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello Controparte_1
con sede in Parma (PR) Via Borgo Giacomo Tommasini Controparte_2
n. 35, in particolare in relazione all'operazione di acquisto in comproprietà da parte di CP
e NI EL per euro 100,000,00 in data 21 ottobre 2021 dell'immobile sito in
[...]
Parma (PR) in Borgo Giacomo Tommasini n. 35, ad oggi adibito da NI a sede CP_3
dello studio legale associato nonché in relazione alla sua ristrutturazione, Controparte_2
e al finanziamento dell'operazione con un mutuo per ristrutturazione stipulato con la Controparte_4
il 28 aprile 2022;
[...]
B) disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente in relazione alle posizioni bancarie e finanziarie di cui il è CP cointestatario unitamente alla madre, IG.a , oltre che a quest'ultima intestate Parte_2
in via esclusiva, posto che – alla luce delle riscontrate oggettive anomalie di cui alle suddette operazioni – risulteranno certamente movimentazioni e/o passaggi di denaro tali da rivelare i redditi occulti dell'Avv. CP
C) disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei saldi di disponibilità fondi al 31 dicembre di ogni anno per tutti i rapporti cointestati cessati e aperti di cui al sopramenzionato elenco;
D) disporre l'integrazione della documentazione depositata tramite accessi ed ispezioni, ordini di esibizione di atti e/o documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da privati, e ogni altra indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi, se del caso, della Polizia Tributaria;
E) disporre CTU contabile finalizzata a far emergere la capacità contributiva non dichiarata dal convenuto tramite la ricostruzione della reale situazione reddituale e patrimoniale del , CP da disporsi, ove ritenuto dal Giudice, all'esito della richiesta di accertamento finanziario e di integrazione della documentazione depositata tramite la Polizia Tributaria.
2 F) ammettere prova testimoniale diretta per testi sulle circostanze in fatto capitolate ai nn. da 1) a
28) nella memoria ex art. 183 6° c. n. 2) c.p.c. di parte ricorrente qui di seguito ritrascritte, Pt_1
con i testi ivi indicati, e a controprova in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie: cap. 1) “Vero che si assentava dalla casa coniugale per riferiti motivi di Controparte_1 lavoro e spesso si fermava a dormire a Parma?”; cap. 2) “Vero che la IG.a viaggiava in giornata per raggiungere il posto di lavoro a Parte_1
Brescia (BS)?”;
cap. 3) “Vero che le rare volte che la moglie si fermava a Piacenza per trovare i propri genitori subiva continue sfuriate del ”; CP
cap. 4) “Vero che la sig.ra uando si trovava a Lodi nella casa coniugale telefonava di nascosto Pt_1 ai genitori per evitare le sfuriate del marito?”;
cap. 5) “Vero che frequenta ristoranti stellati e alberghi di lusso?”; Controparte_1
cap. 6) “Vero che il acquista capi di abbigliamento e accessori firmati, orologi e penne CP di marca di grande valore (Rolex, Mont Blanc, ecc….), vini pregiati, autovetture di lusso (Audi A6),
e pratica attività sportive costose in circoli esclusivi (diving e sub in località esclusive)?”; cap. 7) “Vero che ha fatto numerose vacanze nelle località esclusive e più Controparte_1 rinomate d'Italia e all'estero, e anche a gennaio 2023 ha trascorso una lussuosa vacanza a Bali, dedicandosi tra i vari costosi svaghi, anche alle immersioni subacquee (come da docc. 63, 64, 65, 66 in allegato alla memoria 23/05/2023, da rammostrarsi al teste)?”; Pt_1 cap. 8) “Vero che aveva programmato con il figlio Controparte_1 Persona_1 per il mese di febbraio 2023 una vacanza a ?”; CP_5 cap. 9) “Vero che, essendo il figlio nato quando i genitori erano entrambi minorenni, dalla nascita di e sino alla celebrazione del matrimonio, i IGg. e hanno Persona_2 Pt_1 CP vissuto separati ognuno presso l'abitazione dei rispettivi genitori, e il figlio Persona_2 ha sempre convissuto con la mamma presso l'abitazione dei nonni materni in Piacenza Parte_1
(PC) Via IV Novembre n. 56, i quali hanno provveduto a mantenerlo insieme alla IG.a ”; Pt_1 cap. 10) “Vero che la sig.ra ha pagato le spese successorie di pertinenza del marito Parte_1
in seguito alla morte del di lui nonno e del successivo accordo transattivo Controparte_1
raggiunto in corso di causa successoria con i propri familiari eredi legittimi Parte_2
(madre) e (zia) (come da doc. 9 in allegato al ricorso introduttivo da Persona_3
rammostrarsi al teste), nonché le spese per la ristrutturazione degli immobili in Lodi e in Riccione ereditati in comproprietà con la madre e la zia , e Parte_2 Persona_3 per l'acquisto di mobili ed arredi e impianti in dotazione?”;
3 cap. 11) “Vero che il pagamento delle spese del marito è avvenuto tramite la corresponsione al
delle somme ottenute dalla IG.a tramite l'accensione di finanziamento Agos in CP Pt_1 data 16/01/2013 dell'importo di Euro 50.000,00 con garante la madre di lei IG.a , Parte_3
importo interamente bonificato in data 17/01/2013 su conto corrente personale di CP
al medesimo intestato (come da doc. 5 in allegato al ricorso introduttivo da rammostrarsi
[...]
al teste); sia tramite la sottoscrizione insieme al marito di una serie di mutui ipotecari a scopo di liquidità cointestati con il IG. , di cui il primo dell'importo di Euro 150.000,00 stipulato CP in data 11/06/2015, il secondo dell'importo di Euro 200.000,00 stipulato in data 25/05/2016, e il terzo dell'importo di Euro 240.000,00 stipulato in data 23/12/2019 (come da docc. 6, 7 e 8 in allegato al ricorso introduttivo, da rammostrarsi al teste)?”; cap. 12) “Vero che la IG.a ha sottoscritto un finanziamento di Euro 2.800,00 con la Parte_1 finanziaria Compass per l'acquisto di una nuova caldaia al servizio dell'immobile di proprietà esclusiva del in Lodi (LO) (come da doc. 43 in allegato al ricorso introduttivo da CP rammostrarsi al teste)?” cap. 13) “Vero che quando la IG.a si è sottoposta a delicati interventi chirurgici, il Parte_1 marito si trovava in vacanza con amici?” cap. 14) “Vero che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale Controparte_1
ha vietato a di accedere alla casa coniugale e alle altre case di proprietà del marito Parte_1
in Riccione e in Corteno Golgi dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive e invernali, per il ritiro dei propri effetti personali e l'ha diffidata dall'asportare qualsiasi bene/oggetto/mobile/arredo, facendole riconsegnare parte dei soli effetti personali dal figlio
?”; Persona_1
cap. 15) “Vero che sono rimasti nelle case in Lodi e in Riccione i beni ed effetti personali della IG.a di cui all'elenco depositato sub doc. 47 in allegato al ricorso introduttivo, da rammostrarsi al Pt_1 teste?”;
cap. 16) “Vero che sono rimasti nelle case di Lodi e Riccione i beni comuni indicati nel richiamato elenco (cfr. doc. 47 da rammostrarsi al teste)?”;
cap. 17) “Vero che la sera del 12.7.2022 l'Avv. in uno scatto d'ira, ha inveito Controparte_1 contro la moglie, sferrando un pugno ad una delle porte dell'abitazione coniugale, come da doc. 80 che si rammostra al teste?”;
cap. 18) “Vero che nell'occasione l'Avv. ha cercato di impedire all'Arch. di uscire CP Pt_1 fisicamente di casa sbarrandole il passaggio?”;
cap. 19) “Vero che per poter completare l'iter di autorizzazione all'home banking mediante app
SCRIGNO è necessario che il richiedente si rechi fisicamente presso la Vostra Agenzia?”;
4 cap. 20): “Vero che nel 2019 la procedura iniziata dall'Arch. al fine di disporre del Parte_1
servizio home banking del c/c cointestato Caltagirone-Rossi n. 491/0010252 in essere presso Banca
Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma non venne mai portata a compimento?”; cap. 21): “Vero che l'Arch. ha ottenuto l'autorizzazione ad operare tramite home Parte_1
banking sul c/c cointestato Caltagirone-Rossi n. 491/0010252 in essere presso Banca Popolare di
Sondrio-Agenzia di Parma solamente a fine luglio 2022?”; cap. 22): “Vero che la sig.ra sta seguendo con regolare cadenza dei colloqui di Parte_1 sostegno psicologico?”; cap. 23): “Vero che la sig.ra le ha rivelato la situazione altamente conflittuale del Parte_1
proprio rapporto coniugale, in cui ha sempre avuto il sopravvento il marito, con modalità prevaricanti?”; cap. 24): “Vero che tali modalità hanno contribuito a peggiorare nel corso degli anni lo stato psicologico della sig.ra fino a condurla ad un quadro clinico e sintomatologico Parte_1
reattivo-depressivo?”; cap. 25): “Vero che dalla documentazione concernente il c/c cointestato Caltagirone-Rossi n.
491/0010252 in essere presso Banca Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma relativamente al periodo
6.10.2014-2.11.2022 i prelevamenti da parte dell'Avv. ammontano ad € Controparte_1
204.167,45?”; cap. 26): “Vero che dalla documentazione concernente il c/c cointestato Caltagirone-Rossi n.
491/0010252 in essere presso Banca Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma relativamente al periodo
6.10.2014-2.11.2022 i prelevamenti da parte dell'Arch. ammontano ad € 1.200,00?”; Parte_1 cap. 27): “Vero che dalla documentazione concernente il c/c cointestato Caltagirone-Rossi n.
491/0010252 in essere presso Banca Popolare di Sondrio-Agenzia di Parma relativamente al periodo
6.10.2014-2.11.2022 risultano spese per la ristrutturazione degli immobili di Lodi e Riccione di esclusiva proprietà dell'Avv. per € 105.946,93?”; Controparte_1 cap. 28): “Vero che dalla documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Lodi concernente
i rapporti finanziari rilevati negli anni dal 2012 al 2016 e negli anni dal 2017 al 2023 risultano operazioni anomale?”.
Si indicano a testi, salvo altri, anche a controprova su eventuali capitoli avversari che venissero ammessi, i sigg.ri residente in [...], e residenti Persona_2 CP_6 CP_7
in FO (MO), e , residente in [...], residente Testimone_1 Parte_3 Testimone_2 in Piacenza, Dott. , con Studio in Piacenza, Dott.ssa , residente CP_8 Persona_4
in Parma, Dott.ssa con Studio in Piacenza. Controparte_9
A controprova degli eventuali capitoli di prova testimoniale avversari di cui alle memorie ex art. 183,
5 comma 6, n. 2 e n. 3 che venissero ammessi si indicano a testi i sigg.ri Persona_2
residente in [...], e residenti in [...], e CP_6 CP_7 Testimone_1 [...]
, residente in [...], residente in [...], Dott. , con Pt_3 Testimone_2 CP_8
Studio in Piacenza, Dott.ssa , residente in [...], Dott.ssa Persona_4 Controparte_9
con Studio in Piacenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- pronunci in via definitiva la separazione personale dei predetti coniugi;
- rigetti le domande avversarie tutte perché infondate tanto in fatto quanto in diritto;
- accogliere le richieste come formulate in atti ex art. 89 c.p.c., nonché pronunciarsi con condanna ex art. 96 c.p.c., nella sua più ampia formulazione;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Si reiterano le istanze istruttorie cosi come formulate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con addebito formulata da Pt_1
nei confronti del marito e le connesse domande di assegnazione della
[...] Controparte_1
casa coniugale e della casa di Riccione e di previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore a carico del marito di importo mensile € 1.000,00, rivalutabile annualmente.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con nel 2012 in regime di separazione dei Controparte_1
beni, dopo una relazione prematrimoniale da cui è nato un figlio, , oggi Persona_2
maggiorenne, che, essendo nato quando i genitori erano entrambi minorenni, sino alla celebrazione del matrimonio, ha sempre convissuto con la mamma presso Parte_1
l'abitazione dei nonni materni in Piacenza;
- che il rapporto con il marito si è rivelato problematico, in quanto pochi mesi dopo la celebrazione del matrimonio il ha iniziato a pretendere che la moglie provvedesse CP
al pagamento di continue ingenti spese di esclusiva pertinenza del marito totalmente estranee ai bisogni della famiglia, tramite la corresponsione di somme di denaro e l'apertura di mutui ipotecari e finanziamenti;
6 - che in particolare il marito ha beneficiato: di un prestito Agos da 50.000 € acceso dalla moglie e interamente versato sul conto personale del marito;
di una serie di mutui ipotecari a scopo di liquidità cointestati, di cui il primo dell'importo di Euro 150.000,00 stipulato in data
11/06/2015, il secondo dell'importo di Euro 200.000,00 stipulato in data 25/05/2016 e il terzo dell'importo di Euro 240.000,00 stipulato in data 23/12/2019
- che tali somme di denaro sono state impiegate dal marito per il pagamento di spese successorie di sua esclusiva pertinenza, di spese per la sua attività professionale di avvocato, per l'acquisto di due autovetture, per spese per la ristrutturazione degli immobili in Lodi e in Riccione ereditati in comproprietà con la madre e la zia , Parte_2 Persona_3 nonché per l'acquisto di mobili ed arredi e impianti in dotazione;
- che inoltre all'insaputa della moglie il ha addebitato sul conto corrente CP
cointestato, anche i rimborsi delle rate di mutui chirografari a lui intestati, nonché altri addebiti di sue spese personali;
- che nel corso della vita matrimoniale il marito ha indotto la ricorrente ad accollarsi finanziamenti di ogni tipo, incluso da ultimo un finanziamento di Euro 2.800,00 con la finanziaria Compass per l'acquisto di una nuova caldaia al servizio dell'immobile di proprietà esclusiva del in Lodi;
CP
- che nonostante la dedizione della moglie, il ha continuato ad umiliare verbalmente CP
e psicologicamente la ricorrente, sottoponendola a continui maltrattamenti verbali e psicologici, facendola sentire una nullità e addossandole la colpa di tutto, e non ha mai provveduto a sostenere la moglie né economicamente né quando la stessa per motivi di salute si è dovuta sottoporre a delicati interventi chirurgici;
- che negli ultimi tempi alle continue condotte aggressive verbali del marito si sono aggiunti anche scatti d'ira sempre più frequenti ai danni della moglie;
- che tali fatti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e indotto la ricorrente, per timore della propria incolumità personale, ad allontanarsi nella serata di martedì 12 luglio
2022 in fretta e furia dalla casa coniugale per trasferirsi a Piacenza presso l'abitazione dei propri genitori, dove tuttora abita;
- che, anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, l'atteggiamento prevaricatore e vessatorio del marito è proseguito tramite l'invio di numerosi messaggi sia vocali che scritti, arrivando, a neppure 48 ore dall'allontanamento dalla casa coniugale, ad inviare alla moglie una bozza del ricorso per separazione con condizioni unilateralmente predisposte ed ad intimare alla moglie di non accedere più né alla casa coniugale né alle altre case di proprietà
7 del marito in Riccione e in Corteno Golgi, dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive e invernali, neppure per il ritiro degli effetti personali;
- che i comportamenti del marito hanno costretto la ricorrente a rivolgersi ad una specialista psicologa per il forte stato depressivo e di stress causatole dall'iniziativa legale e dalle successive condotte assunte contro di lei dal marito;
- che quanto alla situazione patrimoniale ed economica vi è forte sproporzione tra i redditi dei coniugi anche considerata l'incidenza negativa del debito derivante dal mutuo ipotecario cointestato ai coniugi sulla capacità reddituale della ricorrente.
Con memoria di costituzione depositata il 17/02/2023 si è costituito il quale, Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ha domandato: l'addebito della separazione alla moglie
(domanda successivamente rinunciata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni); il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento formulate dalla moglie;
la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di corrispondere al marito un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento (domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni).
In particolare, a fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- di aver sempre coniugato studio e lavoro, mantenendo egli stesso il figlio con le Per_2
proprie risorse di studente-lavoratore, unitamente ai propri genitori, che lo hanno tenuto con loro fino all'età scolare per almeno 6/7 mesi all'anno mentre la moglie studiava;
- di essere sempre stato premuroso nei confronti della moglie e di aver sempre cercato di farle avere tutte le cure e le attenzioni possibili, nelle case di famiglia e nei tanti viaggi effettuati;
- che la crisi coniugale ha iniziato a manifestarsi agli inizi dell'anno 2022, quando la moglie, dopo aver ottenuto un nuovo contratto di lavoro che la portava ad avere un importantissimo aumento salariale e di benefits, ha iniziato ad essere sempre più assente, ad uscire di casa alle
5 del mattino e rincasare dopo cena, assentandosi anche nel corso dei week end;
- che i finanziamenti sono stati contratti per spese inerenti la famiglia e in particolare, il primo finanziamento Agos è stato acceso per l'acquisto di mobilio della casa di Lodi e il riammodernamento della casa di Riccione, preteso dalla ricorrente, di professione architetto, dove la stessa era solita passare, dall'età di 15 anni, le proprie vacanze estive;
lo stesso finanziamento, contratto dalla ricorrente, ma sempre pagato al 50% dal marito, servì anche a fronteggiare la causa di divisione ereditaria che era stata posta in essere dalla zia del marito, ma con lo scopo evidente di porla nelle condizioni di essere fruita dal nucleo famigliare, come effettivamente è stato;
- di non aver speso somme del conto cointestato all'insaputa della moglie la quale aveva il
8 dominio dell'home banking;
- che le due autovetture sono state acquistate entrambe su accordo dei coniugi con la liquidità derivante dal mutuo;
- che dalla stessa perizia di parte depositata dalla ricorrente risulta che il marito ha effettuato versamenti nel conto corrente cointestato per € 87.232,66, mentre la moglie per solo €
35.900,00;
- che il finanziamento COFIDIS servito all'acquisto del depuratore dell'acqua potabile della casa di Lodi, voluto proprio dalla stessa ricorrente per le esigenze della famiglia,
- che i coniugi hanno deciso di non versare mensilmente l'importo del mutuo sul conto corrente comune, preferendo affrontare direttamente le spese per la famiglia;
- che la ricorrente è assunta dalla Gexcel srl dalla quale ha diversi benefits tra cui la locazione finanziaria di un'auto Audi A3 2000 TDI che la stessa si occupa di restauro di CP0
immobili antichi e di particolare pregio come chiese e palazzi storici e ha una elevata capacità reddituale;
- che lo studio in Parma è stato acquistato grazie al reddito eccezionalmente percepito nell'anno
2022; che la società è posta in liquidazione e sciolta nel 2022 , che la partecipazione CP1
alla Atlantidex srl è dello 0,25%, ceduta da un amico a fronte dell'impegno del resistente nella redazione dei contratti della società e sulla stessa non sono mai stati distribuiti dividendi;
- che il resistente paga il 50% della rata mensile del mutuo cointestato che ammonta a €
1.400,00, ha arretrati con la Cassa di previdenza Forense per circa € 20.000, che il resistente ha chiesto di rateizzare in 60 mensilità, dall'importo presumibile di € 330,00 al mese, cui si aggiunge la rata per l'acquisto del depuratore d'acqua della casa di Riccione, per € 170,11 al mese, per restanti 12 mesi e che da luglio 2022 la moglie ha smesso totalmente di contribuire alle esigenze della famiglia, lasciando totalmente solo il marito a far fronte alla spesa per le utenze, Tari, Imu e spese varie, per circa € 600,00 al mese;
- che l'immobile sito in Lodi in via XXIV maggio al n. 6 è posseduto dal resistente solo in nuda proprietà, mentre la casa di Corteno Golgi è in proprietà solo per ¼ ed oggi prevalentemente inutilizzata e l'immobile di Riccione, oggi detenuto in proprietà dal resistente per 2/6 pro indiviso, è da considerarsi la casa di vacanza del nucleo familiare, dove alloggia il marito con il figlio nei periodi di vacanza, quindi totalmente improduttivo di possibile reddito.
All'udienza del 23.02.2023 il Presidente, dopo aver sentito entrambi i coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, senza provvedere sulle richieste economiche rilevando che ciascuno dei coniugi appariva in grado di provvedere al proprio mantenimento.
9 All'udienza del 30.06.2023 sono stati sentiti nuovamente entrambi i coniugi e all'esito, risultato vano ogni tentativo di conciliazione, il Giudice istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni sullo status, sul quale il Collegio si è pronunciato con sentenza non definitiva del
05.09.2023, depositata il 12.09.2023, con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le decisioni in merito alle domande di addebito e alle statuizioni economiche.
All'udienza del 09.02.2024 il resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito da lui proposta. A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, il Giudice istruttore ha dichiarato inammissibili le prove orali nonché le indagini di natura patrimoniale, l'ordine di esibizione e la CTU richieste da parte ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 27.05.2024 assegnato i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 14.01.2025, rilevata la mutata composizione del Collegio giudicante, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ex art. 276 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice relatore.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione con assegnazione alle parti di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli atti di causa sono stati, dunque, trasmessi al PM per le sue conclusioni.
2. Richieste istruttorie
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice delegato sulle istanze istruttorie delle parti, reiterate in sede di conclusioni da parte ricorrente, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove agli atti.
3. Sulla domanda di addebito avanzata da parte ricorrente
La ricorrente ha attribuito al marito la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione nei suoi confronti.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una
10 violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha costantemente avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art.
143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito – se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 28/05/2019, n. 14591) e che “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale, le relazioni extraconiugali e più in generale i comportamenti intervenuti solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012;
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/12/2021, n. 40795; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2020, n.
16691).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per imputare a la Controparte_1 responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti e dei documenti delle parti non si riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali.
Oltre che non provati, i fatti di “infedeltà patrimoniale” addotti dalla ricorrente non sono riconducibili a violazioni dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., potendo se mai assumere rilevanza in altra
11 sede. In particolare, parte ricorrente allega che il resistente sarebbe venuto meno ai doveri di collaborazione tra coniugi e di contribuzione ai bisogni della famiglia avendo occultato l'entità del proprio patrimonio ed utilizzato le risorse destinate alla famiglia per proprie spese personali.
Occorre ricordare che il dovere dei coniugi di collaborare nell'interesse della famiglia ha natura personale e non economico-patrimoniale ed impone il necessario contemperamento della dimensione individuale di ciascun coniuge con le esigenze della famiglia, rendendo doverose quelle condotte idonee ad attuare l'indirizzo familiare concordato;
mentre il dovere di contribuzione economica e di assistenza materiale reciproca, ispirato a principi di uguaglianza tra coniugi e di solidarietà familiare, richiede che entrambi i coniugi impieghino le proprie risorse economiche e patrimoniali e il proprio lavoro per soddisfare in primo luogo i bisogni della famiglia potendo liberamente disporre del resto.
Orbene, parte ricorrente non ha neppure dedotto in cosa consisterebbe la mancata collaborazione all'attuazione dell'indirizzo familiare posta in essere dal resistente né quali bisogni familiari sarebbero rimasti insoddisfatti a seguito dei comportamenti dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
Difetterebbe, in ogni caso, la prova del nesso causale tra i fatti dedotti e l'insorgenza della crisi coniugale, anche considerato che i comportamenti lamentati risultano piuttosto risalenti nel tempo.
Quanto alle condotte vessatorie e ai maltrattamenti che parte ricorrente ha allegato di aver subito dal marito, si osserva che la loro allegazione è, quantomeno in parte, tardiva poiché effettuata per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, comunque, estremamente generica, oltre che non dimostrata, dal momento che la ricorrente si è limitata ad addurre che “il ha continuato CP
ad umiliare verbalmente e psicologicamente la IG.a sottoponendola a continui maltrattamenti Pt_1 verbali e psicologici, facendola sentire una nullità e addossandole la colpa di tutto”, di aver subito
“continue condotte aggressive verbali del marito” cui si sono aggiunti “anche scatti d'ira sempre più frequenti” ed infine che “il marito ha terrorizzato la moglie anche con veri e propri atti di violenza”, consistiti nella rottura di una porta nel corso di un litigio avvenuto la sera in cui la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale.
Non sono quindi riscontrabili le dedotte violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio né vi è prova del nesso di causa tra queste e la crisi coniugale.
Anche per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza di fatti privi di rilevanza ai fini dell'addebito della crisi coniugale.
4. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di almeno € 1.000,00; domanda alla quale parte resistente si è opposta.
12 Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora questi non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso de quo, dalla documentazione reddituale depositata dalle parti non si evince alcuna disparità economica tra i coniugi, a vantaggio del resistente
Al riguardo, va osservato che la ricorrente ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta
2024, 2023 e 2022 rispettivamente i seguenti redditi:
-per l'anno d'imposta 2024, euro 51.598,00;
-per l'anno d'imposta 2023, euro 50.631,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 44.690,00.
Parte resistente ha invece ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2024, 2023 e 2022 rispettivamente i seguenti redditi:
- per l'anno d'imposta 2024, euro 45.326,00;
-per l'anno d'imposta 2023, euro 44.319,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 44.269,00.
Egli ha inoltre dichiarato di essere proprietario della casa coniugale, di essere nudo proprietario dell'immobile sito in Lodi via XXIV maggio n. 6 e di essere comproprietario per ¼ della casa di
Corteno Golgi, oggi prevalentemente inutilizzata, e per 2/6 della casa di Riccione, utilizzata per le vacanze del nucleo familiare, e per ½ dell'immobile sito in Parma adibito a studio professionale.
A ciò si aggiunga che il figlio della coppia è maggiorenne e autonomo, che la ricorrente attualmente lavora e abita nella casa dei genitori e che il mutuo e i finanziamenti ancora in essere sono cointestati ad entrambi i coniugi.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, nonché dell'intatta capacità lavorativa della ricorrente, il Collegio ritiene di confermare il
13 provvedimento presidenziale e rigettare la domanda di disporre un assegno di mantenimento a carico di e a favore di Controparte_1 Parte_1
5. Sull'assegnazione della casa coniugale e dell'immobile sito in Riccione
La ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi e della casa di Riccione di proprietà del marito.
In punto di diritto l'art. 337 sexies c.c. sottolinea come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore prevalentemente collocatario presso il quale è fissata la residenza dei figli, in modo tale da preservarli da sconvolgimenti di ambiente ed abitudini. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Nel caso di specie, in assenza di provvedimenti relativi al figlio, oggi Persona_2 maggiorenne e autonomo, non risultando abitare né con la madre né con il padre, non vi è ragione per disporre l'assegnazione della casa familiare né della casa sita in Riccione alla ricorrente.
6. Sulle domande ex artt. 89 e 96 c.p.c. proposte da parte resistente
Parte resistente ha avanzato richiesta ex artt. 89 e 96 c.p.c. deducendo che la controparte abbia utilizzato negli atti processuali espressioni sconvenienti che eccedono i limiti della convenienza e del decoro e proposto tesi temerarie e false.
Il Collegio ritiene che la richiesta ex art. 89 c.p.c. non possa trovare accoglimento in quanto le espressioni utilizzate da parte ricorrente non sono sconvenienti né offensive, rientrando nella normale dialettica processuale.
Parimenti da rigettare è la domanda di condanna della ricorrente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati da parte resistente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie né risultando che la ricorrente abbia abusato dello strumento processuale (Cass. civ., Sez. III,
28/06/2019, n. 17446).
7. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del rigetto delle domande di addebito, di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale formulate da parte ricorrente, vengono poste in capo a quest'ultima e liquidate come da dispositivo, in
14 applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
2) rigetta la domanda di disporre a carico di l'obbligo il corrispondere alla Controparte_1
moglie l'assegno di mantenimento;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Lodi e della casa sita in Riccione
a Parte_1
4) rigetta le domande ex artt. 89 e 96 c.p.c. proposte da parte resistente;
5) condanna a rifondere a le spese processuali del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n.
55/2014 ed oneri accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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