Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1853
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, successiva a una precedente intimazione interruttiva della prescrizione, non fosse stata seguita da ulteriori atti interruttivi, determinando la prescrizione del credito.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, a causa della mancanza di ulteriori atti interruttivi dopo una prima intimazione, il termine di prescrizione quinquennale sia scaduto prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, successiva a una precedente intimazione interruttiva della prescrizione, non fosse stata seguita da ulteriori atti interruttivi, determinando la prescrizione del credito.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, a causa della mancanza di ulteriori atti interruttivi dopo una prima intimazione, il termine di prescrizione quinquennale sia scaduto prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, successiva a una precedente intimazione interruttiva della prescrizione, non fosse stata seguita da ulteriori atti interruttivi, determinando la prescrizione del credito.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, a causa della mancanza di ulteriori atti interruttivi dopo una prima intimazione, il termine di prescrizione quinquennale sia scaduto prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Tempestività della notifica

    La Corte ha ritenuto che, considerando la sospensione delle attività di riscossione per 542 giorni, la notifica dell'intimazione di pagamento del 3.3.2025 fosse tempestiva e che tale atto contenesse le necessarie sottoscrizioni e bolli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1853
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1853
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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