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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1853/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, RE
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8387/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Municipio 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500003839 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500003839 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22289/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, nato a [...] il data e res.te in luogo 1 alla Indirizzo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1 , ricorreva contro il COMUNE DI POMPEI e PUBLISERVIZI S.r.l., chiedendo l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 55622500003839 del 23/01/2025, notificata in data 03/03/2025, per la parte afferente alle seguenti ingiunzioni fiscali:
a) ingiunzione fiscale n. 5598201500000117 di euro 705,93 (oltre interessi). Data emissione: 08/01/2015 -
Data notifica: 27/02/2015 (imposta comunale pubblicitaria anno 2014);
b) ingiunzione fiscale n. 55012015000002862 di euro 608,02 (oltre interessi). Data emissione: 11/03/2015 -
Data notifica: 23/05/2015 (tarsu);
c) ingiunzione fiscale n. 5501201700001345 di euro 6.221,73 (oltre interessi). Data emissione: 27/04/2017 -
Data notifica: 15/06/2017 (tari)
d) ingiunzione fiscale n. 55871800004250 di euro 5.344,00 (oltre interessi). Data emissione: 07/09/2018 -
Data notifica: 22/11/2018 (tari), il tutto per un importo complessivo di euro 13755,85.
MOTIVI di ricorso:
1) inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione sub a), sub b) e sub c), giacchè tutti gli avvisi di ricevimento sono privi della sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione, del bollo dell'ufficio di distribuzione, dell'indicazione degli estremi dell'atto notificato nonché di tutte le formalità eseguite per tentare la consegna e/o delle ragioni del mancato recapito diretto al destinatario;
2) omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio Publiservizi srl, la quale produceva notifiche delle cartelle di pagamento e ribadiva la correttezza del proprio operato.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare, l'ente resistente ha prodotto valide notifiche di atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare intimazione di pagamento n. 55621800000780 notificata in data 3.8.2018 in mani proprie, relativa alle ingiunzioni fiscali n. 5598201500000117, n. 55012015000002862 e n. 5501201700001345. Tuttavia, tale notifica non è stata seguita da ulteriori atti interruttivi, pertanto il termine di prescrizione quinquennale, pur considerando la sospensione del decorso dei termini di prescrizione introdotti dalla disciplina normativa di contrasto all'epidemia da Covid 19, è scaduto il 3.12.2024, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 55622500003839, notificata in data 03/03/2025.
Di contro, l'ultima notifica relativa all' ingiunzione fiscale n. 55871800004250 ha avuto luogo in data
21.11.2018: considerando la sospensione delle attività di riscossione per complessivi n. 542 giorni, la notifica del 3.3.2025 risulta tempestiva e contiene la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e del bollo dell'ufficio di distribuzione.
Ne deriva che l'intimazione di pagamento va annullata con riguardo alle ingiunzioni fiscali n.
5598201500000117, n. 55012015000002862 e n. 5501201700001345. Conferma nel resto.
La parziale reciproca soccombenza delle parti rende opportuno compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, accogli parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, RE
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8387/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Municipio 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500003839 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500003839 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22289/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, nato a [...] il data e res.te in luogo 1 alla Indirizzo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1 , ricorreva contro il COMUNE DI POMPEI e PUBLISERVIZI S.r.l., chiedendo l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 55622500003839 del 23/01/2025, notificata in data 03/03/2025, per la parte afferente alle seguenti ingiunzioni fiscali:
a) ingiunzione fiscale n. 5598201500000117 di euro 705,93 (oltre interessi). Data emissione: 08/01/2015 -
Data notifica: 27/02/2015 (imposta comunale pubblicitaria anno 2014);
b) ingiunzione fiscale n. 55012015000002862 di euro 608,02 (oltre interessi). Data emissione: 11/03/2015 -
Data notifica: 23/05/2015 (tarsu);
c) ingiunzione fiscale n. 5501201700001345 di euro 6.221,73 (oltre interessi). Data emissione: 27/04/2017 -
Data notifica: 15/06/2017 (tari)
d) ingiunzione fiscale n. 55871800004250 di euro 5.344,00 (oltre interessi). Data emissione: 07/09/2018 -
Data notifica: 22/11/2018 (tari), il tutto per un importo complessivo di euro 13755,85.
MOTIVI di ricorso:
1) inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione sub a), sub b) e sub c), giacchè tutti gli avvisi di ricevimento sono privi della sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione, del bollo dell'ufficio di distribuzione, dell'indicazione degli estremi dell'atto notificato nonché di tutte le formalità eseguite per tentare la consegna e/o delle ragioni del mancato recapito diretto al destinatario;
2) omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio Publiservizi srl, la quale produceva notifiche delle cartelle di pagamento e ribadiva la correttezza del proprio operato.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare, l'ente resistente ha prodotto valide notifiche di atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare intimazione di pagamento n. 55621800000780 notificata in data 3.8.2018 in mani proprie, relativa alle ingiunzioni fiscali n. 5598201500000117, n. 55012015000002862 e n. 5501201700001345. Tuttavia, tale notifica non è stata seguita da ulteriori atti interruttivi, pertanto il termine di prescrizione quinquennale, pur considerando la sospensione del decorso dei termini di prescrizione introdotti dalla disciplina normativa di contrasto all'epidemia da Covid 19, è scaduto il 3.12.2024, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 55622500003839, notificata in data 03/03/2025.
Di contro, l'ultima notifica relativa all' ingiunzione fiscale n. 55871800004250 ha avuto luogo in data
21.11.2018: considerando la sospensione delle attività di riscossione per complessivi n. 542 giorni, la notifica del 3.3.2025 risulta tempestiva e contiene la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e del bollo dell'ufficio di distribuzione.
Ne deriva che l'intimazione di pagamento va annullata con riguardo alle ingiunzioni fiscali n.
5598201500000117, n. 55012015000002862 e n. 5501201700001345. Conferma nel resto.
La parziale reciproca soccombenza delle parti rende opportuno compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, accogli parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)