TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriella Cedrino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/10/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/10/1985 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP
stato civile del Comune di Serramanna, anno 1985, numero 43, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) e sono economicamente autosufficienti e ognuno Parte_1 CP di loro provvederà personalmente al proprio mantenimento, con rinuncia a qualsiasi richiesta in tal senso uno nei confronti dell'altro.
b) si obbliga a traferire a la quota indivisa di ½ del Parte_1 CP diritto di proprietà della casa acquistata da entrambi i coniugi in costanza di
Pag. 2 di 3 matrimonio, costituita da un appartamento per civile abitazione posto al piano terra del fabbricato bifamiliare sito in Comune di Serramanna (SU),
Via Mazzini n. 59, con annesso cortile e tratto di giardino della superficie di circa mq. 17, riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:
- Foglio 37, Particella 662, sub. 7, Categoria A/3, Classe 3, Vani 6,5,
Superficie Catastale mq. 153, Rendita Catastale € 352,48, piano T, Via
Mazzini n. 59 (l'appartamento e il cortile);
- Foglio 37, Particella 662, sub. 6, Superficie Catastale mq. 17, senza rendita, piano T, Via Mazzini n. 59A (il giardino).
c) Per la cessione dei cespiti di cui al capo che precede, le parti hanno pattuito un corrispettivo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila), di cui euro
32.000,00 (trentaduemila) già corrisposti prima d'oggi da e CP per cui rilascia sin d'ora corrispondente quietanza liberatoria. Parte_1
si obbliga a versare a la residua somma di euro CP Parte_1
13.000,00 (tredicimila) proseguendo col pagamento rateale di euro 400,00
(quattrocento/00) mensili sino al saldo del corrispettivo come sopra stabilito, senza maggiorazione di interessi, fatta salva la facoltà per di CP adempiere anticipatamente.
A cagione del pagamento del prezzo dilazionato nel tempo, CP potrà acquistare la proprietà della quota di ½ dei cespiti sopra descritti solo all'esito dell'integrale pagamento del corrispettivo, e a quel punto T_
, a semplice richiesta scritta di sarà obbligata ad
[...] CP intervenire alla stipula dell'atto notarile che dia esecuzione al presente accordo, onde perfezionare l'acquisto della proprietà in capo a
[...]
e consentire la trascrizione e la voltura del trasferimento in suo CP favore.
d) e dichiarano di aver definito prima d'oggi ogni Parte_1 CP altro rapporto di natura economica fra loro intercorso e di non aver null'altro reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriella Cedrino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/10/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/10/1985 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP
stato civile del Comune di Serramanna, anno 1985, numero 43, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) e sono economicamente autosufficienti e ognuno Parte_1 CP di loro provvederà personalmente al proprio mantenimento, con rinuncia a qualsiasi richiesta in tal senso uno nei confronti dell'altro.
b) si obbliga a traferire a la quota indivisa di ½ del Parte_1 CP diritto di proprietà della casa acquistata da entrambi i coniugi in costanza di
Pag. 2 di 3 matrimonio, costituita da un appartamento per civile abitazione posto al piano terra del fabbricato bifamiliare sito in Comune di Serramanna (SU),
Via Mazzini n. 59, con annesso cortile e tratto di giardino della superficie di circa mq. 17, riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:
- Foglio 37, Particella 662, sub. 7, Categoria A/3, Classe 3, Vani 6,5,
Superficie Catastale mq. 153, Rendita Catastale € 352,48, piano T, Via
Mazzini n. 59 (l'appartamento e il cortile);
- Foglio 37, Particella 662, sub. 6, Superficie Catastale mq. 17, senza rendita, piano T, Via Mazzini n. 59A (il giardino).
c) Per la cessione dei cespiti di cui al capo che precede, le parti hanno pattuito un corrispettivo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila), di cui euro
32.000,00 (trentaduemila) già corrisposti prima d'oggi da e CP per cui rilascia sin d'ora corrispondente quietanza liberatoria. Parte_1
si obbliga a versare a la residua somma di euro CP Parte_1
13.000,00 (tredicimila) proseguendo col pagamento rateale di euro 400,00
(quattrocento/00) mensili sino al saldo del corrispettivo come sopra stabilito, senza maggiorazione di interessi, fatta salva la facoltà per di CP adempiere anticipatamente.
A cagione del pagamento del prezzo dilazionato nel tempo, CP potrà acquistare la proprietà della quota di ½ dei cespiti sopra descritti solo all'esito dell'integrale pagamento del corrispettivo, e a quel punto T_
, a semplice richiesta scritta di sarà obbligata ad
[...] CP intervenire alla stipula dell'atto notarile che dia esecuzione al presente accordo, onde perfezionare l'acquisto della proprietà in capo a
[...]
e consentire la trascrizione e la voltura del trasferimento in suo CP favore.
d) e dichiarano di aver definito prima d'oggi ogni Parte_1 CP altro rapporto di natura economica fra loro intercorso e di non aver null'altro reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3