CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3004/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12616/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1Ministero Della Giustizia Tribunale Torre Annunziata - Corso Umberto I Torre Annunziata NA
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Nominativo_2 CF_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250096793574000 C.U. 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
071202500967935000, notificata il 23.6.2025, emessa da Agenzia Entrate NE, relativa al mancato pagamento del contributo unificato in favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Il ricorrente ha eccepito la genericità dell'atto impugnato, l'omessa notifica di alcun atto presupposto, la mancata prova della esecutività dei ruoli esattoriali;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con atti, rispettivamente, del 15.7.2025 e del 30.7.2025 si sono costituiti Agenzia Entrate NE
e Ministero della Giustizia, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il ministero della Giustizia ha provato che al ricorrente, in data 25.5.2022, è stato notificato atto di invito al pagamento del c.u. dovuto in relazione al giudizio civile n. 1955/2022, iscritto al R.G. in data
Difensore_15.4.2022; la notifica è stata effettuata alla “pec” del difensore, avv. (vedi documentazione prodotta in copia).
Sul punto, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 11406 del 29.4.2024) ha stabilito che l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 del DPR 115/2002, è l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio, avente ad oggetto la cartella di pagamento.
Ne consegue che tutte le eccezioni sollevate sono prive di fondamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate NE e Ministero della Giustizia, che si liquidano in euro
300,00 per ciascun resistente, oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia
Entrate NE e Ministero della Giustizia – Tribunale di Torre Annunziata, che si liquidano in euro 300,00 per ciascun resistente, oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
SC EL
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12616/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1Ministero Della Giustizia Tribunale Torre Annunziata - Corso Umberto I Torre Annunziata NA
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Nominativo_2 CF_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250096793574000 C.U. 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
071202500967935000, notificata il 23.6.2025, emessa da Agenzia Entrate NE, relativa al mancato pagamento del contributo unificato in favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Il ricorrente ha eccepito la genericità dell'atto impugnato, l'omessa notifica di alcun atto presupposto, la mancata prova della esecutività dei ruoli esattoriali;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con atti, rispettivamente, del 15.7.2025 e del 30.7.2025 si sono costituiti Agenzia Entrate NE
e Ministero della Giustizia, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il ministero della Giustizia ha provato che al ricorrente, in data 25.5.2022, è stato notificato atto di invito al pagamento del c.u. dovuto in relazione al giudizio civile n. 1955/2022, iscritto al R.G. in data
Difensore_15.4.2022; la notifica è stata effettuata alla “pec” del difensore, avv. (vedi documentazione prodotta in copia).
Sul punto, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 11406 del 29.4.2024) ha stabilito che l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 del DPR 115/2002, è l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio, avente ad oggetto la cartella di pagamento.
Ne consegue che tutte le eccezioni sollevate sono prive di fondamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate NE e Ministero della Giustizia, che si liquidano in euro
300,00 per ciascun resistente, oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia
Entrate NE e Ministero della Giustizia – Tribunale di Torre Annunziata, che si liquidano in euro 300,00 per ciascun resistente, oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
SC EL