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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 08 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 753/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ernesto Matarazzo elett.te domiciliato in
Avellino, alla località Peschiera n. 15, giusta mandato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dall'Avv.
Massimo Garzilli elett.te domiciliata in Napoli, alla via Santa
Lucia n. 20, giusta mandato come in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34/2024 del
29.01.2024 per la somma di €#78.301,05# (settantottomilatrecentouno,05) a titolo di omesso versamento dei contributi anni 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni.
La resistente si è costituita.
2) Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione della pretesa creditoria.
L'eccezione è parzialmente fondata.
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass.
19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass.
10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L.
1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione
(art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa
Pag. 2 di 6 (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022;
Cass. 21816/2022).
Per regola generale, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione va individuato nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa) e, quindi, dal 16 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento.
Ciò precisato, il decreto ingiuntivo fa riferimento all'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2003 al
2021.
Come atti interruttivi della prescrizione la produce le CP_1
pec recanti data: 26.08.2013, 21.10.2014, 14.11.2014, del
29.04.2015, 27.11.2015, 27.05.2016, 22.06.2017, 31.07.2017,
22.05.2018, 31.01.2019, 12.09.2019, 02.12.2019, 18.06.2020,
17.03.2022 e 28.06.2023.
Alla notifica del primo atto interruttivo erano già prescritti i crediti maturati dal 2003 al 2007. Per gli anni successivi, dal
2008 in poi, alla data del 26.8.2013 il termine quinquennale di prescrizione non era decorso, ed è stato interrotto di volta in volta entro il quinquennio, fino al decreto ingiuntivo.
2) L'opponente eccepisce, poi, l'incongruenza tra le somme indicate nell'estratto conto con quelle indicate nel prospetto di sintesi prodotto dalla già nel fascicolo monitorio, e poi CP_1
riproposto nel corpo della costituzione nella presente fase di opposizione.
In realtà, le somme indicate nell'estratto contributivo per ciascuno degli anni in questione sono superiori (contributo soggettivo) o pari (contributo integrativo) a quelle riportate nel ricorso per decreto ingiuntivo, il che comporta che comunque quanto richiesto è dovuto.
Pag. 3 di 6 Gli interessi e la sanzione, in mancanza di specifica contestazione in senso contrario, sono quelli conseguenti.
3) Per l'anno 2008, il ricorrente contesta l'omessa indicazione della somma sulla quale decorrono gli interessi e sulla quale è stata computata la sanzione.
Dalla lettura del prospetto di sintesi risulta che i contributi soggettivo, integrativo e di maternità sono pari a zero, e dunque, in mancanza di specifica indicazione negli atti della
, non è dato individuare comprende quale sia il credito CP_1
che ha maturato quegli interessi, che pertanto, nella somma di
#202,41# (duecentodue,41) non sono dovuti, così come non è indicata la causale della sanzione, che pertanto nemmeno appare dovuta nella somma di €#247#
(duecentoquarantasette).
4) Per l'anno 2009, la contestazione è che sarebbe riportata a titolo di interessi una somma, non dovuta perché “priva di causale” a fronte di un integrale pagamento, così si dice, di quanto dovuto.
In realtà la somma è chiaramente richiesta come interessi, e non vi è allegazione che il pagamento della sorte capitale sia stato effettuato tempestivamente, e comunque in termini incompatibili con la maturazione di quegli interessi.
La contestazione, quindi, per come formulata, è infondata.
5) Quanto agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016 e
2017, il ricorrente lamenta che nel corpo dello stesso prospetto di sintesi sarebbe stato richiamato , genericamente, il Ruolo ordinario dell'anno di riferimento, omettendo l'indicazione specifica dei periodi di decorrenza delle sanzioni e degli interessi.
La contestazione è infondata, perché interessi e sanzioni sono calcolati secondo le norme applicabili, e secondo quindi
Pag. 4 di 6 criteri predeterminati e conoscibili. Nessuna contestazione è mossa sul merito di quelle determinazioni.
La contestazione è, quindi, infondata.
6) Per gli anni dal 2018 al 2021, il ricorrente sostiene di non aver esercitato la professione di geometra, neppure occasionalmente, e quindi di non essere tenuto al pagamento della contribuzione nemmeno nei termini richiesti.
La contestazione è infondata. Pacificamente, il ricorrente anche per gli anni in questione era iscritto all'albo dei geometri, da cui l'obbligo, nemmeno contestato, di corrispondere la contribuzione minima.
3) In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, va Parte_1
condannato al pagamento a favore di
[...]
Controparte_1 della somma di €#72.805,55#
(settantaduemilaottocentocinque,55), a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni come analiticamente indicato nella documentazione prodotta dalla , oltre agli CP_1 ulteriori interessi sulla sola sorte capitale fino all'effettivo soddisfo.
4) Le spese di lite vanno compensate in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 753/2024 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza
[...]
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 5 di 6 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
Controparte_1
della somma di €#72.805,55#
[...]
(settantaduemilaottocentocinque,55) a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni, come anche in parte motiva specificato, oltre agli ulteriori interessi sulla sola sorte capitale fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 08 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 08 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 753/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ernesto Matarazzo elett.te domiciliato in
Avellino, alla località Peschiera n. 15, giusta mandato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dall'Avv.
Massimo Garzilli elett.te domiciliata in Napoli, alla via Santa
Lucia n. 20, giusta mandato come in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34/2024 del
29.01.2024 per la somma di €#78.301,05# (settantottomilatrecentouno,05) a titolo di omesso versamento dei contributi anni 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni.
La resistente si è costituita.
2) Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione della pretesa creditoria.
L'eccezione è parzialmente fondata.
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass.
19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass.
10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L.
1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione
(art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa
Pag. 2 di 6 (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022;
Cass. 21816/2022).
Per regola generale, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione va individuato nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa) e, quindi, dal 16 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento.
Ciò precisato, il decreto ingiuntivo fa riferimento all'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2003 al
2021.
Come atti interruttivi della prescrizione la produce le CP_1
pec recanti data: 26.08.2013, 21.10.2014, 14.11.2014, del
29.04.2015, 27.11.2015, 27.05.2016, 22.06.2017, 31.07.2017,
22.05.2018, 31.01.2019, 12.09.2019, 02.12.2019, 18.06.2020,
17.03.2022 e 28.06.2023.
Alla notifica del primo atto interruttivo erano già prescritti i crediti maturati dal 2003 al 2007. Per gli anni successivi, dal
2008 in poi, alla data del 26.8.2013 il termine quinquennale di prescrizione non era decorso, ed è stato interrotto di volta in volta entro il quinquennio, fino al decreto ingiuntivo.
2) L'opponente eccepisce, poi, l'incongruenza tra le somme indicate nell'estratto conto con quelle indicate nel prospetto di sintesi prodotto dalla già nel fascicolo monitorio, e poi CP_1
riproposto nel corpo della costituzione nella presente fase di opposizione.
In realtà, le somme indicate nell'estratto contributivo per ciascuno degli anni in questione sono superiori (contributo soggettivo) o pari (contributo integrativo) a quelle riportate nel ricorso per decreto ingiuntivo, il che comporta che comunque quanto richiesto è dovuto.
Pag. 3 di 6 Gli interessi e la sanzione, in mancanza di specifica contestazione in senso contrario, sono quelli conseguenti.
3) Per l'anno 2008, il ricorrente contesta l'omessa indicazione della somma sulla quale decorrono gli interessi e sulla quale è stata computata la sanzione.
Dalla lettura del prospetto di sintesi risulta che i contributi soggettivo, integrativo e di maternità sono pari a zero, e dunque, in mancanza di specifica indicazione negli atti della
, non è dato individuare comprende quale sia il credito CP_1
che ha maturato quegli interessi, che pertanto, nella somma di
#202,41# (duecentodue,41) non sono dovuti, così come non è indicata la causale della sanzione, che pertanto nemmeno appare dovuta nella somma di €#247#
(duecentoquarantasette).
4) Per l'anno 2009, la contestazione è che sarebbe riportata a titolo di interessi una somma, non dovuta perché “priva di causale” a fronte di un integrale pagamento, così si dice, di quanto dovuto.
In realtà la somma è chiaramente richiesta come interessi, e non vi è allegazione che il pagamento della sorte capitale sia stato effettuato tempestivamente, e comunque in termini incompatibili con la maturazione di quegli interessi.
La contestazione, quindi, per come formulata, è infondata.
5) Quanto agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016 e
2017, il ricorrente lamenta che nel corpo dello stesso prospetto di sintesi sarebbe stato richiamato , genericamente, il Ruolo ordinario dell'anno di riferimento, omettendo l'indicazione specifica dei periodi di decorrenza delle sanzioni e degli interessi.
La contestazione è infondata, perché interessi e sanzioni sono calcolati secondo le norme applicabili, e secondo quindi
Pag. 4 di 6 criteri predeterminati e conoscibili. Nessuna contestazione è mossa sul merito di quelle determinazioni.
La contestazione è, quindi, infondata.
6) Per gli anni dal 2018 al 2021, il ricorrente sostiene di non aver esercitato la professione di geometra, neppure occasionalmente, e quindi di non essere tenuto al pagamento della contribuzione nemmeno nei termini richiesti.
La contestazione è infondata. Pacificamente, il ricorrente anche per gli anni in questione era iscritto all'albo dei geometri, da cui l'obbligo, nemmeno contestato, di corrispondere la contribuzione minima.
3) In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, va Parte_1
condannato al pagamento a favore di
[...]
Controparte_1 della somma di €#72.805,55#
(settantaduemilaottocentocinque,55), a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni come analiticamente indicato nella documentazione prodotta dalla , oltre agli CP_1 ulteriori interessi sulla sola sorte capitale fino all'effettivo soddisfo.
4) Le spese di lite vanno compensate in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 753/2024 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza
[...]
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 5 di 6 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
Controparte_1
della somma di €#72.805,55#
[...]
(settantaduemilaottocentocinque,55) a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni, come anche in parte motiva specificato, oltre agli ulteriori interessi sulla sola sorte capitale fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 08 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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