Sentenza 6 maggio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13838 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27 novembre 2019 del Tribunale della libertà di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, in persona di ON Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata del 27 novembre 2019, il Tribunale della libertà di Bologna ha, in parziale accoglimento del riesame proposto da RY LI avverso il provvedimento impositivo dell'Il novembre 2019, riqualificato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. il reato di rapina impropria oggetto di provvisoria incolpazione sub a) e sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al predetto anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con quella dell'obbligo di dimora, con prescrizione del divieto di lasciare il domicilio nelle ore notturne. L'ordinanza genetica è stata emessa all'esito della convalida dell'arresto dell'indagato che, il 10 novembre 2019, sotto l'effetto di stupefacenti, si era impossessato di un paio di scarpe, usando violenza contro gli operanti intervenuti.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione RY LI, con atto a firma del difensore, Avv. Francesco Ferroni, affidando le proprie censure a quattro motivi.
2.1. Con il primo, deduce insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in presenza di una condotta — consistita nell'apprensione di un paio di scarpe rinvenute nel cortile dell'abitazione di Maria Cenestrini - finalizzata a risolvere uno stato di necessità, come risulta dalle circostanze dell'arresto e dalle dichiarazioni della persona offesa, che si era offerta di aiutare l'indagato, in stato di evidente difficoltà.
2.2. Con il secondo motivo, si articola analoga censura riguardo il reato di resistenza, in considerazione della mera reazione dispiegata alle violente modalità esecutive dell'arresto, che avevano determinato il ricovero ospedaliero dell'indagato ed il riscontro di conseguenti lesioni, con prognosi di giorni trenta, con conseguente ravvisabilità della difesa legittima.
2.3. Il terzo motivo censura la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, in ragione della personalità dell'agente, incensurato, e delle specifiche circostanze in cui si sono consumati i fatti, fondanti un risultato negativo del giudizio prognostico di recidiva.
2.4. Il quarto motivo deduce l'insussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, sempre in ragione dell'incensuratezza e delle condizioni di vita dell'indagato, oltre che dell'acquisizione ormai consolidata degli elementi indiziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Va premesso come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla violazione di specifiche norme di legge ovvero alla mancanza, anche sotto forma di manifesta illogicità, della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non può estendersi alla ricostruzione dei fatti ovvero ad una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884).
1.1. Invero, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, 3/2/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C. e altro). Ed è stato ulteriormente affermato come la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva sia censurabile in sede di legittimità solo ove carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).
1.2. Ne consegue che quando - come nel caso in esame - viene denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal giudice dell'appello in ordine alle esigenze cautelari, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n.11 de122/03/2000, Audino, Rv. 215828), con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva (cfr. Sez. 5, n. 44139 del 20.10.2011, 0.M.M.). Il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
2. Nel quadro così delineato, le doglianze contenute nel ricorso, relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla sussistenza delle esigenze cautelari sono inammissibilmente formulate.
1.1. In riferimento al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., ritenuto in luogo dell'originaria provvisoria incolpazione di rapina impropria, il ricorrente deduce la sussistenza di uno stato di necessità, consistito nell'essersi l'indagato impossessato delle scarpe rinvenute allo scopo di fare fronte ad un bisogno indifferibile, omettendo di confrontarsi non solo con la volontaria esposizione al pericolo che si pretende fronteggiato, posto che lo LI si determinava ad uscire dalla propria auto scalzo, ma con l'inequivoco tenore dell'art. 273, comma secondo, cod. proc. pen., che esclude l'applicazione di misure cautelari "se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità", postulando — con giudizio ex ante ed in concreto — l'inequivoca evidenza di profili di esclusione dell'antigiuridicità del fatto, o di circostanze incidenti sulla capacità di intendere e di volere, nella specie non evidenziati nel ricorso e, comunque, non risultanti dagli atti con il necessario grado, elevato o rilevante, di probabilità (Sez. 1, n. 72 del 26/11/2010 - dep. 2011, Bocedi, Rv. 249287). Ed alla stregua del medesimo parametro valutativo non "risulta" che l'indagato versasse in condizione di non imputabilità, stante l'irrilevanza dell'alterazione derivante dall'assunzione volontaria di stupefacenti ex artt. 92 e 93 cod. pen. ed i criteri generali d'individuazione dell'elemento psicologico del reato che sovrintendono- anche nel giudizio prognostico cautelare - la valutazione di colpevolezza della persona che agisca sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (V. Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482). Il primo motivo di ricorso è, pertanto, generico e, comunque, manifestamente infondato. 12. E', del pari, inammissibile il secondo motivo. Anche in tal caso, il ricorrente adombra — senza esplicitarla — una reazione "determinata dall'uso eccessivo della forza" posto in essere dagli agenti, asseritamente dimostrata dalle conseguenze lesive riportate dallo stesso indagato, mentre l'ordinanza impugnata ha dato atto delle necessità di misure contenitive per l'immobilizzazione dello LI e della reciprocità delle lesioni, rappresentando una prognosi di sussistenza del reato non compromessa dal necessario approfondimento della proporzionalità dell'azione restrittiva.Donde anche la rappresentata reazione ad atti dei pubblici ufficiali intervenuti risulta da un lato generica rispetto ai parametri rilevanti (Sez. 5, n. 2941 del 08/11/2018 - dep. 2019, Errabia, Rv. 275304) e, dall'altro, esclusa dal tribunale del riesame con motivazione razionale ed incensurabile nella presente sede di legittimità.
1.3. Sono affette dalla stessa aspecificità le censure rivolte alla sussistenza delle esigenze di cautela. Oltre ad evocare, in relazione all'adeguatezza della misura, il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, del tutto eccentrici rispetto alla prognosi di recidiva posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, il ricorrente formula generiche doglianze in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sostanzialmente richiamando in astratto gli approdi giurisprudenziali sul tema, senza confrontarsi con l'architettura stessa della provvisoria incolpazione e con gli indicatori di pericolosità rassegnati nella motivazione, ponendo la doglianza nell'alveo della aspecificità. Sul punto va, pertanto, solo ribadito come, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non debba essere inteso quale qualificata probabilità di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302). Pertanto, richiamando lo status di assuntore di stupefacenti e l'incidenza del medesimo stato sulla determinazione a delinquere, l'ordinanza impugnata ha ritenuto permanenti le esigenze cautelari con motivazione immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi. Donde la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari risulta adeguatamente giustificata, non dovendo siffatti profili essere concettualmente confusi con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, in quanto il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n.9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785, N. 2156 del 1998 Rv. 211827, N. 45950 del 2005 Rv.233222, N. 6717 del 2007 Rv. 239019, N. 6797 del 2013 Rv. 254936, N. 49453 del 2013 Rv. 257974, N. 3661 del 2014 Rv. 258053).
2.4. In punto di adeguatezza, infine, il ricorrente si limita a prospettare, in senso meramente ipotetico, un'interferenza dell'obbligo di dimora con l'attività imprenditoriale dell'indagato, formulando, anche al riguardo, censure del tutto generiche. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di C. 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d