Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Dirigente l'Ufficio Dell'Avvocatura pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRACASSINI 18, presso l'Avvocato ROBERTO VENETTORNI rappresentato e difeso dall'avvocato GESUALDO PALA, in proprio;
- ricorrente -
contro
RI EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 1, presso l'avvocato MAURO MELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 939/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 26/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Pala che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato Rocco per delega dell'Avvocato Mellini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GL CO, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 689/81, avverso una cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa irrogatagli per violazioni del codice della strada, dal comune di Civitavecchia. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, di non aver mai ricevuto alcuna notificazione dei verbali di accertamento.
Il Comune di Civitavecchia si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Restava contumace il servizio riscossione tributi. Il Pretore di Civitavecchia annullava il provvedimento impugnato, motivando la decisione sulla base della circostanza che la notificazione a mezzo posta al ricorrente dei verbali di accertamento si era perfezionata con il metodo della compiuta giacenza e tale mezzo di legale conoscenza degli atti era stato dichiarato illegittimo, con sentenza 346/98 della Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevedeva che agli adempimenti richiesti dalla norma si aggiungesse anche quello dell'invio di un ulteriore avviso di avvenuto deposito dell'atto da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso tale decisione il Comune di Civitavecchia propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con successiva memoria.
Resiste con controricorso il GL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comune di Civitavecchia deduce con runico motivo di ricorso che la notifica del verbale di accertamento a mezzo del servizio postale sarebbe regolarmente avvenuta poiché, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il perfezionamento della notifica avviene comunque decorsi dieci giorni dalla data del deposito e la mancata restituzione dell'avviso relativo a quest'ultimo non avrebbe rilevanza ai fini della regolarità della notifica. Inoltre gli effetti della pronuncia di incostituzionalità di una norma non avrebbero effetti retroattivi per cui le notifiche effettuate, come nel caso di specie, in data anteriore alla citata pronuncia sarebbero in ogni caso regolari.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario (o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ex art. 8 della legge n. 890 del 1982) ed abbia accertato l'inesistenza di mutamenti di domicilio, residenza o dimora del predetto e non abbia rinvenuto persone abilitate alla ricezione, ha l'obbligo di rilasciare, al notificando, avviso di deposito del piego nell'ufficio, e di provvedere (a deposito eseguito) alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità compiute (del deposito, della relativa data, dei motivi che l'hanno determinate) deve essere restituito, con il piego, al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza, con la conseguenza che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni, la notifica risulta radicalmente nulla (Cass. 11498/00; Cass. 13285/00;
Cass. 11015/01). Anche per quanto concerne la dedotta irretroattività delle pronunce di incostituzionalità, questa Corte ha avuto occasione di precisare che la regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato degli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici, nonché il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo (Cass. 14632/01; Cass. 8761/02; Cass. 13839/02). Discende da ciò che, nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale sul quale sia intervenuta una sentenza di illegittimità costituzionale ed in particolare quello relativo alla validità o meno di una notifica a mezzo posta - effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il plico e di firmare il registro di consegna da patte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra menzionate, venisse data notizia del compimento delle formalità descritte e del deposito del plico ai destinatali con raccomandata con avviso di ricevimento - la mancata formazione del giudicato sul punto impone l'applicazione del principio espresso con la sentenza stessa.(Cass. 7704/00; Cass. 1728/01; Cass. 10115/01).
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 350,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 350,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004