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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 448 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/07/2025), nella causa n. 448/2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
( ), ass. dagli Avv.ti FAIS Controparte_1 C.F._1
ETTORE e CAMPUS GIOVANNI,
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, ha introdotto il giudizio di merito lamentando l'omessa applicazione delle tabelle di invalidità civile di cui al DM del 05/02/1992 da parte del consulente tecnico;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso alla luce delle logiche argomentazioni svolte nell'elaborato peritale;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- il CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che:
“L'istante è affetta da: “Insufficienza renale cronica stadio 4B da dispasia renale congenita con monorene funzionale sx. In analogia al Cod 6481 Sindrome
1 nefrosica con insufficienza renale grave del DM 05/02/1992. Percentuale invalidità pari al 90%. Discopatia erniaria L2-L3 e riduzione di ampiezza dello spazio discale L4-L5 ed L5 S1 in analogia cod 7010 Anchilosi lombare del DM 05/02/1992. Percentuale di invalidità pari al 40%. Obesità con indice di massa corporea pari a 35 con complicanze artrosiche. Cod 7105 del DM 05/021992 obesità- (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche. Percentuale di invalidità 40%. Esiti di intervento chirurgico radio-carpica sx per sindrome del tunnel carpale in analogia al Cod 7314 del DM 05/02/1992 Lesione del mediano al polso non dominante. Percentuale di invalidità pari al 10%. Esiti di intervento chirurgico radio-carpica dx per sindrome del tunnel carpale dx in analogia al Cod 7313 del DM 05/02/1992 lesione del nervo mediano al polso dominante. Percentuale di invalidità 20%. Il calcolo matematico produce una percentuale ragionieristica del 97 % contro una percentuale del 85% segnalata dall'ctp Sulla percentuale del 97% Pt_1 ottenuta deve essere inoltre applicato un aumento percentuale per incidenza delle patologie diagnosticate su capacità lavorativa semispecifica o specifica del 5%. Concludo confermando le conclusioni della CTU depositata in tutte le sue parti, compresa la valutazione di una inabilità lavorativa del cento per cento. Confermata dal calcolo matematico in applicazione delle voci tabellari con i relativi codici e con i rispettivi i valori percentuali del DM 05/021992 come espressamente richiestomi dal sig Giudice.”.
Ritenuto che:
- in sede di chiarimenti il CTU ha diffusamente replicato alle osservazioni dell' con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed CP_2 argomentativo, esplicitando le voci tabellari, i relativi codici e i valori percentuali che, stante la loro entità, non possono che condurre ad una percentuale complessiva di invalidità del 100%; il CTU ha pertanto confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP;
- ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e succ. modif, con decorrenza dalla data della revoca del beneficio del 02/04/2024;
- il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in sede di ATP, devono essere poste a carico dell' . Pt_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dalla revoca del 02/04/2024;
- condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre Pt_1 spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore deli procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, il 23/07/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/07/2025), nella causa n. 448/2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE, Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
( ), ass. dagli Avv.ti FAIS Controparte_1 C.F._1
ETTORE e CAMPUS GIOVANNI,
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente , dopo avere presentato contestazione rispetto all'esito Pt_1 dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, ha introdotto il giudizio di merito lamentando l'omessa applicazione delle tabelle di invalidità civile di cui al DM del 05/02/1992 da parte del consulente tecnico;
- parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso alla luce delle logiche argomentazioni svolte nell'elaborato peritale;
- la causa è stata istruita chiamando a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
- il CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che:
“L'istante è affetta da: “Insufficienza renale cronica stadio 4B da dispasia renale congenita con monorene funzionale sx. In analogia al Cod 6481 Sindrome
1 nefrosica con insufficienza renale grave del DM 05/02/1992. Percentuale invalidità pari al 90%. Discopatia erniaria L2-L3 e riduzione di ampiezza dello spazio discale L4-L5 ed L5 S1 in analogia cod 7010 Anchilosi lombare del DM 05/02/1992. Percentuale di invalidità pari al 40%. Obesità con indice di massa corporea pari a 35 con complicanze artrosiche. Cod 7105 del DM 05/021992 obesità- (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche. Percentuale di invalidità 40%. Esiti di intervento chirurgico radio-carpica sx per sindrome del tunnel carpale in analogia al Cod 7314 del DM 05/02/1992 Lesione del mediano al polso non dominante. Percentuale di invalidità pari al 10%. Esiti di intervento chirurgico radio-carpica dx per sindrome del tunnel carpale dx in analogia al Cod 7313 del DM 05/02/1992 lesione del nervo mediano al polso dominante. Percentuale di invalidità 20%. Il calcolo matematico produce una percentuale ragionieristica del 97 % contro una percentuale del 85% segnalata dall'ctp Sulla percentuale del 97% Pt_1 ottenuta deve essere inoltre applicato un aumento percentuale per incidenza delle patologie diagnosticate su capacità lavorativa semispecifica o specifica del 5%. Concludo confermando le conclusioni della CTU depositata in tutte le sue parti, compresa la valutazione di una inabilità lavorativa del cento per cento. Confermata dal calcolo matematico in applicazione delle voci tabellari con i relativi codici e con i rispettivi i valori percentuali del DM 05/021992 come espressamente richiestomi dal sig Giudice.”.
Ritenuto che:
- in sede di chiarimenti il CTU ha diffusamente replicato alle osservazioni dell' con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed CP_2 argomentativo, esplicitando le voci tabellari, i relativi codici e i valori percentuali che, stante la loro entità, non possono che condurre ad una percentuale complessiva di invalidità del 100%; il CTU ha pertanto confermato le conclusioni cui era pervenuto nella procedura di ATP;
- ne deriva che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e succ. modif, con decorrenza dalla data della revoca del beneficio del 02/04/2024;
- il ricorso deve quindi essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in sede di ATP, devono essere poste a carico dell' . Pt_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte convenuta è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dalla revoca del 02/04/2024;
- condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.300,00 oltre Pt_1 spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore deli procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, il 23/07/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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