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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5516/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCARDINO KATIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI Controparte_1 C.F._2
MICAELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note conclusionali depositate telematicamente:
“Nel merito:
1)previo accertamento della validità dei contratti di mutuo in essere come indicato in narrativa, accertare l'ammontare di quanto dovuto dal Sig. al Sig. a titolo di Controparte_1 Parte_1
sorte capitale ed interessi convenzionali e/o legali, alla luce dei piani di ammortamento depositati come documenti nr. 1,4,5,6,7,8,9,10, dopo aver disposto una consulenza tecnica contabile volta a verificare tutti i rimborsi effettuati dal Sig. per ciascun contratto di mutuo ed il Controparte_1
residuo ancora da versare in favore del Sig. Parte_1
pagina 1 di 7 2) condannare il Sig. a restituire al Sig. tutte le somme che saranno Controparte_1 Parte_1 determinate all'esito della CTU contabile, sia a titolo di sorte capitale che a titolo di interessi convenzionali e/o legali;
3) condannare il Sig. per aver agito in mala fede ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
96 comma 1 e 3 cpc, al risarcimento delle spese processuali e del danno subito a seguito sia del comportamento processuale che del comportamento doloso posto in essere per aver con artifizi e raggiri indotto il Sig. a concedergli a mutuo le somme di denaro usando le modalità Parte_1
descritte in narrativa, e quindi facendogli credere di compiere operazioni bancarie garantite dall'istituto di credito di cui parte convenuta era dipendente. Somma che si determina in via equitativa in € 15.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. 4) rigettare siccome inammissibile, infondata e non provata la domanda spiegata dalla convenuta
5) in mero ed estremo subordine, laddove il Tribunale ritenga insussistente la fattispecie tipica del contratto di mutuo, accertare l'intervenuto arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cc e per
l'effetto
6) condannare il Sig. alla restituzione della somma di € 240.000,00 ovvero quella Controparte_1 che sarà accertata all'esito della espletando CTU contabile ovvero quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
7) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note conclusionali depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché comunque del tutto sfornite di prova (prova non raggiunta neanche in seguito all'istruttoria del presente giudizio) per tutti i motivi già indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nel presente scritto difensivo;
2) Accertati tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi dal signor in Controparte_1
conseguenza della vicenda in atti, condannare il signor al pagamento, a favore del signor Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 Controparte_1 comma 1 e 3 c.p.c., della somma di € 10.000,00 o di quella diversa minore o maggiore somma che risulterà di giustizia.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi a favore del procurator antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c..
pagina 2 di 7 Con osservanza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare alla restituzione della somma prestatagli, da accertare, per capitale CP_1
ed interessi, sulla base della documentazione prodotta tramite CTU contabile.
Parte attrice deduceva di aver prestato al - da cui era legato da un vincolo di parentela, CP_1
quale cugino di secondo grado, e da un rapporto di stima e di fiducia, in considerazione del fatto che il convenuto era dipendente della Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. - la somma di lire 250.000.000 per l'acquisto di un immobile, con l'impegno da parte del alla restituzione della predetta CP_1
somma secondo un piano di ammortamento predisposto su carta intestata della banca suddetta, avente la durata di 25 anni e decorrenza dal 01.02.2002.
L'attore deduceva, altresì, che il , quale dipendente della banca , aveva proposto al CP_1 CP_2
sette investimenti, in forza dei quali questi avrebbe versato al convenuto (a suo dire mediante Pt_1 bonifico o assegno), tra il 2005 e il 2007, la complessiva somma di € 96.902,00, con la previsione di un rimborso finale pari ad € 140.985,60. A garanzia di tali operazioni, il aveva rilasciato al CP_1
alcuni assegni bancari non datati, che erano stati di volta in volta restituiti, in base alla Pt_1
progressiva riduzione del debito;
ad oggi il ra ancora in possesso di due assegni. Pt_1
L'attore esponeva che il , dopo aver ricevuto il prestito della somma di lire 250.000.000, CP_1
aveva corrisposto i ratei mensili del mutuo in conformità al piano di ammortamento (pari ad € 699,46 attualizzati, per ciascun rateo), in modo regolare sino al 30.06.2011, mediante bonifici bancari provenienti dal conto corrente cointestato con la moglie;
dal 2011 il Controparte_3 CP_1
aveva interrotto il rimborso del prestito e di tutti gli investimenti eseguiti, rassicurandolo più volte che avrebbe ripreso i pagamenti.
Dato il persistere dell'inadempimento, avendo appreso che anche fratello Persona_1 del convenuto, aveva avuto problemi analoghi nell'ottenere la restituzione dell'importo a sua volta prestato, in data 06.07.2021 il inviava al formale raccomandata di messa in mora, Pt_1 CP_1 chiedendogli la restituzione della somma “indicativa” di € 240.000,00, oltre agli interessi convenzionali come da piani di ammortamento. Avendo poi appreso dagli operatori dell'istituto di credito, debitamente contattati, che non risultava presso la banca alcun investimento a suo nome, in data
17.12.2021 il i decideva a sporgere, nei confronti del , formale denuncia-querela. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 In conclusione, l'attore chiedeva di accertare l'ammontare di quanto il era tenuto a CP_1
restituirgli in forza del mutuo e della consegna di somme di denaro per investimenti mai eseguiti, alla luce dei piani di ammortamento prodotti, con condanna del convenuto alla restituzione di tutte le somme dovute, per capitale ed interessi, da determinarsi per mezzo di CTU, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di un importo a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza della Controparte_1 domanda proposta dal In particolare, il convenuto deduceva che l'attore non aveva dimostrato Pt_1 né l'avvenuta consegna delle somme di denaro, né il fatto costitutivo della pretesa restituzione;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., determinati in una somma non inferiore ad € 10.000,00, con vittoria di spese.
3. Si dà atto che, prima del giudizio, parte attrice ha esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, con esito negativo come da verbale prodotto, a causa della mancata comparizione della parte chiamata (docc. 20, 21).
A seguito di un rinvio della prima udienza di comparizione, concesso per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza (con successiva proposta a verbale formulata da parte attrice), la causa veniva istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto, richiesta da parte attrice nelle memorie integrative.
Infine, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'udienza del
10.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 comma 3 sexies c.p.c..
4. La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va chiarito che, per costante giurisprudenza, con la locuzione “prestito personale” si intende la concessione di una somma di denaro ad un soggetto, con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. ed è oneroso, se viene stabilito che chi riceve il denaro debba restituirlo maggiorato di interessi, è gratuito in caso contrario.
Ciò chiarito, si rileva che colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della pagina 4 di 7 domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della pretesa restituzione. Dunque, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'attore che chiede la restituzione di somme date mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa alla ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma nei contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa”
(Cass. civ. 16/10/2017, n. 24328; analogamente, Cass. civ. 29/11/2018, n. 30944; Cass. civ. 13/03/2013,
n. 6295). I giudici di legittimità hanno altresì precisato che “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (Cass. civ. 22/11/2021, n. 35959)
Posto quanto sopra, grava dunque sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, anche a fronte delle contestazioni mosse dal presunto debitore.
Nella fattispecie in esame, nulla ha provato l'attore né con riguardo alla consegna di una somma di denaro e alla relativa quantificazione, né in merito all'impegno assunto dal destinatario alla restituzione della somma eventualmente ricevuta.
Nel caso in esame, parte attrice ha prodotto documentazione che risulta inidonea a dimostrare tali circostanze: si tratta, in particolare, di “piani di ammortamento” non sottoscritti da alcuno, del tutto anonimi (neppure riferiti alle parti in causa) e comunque di ignota provenienza, come dedotto da parte convenuta che li ha contestati (cfr. docc. 1, 4-10 di parte attrice). Non sussiste, poi, né la prova dell'avvenuta conclusione di contratti di mutuo e/o di investimento, né prova documentale dei bonifici e degli assegni con cui il vrebbe corrisposto al un'ingente somma di denaro, pari a Pt_1 CP_1 lire 250.000.000 a titolo di mutuo e ad € 96.902,00 per la sottoscrizione, a suo dire, di investimenti apparentemente destinati alla banca.
Dagli estratti del conto corrente del (docc. 3, 25) risultano invece solo i versamenti periodici Pt_1 mensili, sprovvisti di causale, eseguiti dal tra il 2002 e il 2011, per importi fissi di € 699,46 CP_1
pagina 5 di 7 (dunque per oltre € 70.000,00), nonché ulteriori pagamenti di importi variabili più ingenti, pari a complessivi € 28.394,40. E' possibile che tali operazioni presuppongano l'esistenza, a monte, di un prestito di somme di denaro, tenuto conto della continuità dei versamenti;
tuttavia non vi è evidenza certa del titolo in forza del quale essi sono stati effettivamente eseguiti, né comunque vi è la prova che, quand'anche siano riconducibili ad un contratto di mutuo, non abbiano esaurito interamente il debito e debbano essere seguiti da ulteriori versamenti.
Al riguardo neppure le prove testimoniali hanno fornito elementi utili a validare la prospettazione di parte attrice. Inoltre, la sua versione dei fatti non può ritenersi accreditata sulla sola base dei due assegni emessi dal in favore del per € 43.595,78 (doc. 11), quali titoli residui che CP_1 Pt_1
l'attore sostiene di aver ricevuto dal convenuto a garanzia dei versamenti a sua volta eseguiti, in assenza di alcuna prova sia della consegna da parte del i una corrispondente somma di denaro, Pt_1 sia della causa di garanzia posta, a suo dire, a fondamento dell'emissione degli assegni.
Nei file audio depositati da parte attrice in formato analogico (non specificatamente contestati dal convenuto), contenenti alcuni messaggi vocali trasmessi dal al che lamentava CP_1 Pt_1
l'avvio del presente giudizio, si rileva, quale unica espressione evocativa della persistenza di un debito nei confronti dell'attore, quella così formulata “posso ricominciare a darti l'importo…”. Ma non è dato conoscere né il titolo di tale ipotizzata erogazione, né quale sia esattamente la somma eventualmente ancora dovuta, non essendo stato dimostrato l'importo originariamente versato.
Infine, nessuna valenza probatoria assume, nel presente giudizio, il decreto di archiviazione di dal reato di truffa, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Bologna a Controparte_1
seguito della querela sporta dal contenente una prospettazione dei fatti (comunque archiviati) Pt_1
corrispondente a quella ripercorsa dal querelante: si consideri che le regole probatorie del processo penale (ove la persona offesa può essere assunta come testimone) differiscono da quelle applicabili nel processo civile, che non è dato conoscere quali siano le fonti del convincimento del P.M. (che peraltro si è limitato ad esporre un'ipotesi investigativa) e che in ogni caso il decreto di archiviazione non esplica alcuna efficacia nel giudizio civile.
In conclusione, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio da cui era gravata, s'impone il rigetto di ogni sua domanda.
La circostanza - emersa dai file audio prodotti dall'attore, sopra richiamati - che possa sussistere un vincolo, pur indeterminato, in forza del quale il avrebbe potuto “ricominciare” a versare un CP_1
importo al impone di compensare tra le parti le spese di lite, per gravi ragioni ex art. 92 comma Pt_1
2 c.p.c., tenuto conto della condotta processuale del convenuto, il quale non ha offerto al riguardo alcuna allegazione.
pagina 6 di 7 Anche alla luce di tale circostanza, non può essere accolta la domanda, proposta dal , di CP_1 condanna di parte attorea per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n.
7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei riguardi di Controparte_1 Parte_1
- compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Bologna, 9 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5516/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCARDINO KATIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI Controparte_1 C.F._2
MICAELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note conclusionali depositate telematicamente:
“Nel merito:
1)previo accertamento della validità dei contratti di mutuo in essere come indicato in narrativa, accertare l'ammontare di quanto dovuto dal Sig. al Sig. a titolo di Controparte_1 Parte_1
sorte capitale ed interessi convenzionali e/o legali, alla luce dei piani di ammortamento depositati come documenti nr. 1,4,5,6,7,8,9,10, dopo aver disposto una consulenza tecnica contabile volta a verificare tutti i rimborsi effettuati dal Sig. per ciascun contratto di mutuo ed il Controparte_1
residuo ancora da versare in favore del Sig. Parte_1
pagina 1 di 7 2) condannare il Sig. a restituire al Sig. tutte le somme che saranno Controparte_1 Parte_1 determinate all'esito della CTU contabile, sia a titolo di sorte capitale che a titolo di interessi convenzionali e/o legali;
3) condannare il Sig. per aver agito in mala fede ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
96 comma 1 e 3 cpc, al risarcimento delle spese processuali e del danno subito a seguito sia del comportamento processuale che del comportamento doloso posto in essere per aver con artifizi e raggiri indotto il Sig. a concedergli a mutuo le somme di denaro usando le modalità Parte_1
descritte in narrativa, e quindi facendogli credere di compiere operazioni bancarie garantite dall'istituto di credito di cui parte convenuta era dipendente. Somma che si determina in via equitativa in € 15.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. 4) rigettare siccome inammissibile, infondata e non provata la domanda spiegata dalla convenuta
5) in mero ed estremo subordine, laddove il Tribunale ritenga insussistente la fattispecie tipica del contratto di mutuo, accertare l'intervenuto arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cc e per
l'effetto
6) condannare il Sig. alla restituzione della somma di € 240.000,00 ovvero quella Controparte_1 che sarà accertata all'esito della espletando CTU contabile ovvero quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
7) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note conclusionali depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché comunque del tutto sfornite di prova (prova non raggiunta neanche in seguito all'istruttoria del presente giudizio) per tutti i motivi già indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nel presente scritto difensivo;
2) Accertati tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi dal signor in Controparte_1
conseguenza della vicenda in atti, condannare il signor al pagamento, a favore del signor Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 Controparte_1 comma 1 e 3 c.p.c., della somma di € 10.000,00 o di quella diversa minore o maggiore somma che risulterà di giustizia.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi a favore del procurator antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c..
pagina 2 di 7 Con osservanza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare alla restituzione della somma prestatagli, da accertare, per capitale CP_1
ed interessi, sulla base della documentazione prodotta tramite CTU contabile.
Parte attrice deduceva di aver prestato al - da cui era legato da un vincolo di parentela, CP_1
quale cugino di secondo grado, e da un rapporto di stima e di fiducia, in considerazione del fatto che il convenuto era dipendente della Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. - la somma di lire 250.000.000 per l'acquisto di un immobile, con l'impegno da parte del alla restituzione della predetta CP_1
somma secondo un piano di ammortamento predisposto su carta intestata della banca suddetta, avente la durata di 25 anni e decorrenza dal 01.02.2002.
L'attore deduceva, altresì, che il , quale dipendente della banca , aveva proposto al CP_1 CP_2
sette investimenti, in forza dei quali questi avrebbe versato al convenuto (a suo dire mediante Pt_1 bonifico o assegno), tra il 2005 e il 2007, la complessiva somma di € 96.902,00, con la previsione di un rimborso finale pari ad € 140.985,60. A garanzia di tali operazioni, il aveva rilasciato al CP_1
alcuni assegni bancari non datati, che erano stati di volta in volta restituiti, in base alla Pt_1
progressiva riduzione del debito;
ad oggi il ra ancora in possesso di due assegni. Pt_1
L'attore esponeva che il , dopo aver ricevuto il prestito della somma di lire 250.000.000, CP_1
aveva corrisposto i ratei mensili del mutuo in conformità al piano di ammortamento (pari ad € 699,46 attualizzati, per ciascun rateo), in modo regolare sino al 30.06.2011, mediante bonifici bancari provenienti dal conto corrente cointestato con la moglie;
dal 2011 il Controparte_3 CP_1
aveva interrotto il rimborso del prestito e di tutti gli investimenti eseguiti, rassicurandolo più volte che avrebbe ripreso i pagamenti.
Dato il persistere dell'inadempimento, avendo appreso che anche fratello Persona_1 del convenuto, aveva avuto problemi analoghi nell'ottenere la restituzione dell'importo a sua volta prestato, in data 06.07.2021 il inviava al formale raccomandata di messa in mora, Pt_1 CP_1 chiedendogli la restituzione della somma “indicativa” di € 240.000,00, oltre agli interessi convenzionali come da piani di ammortamento. Avendo poi appreso dagli operatori dell'istituto di credito, debitamente contattati, che non risultava presso la banca alcun investimento a suo nome, in data
17.12.2021 il i decideva a sporgere, nei confronti del , formale denuncia-querela. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 In conclusione, l'attore chiedeva di accertare l'ammontare di quanto il era tenuto a CP_1
restituirgli in forza del mutuo e della consegna di somme di denaro per investimenti mai eseguiti, alla luce dei piani di ammortamento prodotti, con condanna del convenuto alla restituzione di tutte le somme dovute, per capitale ed interessi, da determinarsi per mezzo di CTU, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di un importo a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza della Controparte_1 domanda proposta dal In particolare, il convenuto deduceva che l'attore non aveva dimostrato Pt_1 né l'avvenuta consegna delle somme di denaro, né il fatto costitutivo della pretesa restituzione;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., determinati in una somma non inferiore ad € 10.000,00, con vittoria di spese.
3. Si dà atto che, prima del giudizio, parte attrice ha esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, con esito negativo come da verbale prodotto, a causa della mancata comparizione della parte chiamata (docc. 20, 21).
A seguito di un rinvio della prima udienza di comparizione, concesso per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza (con successiva proposta a verbale formulata da parte attrice), la causa veniva istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto, richiesta da parte attrice nelle memorie integrative.
Infine, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'udienza del
10.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 comma 3 sexies c.p.c..
4. La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va chiarito che, per costante giurisprudenza, con la locuzione “prestito personale” si intende la concessione di una somma di denaro ad un soggetto, con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. ed è oneroso, se viene stabilito che chi riceve il denaro debba restituirlo maggiorato di interessi, è gratuito in caso contrario.
Ciò chiarito, si rileva che colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della pagina 4 di 7 domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della pretesa restituzione. Dunque, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'attore che chiede la restituzione di somme date mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa alla ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma nei contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa”
(Cass. civ. 16/10/2017, n. 24328; analogamente, Cass. civ. 29/11/2018, n. 30944; Cass. civ. 13/03/2013,
n. 6295). I giudici di legittimità hanno altresì precisato che “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (Cass. civ. 22/11/2021, n. 35959)
Posto quanto sopra, grava dunque sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, anche a fronte delle contestazioni mosse dal presunto debitore.
Nella fattispecie in esame, nulla ha provato l'attore né con riguardo alla consegna di una somma di denaro e alla relativa quantificazione, né in merito all'impegno assunto dal destinatario alla restituzione della somma eventualmente ricevuta.
Nel caso in esame, parte attrice ha prodotto documentazione che risulta inidonea a dimostrare tali circostanze: si tratta, in particolare, di “piani di ammortamento” non sottoscritti da alcuno, del tutto anonimi (neppure riferiti alle parti in causa) e comunque di ignota provenienza, come dedotto da parte convenuta che li ha contestati (cfr. docc. 1, 4-10 di parte attrice). Non sussiste, poi, né la prova dell'avvenuta conclusione di contratti di mutuo e/o di investimento, né prova documentale dei bonifici e degli assegni con cui il vrebbe corrisposto al un'ingente somma di denaro, pari a Pt_1 CP_1 lire 250.000.000 a titolo di mutuo e ad € 96.902,00 per la sottoscrizione, a suo dire, di investimenti apparentemente destinati alla banca.
Dagli estratti del conto corrente del (docc. 3, 25) risultano invece solo i versamenti periodici Pt_1 mensili, sprovvisti di causale, eseguiti dal tra il 2002 e il 2011, per importi fissi di € 699,46 CP_1
pagina 5 di 7 (dunque per oltre € 70.000,00), nonché ulteriori pagamenti di importi variabili più ingenti, pari a complessivi € 28.394,40. E' possibile che tali operazioni presuppongano l'esistenza, a monte, di un prestito di somme di denaro, tenuto conto della continuità dei versamenti;
tuttavia non vi è evidenza certa del titolo in forza del quale essi sono stati effettivamente eseguiti, né comunque vi è la prova che, quand'anche siano riconducibili ad un contratto di mutuo, non abbiano esaurito interamente il debito e debbano essere seguiti da ulteriori versamenti.
Al riguardo neppure le prove testimoniali hanno fornito elementi utili a validare la prospettazione di parte attrice. Inoltre, la sua versione dei fatti non può ritenersi accreditata sulla sola base dei due assegni emessi dal in favore del per € 43.595,78 (doc. 11), quali titoli residui che CP_1 Pt_1
l'attore sostiene di aver ricevuto dal convenuto a garanzia dei versamenti a sua volta eseguiti, in assenza di alcuna prova sia della consegna da parte del i una corrispondente somma di denaro, Pt_1 sia della causa di garanzia posta, a suo dire, a fondamento dell'emissione degli assegni.
Nei file audio depositati da parte attrice in formato analogico (non specificatamente contestati dal convenuto), contenenti alcuni messaggi vocali trasmessi dal al che lamentava CP_1 Pt_1
l'avvio del presente giudizio, si rileva, quale unica espressione evocativa della persistenza di un debito nei confronti dell'attore, quella così formulata “posso ricominciare a darti l'importo…”. Ma non è dato conoscere né il titolo di tale ipotizzata erogazione, né quale sia esattamente la somma eventualmente ancora dovuta, non essendo stato dimostrato l'importo originariamente versato.
Infine, nessuna valenza probatoria assume, nel presente giudizio, il decreto di archiviazione di dal reato di truffa, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Bologna a Controparte_1
seguito della querela sporta dal contenente una prospettazione dei fatti (comunque archiviati) Pt_1
corrispondente a quella ripercorsa dal querelante: si consideri che le regole probatorie del processo penale (ove la persona offesa può essere assunta come testimone) differiscono da quelle applicabili nel processo civile, che non è dato conoscere quali siano le fonti del convincimento del P.M. (che peraltro si è limitato ad esporre un'ipotesi investigativa) e che in ogni caso il decreto di archiviazione non esplica alcuna efficacia nel giudizio civile.
In conclusione, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio da cui era gravata, s'impone il rigetto di ogni sua domanda.
La circostanza - emersa dai file audio prodotti dall'attore, sopra richiamati - che possa sussistere un vincolo, pur indeterminato, in forza del quale il avrebbe potuto “ricominciare” a versare un CP_1
importo al impone di compensare tra le parti le spese di lite, per gravi ragioni ex art. 92 comma Pt_1
2 c.p.c., tenuto conto della condotta processuale del convenuto, il quale non ha offerto al riguardo alcuna allegazione.
pagina 6 di 7 Anche alla luce di tale circostanza, non può essere accolta la domanda, proposta dal , di CP_1 condanna di parte attorea per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n.
7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei riguardi di Controparte_1 Parte_1
- compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Bologna, 9 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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