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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11768 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO RO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 24373/2024, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Nobili e Francesco Spina, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Piazza degli artisti 27;
Attore
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ciappa, CP_1
Email_1
Convenuto
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Simone, CP_2
Email_2
Interventore volontario
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decis c.p.c., premesso di essere proprietario di un box Parte_2
auto sito a Napoli, alla Via Nicolardi n. 52, piano S1, C/6 cl. 6, identificato nel NCEU del Comune di Napoli al foglio 17, part. 291, subalterno 205, per averlo acquistato con atto del 26 febbraio 2020 stipulato dal Notaio di Transo, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Per_1
di Napoli in data 11 marzo 2020 ai nn. 6595/4669 – ha dedotto di essere venuto a sapere all'atto dell'acquisto che l'immobile è occupato da senza poter vantare alcun titolo. Ha CP_1
concluso, chiedendo la condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per avergli impedito di mettere a reddito l'immobile stesso, da liquidarsi in via equitativa tenendo conto del valore locativo di mercato della zona, con decorrenza dal mese di ottobre 2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Si è costituito confermando di detenere l'immobile da tempo immemorabile e di aver CP_1
sempre dato conto solo a tale della sua detenzione. Ha eccepito, comunque, CP_2
l'eccessività della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione, rimettendosi alla decisione del giudice.
E' intervenuto volontariamente in giudizio , eccependo di aver da sempre posseduto CP_2
il cespite oggetto di causa in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica, con animus possidendi, fin dagli anni '80, in modo ininterrotto e ultraventennale, adibendolo a fabbrica di scarpe, come evincibile dalla visura camerale allegata. Su questo presupposto e sull'eccezione di usucapione formulata, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente è stata assunta in decisione il 17 novembre 2025, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. E' anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da Cass. 33040/2022, <-"nel giudizio di l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata CP_3
risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine
"eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del
2014)>>.
Nella fattispecie in esame ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima Parte_1
l'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di affermando di esserne CP_1
proprietario per averlo acquistato il 26/2/2020, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Una tipica azione di rivendica.
Tanto chiarito, l'attore a sostegno del proprio diritto di proprietà del bene ha prodotto solo l'atto di acquisto del 26 febbraio 2020, senza alcuna ulteriore documentazione e senza chiedere di provare nulla circa il possesso del bene. Di contro, l'interventore, , ha eccepito il suo CP_2
possesso ad usucapionem, in parte esercitato anche per mezzo della detenzione dell'immobile da parte di La mera produzione del titolo derivativo di acquisto, l'atto di compravendita CP_1
del 26/2/2020, non è sufficiente a provare la proprietà del bene da parte dell'attore, ben potendo averlo acquistato “dal non proprietario” e ciò soprattutto in presenza di specifica eccezione di usucapione da parte di chi occupa l'immobile, ovvero anche da parte di un terzo. L'attore non ha neanche meramente allegato che i propri danti causa sono divenuti proprietari risalendo ad un acquisto a titolo originario ovvero che lo abbiano posseduto il tempo necessario ad usucapirlo, circostanza eccepita, invece, dall'interventore.
La sua domanda, quindi, non può che essere rigettata.
Le spese devono essere compensate fra le parti perché non ha chiesto, costituendosi, la CP_1
condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, rimettendosi alla decisione del giudice, mentre nessuna domanda ha spiegato il in danno di . Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento di , così provvede: CP_2
a) rigetta la domanda di rilascio e di pagamento dell'indennità di occupazione;
b) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Napoli il 14/12/2025.
Il giudice dott. CO RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO RO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 24373/2024, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Nobili e Francesco Spina, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Piazza degli artisti 27;
Attore
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ciappa, CP_1
Email_1
Convenuto
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Simone, CP_2
Email_2
Interventore volontario
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decis c.p.c., premesso di essere proprietario di un box Parte_2
auto sito a Napoli, alla Via Nicolardi n. 52, piano S1, C/6 cl. 6, identificato nel NCEU del Comune di Napoli al foglio 17, part. 291, subalterno 205, per averlo acquistato con atto del 26 febbraio 2020 stipulato dal Notaio di Transo, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Per_1
di Napoli in data 11 marzo 2020 ai nn. 6595/4669 – ha dedotto di essere venuto a sapere all'atto dell'acquisto che l'immobile è occupato da senza poter vantare alcun titolo. Ha CP_1
concluso, chiedendo la condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per avergli impedito di mettere a reddito l'immobile stesso, da liquidarsi in via equitativa tenendo conto del valore locativo di mercato della zona, con decorrenza dal mese di ottobre 2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Si è costituito confermando di detenere l'immobile da tempo immemorabile e di aver CP_1
sempre dato conto solo a tale della sua detenzione. Ha eccepito, comunque, CP_2
l'eccessività della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione, rimettendosi alla decisione del giudice.
E' intervenuto volontariamente in giudizio , eccependo di aver da sempre posseduto CP_2
il cespite oggetto di causa in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica, con animus possidendi, fin dagli anni '80, in modo ininterrotto e ultraventennale, adibendolo a fabbrica di scarpe, come evincibile dalla visura camerale allegata. Su questo presupposto e sull'eccezione di usucapione formulata, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente è stata assunta in decisione il 17 novembre 2025, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. E' anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da Cass. 33040/2022, <-"nel giudizio di l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata CP_3
risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine
"eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del
2014)>>.
Nella fattispecie in esame ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima Parte_1
l'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di affermando di esserne CP_1
proprietario per averlo acquistato il 26/2/2020, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Una tipica azione di rivendica.
Tanto chiarito, l'attore a sostegno del proprio diritto di proprietà del bene ha prodotto solo l'atto di acquisto del 26 febbraio 2020, senza alcuna ulteriore documentazione e senza chiedere di provare nulla circa il possesso del bene. Di contro, l'interventore, , ha eccepito il suo CP_2
possesso ad usucapionem, in parte esercitato anche per mezzo della detenzione dell'immobile da parte di La mera produzione del titolo derivativo di acquisto, l'atto di compravendita CP_1
del 26/2/2020, non è sufficiente a provare la proprietà del bene da parte dell'attore, ben potendo averlo acquistato “dal non proprietario” e ciò soprattutto in presenza di specifica eccezione di usucapione da parte di chi occupa l'immobile, ovvero anche da parte di un terzo. L'attore non ha neanche meramente allegato che i propri danti causa sono divenuti proprietari risalendo ad un acquisto a titolo originario ovvero che lo abbiano posseduto il tempo necessario ad usucapirlo, circostanza eccepita, invece, dall'interventore.
La sua domanda, quindi, non può che essere rigettata.
Le spese devono essere compensate fra le parti perché non ha chiesto, costituendosi, la CP_1
condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, rimettendosi alla decisione del giudice, mentre nessuna domanda ha spiegato il in danno di . Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento di , così provvede: CP_2
a) rigetta la domanda di rilascio e di pagamento dell'indennità di occupazione;
b) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Napoli il 14/12/2025.
Il giudice dott. CO RO