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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 64 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(codice fiscale ) rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. Andrea Rosin;
Opponente
e con sede legale in Milano Piazza Meda 4 c.f., e n. REA di CP_1
Milano e Verona partita IVA , iscritta all'Albo Delle P.IVA_1 P.IVA_2
Banche della Banca d'Italia, “Capogruppo del Gruppo Bancario ”, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Valentini;
Opposta
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo;
fideiussione omnibus
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: per gli opponenti: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa assunzione degli opportuni mezzi di prova. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Nel merito In via principale - rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente svolta dalla convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su ampia prova scritta;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via gradata, la nullità, totale
o parziale, del contratto di fideiussione n. 79031 del 3 agosto 2017, e, per l'effetto, revocare,
1 annullare, dichiarare inesistente, nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque assolvere gli attori da ogni domanda proposta nei loro confronti. In via subordinata Contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del dovuto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre accessori di legge”.
per parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ivrea contrariis reiectis e con ogni migliore statuizione in fatto e diritto, così giudicare IN LIMINE LITIS Per i motivi tutti di cui in narrativa dichiararsi l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 1227/2024 (R.G.
2909/2024), emesso dal Tribunale di Ivrea in persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo il
26 novembre 2024, nella parte in cui è stato ingiunto al Sig. nato a [...]
Capalbio il 7.12.1949 c.f. , residente in [...]
Burolo 36 e deceduto ill'8.12.2023 il pagamento, a favore di della somma Controparte_1 di Euro 100.000,00, gli interessi convenzionali di mora dal 24 giugno 2024 al saldo, le spese monitorie liquidate in euro 2.150,00 per compensi, per esposti, oltre spese generali, IVA e
Cassa Avvocati come per legge IN VIA PRELIMINARE Con ogni migliore statuizione in diritto e per i motivi tutti di cui in narrativa, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'Ing. nato ad [...] il 3 Parte_2 ottobre 1958 c.f. , residente in [...], C.F._4 trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione oltre che palesemente dilatoria IN VIA PRINCIPALE Con ogni migliore statuizione in fatto e diritto, rigettare tutte le singole le conclusioni e domande avversarie in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni migliore statuizione in fatto e diritto condannare l'Ing. nato ad [...]
Aosta il 3 ottobre 1958 c.f. , residente in [...]
Ronco n.8 in forza della fideiussione omnibus 1.8.2017 limitata ad euro 100.000,00
(centomila) al il pagamento a favore della banca ricorrente dell'importo complessivo di euro
100.000,00 (centomila) oltre interessi al tasso convenzionale di mora dal 24.6.2024 – data di costituzione in mora – sino al saldo ed alle spese del presente procedimento, come da separata nota spese”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., il premettendo di essere Controparte_1
creditrice della somma di € 411.643,52 nei confronti della società Parte_4
, sottoposta a procedimento di liquidazione giudiziale, in relazione al contratto
[...]
di finanziamento n. 04598599 "Finanziamenti alle PMI assistiti dalla garanzia diretta del Fondo di Granza per le PMI (FGPMI), ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere nei confronti di e in qualità di Parte_3 Parte_2
fideiussori della predetta compagine sociale, il pagamento della somma di €
100.000,00 oltre agli interessi al tasso convenzionale pattuito sino al saldo.
In data 26.11.2024, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1227/2024 per il pagamento della somma richiesta.
, in qualità di erede universale di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla
[...]
base del procedimento.
In primo luogo, , allegando come il congiunto sia deceduto in Parte_1
data 08.12.2023 ovverosia in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria.
Del pari, ha contestato le avverse ragioni di credito, eccependo Parte_2
la nullità della fideiussione redatta su moduli ABI del 2003, (ii) la nullità della garanzia personale per violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo e (iii) la non corretta determinazione del quantum.
Si è costituita in giudizio dichiarando quanto alla posizione di Controparte_1
di rinunciare sostanzialmente al decreto ingiuntivo, riservando di Parte_3
3 agire in separata sede nei confronti degli eredi.
Del pari, la società opposta ha contestato integralmente la fondatezza dell'opposizione con riguardo alla posizione di chiedendone il Parte_2
rigetto.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
In via preliminare deve essere dichiarato inesistente il rapporto processuale azionato in via monitoria nei confronti di atteso che il medesimo è Parte_3
deceduto in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, facendo applicazione dell'art. 299 c.p.c., se il fatto interruttivo si verifica prima dell'instaurazione del giudizio il giudice non può dichiarare l'interruzione del processo, ma deve limitarsi a dare atto che il rapporto processuale non è venuto ad esistenza.
Questo principio di diritto (affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. sentenza n. 11688/2001; Cass., sentenza n. 8498/1996 e, da ultimo,
Cass., sez. un., sentenza n. 19698/2010) è stato ribadito dalla Suprema Corte la quale ha affermato che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14360 del 06/06/2013). Ciò posto, una eventuale pronuncia sul merito della domanda sarebbe giuridicamente inesistente (in tal senso si veda
Cass., sentenza n. 2023/1993; Cass. Civ. 11506/2022).
Del resto, la stessa parte opposta, all'esito della proposizione dell'opposizione da parte dell'erede universale, in sede di costituzione in giudizio ha aderito sostanzialmente alle domande della controparte, dichiarando di voler adire con 4 separato giudizio nei confronti degli eredi.
Nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ha allegato come la Parte_1
controparte abbia promosso nei suoi confronti, quale erede di un Parte_3
ulteriore ricorso monitorio (cfr. decreto ingiuntivo n. 670/2025) oggetto di autonomo giudizio di opposizione (R.G. 2086/2025), invocando la riunione tra i due procedimenti.
Esclusa evidentemente ogni questione di litispendenza, trovando applicazione il suddetto istituto esclusivamente nell'ipotesi cause pendenti tra le stesse parti e di fronte ad uffici giudiziari diversi, l'istanza non è meritevole di accoglimento atteso da un lato che la dichiarazione di inesistenza del rapporto processuale intercorso tra l'odierna opposta e , quale erede di esclude Parte_1 Parte_3
qualsivoglia pronuncia nel merito, facendo venire meno l'invocata connessione oggettiva tra i due giudizi e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, che i due procedimenti si trovano in stati eminentemente differenti, uno pronto per la decisione e l'altro in attesa delle verifiche preliminare ex art. 171 bis c.p.c.
Venendo al merito l'opposizione spiegata da è infondata. Parte_2
In primo luogo, non può condurre alla caducazione del decreto ingiuntivo l'eccezione di nullità della fideiussione azionata per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90.
In termini generali, giova osservare come le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in ordine alla validità delle fideiussioni formulate secondo lo schema contrattuale, predisposto dall'ABI che prevedeva la deroga espressa all'art. 1957
c.c., sanzionato dalla Banca d'Italia in quanto ritenuto lesivo della concorrenza come statuito dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con
Provvedimento nr. 14251 del 20/04/2005, hanno affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
5 comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. .Cass.
S.U. n. 41994 del 30.12.2021).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni questione inerente all'onere di specifica allegazione che la fideiussione contestata sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale, onere che deve intendersi quanto mai stringente, stante il rilevante lasso temporale intercorso tra il provvedimento sanzionatorio (2005) e la stipulazione della garanzia (01.08.2017), l'eccezione si rivela priva di rilievo concreto atteso che l'eventuale pronuncia di nullità potrebbe al più investire la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto), senza incidere nel resto sulla validità della garanzia prestata.
Ciò posto, non avendo la parte opponente eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e nemmeno dimostrato che il creditore opposto abbia omesso nel termine previsto della suddetta disposizione di proporre le azioni nei confronti della società debitrice principale, dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Aosta con sentenza n. 12 del 02.10.2024, la contestazione non è idonea a condurre alla caducazione del decreto opposto.
Non è suscettibile di accoglimento anche l'ulteriore censura sviluppata dall'opponente la quale trae origine dalla prospettata nullità della fideiussione prestata dagli opponenti poiché si sovrappone alla quota già coperta dal Fondo di
Garanzia delle P.M.I.
L'eccezione è fondata sul testo dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005
(contenente le disposizioni operative del Fondo di Garanzia) che vieta l'acquisizione di ulteriori garanzie reali, assicurative e “bancarie” sulla quota di finanziamento già presidiata dalla Garanzia del Fondo.
Gli argomenti enunciati a sostegno dell'eccezione non sono suscettibili di accoglimento, atteso che l'art. 4, comma 4, allegato del d.m. 23.09.2005 non pone
6 un divieto assoluto di acquisire qualsiasi altra garanzia oltre quella offerta dal
Fondo.
La norma, infatti, esclude la possibilità di accedere a una garanzia reale, assicurativa e “bancaria”, ma nella specie la garanzia ottenuta dalla Banca di
Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese soc. coop., è una fideiussione rilasciata da persone fisiche, non da un istituto di credito.
Essa non può essere, pertanto, qualificata come “bancaria” per il sol fatto che sia stata redatta su moduli somministrati dalla banca che ha erogato il finanziamento alla società debitrice garantita, atteso che tale circostanza non assume rilievo rispetto all'identità degli autori della dichiarazione negoziale e, quindi, alla provenienza soggettiva della garanzia.
Non vi è quindi ragione di ritenere che la fideiussione rilasciata nella specie sia sanzionabile con la nullità per contrasto con la fonte regolamentare di riferimento.
Alle suddette conclusioni è giunta la Suprema Corte la quale, con ordinanza n.
36513 del 29.12.2023, nel respingere il medesimo motivo di censura spiegato in questa sede dall'opponente, ha chiarito come “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del
23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ”.
La rimanente censura che investe il quantum della pretesa azionata, coerente con il limite della garanzia prestata (€ 100.000,00), si rivela assolutamente generica atteso che a fronte del contratto di finanziamento e della documentazione bancaria prodotta dalla società opposta, da cui risulta un saldo negativo della società debitrice principale pari ad € 414.668,42, l'opponente non indica quali siano gli importi non dovuti e soprattutto che l'eventuale elisione parziale del credito determinerebbe un saldo negativo inferiore all'importo per il quale l'opponente ha
7 prestato la garanzia personale.
Alla luce delle suddette considerazioni, i motivi di opposizione non sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
64/2025 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da , dichiara inesistente il Parte_1 rapporto processuale sorto tra la società opposta e e, per l'effetto, Parte_3 revoca nei soli confronti di il decreto ingiuntivo n. 1227 del Parte_3
26.11.2024 emesso dal Tribunale di Ivrea;
respinge l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma nei Parte_2 confronti del medesimo il decreto ingiuntivo n. 1227/2024 del 26.11.2024 emesso dal Tribunale di Ivrea;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, il 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 64 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(codice fiscale ) rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. Andrea Rosin;
Opponente
e con sede legale in Milano Piazza Meda 4 c.f., e n. REA di CP_1
Milano e Verona partita IVA , iscritta all'Albo Delle P.IVA_1 P.IVA_2
Banche della Banca d'Italia, “Capogruppo del Gruppo Bancario ”, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Valentini;
Opposta
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo;
fideiussione omnibus
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: per gli opponenti: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa assunzione degli opportuni mezzi di prova. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Nel merito In via principale - rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente svolta dalla convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su ampia prova scritta;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via gradata, la nullità, totale
o parziale, del contratto di fideiussione n. 79031 del 3 agosto 2017, e, per l'effetto, revocare,
1 annullare, dichiarare inesistente, nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e comunque assolvere gli attori da ogni domanda proposta nei loro confronti. In via subordinata Contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del dovuto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre accessori di legge”.
per parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ivrea contrariis reiectis e con ogni migliore statuizione in fatto e diritto, così giudicare IN LIMINE LITIS Per i motivi tutti di cui in narrativa dichiararsi l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 1227/2024 (R.G.
2909/2024), emesso dal Tribunale di Ivrea in persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo il
26 novembre 2024, nella parte in cui è stato ingiunto al Sig. nato a [...]
Capalbio il 7.12.1949 c.f. , residente in [...]
Burolo 36 e deceduto ill'8.12.2023 il pagamento, a favore di della somma Controparte_1 di Euro 100.000,00, gli interessi convenzionali di mora dal 24 giugno 2024 al saldo, le spese monitorie liquidate in euro 2.150,00 per compensi, per esposti, oltre spese generali, IVA e
Cassa Avvocati come per legge IN VIA PRELIMINARE Con ogni migliore statuizione in diritto e per i motivi tutti di cui in narrativa, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'Ing. nato ad [...] il 3 Parte_2 ottobre 1958 c.f. , residente in [...], C.F._4 trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione oltre che palesemente dilatoria IN VIA PRINCIPALE Con ogni migliore statuizione in fatto e diritto, rigettare tutte le singole le conclusioni e domande avversarie in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni migliore statuizione in fatto e diritto condannare l'Ing. nato ad [...]
Aosta il 3 ottobre 1958 c.f. , residente in [...]
Ronco n.8 in forza della fideiussione omnibus 1.8.2017 limitata ad euro 100.000,00
(centomila) al il pagamento a favore della banca ricorrente dell'importo complessivo di euro
100.000,00 (centomila) oltre interessi al tasso convenzionale di mora dal 24.6.2024 – data di costituzione in mora – sino al saldo ed alle spese del presente procedimento, come da separata nota spese”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., il premettendo di essere Controparte_1
creditrice della somma di € 411.643,52 nei confronti della società Parte_4
, sottoposta a procedimento di liquidazione giudiziale, in relazione al contratto
[...]
di finanziamento n. 04598599 "Finanziamenti alle PMI assistiti dalla garanzia diretta del Fondo di Granza per le PMI (FGPMI), ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere nei confronti di e in qualità di Parte_3 Parte_2
fideiussori della predetta compagine sociale, il pagamento della somma di €
100.000,00 oltre agli interessi al tasso convenzionale pattuito sino al saldo.
In data 26.11.2024, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1227/2024 per il pagamento della somma richiesta.
, in qualità di erede universale di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla
[...]
base del procedimento.
In primo luogo, , allegando come il congiunto sia deceduto in Parte_1
data 08.12.2023 ovverosia in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria.
Del pari, ha contestato le avverse ragioni di credito, eccependo Parte_2
la nullità della fideiussione redatta su moduli ABI del 2003, (ii) la nullità della garanzia personale per violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo e (iii) la non corretta determinazione del quantum.
Si è costituita in giudizio dichiarando quanto alla posizione di Controparte_1
di rinunciare sostanzialmente al decreto ingiuntivo, riservando di Parte_3
3 agire in separata sede nei confronti degli eredi.
Del pari, la società opposta ha contestato integralmente la fondatezza dell'opposizione con riguardo alla posizione di chiedendone il Parte_2
rigetto.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
In via preliminare deve essere dichiarato inesistente il rapporto processuale azionato in via monitoria nei confronti di atteso che il medesimo è Parte_3
deceduto in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, facendo applicazione dell'art. 299 c.p.c., se il fatto interruttivo si verifica prima dell'instaurazione del giudizio il giudice non può dichiarare l'interruzione del processo, ma deve limitarsi a dare atto che il rapporto processuale non è venuto ad esistenza.
Questo principio di diritto (affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. sentenza n. 11688/2001; Cass., sentenza n. 8498/1996 e, da ultimo,
Cass., sez. un., sentenza n. 19698/2010) è stato ribadito dalla Suprema Corte la quale ha affermato che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14360 del 06/06/2013). Ciò posto, una eventuale pronuncia sul merito della domanda sarebbe giuridicamente inesistente (in tal senso si veda
Cass., sentenza n. 2023/1993; Cass. Civ. 11506/2022).
Del resto, la stessa parte opposta, all'esito della proposizione dell'opposizione da parte dell'erede universale, in sede di costituzione in giudizio ha aderito sostanzialmente alle domande della controparte, dichiarando di voler adire con 4 separato giudizio nei confronti degli eredi.
Nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ha allegato come la Parte_1
controparte abbia promosso nei suoi confronti, quale erede di un Parte_3
ulteriore ricorso monitorio (cfr. decreto ingiuntivo n. 670/2025) oggetto di autonomo giudizio di opposizione (R.G. 2086/2025), invocando la riunione tra i due procedimenti.
Esclusa evidentemente ogni questione di litispendenza, trovando applicazione il suddetto istituto esclusivamente nell'ipotesi cause pendenti tra le stesse parti e di fronte ad uffici giudiziari diversi, l'istanza non è meritevole di accoglimento atteso da un lato che la dichiarazione di inesistenza del rapporto processuale intercorso tra l'odierna opposta e , quale erede di esclude Parte_1 Parte_3
qualsivoglia pronuncia nel merito, facendo venire meno l'invocata connessione oggettiva tra i due giudizi e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, che i due procedimenti si trovano in stati eminentemente differenti, uno pronto per la decisione e l'altro in attesa delle verifiche preliminare ex art. 171 bis c.p.c.
Venendo al merito l'opposizione spiegata da è infondata. Parte_2
In primo luogo, non può condurre alla caducazione del decreto ingiuntivo l'eccezione di nullità della fideiussione azionata per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90.
In termini generali, giova osservare come le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in ordine alla validità delle fideiussioni formulate secondo lo schema contrattuale, predisposto dall'ABI che prevedeva la deroga espressa all'art. 1957
c.c., sanzionato dalla Banca d'Italia in quanto ritenuto lesivo della concorrenza come statuito dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con
Provvedimento nr. 14251 del 20/04/2005, hanno affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
5 comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. .Cass.
S.U. n. 41994 del 30.12.2021).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni questione inerente all'onere di specifica allegazione che la fideiussione contestata sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale, onere che deve intendersi quanto mai stringente, stante il rilevante lasso temporale intercorso tra il provvedimento sanzionatorio (2005) e la stipulazione della garanzia (01.08.2017), l'eccezione si rivela priva di rilievo concreto atteso che l'eventuale pronuncia di nullità potrebbe al più investire la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto), senza incidere nel resto sulla validità della garanzia prestata.
Ciò posto, non avendo la parte opponente eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e nemmeno dimostrato che il creditore opposto abbia omesso nel termine previsto della suddetta disposizione di proporre le azioni nei confronti della società debitrice principale, dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Aosta con sentenza n. 12 del 02.10.2024, la contestazione non è idonea a condurre alla caducazione del decreto opposto.
Non è suscettibile di accoglimento anche l'ulteriore censura sviluppata dall'opponente la quale trae origine dalla prospettata nullità della fideiussione prestata dagli opponenti poiché si sovrappone alla quota già coperta dal Fondo di
Garanzia delle P.M.I.
L'eccezione è fondata sul testo dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005
(contenente le disposizioni operative del Fondo di Garanzia) che vieta l'acquisizione di ulteriori garanzie reali, assicurative e “bancarie” sulla quota di finanziamento già presidiata dalla Garanzia del Fondo.
Gli argomenti enunciati a sostegno dell'eccezione non sono suscettibili di accoglimento, atteso che l'art. 4, comma 4, allegato del d.m. 23.09.2005 non pone
6 un divieto assoluto di acquisire qualsiasi altra garanzia oltre quella offerta dal
Fondo.
La norma, infatti, esclude la possibilità di accedere a una garanzia reale, assicurativa e “bancaria”, ma nella specie la garanzia ottenuta dalla Banca di
Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese soc. coop., è una fideiussione rilasciata da persone fisiche, non da un istituto di credito.
Essa non può essere, pertanto, qualificata come “bancaria” per il sol fatto che sia stata redatta su moduli somministrati dalla banca che ha erogato il finanziamento alla società debitrice garantita, atteso che tale circostanza non assume rilievo rispetto all'identità degli autori della dichiarazione negoziale e, quindi, alla provenienza soggettiva della garanzia.
Non vi è quindi ragione di ritenere che la fideiussione rilasciata nella specie sia sanzionabile con la nullità per contrasto con la fonte regolamentare di riferimento.
Alle suddette conclusioni è giunta la Suprema Corte la quale, con ordinanza n.
36513 del 29.12.2023, nel respingere il medesimo motivo di censura spiegato in questa sede dall'opponente, ha chiarito come “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del
23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ”.
La rimanente censura che investe il quantum della pretesa azionata, coerente con il limite della garanzia prestata (€ 100.000,00), si rivela assolutamente generica atteso che a fronte del contratto di finanziamento e della documentazione bancaria prodotta dalla società opposta, da cui risulta un saldo negativo della società debitrice principale pari ad € 414.668,42, l'opponente non indica quali siano gli importi non dovuti e soprattutto che l'eventuale elisione parziale del credito determinerebbe un saldo negativo inferiore all'importo per il quale l'opponente ha
7 prestato la garanzia personale.
Alla luce delle suddette considerazioni, i motivi di opposizione non sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
64/2025 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da , dichiara inesistente il Parte_1 rapporto processuale sorto tra la società opposta e e, per l'effetto, Parte_3 revoca nei soli confronti di il decreto ingiuntivo n. 1227 del Parte_3
26.11.2024 emesso dal Tribunale di Ivrea;
respinge l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma nei Parte_2 confronti del medesimo il decreto ingiuntivo n. 1227/2024 del 26.11.2024 emesso dal Tribunale di Ivrea;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, il 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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