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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IMP. REG. E BOL 1696
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: - di disapplicare la circolare dell'agenzia delle entrate n. 26/E del 1.06.2011 nella parte sopra indicata nonché di annullare il software applicativo di tale circolare, il quale ha vietato di esercitare l'opzione di tassare con cedolare secca il canone del contratto di locazione di cui al doc. 1, e, per conseguenza ha imposto il pagamento dell'imposta di registro e di quella di bollo su detto contratto. - - - di accertare e dichiarare che al contratto di locazione sopra descritto si applica il regime della cedolare secca in conformità all'opzione esercitata e contenuta nel corpo del suo testo, ancorché il conduttore sia soggetto esercente impresa arte o professione. di condannare l'Agenzia delle Entrate a restituire al ricorrente la somma di euro 1.696,00 da lui pagata a titolo di imposta di registro e imposta di bollo, non dovute.
Resistente: In via preliminare: Per i motivi esposti, dichiarare inammissibile il ricorso;
Nel merito: Rigettare, poiché infondato in fatto e diritto, il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'impossibilità tecnica che non consente di registrare in via telematica con l'opzione della cedolare secca i contratti di locazione che contengono tale opzione e che abbiano come conduttore soggetto esercente impresa arte o professione, ma sottopone gli stessi, pena la mancata registrazione, al pagamento delle imposte di registro e di bollo, non dovute nell'ipotesi di opzione per la cedolare secca;
conseguentemente chiede la restituzione della somma di euro 1.696,00 pagata a titolo di imposta di bollo e di registro dal ricorrente per la registrazione del contratto di locazione, ancorché esso contenga l'opzione per la cedolare secca e che sia riconosciuta la validità dell'opzione per la cedolare secca di cui all'art. 3 del dlgs 23/2011 esercitata in detto contratto.
Evidenzia che sede di registrazione del contratto il sistema telematico dell'Agenzia Entrate rigettava l'opzione per la cedolare secca, impedendo la registrazione, sulla base del motivo che il codice fiscale del conduttore la società Società_1 S.r.l. (p.iva P.IVA_1) corrente in ZZ CI (Va) non consentirebbe l'adozione della cedolare secca in quanto persona giuridica anziché persona fisica;
pertanto, poichè il sistema telematico, impediva l'opzione per la cedolare secca ed obbligava il ricorrente alla registrazione senza cedolare con conseguente pagamento di imposta di registro e di bollo. Citando giurisprudenza evidenzia l'illegittimità del diniego telematico di registrazione poiché la norma richiede il requisito soggettivo di cui sopra solo in capo al locatore e non al conduttore. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate evidenziando inammissibilità del ricorso – non risultando emesso alcun provvedimento esplicito di diniego in quanto mancate esplicita domanda – e, nel merito, infondatezza in quanto esulano dal campo di applicazione della norma i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità è infondata. Questo Giudice osserva che l'evoluzione del principio di tassatività degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria ha da tempo affermato il principio di diritto secondo cui sussiste la facoltà di ricorrere al giudice tributario verso tutti gli atti adottati dall'ente impositore (anche atipici) che, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche nel prelievo, portino comunque conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, anche se la stessa non è contenuta in atti aventi natura provvedimentale. Infatti, già al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., cioè a chiedere la verifica, con una pronuncia idonea ad acquisire gli effetti del giudicato, della legittimità della pretesa impositiva ( Cass. Sezioni Unite, 8 ottobre 2007, n. 21045).
Poiché al ricorrente è stata preclusa la possibilità di applicazione del regime della cedolare secca in sede telematica, tale circostanza deve essere assimilata ad un diniego implicito pur non provenendo da iter provvedimentale tipico. Nel merito il ricorso merita accoglimento. Infatti con la recente sentenza n.12395/2024 del 7 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che “…l'esclusione ( di cui all'art. 3 comma 6 del n.23/2011 secondo cui le disposizioni che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni NDR) logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti). Poiché il locatore non ha agito nell'esercizio di attività d'impresa o di arte o professione il medesimo ha il diritto di accedere al regime agevolativo di cui dell'art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n. 23 del 2011.
Deve pertanto, in accoglimento del ricorso, essere disposta la restituzione delle somme versate in sede di registrazione dell'atto a titolo di imposta di registro e di bollo. L'analisi delle altre eccezioni. resta assorbita.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Stante la natura della novità delle questioni trattate si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione delle somme versate come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del I dicembre 2025
il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IMP. REG. E BOL 1696
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: - di disapplicare la circolare dell'agenzia delle entrate n. 26/E del 1.06.2011 nella parte sopra indicata nonché di annullare il software applicativo di tale circolare, il quale ha vietato di esercitare l'opzione di tassare con cedolare secca il canone del contratto di locazione di cui al doc. 1, e, per conseguenza ha imposto il pagamento dell'imposta di registro e di quella di bollo su detto contratto. - - - di accertare e dichiarare che al contratto di locazione sopra descritto si applica il regime della cedolare secca in conformità all'opzione esercitata e contenuta nel corpo del suo testo, ancorché il conduttore sia soggetto esercente impresa arte o professione. di condannare l'Agenzia delle Entrate a restituire al ricorrente la somma di euro 1.696,00 da lui pagata a titolo di imposta di registro e imposta di bollo, non dovute.
Resistente: In via preliminare: Per i motivi esposti, dichiarare inammissibile il ricorso;
Nel merito: Rigettare, poiché infondato in fatto e diritto, il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'impossibilità tecnica che non consente di registrare in via telematica con l'opzione della cedolare secca i contratti di locazione che contengono tale opzione e che abbiano come conduttore soggetto esercente impresa arte o professione, ma sottopone gli stessi, pena la mancata registrazione, al pagamento delle imposte di registro e di bollo, non dovute nell'ipotesi di opzione per la cedolare secca;
conseguentemente chiede la restituzione della somma di euro 1.696,00 pagata a titolo di imposta di bollo e di registro dal ricorrente per la registrazione del contratto di locazione, ancorché esso contenga l'opzione per la cedolare secca e che sia riconosciuta la validità dell'opzione per la cedolare secca di cui all'art. 3 del dlgs 23/2011 esercitata in detto contratto.
Evidenzia che sede di registrazione del contratto il sistema telematico dell'Agenzia Entrate rigettava l'opzione per la cedolare secca, impedendo la registrazione, sulla base del motivo che il codice fiscale del conduttore la società Società_1 S.r.l. (p.iva P.IVA_1) corrente in ZZ CI (Va) non consentirebbe l'adozione della cedolare secca in quanto persona giuridica anziché persona fisica;
pertanto, poichè il sistema telematico, impediva l'opzione per la cedolare secca ed obbligava il ricorrente alla registrazione senza cedolare con conseguente pagamento di imposta di registro e di bollo. Citando giurisprudenza evidenzia l'illegittimità del diniego telematico di registrazione poiché la norma richiede il requisito soggettivo di cui sopra solo in capo al locatore e non al conduttore. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate evidenziando inammissibilità del ricorso – non risultando emesso alcun provvedimento esplicito di diniego in quanto mancate esplicita domanda – e, nel merito, infondatezza in quanto esulano dal campo di applicazione della norma i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità è infondata. Questo Giudice osserva che l'evoluzione del principio di tassatività degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria ha da tempo affermato il principio di diritto secondo cui sussiste la facoltà di ricorrere al giudice tributario verso tutti gli atti adottati dall'ente impositore (anche atipici) che, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche nel prelievo, portino comunque conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, anche se la stessa non è contenuta in atti aventi natura provvedimentale. Infatti, già al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., cioè a chiedere la verifica, con una pronuncia idonea ad acquisire gli effetti del giudicato, della legittimità della pretesa impositiva ( Cass. Sezioni Unite, 8 ottobre 2007, n. 21045).
Poiché al ricorrente è stata preclusa la possibilità di applicazione del regime della cedolare secca in sede telematica, tale circostanza deve essere assimilata ad un diniego implicito pur non provenendo da iter provvedimentale tipico. Nel merito il ricorso merita accoglimento. Infatti con la recente sentenza n.12395/2024 del 7 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che “…l'esclusione ( di cui all'art. 3 comma 6 del n.23/2011 secondo cui le disposizioni che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni NDR) logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti). Poiché il locatore non ha agito nell'esercizio di attività d'impresa o di arte o professione il medesimo ha il diritto di accedere al regime agevolativo di cui dell'art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n. 23 del 2011.
Deve pertanto, in accoglimento del ricorso, essere disposta la restituzione delle somme versate in sede di registrazione dell'atto a titolo di imposta di registro e di bollo. L'analisi delle altre eccezioni. resta assorbita.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Stante la natura della novità delle questioni trattate si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la restituzione delle somme versate come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del I dicembre 2025
il Presidente estensore dott. Antonio Greco