Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2023, n. 37146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37146 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'avv.ta Manuela Gargano, difensore della parte civile - La IN IO - che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero rigettati;
lette le conclusioni dell'avv. Roberto Fabio Tricorni, difensore degli imputati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui BI IO e La IN MA TT sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 388, 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37146 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/05/2023 commi 3-4, cod. pen. perché in concorso, nelle qualità di proprietari e custodi, avrebbero deteriorato un determinato immobile sottoposto a pignoramento immobiliare. Gli imputati, in particolare, avrebbero compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in difformità diklla concessione edilizia, così determinando un deprezzamento dello stesso. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione;
il tema attiene alla valutazione della consulenza tecnica della difesa e alla prova del deprezzamento dell'immobile quantificato dal Consulente tecnico d'ufficio nomiinato nel procedimento di esecuzione immobiliare in 20.000 euro circa. Con l'atto di appello sarebbe stato dedotto che la valutazione del deprezzamento avrebbe dovuto essere compiuta facendo riferimento al valore dell'immobile antecedente all'intervento edilizio e a tal fine si era valorizzata la consulenza della difesa, del tutto non valutata, che aveva invece dimostrato come i lavori avessero determinato un incremento del valore dell'immobile. Non diversamente, si argomenta, la sentenza sarebbe viziata anche in ordine alla ritenuta inservibilità dell'immobile, poi in realtà trasferito nel corso della procedura al prezzo di euro 123.500. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 388, comma 5, cod. pen. Il tema attiene alla nozione di deterioramento che, si assume, è tecnicamente configurabile quando la cosa sia resa inservibile rispetto all'uso a cui è destinata;
nel caso di specie sarebbe stato sufficiente per escludere l'elemento costitutivo del reato prendere in considerazione la consulenza di parte, di cui è detto, e il decreto di trasferimento dello stabile, venduto all'asta per il prezzo di 123.500 euro. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della prova del dolo, senza tuttavia considerare che BI aveva compiuto un notevole investimento economico volto a migliorare ed accrescere il valore dell'immobile. 3. E' pervenuta una comparsa conclusionale della parte civile in cui si ricostruiscono i fatti e /0i esaminano i motivi di ricorso evidenziandone l'infondatezza e la inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, i cui motivi possono essere congiuntamente valutati, sono fondati. 2 2. La condotta di deterioramento consiste nella modificazione della cosa che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore o la utilizzabilità. Si ha deterioramento di una cosa o di un bene quando la capacità della cosa a soddisfare i bisogni umani o l'idoneità di essa di rispettare la sua naturale destinazione risulta ridotta, venendone compromessa la funzionalità (Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Ingegneri, Rv. 267823). In particolare, secondo la giurisprudenza, il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole. (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823; SeZ. 2, n. 41284 del 23/9/2009, Rv. 245245). 3. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Dalla sentenza impugnata e dagli stessi assunti della parte civile si evince che, da un lato, il deprezzamento dell'immobile sarebbe consistito, a seguito degli abusi edilizi compiuti, in euro 20.120, e, dall'altro, che l'immobile fu comunque venduto al prezzo di 123.500 euro. In tale contesto, la Corte di appello, a cui pure la questione era stata specificamente devoluta, nulla ha chiarito in ordine al se davvero, anche sulla base della consulenza di parte dell'imputato, l'immobile avesse subito un deterioramento e„ posto che lo avesse subito, se detto deterioramento fosse tale da ridurre - venendone compromessa - la funzionalità del bene, la sua capacità a soddisfare i bisogni umani, la sua idoneità a rispettare la sua naturale destinazione, tenuto conto, pur volendo ragionare nella prospettiva accusatoria, non solo del rapporto tra il valore complessivo dell'immobile e quello dell'ipotizzato deprezzamento, ma, soprattutto, della circostanza per cui detto bene mantenne un'idoneità funzionale e un proprio valore, essendo stato comunque venduto per un prezzo di 123.500 euro, Su tali questioni la Corte si è limitata ad affermare in modo assertivo che i lavori e il mutamento di destinazione urbanistica posti in essere dagli imputati avevano comportato un indubbio deterioramento dovuto alla commissione degli abusi edilizi. Né, sotto altro profilo, è stato chiarito il senso di quei lavori, la ragione per la quale gli imputati avrebbero dovuto eseguirli, quale fu l'impegno di spesa sostenuto da questi, se, davvero, il costo dei lavori fosse compatibile con il dolo di deterioramento;
la Corte ha ritenuto raggiunta la prova certa del dolo ritenendo che "non si ravvisano indici dai quali desumere l'assenza del dolo da parte degli imputati, laddove, se realmente avessero inteso unicamente "migliorare" il bene, si sarebbero astenuti dalla commissione di abusi nella esecuzione dei lavori, che è risaputo costituire un deterrente per i possibili venditori" (così a pag. 6 della sentenza impugnata). Una motivazione viziata e una non corretta applicazione della legge penale, 4 Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, da un lato, senza rinvio ai fini penali, essendosi il reato estinto per prescrizione il 14 giugno 2022, e, dall'altro i con rinvio al giudice civile in ordine alla pretesa risarcitoria. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, inoltre, la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.