CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 746/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DA RONCH MASSIMO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI MAURIZIO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, nel merito, in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata n. 226/2022 resa dal Giudice del Tribunale Civile di Forlì, dott.ssa Maria Cecilia Branca, nel procedimento di primo grado n. 2164/2017 R.G., emessa in data
08.03.2022, pubblicata in data 10.3.2022, notificata a mezzo pec in data 17/03/2022,
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità dei contratti di apertura di credito in conto corrente n. 10114, intestati alla società attrice e stipulati con la
[...]
(ora - filiale di Cesenatico (FC), con particolare RT Controparte_1 riferimento alla clausola di determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e/o commissioni
pagina 1 di 10 di disponibilità fondi (c.d.f.), dei costi fissi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché in relazione alla clausola dei tassi di interesse ultra legali;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di interessi applicati in conto corrente, da RT
(ora in eccedenza rispetto al tasso legale pro-tempore
[...] Controparte_1
vigente;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di interessi anatocistici e capitalizzati trimestralmente in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., operati in conto corrente dalla RT
ora ;
[...] Controparte_1
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o invalidità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), operati in conto corrente dalla (ora RT _1
, per mancanza di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità;
[...]
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o invalidità degli addebiti di costi fissi, spese, remunerazioni, commissioni a qualsiasi titolo, operati in conto corrente dalla (ora , in RT Controparte_1
quanto mai convenute né pattuite tra le parti;
- accertare e dichiarare, previa rideterminazione del saldo contabile all'attualità, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso legale o in subordine in regime del tasso minimo dei BOT dell'anno precedente ai sensi dell'art. 117
D.Lgs. n. 385/1993, espunti integralmente gli addebiti operati dalla banca, senza capitalizzazione di interessi passivi e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, c.d.f. e altre spese variamente denominate non convenute;
e per l'effetto, condannare la (già Controparte_1 RT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione e/o al pagamento in favore
[...]
di di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o Parte_1
riscosse sul rapporto di conto corrente n. 10114, per interessi usurari, anatocistici ed ultra legali, per
c.m.s. e commissioni, competenze e spese varie non dovute, quantificate nella somma di Euro
40.244,81, ovvero alternativamente ed occorrendo in via subordinata, al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma, che risulterà dall'istruttoria espletanda, anche dall'analisi di eventuali ulteriori documenti (contratti, movimenti, estratti scalari, etc.) dalla banca in corso di causa o relativi
pagina 2 di 10 ad altri periodi non oggetto di esame peritale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al giorno del completo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese di CTU e CTP, spese di mediazione, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis:
Nel merito: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque rigettare per totale infondatezza la impugnazione proposta da avverso Parte_1
la sentenza n. 226/2021, pubblicata in data 10.3.2022, del Tribunale di Forlì, dichiarando irricevibili e completamente infondati tutti i motivi di appello, confermando integralmente la sentenza e tutte le giuste statuizioni ivi contenute.
In via subordinata: in accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate da Controparte_1
in primo grado e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato perché rimaste assorbite nelle statuizioni contenute in sentenza:
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva, il difetto di titolarità attiva e la carenza di interesse ad agire di relativamente a tutte le domande giudiziali Parte_1 azionate con l'atto di citazione, così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e _1
rimasta assorbita.
Dichiararsi la nullità assoluta dell'atto di citazione per totale indeterminatezza, ovvero per assoluta ed insanabile carenza dei requisiti di cui all'art.163, 3° comma n. 3 e 4) c.p.c., così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e rimasta assorbita. _1
Dichiararsi estinti per prescrizione ex art. 2946 c.c. i crediti rivendicati dall'attrice
[...]
relativi ad operazioni o, per meglio dire, a tutte le rimesse aventi natura Parte_1
“solutoria” compiute nel decennio anteriore al 26.5.2017 data di notifica dell'atto di citazione e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto /lettera di apertura relativi al rapporto di conto corrente n. 10114, dichiarare ex art. 2948 n. 4 c.c. la intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le operazioni, i crediti, interessi, spese e quant'altro rivendicati dall'attrice anteriori al 26.5.2017 o, in subordine, dichiarare la Parte_1 intervenuta prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data di ogni singola operazione, ma con esclusione degli interessi ex art. 2033 C.C., i quali decorrono dal giorno della domanda, tenuto conto della buona fede della banca, così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e rimasta _1
assorbita.
pagina 3 di 10 Respingere in ogni caso le domande tutte avanzate dall'attrice Parte_1
in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o, come meglio, per le
[...]
ragioni esposte in comparsa di risposta, anche per irripetibilità dei pagamenti, così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e rimasta assorbita. _1
In via ulteriormente subordinata, nell'eventualità di mancato accoglimento delle conclusioni fin qui formulate ed in accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate da in Controparte_1
primo grado e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato perché rimaste assorbite nelle statuizioni contenute in sentenza:
Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per
l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca e la cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. e di affidamento in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta.
Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati
a far tempo dall'1.1.2000. Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31.12.1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato
l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione semestrale, o in subordine, dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccepita prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c..
Nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande dell'attrice in accoglimento della eccezione Parte_1
riconvenzionale di compensazione (così accogliendo la eccezione già proposta da in primo _1
grado e rimasta assorbita), dichiarare estinti per compensazione ex artt.li 1241 e segg.ti c.c. gli eventuali debiti di con conseguente rigetto di ogni domanda attorea. Controparte_1
Con vittoria per di spese e compensi professionali, oltre accessori tutti di legge, Controparte_1 anche del presente grado di giudizio”.
pagina 4 di 10
IN FATTO
1. conveniva in giudizio già Parte_1 Controparte_1 [...]
esponendo che, in forza di atto costitutivo di società in accomandita RT
semplice con conferimento di azienda familiare del 22 ottobre 2014, era stata costituita
[...]
(odierna attrice), nella quale era stata conferita l'azienda Parte_1 Parte_2
; che quest'ultimo, quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale Nautica
[...]
e Pesca di Pirrini Guido, dall'ottobre del 1993 al dicembre 2011 aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il rapporto di conto corrente n. 0010114, assistito da un'apertura di credito, estinto in data 31 dicembre 2011 con un saldo a debito di € 41,96; che, con missiva del 10 settembre 2013, parte attrice aveva avanzato richiesta ex art. 119 TUB;
che tuttavia l'istituto di credito aveva comunicato di non potere evadere la richiesta, in quanto “la stessa è venuta meno, causa allagamento della nostra
Filiale, avvenuta nel mese di settembre 2006”; che pertanto, con la documentazione di cui disponeva, parte attrice aveva commissionato una perizia di parte, che però non comprendeva l'esame contabile relativo al periodo dall'apertura al terzo trimestre 2001, a fronte dell'assenza di documentazione;
che da detta perizia di parte emergevano diversi aspetti di illegittimità nel rapporto contrattuale;
che, conseguentemente, era interesse di parte attrice accertare i rapporti dare/avere tra le parti e sentir condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande ed Controparte_1
eccependo in particolare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
; la nullità della citazione per indeterminatezza;
l'inammissibilità delle domande in quanto
[...]
prescritte; l'infondatezza nel merito delle contestazioni mosse da parte attrice.
3. Previo ordine di esibizione a parte convenuta degli estratti conto completi dall'accensione del rapporto all'estinzione e dell'originale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Tribunale di Forlì, con sentenza n.
226/2022, rigettava le domande di parte attrice, condannandola alle spese di lite.
Osservava il giudice che rivestiva carattere assorbente il mancato rispetto dei criteri in materia di riparto dell'onere probatorio in capo a chi agisce in giudizio, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida;
invero parte attrice aveva prodotto documentazione parziale e lacunosa, mancando il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali dall'aperura del rapporto all'estinzione.
Se era vero che parte attrice aveva avanzato richiesta ex art. 119 TUB prima dell'introduzione del giudizio e poi formulato istanza, accolta, ex art. 210 c.p.c., all'ordine di esibizione la convenuta aveva adempiuto solo parzialmente, versando in atti gli estratti conto trimestrali e scalari dal 2009 alla pagina 5 di 10 chiusura e la copia delle modifiche unilaterali relative al periodo ora menzionato, eccependo l'obbligo
(solo) decennale di conservazione della documentazione.
Dunque, se la convenuta avesse prodotto tutta la documentazione mancante, l'indagine avrebbe potuto essere compiutamente effettuata in maniera analitica;
viceversa, le conseguenze delle lacune non potevano che essere poste a carico del correntista, che aveva proposto domanda la ripetizione di somme indebitamente versate all'istituto di credito ed era in tale veste tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, con conseguente obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso in esame l'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell'eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi.
L'odierna attrice, peraltro, non aveva mai contestato di non avere sottoscritto il contratto né di averne ricevuta una copia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 TUB, né di avere ricevuto regolarmente gli estratti conto.
Doveva sottolinearsi al riguardo l'insufficienza della produzione dei soli contratti di apertura di credito in conto corrente, poiché, nonostante il collegamento sussistente tra l'apertura di credito e il conto corrente, i rapporti tra i due negozi conservavano una loro causa autonoma.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resisto Parte_1 Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce “omessa considerazione dei documenti dimessi in atti
(estratti di conto e scalari riferiti al periodo dal iv trimestre 2001 al iv trimestre 2011). erronea interpretazione delle norme di legge e degli istituti giuridici applicabili in relazione alla mancata produzione della serie integrale degli estratti conto e scalari”, lamentando che non risponda al vero che siano stati depositati soltanto “gli estratti conto trimestrali e scalari dal 2009 alla chiusura”, essendo stati al contrario allegati tutti i movimenti di conto corrente e scalari riferiti al periodo compreso tra il IV trimestre 2001 e II trimestre 2012, quindi sino alla chiusura del rapporto.
Inoltre le condizioni economiche del contratto di conto corrente, pacificamente stipulato in data
4.10.1993, troverebbero la loro regolamentazione (seppur irregolare e parziale), nei contratti di affidamento depositati in giudizio dalla banca, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice.
pagina 6 di 10 Deduce altresì l'appellante di essersi tempestivamente attivata per ottenere, dapprima ex art. 119 TUB
e poi mediante istanza di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 in corso di causa, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, ponendo in essere tutte le iniziative concesse dalla legge, al fine di acquisire la documentazione contrattuale e contabile idonea a consentire il riscontro di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata, così ottemperando all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Di contro, la banca non ha fatto quanto era nelle sue facoltà per fornire al correntista i documenti contabili che essa era tenuta a conservare almeno per un periodo di dieci anni dalla richiesta, dichiarando in un primo momento di non avere più a disposizione alcun documento relativo al conto per cui è causa, salvo poi a distanza di alcuni anni e, soltanto su ordine del giudice, reperire parte della suddetta documentazione e dimetterla in giudizio.
Ne conseguirebbe che gli effetti negativi di tale condotta ostruzionistica non possano che ricadere sull'incolpevole correntista.
In ogni caso, l'eventuale mancanza di una parte minima dei movimenti di conto non escluderebbe la fondatezza della domanda attorea e la possibilità di ricostruire compiutamente il rapporto di dare e avere tra le parti.
6. Con il secondo motivo si deduce la “omessa e/o errata considerazione dei documenti dimessi in atti
(contratti di apertura di credito). erronea interpretazione delle norme di legge e degli istituti giuridici applicabili in relazione alla mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente.”, avendo il primo giudice omesso di verificare se le condizioni (tassi di interesse, spese, commissioni e altri oneri) praticate dalla banca sul rapporto di c/c n. 10114 siano state validamente pattuite, sottoscritte dalle parti e quindi regolari.
Nel caso di specie, tale fine sarebbe raggiungibile analizzando il contratto di apertura di credito;
la domanda di sarebbe quindi già sufficientemente provata mediante la produzione di detto Parte_1
contratto, nonostante parte appellante si sia adoperata, sebbene invano, al fine di ottenere dalla banca anche copia del contratto di accensione del conto corrente.
Sarebbe pertanto ingiusto far ricadere sul correntista le conseguenze negative derivanti dalla mancata produzione di documenti che sono stati oggetto di formale istanza formulata dallo stesso, ma disattesa dalla banca senza un plausibile e fondato motivo.
7. Con il terzo motivo si lamenta la “omessa e/o errata valutazione delle risultanze della ctu”, per non avere il primo giudice tenuto conto delle conclusioni peritali, che hanno accertato a favore di Pt_1
un saldo ricalcolato a credito, nel migliore degli scenari prospettati, pari ad € 30.429,22.
[...]
pagina 7 di 10 8. Con il quarto motivo si censura la “omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla difesa di nel giudizio di primo grado” per non Parte_1
avere il tribunale esaminato nel merito le questioni giuridiche e fattuali dedotte, ritenendo assorbente la presunta insufficienza del corredo documentale presente agli atti di causa, e in particolare a)
l'applicazione da parte di di tassi debitori ultra legali non pattuiti tra le parti, ma stabiliti e _1 imposti unilateralmente dalla banca, pur in mancanza di specifica sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 cc, da parte del correntista, per sua accettazione e approvazione;
b) la illegittima pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con violazione del disposto dell'art.1283 c.c. in difetto di pattuizione sottoscritta dal cliente;
c) la illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e altri oneri e spese non dovute, non sussistendo valide pattuizioni al riguardo.
9. Partendo allora da questo ultimo motivo, va rimarcato che gli addebiti formulati dal correntista nei confronti della banca sono quelli sopra indicati ai punti a), b) e c) del punto 8), ossia mancata o illecita pattuizione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, dai quali sarebbero derivati gli addebiti illegittimi.
In proposito appare evidente che, per accertare la correttezza o meno di tali censure, che costituiscono il fondamento della domanda svolta dall'odierna appellante, è indispensabile l'esame del contratto di conto corrente, nel quale le relative pattuizioni asseritamente illegittime dovrebbero essere contenute;
solo dal suddetto documento, infatti, può evincersi la loro mancanza o irregolarità.
Ha in proposito precisato la S.C., in analoga fattispecie, che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass., n. 33009/2019).
E' stato in particolare puntualizzato nella motivazione della suddetta pronuncia che “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (assenza) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di
pagina 8 di 10 provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta
(Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della 1. n. 154/1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale). Erra dunque, la società attrice, allorquando riversa l'onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca. Né appare concludente il rilievo, svolto dalla ricorrente, circa il fatto che essa, prima dell'introduzione del giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione, giusta l'art. 119, comma 4, t.u.b.. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima (il contratto era anteriore all'anno 1993, come rilevato dalla stessa società istante: cfr. pag. 13 del ricorso), ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata”.
Ha osservato infine la S.C. che neppure appare invocabile il criterio della c.d. vicinanza della prova, ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dall'art. 3, comma 1, 1. n. 154/1992 e poi dall'art. 117, comma 1, t.u.b., che un esemplare del documento sia consegnato al cliente.
10. La richiamata sentenza si attaglia perfettamente al caso in esame, poiché anche nel presente giudizio l'odierna appellante assume e dà per pacifica l'esistenza tra le parti di un contratto di conto corrente scritto.
Il primo giudice ha pertanto correttamente ritenuto dirimente la mancata produzione del contratto, in quanto tale circostanza non consente di verificare l'esistenza dei pretesi addebiti illegittimi, derivanti, a dire dell'appellante, dall'assenza di apposite clausole contrattuali.
Né può sostenersi che le condizioni del contratto di conto corrente possono essere desunte dal contratto di apertura di credito regolato sul primo in quanto, casomai, potrebbe avvenire il contrario, posto che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito può essere già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non necessitando, in tal pagina 9 di 10 caso, di essere a sua volta stipulato per iscritto, mentre non è previsto (e non è logico che avvenga) che le condizioni del conto corrente vengano mutuate dall'apertura di credito (conseguente al primo).
L'appello va pertanto respinto, risultando assorbiti, alle luce delle considerazioni che precedono, gli altri motivi di gravame, e la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata.
11. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, il 3.6.2025
Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 746/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DA RONCH MASSIMO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI MAURIZIO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, nel merito, in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata n. 226/2022 resa dal Giudice del Tribunale Civile di Forlì, dott.ssa Maria Cecilia Branca, nel procedimento di primo grado n. 2164/2017 R.G., emessa in data
08.03.2022, pubblicata in data 10.3.2022, notificata a mezzo pec in data 17/03/2022,
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità dei contratti di apertura di credito in conto corrente n. 10114, intestati alla società attrice e stipulati con la
[...]
(ora - filiale di Cesenatico (FC), con particolare RT Controparte_1 riferimento alla clausola di determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e/o commissioni
pagina 1 di 10 di disponibilità fondi (c.d.f.), dei costi fissi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché in relazione alla clausola dei tassi di interesse ultra legali;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di interessi applicati in conto corrente, da RT
(ora in eccedenza rispetto al tasso legale pro-tempore
[...] Controparte_1
vigente;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di interessi anatocistici e capitalizzati trimestralmente in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., operati in conto corrente dalla RT
ora ;
[...] Controparte_1
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o invalidità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), operati in conto corrente dalla (ora RT _1
, per mancanza di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità;
[...]
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o invalidità degli addebiti di costi fissi, spese, remunerazioni, commissioni a qualsiasi titolo, operati in conto corrente dalla (ora , in RT Controparte_1
quanto mai convenute né pattuite tra le parti;
- accertare e dichiarare, previa rideterminazione del saldo contabile all'attualità, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso legale o in subordine in regime del tasso minimo dei BOT dell'anno precedente ai sensi dell'art. 117
D.Lgs. n. 385/1993, espunti integralmente gli addebiti operati dalla banca, senza capitalizzazione di interessi passivi e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, c.d.f. e altre spese variamente denominate non convenute;
e per l'effetto, condannare la (già Controparte_1 RT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione e/o al pagamento in favore
[...]
di di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o Parte_1
riscosse sul rapporto di conto corrente n. 10114, per interessi usurari, anatocistici ed ultra legali, per
c.m.s. e commissioni, competenze e spese varie non dovute, quantificate nella somma di Euro
40.244,81, ovvero alternativamente ed occorrendo in via subordinata, al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma, che risulterà dall'istruttoria espletanda, anche dall'analisi di eventuali ulteriori documenti (contratti, movimenti, estratti scalari, etc.) dalla banca in corso di causa o relativi
pagina 2 di 10 ad altri periodi non oggetto di esame peritale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al giorno del completo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese di CTU e CTP, spese di mediazione, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis:
Nel merito: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque rigettare per totale infondatezza la impugnazione proposta da avverso Parte_1
la sentenza n. 226/2021, pubblicata in data 10.3.2022, del Tribunale di Forlì, dichiarando irricevibili e completamente infondati tutti i motivi di appello, confermando integralmente la sentenza e tutte le giuste statuizioni ivi contenute.
In via subordinata: in accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate da Controparte_1
in primo grado e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato perché rimaste assorbite nelle statuizioni contenute in sentenza:
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva, il difetto di titolarità attiva e la carenza di interesse ad agire di relativamente a tutte le domande giudiziali Parte_1 azionate con l'atto di citazione, così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e _1
rimasta assorbita.
Dichiararsi la nullità assoluta dell'atto di citazione per totale indeterminatezza, ovvero per assoluta ed insanabile carenza dei requisiti di cui all'art.163, 3° comma n. 3 e 4) c.p.c., così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e rimasta assorbita. _1
Dichiararsi estinti per prescrizione ex art. 2946 c.c. i crediti rivendicati dall'attrice
[...]
relativi ad operazioni o, per meglio dire, a tutte le rimesse aventi natura Parte_1
“solutoria” compiute nel decennio anteriore al 26.5.2017 data di notifica dell'atto di citazione e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto /lettera di apertura relativi al rapporto di conto corrente n. 10114, dichiarare ex art. 2948 n. 4 c.c. la intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le operazioni, i crediti, interessi, spese e quant'altro rivendicati dall'attrice anteriori al 26.5.2017 o, in subordine, dichiarare la Parte_1 intervenuta prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data di ogni singola operazione, ma con esclusione degli interessi ex art. 2033 C.C., i quali decorrono dal giorno della domanda, tenuto conto della buona fede della banca, così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e rimasta _1
assorbita.
pagina 3 di 10 Respingere in ogni caso le domande tutte avanzate dall'attrice Parte_1
in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o, come meglio, per le
[...]
ragioni esposte in comparsa di risposta, anche per irripetibilità dei pagamenti, così accogliendo la eccezione già proposta da in primo grado e rimasta assorbita. _1
In via ulteriormente subordinata, nell'eventualità di mancato accoglimento delle conclusioni fin qui formulate ed in accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate da in Controparte_1
primo grado e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato perché rimaste assorbite nelle statuizioni contenute in sentenza:
Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per
l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca e la cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. e di affidamento in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta.
Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati
a far tempo dall'1.1.2000. Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31.12.1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato
l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione semestrale, o in subordine, dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccepita prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c..
Nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande dell'attrice in accoglimento della eccezione Parte_1
riconvenzionale di compensazione (così accogliendo la eccezione già proposta da in primo _1
grado e rimasta assorbita), dichiarare estinti per compensazione ex artt.li 1241 e segg.ti c.c. gli eventuali debiti di con conseguente rigetto di ogni domanda attorea. Controparte_1
Con vittoria per di spese e compensi professionali, oltre accessori tutti di legge, Controparte_1 anche del presente grado di giudizio”.
pagina 4 di 10
IN FATTO
1. conveniva in giudizio già Parte_1 Controparte_1 [...]
esponendo che, in forza di atto costitutivo di società in accomandita RT
semplice con conferimento di azienda familiare del 22 ottobre 2014, era stata costituita
[...]
(odierna attrice), nella quale era stata conferita l'azienda Parte_1 Parte_2
; che quest'ultimo, quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale Nautica
[...]
e Pesca di Pirrini Guido, dall'ottobre del 1993 al dicembre 2011 aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il rapporto di conto corrente n. 0010114, assistito da un'apertura di credito, estinto in data 31 dicembre 2011 con un saldo a debito di € 41,96; che, con missiva del 10 settembre 2013, parte attrice aveva avanzato richiesta ex art. 119 TUB;
che tuttavia l'istituto di credito aveva comunicato di non potere evadere la richiesta, in quanto “la stessa è venuta meno, causa allagamento della nostra
Filiale, avvenuta nel mese di settembre 2006”; che pertanto, con la documentazione di cui disponeva, parte attrice aveva commissionato una perizia di parte, che però non comprendeva l'esame contabile relativo al periodo dall'apertura al terzo trimestre 2001, a fronte dell'assenza di documentazione;
che da detta perizia di parte emergevano diversi aspetti di illegittimità nel rapporto contrattuale;
che, conseguentemente, era interesse di parte attrice accertare i rapporti dare/avere tra le parti e sentir condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande ed Controparte_1
eccependo in particolare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
; la nullità della citazione per indeterminatezza;
l'inammissibilità delle domande in quanto
[...]
prescritte; l'infondatezza nel merito delle contestazioni mosse da parte attrice.
3. Previo ordine di esibizione a parte convenuta degli estratti conto completi dall'accensione del rapporto all'estinzione e dell'originale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Tribunale di Forlì, con sentenza n.
226/2022, rigettava le domande di parte attrice, condannandola alle spese di lite.
Osservava il giudice che rivestiva carattere assorbente il mancato rispetto dei criteri in materia di riparto dell'onere probatorio in capo a chi agisce in giudizio, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida;
invero parte attrice aveva prodotto documentazione parziale e lacunosa, mancando il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali dall'aperura del rapporto all'estinzione.
Se era vero che parte attrice aveva avanzato richiesta ex art. 119 TUB prima dell'introduzione del giudizio e poi formulato istanza, accolta, ex art. 210 c.p.c., all'ordine di esibizione la convenuta aveva adempiuto solo parzialmente, versando in atti gli estratti conto trimestrali e scalari dal 2009 alla pagina 5 di 10 chiusura e la copia delle modifiche unilaterali relative al periodo ora menzionato, eccependo l'obbligo
(solo) decennale di conservazione della documentazione.
Dunque, se la convenuta avesse prodotto tutta la documentazione mancante, l'indagine avrebbe potuto essere compiutamente effettuata in maniera analitica;
viceversa, le conseguenze delle lacune non potevano che essere poste a carico del correntista, che aveva proposto domanda la ripetizione di somme indebitamente versate all'istituto di credito ed era in tale veste tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, con conseguente obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso in esame l'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell'eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi.
L'odierna attrice, peraltro, non aveva mai contestato di non avere sottoscritto il contratto né di averne ricevuta una copia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 TUB, né di avere ricevuto regolarmente gli estratti conto.
Doveva sottolinearsi al riguardo l'insufficienza della produzione dei soli contratti di apertura di credito in conto corrente, poiché, nonostante il collegamento sussistente tra l'apertura di credito e il conto corrente, i rapporti tra i due negozi conservavano una loro causa autonoma.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resisto Parte_1 Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce “omessa considerazione dei documenti dimessi in atti
(estratti di conto e scalari riferiti al periodo dal iv trimestre 2001 al iv trimestre 2011). erronea interpretazione delle norme di legge e degli istituti giuridici applicabili in relazione alla mancata produzione della serie integrale degli estratti conto e scalari”, lamentando che non risponda al vero che siano stati depositati soltanto “gli estratti conto trimestrali e scalari dal 2009 alla chiusura”, essendo stati al contrario allegati tutti i movimenti di conto corrente e scalari riferiti al periodo compreso tra il IV trimestre 2001 e II trimestre 2012, quindi sino alla chiusura del rapporto.
Inoltre le condizioni economiche del contratto di conto corrente, pacificamente stipulato in data
4.10.1993, troverebbero la loro regolamentazione (seppur irregolare e parziale), nei contratti di affidamento depositati in giudizio dalla banca, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice.
pagina 6 di 10 Deduce altresì l'appellante di essersi tempestivamente attivata per ottenere, dapprima ex art. 119 TUB
e poi mediante istanza di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 in corso di causa, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, ponendo in essere tutte le iniziative concesse dalla legge, al fine di acquisire la documentazione contrattuale e contabile idonea a consentire il riscontro di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata, così ottemperando all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Di contro, la banca non ha fatto quanto era nelle sue facoltà per fornire al correntista i documenti contabili che essa era tenuta a conservare almeno per un periodo di dieci anni dalla richiesta, dichiarando in un primo momento di non avere più a disposizione alcun documento relativo al conto per cui è causa, salvo poi a distanza di alcuni anni e, soltanto su ordine del giudice, reperire parte della suddetta documentazione e dimetterla in giudizio.
Ne conseguirebbe che gli effetti negativi di tale condotta ostruzionistica non possano che ricadere sull'incolpevole correntista.
In ogni caso, l'eventuale mancanza di una parte minima dei movimenti di conto non escluderebbe la fondatezza della domanda attorea e la possibilità di ricostruire compiutamente il rapporto di dare e avere tra le parti.
6. Con il secondo motivo si deduce la “omessa e/o errata considerazione dei documenti dimessi in atti
(contratti di apertura di credito). erronea interpretazione delle norme di legge e degli istituti giuridici applicabili in relazione alla mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente.”, avendo il primo giudice omesso di verificare se le condizioni (tassi di interesse, spese, commissioni e altri oneri) praticate dalla banca sul rapporto di c/c n. 10114 siano state validamente pattuite, sottoscritte dalle parti e quindi regolari.
Nel caso di specie, tale fine sarebbe raggiungibile analizzando il contratto di apertura di credito;
la domanda di sarebbe quindi già sufficientemente provata mediante la produzione di detto Parte_1
contratto, nonostante parte appellante si sia adoperata, sebbene invano, al fine di ottenere dalla banca anche copia del contratto di accensione del conto corrente.
Sarebbe pertanto ingiusto far ricadere sul correntista le conseguenze negative derivanti dalla mancata produzione di documenti che sono stati oggetto di formale istanza formulata dallo stesso, ma disattesa dalla banca senza un plausibile e fondato motivo.
7. Con il terzo motivo si lamenta la “omessa e/o errata valutazione delle risultanze della ctu”, per non avere il primo giudice tenuto conto delle conclusioni peritali, che hanno accertato a favore di Pt_1
un saldo ricalcolato a credito, nel migliore degli scenari prospettati, pari ad € 30.429,22.
[...]
pagina 7 di 10 8. Con il quarto motivo si censura la “omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla difesa di nel giudizio di primo grado” per non Parte_1
avere il tribunale esaminato nel merito le questioni giuridiche e fattuali dedotte, ritenendo assorbente la presunta insufficienza del corredo documentale presente agli atti di causa, e in particolare a)
l'applicazione da parte di di tassi debitori ultra legali non pattuiti tra le parti, ma stabiliti e _1 imposti unilateralmente dalla banca, pur in mancanza di specifica sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 cc, da parte del correntista, per sua accettazione e approvazione;
b) la illegittima pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con violazione del disposto dell'art.1283 c.c. in difetto di pattuizione sottoscritta dal cliente;
c) la illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e altri oneri e spese non dovute, non sussistendo valide pattuizioni al riguardo.
9. Partendo allora da questo ultimo motivo, va rimarcato che gli addebiti formulati dal correntista nei confronti della banca sono quelli sopra indicati ai punti a), b) e c) del punto 8), ossia mancata o illecita pattuizione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, dai quali sarebbero derivati gli addebiti illegittimi.
In proposito appare evidente che, per accertare la correttezza o meno di tali censure, che costituiscono il fondamento della domanda svolta dall'odierna appellante, è indispensabile l'esame del contratto di conto corrente, nel quale le relative pattuizioni asseritamente illegittime dovrebbero essere contenute;
solo dal suddetto documento, infatti, può evincersi la loro mancanza o irregolarità.
Ha in proposito precisato la S.C., in analoga fattispecie, che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass., n. 33009/2019).
E' stato in particolare puntualizzato nella motivazione della suddetta pronuncia che “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (assenza) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di
pagina 8 di 10 provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta
(Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della 1. n. 154/1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale). Erra dunque, la società attrice, allorquando riversa l'onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca. Né appare concludente il rilievo, svolto dalla ricorrente, circa il fatto che essa, prima dell'introduzione del giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione, giusta l'art. 119, comma 4, t.u.b.. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima (il contratto era anteriore all'anno 1993, come rilevato dalla stessa società istante: cfr. pag. 13 del ricorso), ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata”.
Ha osservato infine la S.C. che neppure appare invocabile il criterio della c.d. vicinanza della prova, ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dall'art. 3, comma 1, 1. n. 154/1992 e poi dall'art. 117, comma 1, t.u.b., che un esemplare del documento sia consegnato al cliente.
10. La richiamata sentenza si attaglia perfettamente al caso in esame, poiché anche nel presente giudizio l'odierna appellante assume e dà per pacifica l'esistenza tra le parti di un contratto di conto corrente scritto.
Il primo giudice ha pertanto correttamente ritenuto dirimente la mancata produzione del contratto, in quanto tale circostanza non consente di verificare l'esistenza dei pretesi addebiti illegittimi, derivanti, a dire dell'appellante, dall'assenza di apposite clausole contrattuali.
Né può sostenersi che le condizioni del contratto di conto corrente possono essere desunte dal contratto di apertura di credito regolato sul primo in quanto, casomai, potrebbe avvenire il contrario, posto che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito può essere già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non necessitando, in tal pagina 9 di 10 caso, di essere a sua volta stipulato per iscritto, mentre non è previsto (e non è logico che avvenga) che le condizioni del conto corrente vengano mutuate dall'apertura di credito (conseguente al primo).
L'appello va pertanto respinto, risultando assorbiti, alle luce delle considerazioni che precedono, gli altri motivi di gravame, e la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata.
11. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, il 3.6.2025
Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10