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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3088/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3088/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUFFOLI Parte_1 C.F._1
NICOLA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURATTO CP_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. CLAUDIO SILOCCHI;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRINI CP_2 C.F._3
GIOVANNI.
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e divisione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- chiede la rimessione della causa al collegio per la decisione oppure l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 789, III comma, c.p.c., in considerazione di quanto esposto al punto 1) A) del presente atto.
- rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alle conclusioni: - conferma le conclusioni formulate nell'atto di citazione in data
1.8.2017, e cioè:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata di
“Cessione di quota sociale e modifiche di patti sociali della Parte_2
con sede in Magnacavallo in Via Brasilette n. 10”, con autentica di
[...] firma del dott. notaio in Poggio Rusco (MN), rep. n. 43978, racc. n. 3038, in Persona_1 data 27.4.1991, in quanto dissimulante donazione a favore del sig. , con ogni CP_1 conseguenza di legge, per i motivi in atti proposti;
accertarsi e dichiararsi la lesione della quota di legittima della sig. , a causa Parte_1 del testamento del sig. , e, conseguentemente, disporsi la riduzione delle Parte_2 disposizioni testamentarie ivi contenute, ex art. 554 c.c., e la riduzione delle donazioni, ex art. 555 c.c., ed assegnarsi alla sig. la quota alla stessa spettante, ex art. 542, Parte_1
II comma, c.c., per i motivi in atti proposti;
disporsi la divisione dell'asse ereditario del sig. , assegnando alla sig. Parte_2 Pt_1
la piena ed esclusiva proprietà della quota che risulterà dall'espletanda
[...] Consulenza Tecnica d'Ufficio ed ordinando al sig. ed alla sig. CP_1 CP_2 di consegnare alla sig. la quota alla stessa spettante libera da persone, cose e Parte_1 quant'altro, per i motivi in atti proposti;
ordinarsi al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Mantova – Servizi di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con espresso esonero dello stesso da ogni responsabilità in merito.
IN OGNI CASO: spese e compensi di causa rifusi, oltre 15% rimborso spese forfetario, oltre 4% C.P.F. e 22% I.V.A. come per legge”
Per parte convenuta : “Disporsi la divisione dell'asse ereditario del CP_1
Sig. in conformità con il progetto divisionale predisposto dal CTU Dott. Persona_2 (denominato “proposta divisionale 2” o “secondo progetto”) e Persona_3 depositato in Cancelleria in data 13.2.2025.
Spese del giudizio interamente compensate.”
Per parte convenuta : “Piaccia al Tribunale illustrissimo, CP_2 riconfermate tutte le richieste, istanze, argomentazioni, deduzioni, eccezioni, produzioni, nessuna esclusa, da ritenersi qui riprodotte già avanzate in comparsa di costituzione e risposta, respinta ogni contraria diversa istanza, argomentazione, deduzione, eccezione,
pagina 2 di 7 produzione, tutte infondate ed illegittime se non confermanti le tesi e ragioni della convenuta:
In via principale:
1) disporsi la divisione, previa eventuale collazione delle donazioni ricevute dagli eredi di
con formazione di quoti e/o assegnazioni di beni individuati, dell'asse Parte_2 ereditario del Sig. assegnando a la piena ed esclusiva Parte_2 CP_2 proprietà della quota di legittima, pari ad un quarto del suddetto asse, ai sensi art.542 c.c. così come risulterà dall'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio ed ordinando ai Sig. e di consegnare al Sig.ra la quota e/o i beni CP_1 Parte_1 CP_2 individuati alla stessa spettante, libera da persone, cose e quant'altro, per i motivi in atti esposti.
2) ordinarsi al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Mantova, servizi di pubblicità e/o del territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con espresso esonero dello stesso da ogni responsabilità in merito.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del sottoscritto difensore che di tutte ulteriori spese e competenze dell'adottanda C.T.U., da porsi a carico dell'attrice”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. ha evocato in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 rispettivamente fratello e madre, per veder riconosciuta e reintegrata, mediante riduzione delle disposizione testamentarie lasciate dal padre e delle donazioni effettuate Parte_2 in vita dal de cuius al figlio , la quota di legittima a essa spettante, CP_1 chiedendo altresì pronunciarsi l'inefficacia ovvero la nullità dell'atto di cessione di quote societarie stipulato tra il fratello e un soggetto terzo in quanto dissimulante donazione.
L'attrice, infine, ha formulato domanda di divisione del compendio ereditario.
2. Si sono costituiti ritualmente i convenuti, anche formulando domande riconvenzionali.
3. Previa verifica del perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, nel corso della prima udienza di trattazione, la difesa attorea ha formulato ulteriori domande a seguito delle difese delle controparti, mentre il convenuto
[...]
ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale volta ad accertare CP_1
l'esistenza di un contratto di affitto agrario ai sensi dell'art. 49 l. n. 203/1982, originariamente formulata nella propria comparsa di costituzione.
4. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata dunque emessa sentenza parziale e non definitiva n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Mantova, con la quale:
• è stato accertato che l'attrice è stata lesa nei suoi diritti di legittimaria;
Parte_1
• sono state ridotte, in proporzione alla quota di legittima lesa spettante a (pari Parte_1
a Euro 21.279,82), le disposizioni del testamento olografo di e per l'effetto è Parte_2 stato dichiarato parzialmente inefficace il prelegato avente ad oggetto “la proprietà del
Terreno ed i fabbricati nonché il terreno di bm 15 circa fuori di Golena, attorno al pagina 3 di 7 fabbricato della corte Colombarola in libiola di Serravalle Po” assegnato al convenuto;
CP_1
• è stata attribuita all'attrice la quota di legittima a lei spettante, pari ad Parte_1
1/4 del patrimonio ereditario;
• è stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione formulata dall'attrice con riferimento alla cessione di quota sociale della Società Agricola Basile s.a.s;
• sono state rigettate le ulteriori domande ed eccezioni formulate in via preliminare e riconvenzionale dal convenuto , diverse dalla domanda di divisione della CP_1 comunione ereditaria;
• è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande di reintegrazione della legittima lesa e divisione ereditaria degli ulteriori beni facenti parte dell'asse.
5. Nel corso della successiva fase di giudizio è stata disposta CTU, con nomina del dott. agr. al fine di dare risposta ai quesiti meglio indicati nell'ordinanza del Persona_3
7.07.2022 e procedere alla divisione dell'asse.
All'esito, parte attrice e il convenuto hanno aderito al progetto CP_1 divisionale depositato dal CTU il 19.02.2025 (c.d. “proposta divisionale 2”), mentre la parte convenuta non ha sollevato osservazioni in merito al predetto CP_2 progetto divisionale, né è comparsa alle successive udienze di discussione del progetto divisionale e di precisazione delle conclusioni.
***
6. Il Collegio preliminarmente osserva come non vi sia luogo a provvedere in merito alle domande attoree, reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, volte a dichiarare l'inefficacia o la nullità della scrittura privata di “Cessione di quota sociale e modifiche di patti sociali della del Parte_2
27.4.1991 e ad accertare la lesione della quota di legittima dell'attrice, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di e delle donazioni poste in essere Parte_2 in vita dal de cuius.
Si tratta infatti di questioni già definite con sentenza parziale n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Mantova, qui da intendersi integralmente richiamata.
7. Dunque, è necessario soffermarsi esclusivamente sulle ulteriori domande di materiale reintegrazione della legittima lesa e di divisione ereditaria degli ulteriori beni facenti parte dell'asse.
8. In merito, il Collegio osserva come le parti costituite abbiano – espressamente, quanto all'attrice e al convenuto , o implicitamente, quanto alla convenuta CP_1
- aderito al progetto divisionale formulato dal CTU con relazione CP_2 depositata il 13.02.2025.
In particolare, in merito alla condotta processuale della convenuta , deve CP_2
pagina 4 di 7 evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che l'assenza del difensore costituito all'udienza di discussione del progetto divisionale non impedisca l'approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni (Cass. n. 1495/2023; n. 12949/1999; n. 3810/1988).
9. Ciò premesso, il progetto elaborato dal CTU con relazione depositata il 13.02.2025 appare senza dubbio suscettibile di essere recepito dal Collegio, dal momento che tutte le parti costituite non hanno sollevato in merito obiezioni, aderendovi, e che, come evidenziato dallo stesso consulente, esso“non comporta il frazionamento catastale dei terreni né prevede l'oneroso aggiornamento urbanistico e catastale dei fabbricati residenziali e strumentali già assegnati con prelegato a . Inoltre, non implica CP_1 la creazione di servitù tra le parti e, considerando anche i conguagli relativamente esigui, si ritiene l'ipotesi preferibile in quanto minimizza i potenziali pregiudizi per le parti coinvolte.” (cfr. pag.14 CTU in atti).
10. Da ultimo, considerato l'esito complessivo della lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in merito alle domande formulate e già definite con sentenza parziale n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Mantova e tenuto conto dell'interesse comune delle parti alle successive operazioni divisionali, concluse peraltro con l'adesione di tutte le parti al progetto elaborato dal CTU, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
11. Per le stesse ragioni, deve disporsi in via definitiva che le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, siano poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 789 c. 3 c.p.c., dichiara esecutivo il progetto divisionale indicato nella relazione depositata il 13.02.2025 dal CTU dott.
[...]
e relativi allegati, e conseguentemente: Persona_4
a) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1 [...]
e sui beni meglio indicati nel prosieguo;
CP_1 CP_2
b) assegna a : CP_2
• il diritto di abitazione sul LOTTO A (ossia sul compendio immobiliare sito nel COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN), identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 17 mapp. 34 AA seminativo irr 1^ ha 0.09.56 R.d.€ 13,31 R.a.€ 9,38 AB orto irrig. U ha 0.04.14 R.d.€ 12,89 R.a.€ 6,20 Fg. 17 mapp. 262 seminativo 2^ ha 4.25.10 R.d.€ 395,35 R.a.€ 329,32 Fg. 17 mapp. 263 seminativo 2^ ha 0.18.10 R.d.€ 16,83 R.a.€ 14,02 Fg. 17 mapp. 265 seminativo 2^ ha 0.05.00 R.d.€ 4,65 R.a.€ 3,87 Fg. 17 mapp. 266 seminativo 2^ ha 0.00.10 R.d.€ 0,09 R.a.€ 0,08 Fg. 17 mapp. 267 seminativo 2^ ha 2.26.65 R.d.€ 210,79 R.a.€ 175,58 Fg. 17 mapp. 268 seminativo 2^ ha 0.33.35 R.d.€ 31,02 R.a.€ 25,84 CP_3 ha 7.22.00 pari a circa b.m. 23,00; al Catasto dei Fabbricati al Fg. 17 mapp. 246 sub. 2 via Argine, 15 pT-1-2 - Cat. A/3 cl. 2^ vani 14 S.cat. mq 424 - RC€ 412,13 Fg. 17 mapp. 247 sub. 1 Fg. 17 mapp. 244 sub. 1 via Argine, 15 pT - Cat. D/10 - RC€ 2.535,60 Fg. 17 mapp.
245 Fg. 17 mapp. 246 sub. 1 Fg. 17 mapp. 247 sub. 3; al Catasto dei Terreni Fg. 17 mapp.
247 sub. 2 via Argine, 15 pT-1-2 - Cat. A/3 cl. 2^ vani 11,5 S.cat. mq 332 - RC€ 338,54);
pagina 5 di 7 • la proprietà esclusiva di ½ del LOTTO B (ossia del compendio immobiliare sito nel COMUNE DI BORGOCARBONARA - di cui la stessa risulta già proprietaria per il restante ½ in forza di Convenzione Matrimoniale di Comunione Legale di rep. n. 27246 del
13.01.1978 a ministero Notaio Dott. di Ostiglia (Mn) registrato a Persona_5
Mantova il 26.01.1978 al N. 335 e trascritto al Servizio P.I. di Mantova in data 09.02.1978 ai n.ri 1229/1048 - identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 17 mapp. 172 pioppeto 1^ ha 2.54.40 R.d.€ 192,15 R.a.€ 59,12);
• la proprietà esclusiva dell'intero LOTTO C2 (ossia del terreno sito nel Comune di Serravalle A Po (MN) identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 29 mapp. 113 semin. irrig. 1^ ha 7.29.50 R.d.€ 990,87 R.a.€ 715,84);
c) assegna a la proprietà esclusiva dell'intero (ossia dei Parte_1 Pt_3 terreni siti in Serravalle a Po (MN), identificati al Catasto dei Terreni al Fg. 25 mapp. 56 semin. irrig. 1^ ha 1.71.10 R.d.€ 232,40 R.a.€ 167,89 Fg. 25 mapp. 57 semin. irrig. 1^ ha 4.91.50 R.d.€ 667,60 R.a.€ 482,29 Fg. 25 mapp. 88 AA semin. irrig. 1^ ha 1.14.00 R.d.€ 154,84 R.a.€ 111,86 AB seminativo 2^ ha 0.11.50 R.d.€ 10,27 R.a.€ 8,91 Fg. 25 mapp. 102 AA semin. irrig. 1^ ha 0.32.00 R.d.€ 43,47 R.a.€ 31,40 AB seminativo 2^ ha 0.02.20 R.d.€ 1,97 R.a.€ 1,70 Fg. 25 mapp. 110 semin. irrig. 1^ ha 0.53.20 R.d.€ 72,26 R.a.€ 52,20 Fg. 25 mapp. 111 semin. irrig. 1^ ha 0.69.50 R.d.€ 94,40 R.a.€ 68,20 Fg. 25 mapp. 133 seminativo 3^ ha 0.02.16 R.d.€ 1,54 R.a.€ 1,45 Fg. 25 mapp. 134 seminativo 3^ ha 0.13.64 R.d.€ 9,72 R.a.€ 9,16 Fg. 25 mapp. 135 pioppeto 1^ ha 0.20.69 R.d.€ 17,42 R.a.€ 5,34 Fg. 25 mapp. 136 pioppeto 1^ ha 0.05.36 R.d.€ 4,51 R.a.€ 1,38 Fg. 25 mapp. 137 pioppeto 1^ ha 0.00.25 R.d.€ 0,21 R.a.€ 0,06 Fg. 25 mapp. 138 pioppeto 1^ ha 03.86.22 R.d.€ 325,13 R.a.€ 99,73 Fg. 25 mapp. 139 pioppeto 1^ ha 00.08.38 R.d.€ 7,05 R.a.€ 2,16);
d) assegna a : CP_1
• la proprietà esclusiva dell'intero , salvo il diritto di abitazione a favore di Pt_4
(ossia del compendio immobiliare sito nel COMUNE DI CP_2
SERRAVALLE A PO (MN), identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 17 mapp. 34 AA seminativo irr 1^ ha 0.09.56 R.d.€ 13,31 R.a.€ 9,38 AB orto irrig. U ha 0.04.14 R.d.€ 12,89 R.a.€ 6,20 Fg. 17 mapp. 262 seminativo 2^ ha 4.25.10 R.d.€ 395,35 R.a.€ 329,32 Fg. 17 mapp. 263 seminativo 2^ ha 0.18.10 R.d.€ 16,83 R.a.€ 14,02 Fg. 17 mapp. 265 seminativo 2^ ha 0.05.00 R.d.€ 4,65 R.a.€ 3,87 Fg. 17 mapp. 266 seminativo 2^ ha 0.00.10 R.d.€ 0,09 R.a.€ 0,08 Fg. 17 mapp. 267 seminativo 2^ ha 2.26.65 R.d.€ 210,79 R.a.€ 175,58 Fg. 17 mapp. 268 seminativo 2^ ha 0.33.35 R.d.€ 31,02 R.a.€ 25,84 ha 7.22.00 pari a CP_3 circa b.m. 23,00; al Catasto dei Fabbricati al Fg. 17 mapp. 246 sub. 2 via Argine, 15 pT-1-2
- Cat. A/3 cl. 2^ vani 14 S.cat. mq 424 - RC€ 412,13 Fg. 17 mapp. 247 sub. 1 Fg. 17 mapp. 244 sub. 1 via Argine, 15 pT - Cat. D/10 - RC€ 2.535,60 Fg. 17 mapp. 245 Fg. 17 mapp.
246 sub. 1 Fg. 17 mapp. 247 sub. 3; al Catasto dei Terreni Fg. 17 mapp. 247 sub. 2 via
Argine, 15 pT-1-2 - Cat. A/3 cl. 2^ vani 11,5 S.cat. mq 332 - RC€ 338,54);
• la proprietà esclusiva dell'intero LOTTO C3 (ossia dei terreni siti in nel Comune di Serravalle Po (MN) identificati al Catasto dei Terreni al Fg. 29 mapp. 120 prato 1^ ha 0.38.70 R.d.€ 15,59 R.a.€ 17,99 Fg. 32 mapp. 1 seminativo 2^ ha 0.77.70 R.d.€ 69,42 R.a.€ 60,19 Fg. 32 mapp. 7 prato 1^ ha 0.11.10 R.d.€ 4,47 R.a.€ 5,16 Fg. 32 mapp. 17 pioppeto 1^ ha 1.36.00 R.d.€ 122,92 R.a.€ 35,12 Fg. 32 mapp. 16 pioppeto 1^ ha 1.07.00 R.d.€ 96,71 R.a.€ 27,63 ha 24.81.70 pari a circa b.m. 79,07); CP_3
pagina 6 di 7 • le ulteriori attività e passività di cui ai punti 21 e 28 della sentenza n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022;
e) quantifica il conguaglio che è tenuta a corrispondere a Parte_1 CP_2
in Euro 21.203,70 e il conguaglio che è tenuto a corrispondere alla
[...] CP_1 stessa in Euro 1.1018,60; CP_2
f) dà atto che per effetto della presente divisione non viene a costituirsi alcuna servitù di passaggio a favore e a carico degli immobili oggetto di divisione;
g) ordina all'Agenzia del Territorio e agli altri uffici competenti di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento nei relativi RR.II.;
h) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido;
i) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
5.06.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Massimo De Luca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3088/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUFFOLI Parte_1 C.F._1
NICOLA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURATTO CP_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. CLAUDIO SILOCCHI;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRINI CP_2 C.F._3
GIOVANNI.
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e divisione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- chiede la rimessione della causa al collegio per la decisione oppure l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 789, III comma, c.p.c., in considerazione di quanto esposto al punto 1) A) del presente atto.
- rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alle conclusioni: - conferma le conclusioni formulate nell'atto di citazione in data
1.8.2017, e cioè:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata di
“Cessione di quota sociale e modifiche di patti sociali della Parte_2
con sede in Magnacavallo in Via Brasilette n. 10”, con autentica di
[...] firma del dott. notaio in Poggio Rusco (MN), rep. n. 43978, racc. n. 3038, in Persona_1 data 27.4.1991, in quanto dissimulante donazione a favore del sig. , con ogni CP_1 conseguenza di legge, per i motivi in atti proposti;
accertarsi e dichiararsi la lesione della quota di legittima della sig. , a causa Parte_1 del testamento del sig. , e, conseguentemente, disporsi la riduzione delle Parte_2 disposizioni testamentarie ivi contenute, ex art. 554 c.c., e la riduzione delle donazioni, ex art. 555 c.c., ed assegnarsi alla sig. la quota alla stessa spettante, ex art. 542, Parte_1
II comma, c.c., per i motivi in atti proposti;
disporsi la divisione dell'asse ereditario del sig. , assegnando alla sig. Parte_2 Pt_1
la piena ed esclusiva proprietà della quota che risulterà dall'espletanda
[...] Consulenza Tecnica d'Ufficio ed ordinando al sig. ed alla sig. CP_1 CP_2 di consegnare alla sig. la quota alla stessa spettante libera da persone, cose e Parte_1 quant'altro, per i motivi in atti proposti;
ordinarsi al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Mantova – Servizi di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con espresso esonero dello stesso da ogni responsabilità in merito.
IN OGNI CASO: spese e compensi di causa rifusi, oltre 15% rimborso spese forfetario, oltre 4% C.P.F. e 22% I.V.A. come per legge”
Per parte convenuta : “Disporsi la divisione dell'asse ereditario del CP_1
Sig. in conformità con il progetto divisionale predisposto dal CTU Dott. Persona_2 (denominato “proposta divisionale 2” o “secondo progetto”) e Persona_3 depositato in Cancelleria in data 13.2.2025.
Spese del giudizio interamente compensate.”
Per parte convenuta : “Piaccia al Tribunale illustrissimo, CP_2 riconfermate tutte le richieste, istanze, argomentazioni, deduzioni, eccezioni, produzioni, nessuna esclusa, da ritenersi qui riprodotte già avanzate in comparsa di costituzione e risposta, respinta ogni contraria diversa istanza, argomentazione, deduzione, eccezione,
pagina 2 di 7 produzione, tutte infondate ed illegittime se non confermanti le tesi e ragioni della convenuta:
In via principale:
1) disporsi la divisione, previa eventuale collazione delle donazioni ricevute dagli eredi di
con formazione di quoti e/o assegnazioni di beni individuati, dell'asse Parte_2 ereditario del Sig. assegnando a la piena ed esclusiva Parte_2 CP_2 proprietà della quota di legittima, pari ad un quarto del suddetto asse, ai sensi art.542 c.c. così come risulterà dall'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio ed ordinando ai Sig. e di consegnare al Sig.ra la quota e/o i beni CP_1 Parte_1 CP_2 individuati alla stessa spettante, libera da persone, cose e quant'altro, per i motivi in atti esposti.
2) ordinarsi al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Mantova, servizi di pubblicità e/o del territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con espresso esonero dello stesso da ogni responsabilità in merito.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del sottoscritto difensore che di tutte ulteriori spese e competenze dell'adottanda C.T.U., da porsi a carico dell'attrice”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. ha evocato in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 rispettivamente fratello e madre, per veder riconosciuta e reintegrata, mediante riduzione delle disposizione testamentarie lasciate dal padre e delle donazioni effettuate Parte_2 in vita dal de cuius al figlio , la quota di legittima a essa spettante, CP_1 chiedendo altresì pronunciarsi l'inefficacia ovvero la nullità dell'atto di cessione di quote societarie stipulato tra il fratello e un soggetto terzo in quanto dissimulante donazione.
L'attrice, infine, ha formulato domanda di divisione del compendio ereditario.
2. Si sono costituiti ritualmente i convenuti, anche formulando domande riconvenzionali.
3. Previa verifica del perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, nel corso della prima udienza di trattazione, la difesa attorea ha formulato ulteriori domande a seguito delle difese delle controparti, mentre il convenuto
[...]
ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale volta ad accertare CP_1
l'esistenza di un contratto di affitto agrario ai sensi dell'art. 49 l. n. 203/1982, originariamente formulata nella propria comparsa di costituzione.
4. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata dunque emessa sentenza parziale e non definitiva n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Mantova, con la quale:
• è stato accertato che l'attrice è stata lesa nei suoi diritti di legittimaria;
Parte_1
• sono state ridotte, in proporzione alla quota di legittima lesa spettante a (pari Parte_1
a Euro 21.279,82), le disposizioni del testamento olografo di e per l'effetto è Parte_2 stato dichiarato parzialmente inefficace il prelegato avente ad oggetto “la proprietà del
Terreno ed i fabbricati nonché il terreno di bm 15 circa fuori di Golena, attorno al pagina 3 di 7 fabbricato della corte Colombarola in libiola di Serravalle Po” assegnato al convenuto;
CP_1
• è stata attribuita all'attrice la quota di legittima a lei spettante, pari ad Parte_1
1/4 del patrimonio ereditario;
• è stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione formulata dall'attrice con riferimento alla cessione di quota sociale della Società Agricola Basile s.a.s;
• sono state rigettate le ulteriori domande ed eccezioni formulate in via preliminare e riconvenzionale dal convenuto , diverse dalla domanda di divisione della CP_1 comunione ereditaria;
• è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande di reintegrazione della legittima lesa e divisione ereditaria degli ulteriori beni facenti parte dell'asse.
5. Nel corso della successiva fase di giudizio è stata disposta CTU, con nomina del dott. agr. al fine di dare risposta ai quesiti meglio indicati nell'ordinanza del Persona_3
7.07.2022 e procedere alla divisione dell'asse.
All'esito, parte attrice e il convenuto hanno aderito al progetto CP_1 divisionale depositato dal CTU il 19.02.2025 (c.d. “proposta divisionale 2”), mentre la parte convenuta non ha sollevato osservazioni in merito al predetto CP_2 progetto divisionale, né è comparsa alle successive udienze di discussione del progetto divisionale e di precisazione delle conclusioni.
***
6. Il Collegio preliminarmente osserva come non vi sia luogo a provvedere in merito alle domande attoree, reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, volte a dichiarare l'inefficacia o la nullità della scrittura privata di “Cessione di quota sociale e modifiche di patti sociali della del Parte_2
27.4.1991 e ad accertare la lesione della quota di legittima dell'attrice, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di e delle donazioni poste in essere Parte_2 in vita dal de cuius.
Si tratta infatti di questioni già definite con sentenza parziale n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Mantova, qui da intendersi integralmente richiamata.
7. Dunque, è necessario soffermarsi esclusivamente sulle ulteriori domande di materiale reintegrazione della legittima lesa e di divisione ereditaria degli ulteriori beni facenti parte dell'asse.
8. In merito, il Collegio osserva come le parti costituite abbiano – espressamente, quanto all'attrice e al convenuto , o implicitamente, quanto alla convenuta CP_1
- aderito al progetto divisionale formulato dal CTU con relazione CP_2 depositata il 13.02.2025.
In particolare, in merito alla condotta processuale della convenuta , deve CP_2
pagina 4 di 7 evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che l'assenza del difensore costituito all'udienza di discussione del progetto divisionale non impedisca l'approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni (Cass. n. 1495/2023; n. 12949/1999; n. 3810/1988).
9. Ciò premesso, il progetto elaborato dal CTU con relazione depositata il 13.02.2025 appare senza dubbio suscettibile di essere recepito dal Collegio, dal momento che tutte le parti costituite non hanno sollevato in merito obiezioni, aderendovi, e che, come evidenziato dallo stesso consulente, esso“non comporta il frazionamento catastale dei terreni né prevede l'oneroso aggiornamento urbanistico e catastale dei fabbricati residenziali e strumentali già assegnati con prelegato a . Inoltre, non implica CP_1 la creazione di servitù tra le parti e, considerando anche i conguagli relativamente esigui, si ritiene l'ipotesi preferibile in quanto minimizza i potenziali pregiudizi per le parti coinvolte.” (cfr. pag.14 CTU in atti).
10. Da ultimo, considerato l'esito complessivo della lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in merito alle domande formulate e già definite con sentenza parziale n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Mantova e tenuto conto dell'interesse comune delle parti alle successive operazioni divisionali, concluse peraltro con l'adesione di tutte le parti al progetto elaborato dal CTU, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
11. Per le stesse ragioni, deve disporsi in via definitiva che le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, siano poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 789 c. 3 c.p.c., dichiara esecutivo il progetto divisionale indicato nella relazione depositata il 13.02.2025 dal CTU dott.
[...]
e relativi allegati, e conseguentemente: Persona_4
a) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1 [...]
e sui beni meglio indicati nel prosieguo;
CP_1 CP_2
b) assegna a : CP_2
• il diritto di abitazione sul LOTTO A (ossia sul compendio immobiliare sito nel COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN), identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 17 mapp. 34 AA seminativo irr 1^ ha 0.09.56 R.d.€ 13,31 R.a.€ 9,38 AB orto irrig. U ha 0.04.14 R.d.€ 12,89 R.a.€ 6,20 Fg. 17 mapp. 262 seminativo 2^ ha 4.25.10 R.d.€ 395,35 R.a.€ 329,32 Fg. 17 mapp. 263 seminativo 2^ ha 0.18.10 R.d.€ 16,83 R.a.€ 14,02 Fg. 17 mapp. 265 seminativo 2^ ha 0.05.00 R.d.€ 4,65 R.a.€ 3,87 Fg. 17 mapp. 266 seminativo 2^ ha 0.00.10 R.d.€ 0,09 R.a.€ 0,08 Fg. 17 mapp. 267 seminativo 2^ ha 2.26.65 R.d.€ 210,79 R.a.€ 175,58 Fg. 17 mapp. 268 seminativo 2^ ha 0.33.35 R.d.€ 31,02 R.a.€ 25,84 CP_3 ha 7.22.00 pari a circa b.m. 23,00; al Catasto dei Fabbricati al Fg. 17 mapp. 246 sub. 2 via Argine, 15 pT-1-2 - Cat. A/3 cl. 2^ vani 14 S.cat. mq 424 - RC€ 412,13 Fg. 17 mapp. 247 sub. 1 Fg. 17 mapp. 244 sub. 1 via Argine, 15 pT - Cat. D/10 - RC€ 2.535,60 Fg. 17 mapp.
245 Fg. 17 mapp. 246 sub. 1 Fg. 17 mapp. 247 sub. 3; al Catasto dei Terreni Fg. 17 mapp.
247 sub. 2 via Argine, 15 pT-1-2 - Cat. A/3 cl. 2^ vani 11,5 S.cat. mq 332 - RC€ 338,54);
pagina 5 di 7 • la proprietà esclusiva di ½ del LOTTO B (ossia del compendio immobiliare sito nel COMUNE DI BORGOCARBONARA - di cui la stessa risulta già proprietaria per il restante ½ in forza di Convenzione Matrimoniale di Comunione Legale di rep. n. 27246 del
13.01.1978 a ministero Notaio Dott. di Ostiglia (Mn) registrato a Persona_5
Mantova il 26.01.1978 al N. 335 e trascritto al Servizio P.I. di Mantova in data 09.02.1978 ai n.ri 1229/1048 - identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 17 mapp. 172 pioppeto 1^ ha 2.54.40 R.d.€ 192,15 R.a.€ 59,12);
• la proprietà esclusiva dell'intero LOTTO C2 (ossia del terreno sito nel Comune di Serravalle A Po (MN) identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 29 mapp. 113 semin. irrig. 1^ ha 7.29.50 R.d.€ 990,87 R.a.€ 715,84);
c) assegna a la proprietà esclusiva dell'intero (ossia dei Parte_1 Pt_3 terreni siti in Serravalle a Po (MN), identificati al Catasto dei Terreni al Fg. 25 mapp. 56 semin. irrig. 1^ ha 1.71.10 R.d.€ 232,40 R.a.€ 167,89 Fg. 25 mapp. 57 semin. irrig. 1^ ha 4.91.50 R.d.€ 667,60 R.a.€ 482,29 Fg. 25 mapp. 88 AA semin. irrig. 1^ ha 1.14.00 R.d.€ 154,84 R.a.€ 111,86 AB seminativo 2^ ha 0.11.50 R.d.€ 10,27 R.a.€ 8,91 Fg. 25 mapp. 102 AA semin. irrig. 1^ ha 0.32.00 R.d.€ 43,47 R.a.€ 31,40 AB seminativo 2^ ha 0.02.20 R.d.€ 1,97 R.a.€ 1,70 Fg. 25 mapp. 110 semin. irrig. 1^ ha 0.53.20 R.d.€ 72,26 R.a.€ 52,20 Fg. 25 mapp. 111 semin. irrig. 1^ ha 0.69.50 R.d.€ 94,40 R.a.€ 68,20 Fg. 25 mapp. 133 seminativo 3^ ha 0.02.16 R.d.€ 1,54 R.a.€ 1,45 Fg. 25 mapp. 134 seminativo 3^ ha 0.13.64 R.d.€ 9,72 R.a.€ 9,16 Fg. 25 mapp. 135 pioppeto 1^ ha 0.20.69 R.d.€ 17,42 R.a.€ 5,34 Fg. 25 mapp. 136 pioppeto 1^ ha 0.05.36 R.d.€ 4,51 R.a.€ 1,38 Fg. 25 mapp. 137 pioppeto 1^ ha 0.00.25 R.d.€ 0,21 R.a.€ 0,06 Fg. 25 mapp. 138 pioppeto 1^ ha 03.86.22 R.d.€ 325,13 R.a.€ 99,73 Fg. 25 mapp. 139 pioppeto 1^ ha 00.08.38 R.d.€ 7,05 R.a.€ 2,16);
d) assegna a : CP_1
• la proprietà esclusiva dell'intero , salvo il diritto di abitazione a favore di Pt_4
(ossia del compendio immobiliare sito nel COMUNE DI CP_2
SERRAVALLE A PO (MN), identificato al Catasto dei Terreni al Fg. 17 mapp. 34 AA seminativo irr 1^ ha 0.09.56 R.d.€ 13,31 R.a.€ 9,38 AB orto irrig. U ha 0.04.14 R.d.€ 12,89 R.a.€ 6,20 Fg. 17 mapp. 262 seminativo 2^ ha 4.25.10 R.d.€ 395,35 R.a.€ 329,32 Fg. 17 mapp. 263 seminativo 2^ ha 0.18.10 R.d.€ 16,83 R.a.€ 14,02 Fg. 17 mapp. 265 seminativo 2^ ha 0.05.00 R.d.€ 4,65 R.a.€ 3,87 Fg. 17 mapp. 266 seminativo 2^ ha 0.00.10 R.d.€ 0,09 R.a.€ 0,08 Fg. 17 mapp. 267 seminativo 2^ ha 2.26.65 R.d.€ 210,79 R.a.€ 175,58 Fg. 17 mapp. 268 seminativo 2^ ha 0.33.35 R.d.€ 31,02 R.a.€ 25,84 ha 7.22.00 pari a CP_3 circa b.m. 23,00; al Catasto dei Fabbricati al Fg. 17 mapp. 246 sub. 2 via Argine, 15 pT-1-2
- Cat. A/3 cl. 2^ vani 14 S.cat. mq 424 - RC€ 412,13 Fg. 17 mapp. 247 sub. 1 Fg. 17 mapp. 244 sub. 1 via Argine, 15 pT - Cat. D/10 - RC€ 2.535,60 Fg. 17 mapp. 245 Fg. 17 mapp.
246 sub. 1 Fg. 17 mapp. 247 sub. 3; al Catasto dei Terreni Fg. 17 mapp. 247 sub. 2 via
Argine, 15 pT-1-2 - Cat. A/3 cl. 2^ vani 11,5 S.cat. mq 332 - RC€ 338,54);
• la proprietà esclusiva dell'intero LOTTO C3 (ossia dei terreni siti in nel Comune di Serravalle Po (MN) identificati al Catasto dei Terreni al Fg. 29 mapp. 120 prato 1^ ha 0.38.70 R.d.€ 15,59 R.a.€ 17,99 Fg. 32 mapp. 1 seminativo 2^ ha 0.77.70 R.d.€ 69,42 R.a.€ 60,19 Fg. 32 mapp. 7 prato 1^ ha 0.11.10 R.d.€ 4,47 R.a.€ 5,16 Fg. 32 mapp. 17 pioppeto 1^ ha 1.36.00 R.d.€ 122,92 R.a.€ 35,12 Fg. 32 mapp. 16 pioppeto 1^ ha 1.07.00 R.d.€ 96,71 R.a.€ 27,63 ha 24.81.70 pari a circa b.m. 79,07); CP_3
pagina 6 di 7 • le ulteriori attività e passività di cui ai punti 21 e 28 della sentenza n. 334/2022 pubblicata il 19.04.2022;
e) quantifica il conguaglio che è tenuta a corrispondere a Parte_1 CP_2
in Euro 21.203,70 e il conguaglio che è tenuto a corrispondere alla
[...] CP_1 stessa in Euro 1.1018,60; CP_2
f) dà atto che per effetto della presente divisione non viene a costituirsi alcuna servitù di passaggio a favore e a carico degli immobili oggetto di divisione;
g) ordina all'Agenzia del Territorio e agli altri uffici competenti di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento nei relativi RR.II.;
h) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido;
i) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
5.06.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Massimo De Luca
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