Articolo 8 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 7Articolo 9
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30 dicembre 1949
Art. 8.
Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonche' degli edifici di culto delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera d) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire dei certificato, dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.
I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e lo ammontare dei lavori eseguiti.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949