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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16349/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16349 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.01.1975;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabiana Fiorani, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 30.10.2010, che dall'unione erano nati i figli
(Roma, 10.08.2011) e (Roma, 13.05.2020), e che nel tempo la Per_1 Per_2 relazione era andata deteriorandosi essendo venuti meno l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati, stabilendo residenze autonome nel mutuo rispetto quale base fondamentale della convivenza civile e delle relazioni interpersonali, con obbligo di preventiva comunicazione finalizzata al bene ed alla gestione dei figli;
2)
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori;
4) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento stabile prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione sita in Roma, alla via del Forte Braschi n. 88, attuale casa coniugale, di proprietà della madre;
5) La casa coniugale, sita in Roma. via del Forte Braschi n. 88 di proprietà della moglie resta assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente ai piccoli ed Per_1
. Il sig. già da qualche mese sta cercando una soluzione Per_2 CP_1 abitativa adatta alle sue esigenze. Le spese ordinarie sulla casa coniugale
(manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali ordinarie) e quelle straordinarie verranno pertanto sostenute dalla moglie;
inoltre, la stessa continuerà a pagare, e sino all'estinzione, le rate del mutuo alla medesima intestato
(di cui il sig. è garante), acceso presso la banca per l'acquisto CP_1 CP_2 della predetta casa, per l'importo mensile di € 826,37=; 6) La Sig.ra Notariale continuerà a pagare l'assicurazione annuale sulla casa;
7) Il Sig. CP_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e sociali degli stessi e con gli impegni professionali e non professionali dei genitori, terrà con sé i figli, dall'uscita di scuola: • due giorni alla settimana, dalle ore 14.00 il minore Per_1
e dalle ore 17 il minore ed entrambi quindi fino alle ore 19.00, Per_2 accompagnandoli alle eventuali attività sportive e/o ricreative pomeridiane;
• a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì e fino al lunedì mattina successivo, accompagnandoli a scuola, nonché, in altre occasioni, secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, anche in considerazione delle trasferte o dei fine settimana ordinariamente lavorativi della madre ed in considerazione dei fine settimana ordinariamente lavorativi del padre;
• a seguito del reperimento di adeguata sistemazione abitativa, il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi ordinari ed alle esigenze dei minori, potrà tenere con sé i figli per due giorni infrasettimanali (da concordarsi compatibilmente alle reciproche esigenze dei genitori e agli impegni dei bambini) dalle ore 14.00 (uscita di scuola del figlio ) e dalle ore 17 (uscita di scuola Per_1 del figlio ), con pernotto presso di sé ed accompagnandoli la mattina Per_2 successiva all'orario di ingresso delle rispettive scuole;
8) Il sig. e la CP_1 sig.ra , compatibilmente con i propri turni di lavoro ordinario, rinunciano Parte_1 alla spontanea assunzione di lavoro straordinario ove si renda necessaria la loro collaborazione nell'interesse dei figli. Il sig. nei due giorni CP_1 infrasettimanali in cui i bambini saranno affidati al padre con pernotto presso lo stesso, • si renderà disponibile ad accompagnare i figli a scuola all'orario di inizio delle lezioni. In caso di malattia di uno o di entrambi i figli, il padre si renderà disponibile a provvedere all'assistenza ed alle cure del/dei minore/i, laddove la madre abbia impegni professionali;
9) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
• le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze estive per 2 settimane continuative, previo accordo tra i coniugi, in un periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
10) Il Sig. in ragione delle circostanze menzionate, CP_1 corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di Parte_1 contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei due figli minori, la somma complessiva di € 170,00 (centosettanta/00) per ciascun figlio, che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. La predetta somma verrà versate sul cc IBAN [...] intestato alla sig.ra ed acceso presso la Banca BPER, Banca Popolare dell'Emilia- Parte_1
Romagna. Il sig. tenendo conto della tredicesima mensilità che viene CP_1 allo stesso accreditata, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 25 di Parte_1 ogni mese di dicembre a decorrere dalla omologazione delle presenti condizioni, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei due figli minori, in luogo dei 170,00 euro per ciascun figlio previsti per le altre mensilità, la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. La predetta somma verrà versata sempre sul cc
IBAN [...] intestato alla sig.ra ed Parte_1 acceso presso la Banca Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Inoltre, il CP_2 sig. s'impegna ad aumentare di € 30,00 mensili per ciascun figlio il CP_1 contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei due minori a decorrere dalla mensilità di scadenza della ultima rata del prestito con cessione del quinto allo stato gravante sulla propria situazione reddituale. 11) Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli riguardanti la scuola e la formazione scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo - e come dappresso meglio specificato- libri, gite, etc.) e le attività sportive dei bambini
(compreso adeguato abbigliamento, adeguate calzature o completi della squadra ed eventuali attrezzature) nonché nella eguale misura del 50% a tutte le altre spese da determinarsi con riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Roma del
17 dicembre 2014, secondo il seguente schema: • Le spese straordinarie per i quali i genitori concorrono al 50% e subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono dunque suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere e relativi esami per il conseguimento delle certificazioni, prescuola, doposcuola, spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (automobile), conseguimento della patente presso autoscuola privata;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. • Le spese straordinarie per i quali i genitori concorrono al 50% sono suddivise nelle seguenti categorie: • eventuale baby sitter che si rendesse eventualmente necessaria per questioni di lavoro ordinario e impossibilità dell'altro genitore di occuparsi dei bambini per improrogabili questioni di lavoro ordinario;
assicurazione sanitaria annuale Casagit;
spese medico sanitarie non rimborsate da o la franchigia richiesta CP_3 dall'assicurazione: spese per interventi chirurgici, spese protesiche, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, medicine da banco o su prescrizione”. • Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza via mail. • Le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti o da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN e non integralmente rimborsate da in difetto di accordo sulla terapia CP_3 con specialista private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
12) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta via e-mail o tramite sistemi di messaggistica di telefonia mobile da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta con pagamento da effettuarsi entro i quindici giorni dalla presentazione delle spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, via e-mail, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il 5 del mese successivo alla spesa. Il rimborso dovrà avvenire tramite bonifico entro i 15 giorni successivi alla richiesta rispetto all'invio della documentazione;
in ipotesi di spese sanitarie non riconosciute da , il CP_3 genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, via e-mail, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il 5 del mese successivo alla conferma da parte che quella particolare spesa non è coperta. Il CP_3 rimborso dovrà avvenire tramite bonifico entro i 15 giorni successivi alla richiesta rispetto all'invio della documentazione. 13) I coniugi concordano che la somma di
€ 7000,00=, attualmente investita sotto forma di assicurazione presso Poste
Italiane ed intestata al sig. ma proveniente da comuni risparmi, venga CP_1 integralmente destinata a n. 2 buoni postali, di pari importo, intestati distintamente ai due figli minori, ed;
il sig. si impegna quindi ad Per_1 Per_2 CP_1 inoltrare relativa richiesta entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione;
14) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. 15) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
16) i coniugi si impegnano ad evitare qualsiasi condotta che possa pregiudicare la serenità dei figli minori, a non assumere in loro presenza atteggiamenti o ad usare espressioni offensive dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli minori nella frequentazione di eventuali nuovi compagni sentimentali, laddove non si tratti di una relazione stabile e consolidata;
17) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche nei confronti di entrambi i figli minori”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie esulanti dal contenuto dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
16349/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.10.2010;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00584, parte I, serie 09);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva. Così deciso in Roma, in data 08.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16349 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.01.1975;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabiana Fiorani, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 30.10.2010, che dall'unione erano nati i figli
(Roma, 10.08.2011) e (Roma, 13.05.2020), e che nel tempo la Per_1 Per_2 relazione era andata deteriorandosi essendo venuti meno l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati, stabilendo residenze autonome nel mutuo rispetto quale base fondamentale della convivenza civile e delle relazioni interpersonali, con obbligo di preventiva comunicazione finalizzata al bene ed alla gestione dei figli;
2)
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori;
4) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento stabile prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione sita in Roma, alla via del Forte Braschi n. 88, attuale casa coniugale, di proprietà della madre;
5) La casa coniugale, sita in Roma. via del Forte Braschi n. 88 di proprietà della moglie resta assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente ai piccoli ed Per_1
. Il sig. già da qualche mese sta cercando una soluzione Per_2 CP_1 abitativa adatta alle sue esigenze. Le spese ordinarie sulla casa coniugale
(manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali ordinarie) e quelle straordinarie verranno pertanto sostenute dalla moglie;
inoltre, la stessa continuerà a pagare, e sino all'estinzione, le rate del mutuo alla medesima intestato
(di cui il sig. è garante), acceso presso la banca per l'acquisto CP_1 CP_2 della predetta casa, per l'importo mensile di € 826,37=; 6) La Sig.ra Notariale continuerà a pagare l'assicurazione annuale sulla casa;
7) Il Sig. CP_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e sociali degli stessi e con gli impegni professionali e non professionali dei genitori, terrà con sé i figli, dall'uscita di scuola: • due giorni alla settimana, dalle ore 14.00 il minore Per_1
e dalle ore 17 il minore ed entrambi quindi fino alle ore 19.00, Per_2 accompagnandoli alle eventuali attività sportive e/o ricreative pomeridiane;
• a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì e fino al lunedì mattina successivo, accompagnandoli a scuola, nonché, in altre occasioni, secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, anche in considerazione delle trasferte o dei fine settimana ordinariamente lavorativi della madre ed in considerazione dei fine settimana ordinariamente lavorativi del padre;
• a seguito del reperimento di adeguata sistemazione abitativa, il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi ordinari ed alle esigenze dei minori, potrà tenere con sé i figli per due giorni infrasettimanali (da concordarsi compatibilmente alle reciproche esigenze dei genitori e agli impegni dei bambini) dalle ore 14.00 (uscita di scuola del figlio ) e dalle ore 17 (uscita di scuola Per_1 del figlio ), con pernotto presso di sé ed accompagnandoli la mattina Per_2 successiva all'orario di ingresso delle rispettive scuole;
8) Il sig. e la CP_1 sig.ra , compatibilmente con i propri turni di lavoro ordinario, rinunciano Parte_1 alla spontanea assunzione di lavoro straordinario ove si renda necessaria la loro collaborazione nell'interesse dei figli. Il sig. nei due giorni CP_1 infrasettimanali in cui i bambini saranno affidati al padre con pernotto presso lo stesso, • si renderà disponibile ad accompagnare i figli a scuola all'orario di inizio delle lezioni. In caso di malattia di uno o di entrambi i figli, il padre si renderà disponibile a provvedere all'assistenza ed alle cure del/dei minore/i, laddove la madre abbia impegni professionali;
9) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
• le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze estive per 2 settimane continuative, previo accordo tra i coniugi, in un periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
10) Il Sig. in ragione delle circostanze menzionate, CP_1 corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di Parte_1 contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei due figli minori, la somma complessiva di € 170,00 (centosettanta/00) per ciascun figlio, che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. La predetta somma verrà versate sul cc IBAN [...] intestato alla sig.ra ed acceso presso la Banca BPER, Banca Popolare dell'Emilia- Parte_1
Romagna. Il sig. tenendo conto della tredicesima mensilità che viene CP_1 allo stesso accreditata, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 25 di Parte_1 ogni mese di dicembre a decorrere dalla omologazione delle presenti condizioni, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei due figli minori, in luogo dei 170,00 euro per ciascun figlio previsti per le altre mensilità, la somma di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. La predetta somma verrà versata sempre sul cc
IBAN [...] intestato alla sig.ra ed Parte_1 acceso presso la Banca Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Inoltre, il CP_2 sig. s'impegna ad aumentare di € 30,00 mensili per ciascun figlio il CP_1 contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei due minori a decorrere dalla mensilità di scadenza della ultima rata del prestito con cessione del quinto allo stato gravante sulla propria situazione reddituale. 11) Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli riguardanti la scuola e la formazione scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo - e come dappresso meglio specificato- libri, gite, etc.) e le attività sportive dei bambini
(compreso adeguato abbigliamento, adeguate calzature o completi della squadra ed eventuali attrezzature) nonché nella eguale misura del 50% a tutte le altre spese da determinarsi con riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Roma del
17 dicembre 2014, secondo il seguente schema: • Le spese straordinarie per i quali i genitori concorrono al 50% e subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono dunque suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere e relativi esami per il conseguimento delle certificazioni, prescuola, doposcuola, spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (automobile), conseguimento della patente presso autoscuola privata;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. • Le spese straordinarie per i quali i genitori concorrono al 50% sono suddivise nelle seguenti categorie: • eventuale baby sitter che si rendesse eventualmente necessaria per questioni di lavoro ordinario e impossibilità dell'altro genitore di occuparsi dei bambini per improrogabili questioni di lavoro ordinario;
assicurazione sanitaria annuale Casagit;
spese medico sanitarie non rimborsate da o la franchigia richiesta CP_3 dall'assicurazione: spese per interventi chirurgici, spese protesiche, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, medicine da banco o su prescrizione”. • Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza via mail. • Le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti o da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN e non integralmente rimborsate da in difetto di accordo sulla terapia CP_3 con specialista private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
12) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta via e-mail o tramite sistemi di messaggistica di telefonia mobile da parte dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta con pagamento da effettuarsi entro i quindici giorni dalla presentazione delle spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, via e-mail, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il 5 del mese successivo alla spesa. Il rimborso dovrà avvenire tramite bonifico entro i 15 giorni successivi alla richiesta rispetto all'invio della documentazione;
in ipotesi di spese sanitarie non riconosciute da , il CP_3 genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, via e-mail, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il 5 del mese successivo alla conferma da parte che quella particolare spesa non è coperta. Il CP_3 rimborso dovrà avvenire tramite bonifico entro i 15 giorni successivi alla richiesta rispetto all'invio della documentazione. 13) I coniugi concordano che la somma di
€ 7000,00=, attualmente investita sotto forma di assicurazione presso Poste
Italiane ed intestata al sig. ma proveniente da comuni risparmi, venga CP_1 integralmente destinata a n. 2 buoni postali, di pari importo, intestati distintamente ai due figli minori, ed;
il sig. si impegna quindi ad Per_1 Per_2 CP_1 inoltrare relativa richiesta entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione;
14) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. 15) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
16) i coniugi si impegnano ad evitare qualsiasi condotta che possa pregiudicare la serenità dei figli minori, a non assumere in loro presenza atteggiamenti o ad usare espressioni offensive dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli minori nella frequentazione di eventuali nuovi compagni sentimentali, laddove non si tratti di una relazione stabile e consolidata;
17) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche nei confronti di entrambi i figli minori”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie esulanti dal contenuto dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
16349/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.10.2010;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00584, parte I, serie 09);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva. Così deciso in Roma, in data 08.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi