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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G.60 37/2023, avverso la sentenza n. 15704/2023 emessa dal Tribunale di Roma nella causa civile di separazione personale iscritta al n. 77207/2018 del Ruolo Generale tra nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Francesco Marranghello (c.f.
) del Foro di Civitavecchia, in virtù di procura alle liti in calce al C.F._2 ricorso introduttivo dell'appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Fiumicino (RM), Via della Torre Clementina n. 36
APPELLANTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso dall'avv. Daniele CIRULLI (c.f. ), presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 50
APPELLATO nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: per l'appellante: “In via preliminare, accertare e, per l'effetto, dichiarare la nullità della Sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., per le ragioni dinanzi esposte. In via principale, nel merito, ritenere fondati i motivi dedotti in narrativa e, in parziale riforma della Sentenza n. 15704/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Cecilia Pratesi, nel giudizio recante R.G. n. 77207/2018, pubblicata in data 31.10.2023, per l'effetto: - pronunciare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al Sig. per grave violazione dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio in primis il dovere di fedeltà concretizzatasi con l'aver intrapreso una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata la causa unica della rottura dell'unione coniugale;
- condannare il Sig. al pagamento di un contributo di mantenimento in favore CP_1 della Sig.ra pari ad € 700,00 (euro settecento/zerozero), rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_
- disporre che il Sig. contribuisca al pagamento del 70% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale in favore della Sig.ra - con vittoria Parte_1 di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare la domanda di riforma della sentenza appellata ed in particolare rigettare la domanda di addebito della separazione e di riforma del capo relativo al pagamento del mantenimento da versarsi a favore della signora
dichiarare, altresì, inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento del Pt_1
70% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale in favore della signora e comunque alla stessa non dovute. Con vittoria di spese e spettanze professionali Pt_1 del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023 ha proposto appello davanti a Parte_1 questa Corte, avverso la sentenza n. 15704/2023 emessa il 13.10.2023 dal Tribunale di Roma, all'esito del giudizio rubricato al n. 77207/2018 R.G., con la quale era stato così testualmente disposto:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, 24/09/1964) Parte_1
e (PADULI (BN), 11/01/1965) che hanno contratto matrimonio in Roma in CP_1 data 03/08/1991 (atto 01013, parte II, serie A05, anno 1991);
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, Viale Capo Spartivento n. 31;
- fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, pone a carico del resistente in favore della ricorrente un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat, con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, pone a carico del resistente un assegno perequativo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat, con base dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre all' 80% delle spese straordinarie necessarie per le stesse, regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario;
- spese compensate.
L'appellante ha premesso che:
- aveva convenuto innanzi al Tribunale di Roma il proprio coniuge, , per CP_1 sentire:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
2. Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Ostia Lido Roma, Via Capo Spartivento n. 31, int. 21 (censita al N.C.E.U. Foglio 1095, P.lla 61, Subalterno 20, Zona Censuaria 7, Categoria A/2, Classe 3, Vani 6,5, rendita cat. € 990,31), con quanto in essa contenuto, essendosene il marito già allontanato ed avendo già provveduto ad asportare beni ed effetti di uso personale;
3. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso Per_1 la madre, con cui vive anche la figlia maggiorenne Disporre in ordine alle modalità Per_2 di frequentazione del padre con la figlia minore;
4. Porre l'obbligo a carico del marito di corrispondere mensilmente alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il suo mantenimento, la somma di € 700,00 o quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre € 50,00 a titolo di contributo per il sostentamento dei due cani;
5. Porre inoltre l'obbligo a carico del marito di corrispondere mensilmente alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , la somma di € 800,00 (€ Per_1
400,00 per ciascuna figlia) o quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. Porre l'obbligo a carico del marito di contribuire, nella misura del 70%, al pagamento delle spese scolastiche e di istruzione relative alle figlie, nonché di quelle straordinarie, sportive e mediche, preventivamente concordate, non coperte dal SSN relative alla moglie ed alle figlie;
7. Porre l'obbligo a carico del marito di provvedere al pagamento delle rate di mutuo ipotecario indicato in premessa contratto per l'acquisto della casa familiare, ciò sino alla sua estinzione;
8. Disporre che l'autovettura Fiat 500 L targata EY 393 DB, di proprietà di entrambi i coniugi pur intestata al marito, sia lasciata nella disponibilità della moglie. In caso di vendita di detta autovettura da parte del marito, porre l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere alla moglie il 50% del prezzo ricavato dalla vendita;
9. con vittoria di spese e compensi di giudizio.” ;
- a sostegno della domanda, la ricorrente aveva dedotto che: “L'unione tra i coniugi è proseguita serena e felice fino a un paio di anni fa circa quando sono cominciati dissidi e incomprensioni, divenuti via via sempre più frequenti fino a sfociare in aspre discussioni. Man mano i rapporti tra i coniugi sono divenuti sempre più freddi. La conflittualità si è poi inasprita nel corso degli ultimi mesi, finché in data 24/09/2018, al termine di un alterco, il CP_ Sig. decideva di allontanarsi dalla casa familiare, lasciando la moglie e le figlie e si trasferiva presso l'abitazione dei propri genitori.” ;
- in data 07.03.2019, si era costituito in giudizio , per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) assegnare la casa coniugale sita in Ostia Lido alla Via Capo Spartivento n. 31 alla moglie Signora che rimarrà a viverci con la figlia Parte_1 minore e con la figlia maggiorenne La signora dovrà farsi carico Per_1 Per_2 Pt_1 del pagamento dei costi di gestione, delle utenze e degli oneri condominiali;
2) al signor CP_
, pur essendosene allontanato, dovrà essere consentito di asportare i beni ed effetti personali di cui sub. d) della narrativa entro 30 giorni dall'udienza Presidenziale;
3) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la Per_1 casa coniugale;
il padre avrà diritto di vedere la minore almeno due pomeriggi Per_1 settimanali compatibilmente con gli orari di lavoro del padre, nonché un week- end al mese dal venerdì sera alla domenica sera al fine di consentire al padre di mantenere con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo e che la stessa deve avere con ciascuno dei genitori CP_ (art. 337 ter comma 1 c.c.). A tal proposito il Signor si rende, fin da ora, disponibile ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico per il recupero del rapporto CP_ genitore/figlio; 4) il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di €. 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€. 200,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie scolastiche CP_ ed extra, mediche non rientranti nel SSN;
5) il signor verserà a titolo di mantenimento del coniuge l'importo di €. 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT fin quando la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa, nonché verserà la somma mensile di €. 25,00 per il mantenimento degli animali di affezione (n. 2 cagnolini di razza CP_ chihuahua); 6) il Signor si farà carico del pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale la cui rata mensile ammonta a circa €. 486,63 – con pagamento semestrale posticipato, salvo diverso accordo inerente all'eventuale decisione di porre in vendita l'immobile casa coniugale per estinguere il mutuo su di esso gravante;
7) l'autovettura Fiat 500L di proprietà ed intestata al signor rimarrà nella disponibilità dello stesso CP_1 per le esigenze lavorative di reperibilità che impongono l'immediata disponibilità del resistente nel caso di chiamata in servizio. Nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra e conseguente assegnazione alla signora si chiede che la stessa Pt_1 provveda a propria cura e spese alla voltura dell'intestazione dell'autovettura sostenendone i relativi costi di gestione (bollo ed assicurazione). Con vittoria di spese competente e spettanze professionali”;
- all'udienza presidenziale del 20.03.2019, il Giudice delegato, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, aveva emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone che la figlia minore sia collocata prevalentemente presso la madre in Per_1
Roma Ostia Via Capo Spartivento n. 31; 4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo Per_1 vorrà e, comunque, in difetto di diverso accordo, due pomeriggi a settimana, da individuare compatibilmente con le esigenze della minore e con quelle lavorative del padre, dall'uscita di scuola fino alle 20.30, due weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.30, durante le festività natalizie in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, e comunque, in difetto di diverso accordo, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le festività pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta e, infine, 15 giorni durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
5) assegna a la casa coniugale sita in Roma Ostia Via Capo Parte_1
Spartivento n. 31;
6) pone a carico di il pagamento della somma mensile pari ad euro 300,00 CP_1 quale contributo al mantenimento della moglie nonché della somma Parte_1 mensile pari ad euro 500,00 quale contributo per il mantenimento delle figlie e Per_2
da versarsi a presso il suo domicilio ovvero a mezzo bonifico Per_1 Parte_1 bancario o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2019, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) pone a carico di il pagamento dell'80% delle spese straordinarie mediche CP_1
(interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per le figlie Per_2
e da concordarsi preventivamente e da documentarsi, come da Protocollo vigente Per_1 presso il Tribunale di Roma”;
- con memoria integrativa depositata il 27.09.2019, aveva chiesto al Giudice Parte_1 adito di “pronunciare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al Sig. CP_1 per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio in primis il dovere di fedeltà concretizzatesi con l'aver intrapreso una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata la causa unica della rottura dell'unione coniugale” e aveva chiesto, inoltre, la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti relativi alle modalità di visita delle figlie e all'assegnazione della casa coniugale, mentre in relazione all'assegno di mantenimento della ricorrente e delle figlie e tutto il resto, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati con Ordinanza del 20.03.2019, aveva domandato l'accoglimento delle conclusioni già rese con il ricorso introduttivo;
- con memoria integrativa del 17.10.2019, il resistente aveva chiesto la separazione dei coniugi e con contestuale rigetto della richiesta di addebito CP_1 Parte_1 di responsabilità, la conferma dei provvedimenti relativi alle modalità di visita delle figlie e l'assegnazione della casa coniugale. Per tutto il resto, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti del Tribunale, aveva insistito per l'accoglimento delle conclusioni rese con la comparsa di costituzione e risposta;
-concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevati ed espletata l'attività istruttoria domandata da entrambe le parti (prova per testi e interrogatorio formale), concessi, infine, i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Roma aveva infine pronunciato la sentenza impugnata, pubblicata il 31.10.2023. Tanto premesso, a sostegno del proposto gravame la ha formulato i seguenti Pt_1 motivi:
1) Travisamento dei fatti. Le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di prime cure.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, secondo il quale la crisi coniugale era antecedente al 2016, la copiosa documentazione prodotta dalla con la memoria integrativa e con la memoria Pt_1 istruttoria dimostrava, invce, che la causa del venir meno della affectio coniugalis era la relazione coniugale intrapresa dal resistente con una collega di lavoro divenuta partner CP_ del proprio nel 2016. A tal fine, l'appellante ha evidenziato che:
- la crisi coniugale non poteva essere antecedente al 2016, come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, in quanto nell'agosto del 2016 i coniugi avevano festeggiato le nozze d'argento in modo sereno e in perfetta intesa di coppia;
- la ricorrente nell'atto introduttivo aveva espressamente dichiarato che “L'unione tra i coniugi è proseguita serena e felice fino a un paio di anni fa circa quando sono cominciati dissidi e incomprensioni, divenuti via via sempre più frequenti fino a sfociare in aspre discussioni. Man mano i rapporti tra i coniugi sono divenuti sempre più freddi. La conflittualità si è poi inasprita nel corso degli ultimi mesi, finché in data 24/09/2018, CP_ al termine di un alterco, il Sig. decideva di allontanarsi dalla casa familiare, lasciando la moglie e le figlie e si trasferiva presso l'abitazione dei propri genitori.”;
- con la memoria integrativa la ricorrente aveva poi collocato la crisi tra i coniugi “a cavallo tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017”; in sede di interrogatorio formale, la aveva affermato: “l'ultimo rapporto intimo Pt_1 lo abbiamo avuto nel 2015; “dal 2016 litigavamo era diventato un estraneo, non era l'uomo che avevo sposato ed io pensavo inizialmente che fosse molto stanco per il lavoro”; “dal 2016 non dormiva più con me adducendo varie scuse.”.
2) Erroneità e contraddittorietà della motivazione della Sentenza appellata sulla domanda di addebito per travisamento ed erronea valutazione di un fatto decisivo.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che:
- il Tribunale di Roma, pur non negando la sussistenza della relazione extraconiugale del resistente, aveva però erroneamente escluso che detta relazione costituisse la ragione esclusiva della separazione, avendone il giudice di primo grado individuato la causa nei generici “dissidi e incomprensioni” richiamati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, senza però considerare che la causa di tali dissidi e incomprensioni tra i coniugi non CP_ poteva che essere rinvenuta nella relazione extraconiugale del con la collega di lavoro della quale la era venuta a conoscenza per il tramite Controparte_2 Pt_1 della figlia maggiore solo successivamente all'udienza presidenziale, come Per_2 dimostrato dalla documentazione prodotta dalla in corso di causa, e in Pt_1 particolare da un messaggio Messenger, datato 15.01.2019, (allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente) inviato dalla all'odierno appellato, con il quale CP_2 la donna si lamentava del fatto che il TI si sentisse in colpa per aver lasciato la famiglia per stare con lei e proprio il ammetteva chiaramente che la Sig.ra CP_1 CP_2 era stata il “motore” della separazione dalla moglie, e da un altro messaggio, datato 27.01.2019, pure allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente, in cui il TI scriveva alla “… e tu con tutta questa sicurezza non apprezzi la tua vittoria CP_2 schiacciante su una moglie a cui sei riuscita a soffiare il marito (...)”.
3) Travisamento dei fatti, carenza istruttoria e contraddittorietà della motivazione per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.
Ha dedotto, sul punto, l'appellante che il Tribunale di Roma aveva erroneamente ritenuto equo stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in soli € 300,00 mensili, rivalutabili ex lege, nonostante avesse ritenuto che: la rottura del matrimonio non era addebitabile alla la attualmente non svolgeva Pt_1 Pt_1 attività lavorativa e nel corso del matrimonio non aveva mai lavorato;
per ragioni anagrafiche, difficilmente la suddetta avrebbe potuto inserirsi nel mondo del lavoro in misura tale da divenire pienamente autonoma;
nonostante avesse ricevuto per successione ereditaria l'importo di € 55.000,00, lo aveva utilizzato per stipulare una polizza in favore delle figlie, pur a fronte di una situazione economica non certo florida.
Inoltre, la ha rilevato che la determinazione dell'importo dell'assegno di Pt_1 mantenimento, da parte del Giudice di prime cure, non era sicuramente parametrata alla CP_ reale capacità reddituale del , il quale non aveva ottemperato all'ordinanza istruttoria dell'01.12.2022, omettendo di depositare la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge.
In ogni caso, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non aveva CP_ tenuto conto del fatto che il abitava presso la madre e non sosteneva spese abitative.
Infine, non rivestiva alcuna rilevanza, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno in favore dell'appellante la patologia dalla quale risultava affetto l'appellato (leucemia linfatica cronica), come da parere medico prodotto dalla Pt_1
4) Illegittimità della Sentenza per omessa pronuncia - Violazione dell'art. 112 c.p.c. .
Al riguardo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non si era pronunciato sulla domanda avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere “il pagamento del 70% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale”.
La ha concluso chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità della sentenza Pt_1 impugnata, per violazione dell'articolo 112 c.p.c. e, nel merito, di addebitare la separazione CP_ al , per grave violazione del dovere di fedeltà e di determinare in € 700,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'appellato in favore della
Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pt_1
Con decreto del 19 dicembre 2023 il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 12 dicembre 2024, successivamente differita di ufficio al 5 giugno 2025, con termine all'appellato fino al 31 luglio 2024 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 29 luglio 2024 si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha impugnato e contestato punto per punto l'atto di gravame, deducendo, CP_1 specificamente che, come emerso dalle dichiarazioni della stessa ricorrente e dalla svolta istruttoria:
- i rapporti tra i coniugi erano molto tesi già anni prima della domanda di separazione;
-in sede di interrogatorio, la aveva dichiarato che già a far data dall'anno 2015 ella Pt_1 non aveva più rapporti sessuali con il marito, segno inequivocabile di una rottura del rapporto CP_ di coniugio, confermato dalla circostanza, non contestata dalla appellante, che il signor dormiva, da anni, sul divano;
- era chiaramente falsata la ricostruzione degli accadimenti storici fornita dall'appellante a sostegno della domanda di addebito, considerato che, in primo grado, la signora non Pt_1 aveva fornito alcuna prova dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal CP_ signor , a far data dall'anno 2016, come dalla stessa dichiarato;
- i messaggi prodotti dalla erano tutti risalenti all'anno 2019, epoca successiva alla Pt_1 CP_ definitiva rottura del rapporto di coniugio, essendosi il allontanato dalla casa familiare il 24 settembre 2018, al termine di un litigio con la moglie, sicché nulla potevano provare in ordine all'esistenza di una relazione avente origine anni prima, come affermato dalla ricorrente;
- non era vero che la suddetta messaggistica non fosse stata contestata, essendo stato più volte ribadito che non esisteva alcun rapporto extra coniugale a cui imputare in via esclusiva la crisi tra i coniugi;
CP_
- diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il in primo grado aveva provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta dal giudice ai fini ella ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti;
CP_
- dalla documentazione prodotta era chiaramente emerso che il aveva un profilo economico e finanziario compromesso, tanto da dover far ricorso a continui prestiti e cessioni del 1/5, e a turnazioni di lavoro massacranti, con straordinari diurni e notturni, solo per incrementare il netto in busta paga;
- la determinazione dell'assegno in favore del coniuge “debole” era stata correttamente CP_ parametrata alla retribuzione del e alle spese mensili dalle quali lo stesso era gravato (mantenimento delle figlie, mutuo della casa coniugale assegnata alla signora Pt_1 interamente a carico del marito);
CP_
- la relazione medica prodotta dall'appellante in ordine alla malattia del era stata redatta senza che il medico incaricato avesse mai visitato il paziente, ed era fondata su valutazioni astrattamente scientifiche, contestate dall'appellato;
CP_
- il Centro Medico legale dell' aveva dichiarato il “INVALIDO con riduzione CP_3 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88
- Percentuale: 70% - Data decorrenza: 18/12/2020”, secondo la diagnosi della commissione in seguito alla domanda n. 3940875300738 di invalidità presentata dal ricorrente il 18/12/2020 e in seguito a riesame per aggravamento, del maggio 2024, la percentuale di Invalidità con riduzione della capacità lavorativa era stata definitivamente riconosciuta al 75%;
- la richiesta di aumento del mantenimento in favore della era incompatibile con la Pt_1 CP_ capacità reddituale e patrimoniale del;
- l'appellato continuava a versare mensilmente l'assegno di mantenimento in favore della figlia la quale aveva ultimato il percorso di studi universitari, aveva raggiunto l'età Per_2 di 30 anni e inoltre, dal mese di Novembre 2023, svolgeva un'attività lavorativa presso la società ALMA – Tecnologia per i beni culturali e, quindi, non avrebbe avuto più titolo a ricevere il mantenimento;
nulla era dovuto all'appellante quale contributo per le spese mediche non coperte dal Servizio sanitario, essendo tali spese previste esclusivamente per i figli.
L'appellato ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Con decreto del 16 maggio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di brevi note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 14 maggio 2025 la cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato accoglimento CP_ della domanda di addebito della separazione nei confronti , deducendo che, sullo specifico punto, il primo giudice non avrebbe correttamente interpretato le risultanze istruttorie, e specificamente la copiosa documentazione prodotta dalla a corredo Pt_1 della propria memoria integrativa e della memoria istruttoria depositate in primo grado, dalla quale sarebbe emerso che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti era riconducibile alla relazione coniugale intrapresa dall'odierno appellato con una collega di lavoro nel 2016.
Sulla specifica questione il Tribunale ha così testualmente affermato: “La ricorrente nel ricorso introduttivo ha evidenziato che “l'unione tra i coniugi è proseguita serena e felice fino a un paio di anni fa circa quando sono cominciati dissidi e incomprensioni, divenuti via via sempre più frequenti fino a sfociare in aspre discussioni. Man mano i rapporti tra i coniugi sono divenuti sempre più freddi. La conflittualità si è poi inasprita nel corso degli CP_ ultimi mesi, finché in data 24/09/2018, al termine di un alterco, il Sig. decideva di allontanarsi dalla casa familiare, lasciando la moglie e le figlie e si trasferiva presso l'abitazione dei propri genitori”. Successivamente, la moglie, con la memoria integrativa ex art. 709 co. 3 c.p.c., ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo che solo dopo l'udienza presidenziale è stata portata a conoscenza dalla figlia dei messaggi Per_2 intercorsi tra il sig. e la sig.ra e dunque della relazione CP_1 Parte_2 extraconiugale. Secondo la giurisprudenza maggioritaria il tradimento comporta l'addebito della separazione al coniuge nel caso in cui rappresenti la causa esclusiva della Per_3 crisi tra i coniugi (cfr. Cass., ord. n. 27771/2022), mentre nel caso che ci occupa, emerge chiaramente che la ricorrente avesse maturato l'intenzione di separarsi dal marito a prescindere dalla conoscenza della asserita relazione extraconiugale intrapresa dal medesimo, in quanto lei stessa ha indicato nel crescente clima di tensione venutosi a creare tra i coniugi la motivazione principale della separazione ed ha confermato di averne avuto notizia successivamente. Ed è proprio in ragione di detta situazione familiare che si inserisce verosimilmente la decisione del marito di trasferirsi a casa dei propri genitori. Da ultimo, l'asserito disinteresse del padre per le problematiche scolastiche delle figlie, in difetto di altre condotte rilevanti, non comporta la violazione dei doveri di collaborazione e assistenza morale nell'interesse della famiglia. La domanda di addebito va dunque respinta.”.
Osserva questa Corte che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, i fatti allegati dalla odierna appellante e le emergenze della svolta istruttoria non sono sufficienti a dimostrare i presupposti per l'addebito della separazione al marito, difettando, in particolare, la prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'eventuale violazione del dovere di fedeltà, da CP_ parte del , e la intollerabilità della convivenza.
La Cassazione ha più volte ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. 18 novembre 2013, n. 25843).
Ed, invero, sempre secondo l'orientamento della Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).
Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691).
Quanto, più specificamente, alla violazione del dovere di fedeltà, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, dalla svolta istruttoria non sono emersi elementi probatori sufficienti a CP_ dimostrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale, da parte del , in costanza di matrimonio, né, tantomeno, l'esistenza del nesso di causalità tra la prospettata infedeltà e la crisi coniugale.
Al riguardo, va sottolineato che la odierna appellante, a sostegno del ricorso per separazione personale da lei depositato, aveva dedotto che la vita coniugale era proseguita serena e felice fino a un paio di anni prima (2016), allorquando tra i due erano iniziati dissidi e incomprensioni divenuti via via sempre più frequenti, fino a sfociare in aspre discussioni, CP_ tanto che in data 24 settembre 2018, al termine di un “alterco”, il si era allontanato dall'abitazione familiare. lasciandovi moglie e figlie, e si era trasferito a casa dei suoi genitori. In sede di interrogatorio formale, la stessa aveva inoltre dichiarato di non Pt_1 avere più rapporti intimi con il coniuge dal 2015 e che quando le bambine erano piccole il CP_ marito a volte dormiva sul divano. La circostanza che il dormiva abitualmente sul divano è stata riferita anche dalla testimone , sorella dell'appellato. Testimone_1
Nulla hanno dichiarato i testimoni escussi circa l'esistenza di una relazione extra-coniugale CP_ del prima della separazione, e la documentazione prodotta dalla nulla dimostra Pt_1 né in ordine alla preesistenza di una relazione affettiva del suddetto con una collega di lavoro, prima del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, né circa l'esistenza di un nesso di causalità tra l'esistenza di una eventuale relazione e il venir meno dell'affectio coniugalis, desumendosi, invece, proprio dalle dichiarazioni della stessa ricorrente che il rapporto tra i coniugi era già da tempo compromesso, allorquando la nel mese di novembre 2018, Pt_1 ha depositato il ricorso per la separazione.
CP_ In particolare, i due messaggi spediti dal alla collega il 15 e il 27 gennaio CP_2
2019 sono successivi alla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi nel settembre del 2018 e nulla assolutamente dimostrano a sostegno della configurabilità di condotte infedeli dell'uomo in costanza di matrimonio, né in ordine alla riconducibilità della crisi coniugale ad una relazione affettiva con altra donna già in atto al momento dell'allontanamento del CP_
dall'abitazione coniugale, essendo il contenuto della messaggistica in oggetto privo di riferimenti temporali certi e di circostanze idonee a configurare la riconducibilità della crisi alla violazione degli obblighi di fedeltà, da parte dell'odierno appellato.
In sostanza, emerge dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni della stessa ricorrente che tra le parti la crisi coniugale era già in atto da tempo (almeno due anni prima del deposito del ricorso introduttivo di primo grado), ma non vi è prova che tale crisi fosse riconducibile alla instaurazione di un legame sentimentale con altra donna, avviato dal CP_
già prima del suo definitivo allontanamento dal domicilio familiare.
La circostanza che la crisi coniugale fosse ormai già in atto da qualche tempo è stata CP_ sostanzialmente confermata anche dal teste collega di lavoro del , la Testimone_2 quale ha riferito che le telefonate tra quest'ultimo e la moglie erano tese e che secondo quanto CP_ riferitole dallo stesso , quest'ultimo dormiva sul divano. CP_ La circostanza che il dormisse abitualmente sul divano è stata poi confermata anche dalla sorella del suddetto, sentita come testimone.
CP_ Nessuno dei testi ha riferito di relazioni extraconiugali del in costanza di matrimonio,
In sostanza, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorso per la separazione personale dei coniugi è stato presentato allorquando la crisi coniugale si era già da tempo manifestata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era ormai irreversibilmente verificata. In tale contesto, le condotte tenute dai coniugi successivamente alla loro separazione di fatto costituiscono quindi non la causa, bensì solo l'effetto di un lento processo di degenerazione del rapporto coniugale già in atto.
Il primo e il secondo motivo di appello si rivelano, pertanto, del tutto infondati e non possono trovare accoglimento.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce la erroneità della motivazione, relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore dal primo giudice.
A tal fine, l'appellante deduce di aver svolto attività lavorativa prima del matrimonio, ma di non aver lavorato successivamente alle nozze, a causa della contraria volontà del coniuge, di non avere alcun reddito e di essersi occupata per oltre venticinque anni della casa e del marito. Rileva, inoltre, che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore CP_ dal Tribunale non sarebbe congruo, in relazione alla effettiva capacità reddituale del e che lo stato di malattia in cui lo stesso versava non aveva inciso sulle capacità lavorative dello stesso.
Il primo giudice ha riconosciuto in favore della il diritto alla percezione Pt_1 dell'assegno di mantenimento, determinandone l'importo in € 300,00 al mese, in ragione del CP_ reddito da lavoro del (circa € 2.200,00/2.300,00 al mese, comprensivi dello straordinario, € 1.800,00 senza straordinario), della titolarità, in capo allo stesso, della quota del 50% della casa coniugale, assegnata alla moglie convivente con le figlie, per la quale il suddetto versa una rata mensile di mutuo interamente a suo carico, di € 480,00 con scadenza CP_ al 2030, dello stato di salute del , affetto da leucemia linfatica cronica, e della verosimile difficoltà, per lo stesso, di continuare, nel futuro, a sopportare gli orari straordinari di lavoro, proprio in ragione della sua patologia.
Ritiene questa Corte che anche sul punto in esame la sentenza impugnata non appaia meritevole di censure, per avere il primo giudice correttamente interpretato i dati reddituali emersi dalla svolta istruttoria e per avere lo stesso giudice correttamente applicato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assegno di separazione.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 28 dicembre 2021, n. 41979). La permanenza dell'obbligo di assistenza materiale trova quindi attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle congiunte potenzialità economiche dei coniugi, in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, è emerso in primo grado che la ricorrente, durante il matrimonio, non ha svolto alcuna attività lavorativa, dedicandosi ella soltanto alla famiglia. Il menage familiare CP_ si fondava quindi esclusivamente sul contributo economico del , percettore di un reddito mensile da lavoro di circa € 1.800,00 al mese, aumentato in caso di straordinari fino a 2.200,00/2.300,00 al mese. I due sono comproprietari, ciascuno al 50%, della casa coniugale, ma la relativa rata di mutuo, di € 480,00 fino al 2030, continua a essere versata, CP_ come avveniva in costanza di matrimonio, per intero dal solo . Nel corso del matrimonio, come emerso anche dalla prova testimoniale, i litigi tra coniugi avvenivano anche per questioni economiche, e ciò, unitamente al dato obiettivo del reddito familiare, fondato sull'apporto di un solo componente del nucleo, induce a ritenere che il tenore di vita della famiglia non fosse molto elevato.
Nel corso del presente grado del giudizio sono state poi acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle parti e le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023.
CP_ Dalle dichiarazioni dei redditi del emerge un reddito netto medio mensile conforme a quello calcolato dal primo giudice.
La ha dichiarato di non essere titolare di reddito da lavoro. Pt_1
CP_ Il è attualmente gravato dalla rata mensile di mutuo di € 480,00 fino al 2030, nonché dal mantenimento delle due figlie, alle quali corrisponde un assegno mensile di e 200,00 ciascuna, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura dell'80%. Lo stesso è affetto da leucemia linfatica cronica, con invalidità riconosciuta nella percentuale del 75%.
La gode della disponibilità dell'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i Pt_1 CP_ coniugi ma con mutuo gravante sul solo , mentre quest'ultimo vive con i propri genitori. Inoltre, la suddetta ha interamente investito la somma di € 55.000,00, ricevuta a titolo di successione, in una polizza assicurativa in favore delle figlie.
È indubbio che tra i coniugi esista un notevole squilibrio reddituale che giustifica pienamente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della in linea Pt_1 con le disposizioni di legge e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, essendo detto assegno finalizzato a riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi e ad assicurare alla moglie il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello che le sarebbe stato assicurato dalle congiunte potenzialità economiche dei coniugi, in costanza di matrimonio.
Va tuttavia escluso che l'importo dell'assegno stabilito dal primo giudice possa essere in questa sede aumentato, tenuto conto, a tal fine, del fatto che: lo stipendio netto medio mensile CP_ del , senza straordinari, si aggira intorno a € 1.800,00/1.900,00 al mese, il tenore di vita CP_ del nucleo familiare non era particolarmente alto in costanza di matrimonio, il deve mensilmente versare la rata di mutuo di € 480,00 per la casa coniugale ove vivono moglie e figlie, ed è ancora tenuto al versamento di € 400,00 al mese per il mantenimento delle figlie, oltre all'80% delle spese straordinarie, lo stesso è affetto da una patologia che gli determina una invalidità del 75% e che verosimilmente, nel tempo, anche in ragione dell'avanzare dell'età (attualmente ha sessant'anni), ne ridurrà la capacità reddituale. In definitiva, considerato che dal reddito netto medio mensile attualmente riconducibile all'appellato residuano in favore dello stesso, sottratte le uscite fisse (1.180,00), circa € 1.000,00 al mese, e tenuto conto del valore economico della disponibilità della casa coniugale assegnata alla appellante, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal primo giudice in favore di quest'ultima deve essere in questa sede pienamente confermato.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la omessa pronuncia in ordine CP_ alla domanda di riconoscimento, in suo favore e a carico del , del 70% delle spese mediche non coperte dal Sistema Sanitario.
Ritiene questa Corte che sul punto non ricorre la nullità denunciata dall'appellante, costituendo le spese mediche una componente dell'assegno di mantenimento, sul quale il primo giudice si è ampiamente pronunciato.
La domanda non può comunque trovare accoglimento, essendo stato l'importo dell'assegno commisurato anche alle esigenze medico-sanitarie della beneficiaria e non prevedendo la normativa in materia di mantenimento del coniuge alcun contributo straordinario, a titolo di spese mediche.
Anche l'ultimo motivo di gravame non merita, pertanto, accoglimento.
L'appello deve essere quindi rigettato, e la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto consegue il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7 dicembre Parte_1
2023, avverso la sentenza n. 15704/2023 emessa il 13 ottobre 2023 dal Tribunale di Roma nel procedimento di separazione personale tra e iscritto al n. Parte_1 CP_1
R.G. 77207/2018, così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel. (dott. Sofia Rotunno)