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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 622/2023 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonino Trapani ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Raffaello Mondino, 11;
opponente contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in Palermo, Via
Mariano Stabile n. 184, domicilia ex lege;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo Baiamonte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Tripoli, 30;
, in persona del Controparte_3
Direttore pro-tempore. opposti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.02.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 296 2022 90124735 27/000, notificata il 16.11.2022, limitatamente alla cartella n. 296 2011 0020113379000 (asseritamente notificata il 06.10.2011) con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 21.972,98, a titolo di sanzioni pecuniarie per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria ex art. 3 decreto-legge
1 12/2002, relativamente all'anno 2002. A sostegno dell'opposizione eccepiva, gradatamente, la mancata notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico all'intimazione di pagamento opposta nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale successivamente alla notificazione della cartella. Resisteva in giudizio l' , deducendo l'infondatezza Controparte_4 dell'opposizione. Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_5
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito,
[...] contestando la fondatezza del ricorso. Non si costituiva in giudizio, invece, , Controparte_6 sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.01.2025 per il deposito di note.
*** Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, atteso che unico soggetto legittimato Controparte_1 passivo nei giudizi aventi ad oggetto atti dell' è l' Controparte_7 [...]
. Controparte_4
Nel merito, il ricorso va rigettato. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'
[...]
, (doc. 2) risulta che la cartella di pagamento n. 296 2011 Controparte_2
0020113379000, richiamata nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, è stata regolarmente notificata il 06.10.2011 mediante deposito nella Casa comunale, e di ciò è stata data comunicazione al destinatario il 25.10.2011 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2 Orbene, stante la rituale notifica della cartella deve ritenersi preclusa a questo Giudice la valutazione del motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito vantato (relativo all'anno 2002), anteriormente alla notifica della suddetta cartella, in quanto proposto ben oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dalla legge. Né può, d'altro canto, ritenersi maturata la prescrizione nel periodo successivo alla notifica del 06.10.2011. Ed invero, l' (cfr. produzione alleg. 3, 4 e 5) ha Controparte_2 provato di aver interrotto la prescrizione con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 2015 90110860 35/000 (notificata il 20.05.2016) e, successivamente, con l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90124735 27/000 (notificata il 16.11.2022). Sul punto, giova precisare che, nel computo, si è tenuto conto del periodo di sospensione, determinato dall'emergenza Covid, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 (cfr. anche Circolare n. 126 del CP_8
10 agosto 2021). Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione. Le spese di lite nei rapporti fra la ricorrente e l' Controparte_4 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra l'opponente e l' di Palermo. Controparte_1
Nulla sulle spese di lite dell' , non Controparte_3 costituitosi in giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_1
- rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nei confronti dell' in € 1.700,00, Controparte_4 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa per intero le spese di lite tra l'opponente e l' Controparte_1
di Palermo;
[...]
- nulla sulle spese di lite dell' . Controparte_3
Termini Imerese, 15.01.2025
IL GIUDICE Chiara Gagliano
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