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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1008/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALBANESE CATERINA
appellante nei confronti di
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
contumace Controparte_2
appellati avente ad oggetto: opposizione di terzo e revocazione di lodo arbitrale
CONCLUSIONI
per “- annullare e/o revocare il lodo arbitrale n. 4/2018 emesso Parte_1 dalla Camera Arbitrale della sussidiarietà Territoriale Tribunale Arbitrale Sezione di
Cittanova in data 09/04/2018, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palmi provvedimento n. 3780/18 cron., n. 850/2018 rep., n. 462/18 VG del 28/06/2018, perché effetto di dolo e collusione per le argomentazioni sopra esplicitate
- il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa. Si chiede, inoltre, previa revoca dell'ordinanza di rigetto del 20/12/2024, l'ammissione dei mezzi istruttori formulati con l'atto di citazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, affermava: Parte_1
- di aver stipulato in data 4.06.1991 un contratto preliminare di acquisto con e CP_3
relativo al terreno sito in Gioia Tauro (in catasto alla partita 2381, foglio Parte_2
37 part. 1);
- che il contratto definitivo non veniva stipulato a causa dell'intervenuto arresto del nel mese di luglio 1991, e che i pagamenti proseguivano ad opera della moglie, Pt_1
; Parte_3
- che si accordava con i fratelli e stabilendo Parte_1 CP_1 CP_2 che quest'ultimo avrebbe acquistato il terreno (nelle more frazionato nelle particelle 142
e 144) ed avrebbe ritrasferito il terreno al germano quando costui avesse Parte_1 riacquistato la libertà;
- che i figli di negli anni utilizzavano detto terreno per le loro attività Parte_1 commerciali, stazione di rifornimento e bar;
- che chiedeva l'intestazione del terreno, ma i fratelli rifiutavano Parte_1 di provvedere;
- di aver appreso dell'esistenza di un lodo arbitrale, dichiarato esecutivo il 28 giugno
2018, con il quale era stato riconosciuto l'acquisto per usucapione del terreno oggetto del contratto preliminare;
- di essere riuscito ad ottenere solo parte della documentazione relativa al procedimento arbitrale in data 12.11.2019, dopo numerose richieste e denunce;
L'opponente deduceva che il lodo era frutto di dolo e/o collusione tra le parti, ed evidenziava che la sottoscrizione di non appariva autentica e non vi Controparte_2 era prova della sua partecipazione al procedimento. Inoltre, precisava che il terreno non
è coltivato da poiché è utilizzato per la stazione di rifornimento del CP_1 carburante ed annesso bar, gestito da una società composta dalla moglie e dal figlio di che nel 2007 aveva ottenuto un permesso a Parte_1 Controparte_2 costruire per lavori relativi a detta stazione di servizio. L'opponente evidenziava, pag. 2/8 inoltre, che deteneva il bene in affitto tramite la sua società, a mezzo di CP_1 regolare contratto di affitto con e che il fratello , testimone Controparte_2 Tes_1 nel procedimento arbitrale, era stato il gestore del bar fino al 2019.
infine, affermava la sussistenza della sua legittimazione ad Parte_1 agire, essendo evidente che la pronuncia di usucapione era l'effetto di un comportamento fraudolento di che aveva tentato di impedire il CP_1 ritrasferimento del terreno al legittimo proprietario.
Con ordinanza del 29.5.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, con ordinanza del 23.12.2024 non accoglieva le richieste istruttorie e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'azione spiegata è certamente una opposizione ai sensi del comma I dell'art. 404 c.p.c.
(cui fa riferimento, in materia arbitrale, l'art. 831 comma terzo), tenuto conto delle prospettazioni, in fatto e diritto, esposte dall'opponente, il quale, pur denunciando una possibile collusione tra le parti o tra e l'arbitro, deduce a sostegno CP_1 dell'impugnativa il proprio diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà, oggetto di intestazione fittizia in favore del fratello e lamenta la lesione che, Controparte_2 per effetto della decisione, lo stesso verrebbe a subire, attribuendosi a la CP_1 proprietà del medesimo terreno a titolo originario. L'opposizione revocatoria è, invece, riservata ai soli creditori o aventi causa di una delle parti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. L'opponente non dichiara di essere creditore, né può essere ritenuto avente causa di una delle parti, in quanto il diritto che intende far valere è quello incompatibile, derivante dall'accorso dissimulato relativo alla fittizia intestazione del bene raggiunto con i germani.
L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico pag. 3/8 accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. L'acquisto del diritto da parte dell'opponente si assume intervenuto prima dell'introduzione del giudizio di usucapione, circostanza quest'ultima che avrebbe attribuito la qualità di avente causa, rilevante ai fini dell'articolo 404 c.p.c., comma 2.
2.1. Così riqualificata l'azione, si deve precisare che è pacifica l'esperibilità dell'opposizione ordinaria di terzo da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale, controverso tra le parti della sentenza opponenda, non solo in funzione revocatoria, ma anche meramente dichiarativa del diritto vantato, incompatibile con quello tra altri conteso.
Nel giudizio di opposizione di terzo, infatti, normalmente non esistono una fase rescindente ed una fase rescissoria, e il contrasto tra la sentenza che definisce tale giudizio e quella opposta è normale, se si considera che la seconda decisione conserva efficacia di giudicato tra le parti nei confronti delle quali è stata emessa.
Il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla né distrugge il giudicato formatosi tra le parti originarie soffre eccezione quando il rapporto accertato nei confronti dell'opponente sia assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta. Ricorre quest'ultima ipotesi ove sia il giudicato opposto che la sentenza che provvede sull'opposizione abbiano ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di un differente diritto soggettivo;
in tutti i casi in cui, per le considerazioni sopra indicate, l'efficacia della sentenza opposta debba venir meno anche tra coloro che sono state parti del relativo processo, non è precluso al giudice dell'opposizione l'esame del merito (Cass. n. 619/1977).
Con specifico riferimento al diritto di proprietà, è stato affermato (Cass. n. 260/1967) che il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla nè distrugge, di regola, il giudicato formatosi tra le parti, soffre eccezione ove il rapporto accertato nei confronti dell'opponente risulti assolutamente incompatibile ed inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione, il che ricorre quando il giudicato opposto abbia riconosciuto a favore di una parte la proprietà di un fondo e la sentenza che accoglie l'opposizione riconosca la proprietà dello stesso fondo al terzo opponente.
Poiché l'accertamento della proprietà involge una situazione giuridica relativamente pag. 4/8 allo stesso bene, non può esistere che in un unico modo rispetto a tutti gli interessati
(conf. Cass. n. 2115/1992, e più di recente Cass. n. 6261/2009).
Deve quindi trovare applicazione la regola secondo cui nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata “inter alias” non deve solo provvedere – ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio – all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato (Cass. n. 21641/2019; Cass. n.
21851/2020).
In conclusione, nel caso di specie occorre verificare che l'opponente vanti un diritto incompatibile con quello di e dichiarando quindi inefficace il CP_2 CP_1 lodo ed accertando la proprietà in capo a Parte_1
2.2. L'opponente ha dimostrato che non poteva aver usucapito il bene, CP_1 tenuto conto della tempistica dell'acquisto da parte di (2000), Controparte_2
l'effettivo utilizzo dello stesso da parte del proprietario (permesso a costruire del
3.4.2007 rilasciato a locazione del terreno dal 2006 in poi), dei Controparte_2 familiari dell'opponente (gestione del bar e della stazione di servizio da parte della società costituita da e e del fratello Parte_3 Controparte_4 CP_5
(querela di cui all'allegato 19 e articolo del 2011), e solo detenuto da
[...] [...]
(locazione del 26.4.2016). CP_1
Non vi è prova, tuttavia, del diritto vantato sul bene da e della Parte_1 intestazione fittizia del terreno in capo al fratello CP_2
Dalla documentazione prodotta emerge che il 4.6.1991 stipulava Parte_1 un preliminare di acquisto del bene con e , il primo quale Pt_2 Persona_1 proprietario ed il secondo quale “gestore”. corrispondeva £ 53.000.000 e prometteva di pagare ratealmente Parte_1 gli ulteriori £197.000.000 consegnando delle cambiali. L'atto definitivo non veniva pag. 5/8 Pt_ stipulato, e il 19 maggio 1993 in sottoscriveva ricevuto in cui Persona_2 dava atto che (moglie dell'opponente) aveva corrisposto £ 30.000.000, Persona_3 che in precedenza aveva corrisposto £ 73.800.000, e che i “fratelli avevano Pt_1 corrisposto £ 38.500.00, quantificando il debito residuo in £ 54.700.000.
Il 25 agosto 2000 gli eredi di vendevano il bene a ma Parte_2 Controparte_2
a seguito della pubblicazione del testamento olografo del 18.9.2000 - che istituiva eredi le sole figlie e - queste ultime vendevano nuovamente il bene a Per_2 Parte_2 per il prezzo di £ 23.000.000. Controparte_2
Non vi è prova, tuttavia, che questo acquisto sia in realtà una intestazione fittizia e che l'opponente avesse concordato con il fratello l'acquisto solo formale del bene, per cui al momento del riacquisto della libertà l'immobile avrebbe dovuto essere nuovamente a lui trasferito.
La documentazione indicata, infatti, dimostra solo l'intervenuto pagamento di £
156.800.000 da parte di e , £ 38.500.000 da parte Parte_1 Parte_4 dei fratelli e £ 23.000.000 da parte di Il pagamento di Pt_1 Controparte_2 questi importi, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare che i beni erano di proprietà di ma solo il suo diritto di credito nei confronti del promittente Parte_1 venditore o di L'utilizzo del bene da parte della moglie e del figlio è Controparte_2 compatibile con l'esistenza dei rapporti familiari tra e , attestata CP_2 Parte_1 anche dalla gestione del bar da parte di e dall'affitto di parte del Controparte_5 terreno a CP_1
Inoltre, aveva inviato in data 18.12.2013 una lettera indirizzata ad Controparte_2
e ad ipotizzando la cessione delle quote Controparte_4 Persona_4 della e del terreno oggetto di causa. Seguiva una lettera datata ai fratelli CP_6
ed , affermando di voler donare ai fratelli (o ad un CP_1 Parte_1 Tes_1 congiunto da loro indicato) il terreno oggetto del lodo, su cui sorgevano fabbricato ed impianto di distribuzione.
Si tratta, evidentemente, di dichiarazioni incompatibili con la intestazione fittizia del bene, nei termini prospettati dall'opponente.
Infine, si deve evidenziare che le prove articolate dall'opponente non possono essere ammesse. Nell'atto di citazione, infatti, impugna il lodo ed Parte_1
pag. 6/8 articola le prove costituende nei seguenti termini “in via istruttoria si chiede sin d'ora: interrogatorio formale di ed esame dei testi (…) sui Controparte_2 Controparte_5 capitoli di cui alle premesse in fatto”.
L'atto di citazione è redatto distinguendo denominata “Fatto” ed una parte denominata
“Diritto”, e la parte in fatto è articolata in capitoli, che tuttavia non possono essere considerate circostanze di fatto ai sensi dell'art. 244 c.p.c., visto che riportano l'elencazione degli atti stipulati dalle parti, la generica evoluzione della situazione tra i fratelli, le vicende relative alla scoperta del lodo arbitrale, senza indicare specifiche circostanze ed accordi per la presunta intestazione fittizia. L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori. (Cass. Sez. 2,
06/05/2019, n. 11765, Rv. 653805 - 01) Nel caso di specie, i convenuti non si sono costituiti, non vi sono altri atti di causa cui far riferimento, e nell'atto di citazione non si rinvengono elementi sufficienti per rendere specifiche le circostanze dedotte in modo generico nell'ambito di una ampia esposizione in fatto. Si deve, inoltre, precisare che le note del 22.1.2024, che contengono una capitolazione specifica, devono considerarsi tardive, in quanto introducono circostanze diverse da quelle articolate in citazione. In ogni caso, si tratti di capitoli irrilevanti ai fini della decisione, poiché tendono a dimostrare che non aveva mai posseduto il bene quale proprietario, CP_1 circostanza che è provata già dalla documentazione prodotta, mentre nessuno dei capitoli formulati si riferisce alla intestazione fittizia del bene in capo a CP_2
[...]
In difetto di prova della titolarità da parte di di un diritto Parte_1 incompatibile con quello attribuito a dal lodo arbitrale oggetto di CP_1 revocazione, la domanda non può essere accolta. pag. 7/8 3. Le spese sono irripetibili, vista la soccombenza degli opposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo proposta da avverso il lodo arbitrale n. 4/2018, dichiarato esecutivo Parte_1 dal Tribunale di Palmi con decreto del 28.6.2018, così provvede:
1. Rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale 4/2018;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1008/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALBANESE CATERINA
appellante nei confronti di
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
contumace Controparte_2
appellati avente ad oggetto: opposizione di terzo e revocazione di lodo arbitrale
CONCLUSIONI
per “- annullare e/o revocare il lodo arbitrale n. 4/2018 emesso Parte_1 dalla Camera Arbitrale della sussidiarietà Territoriale Tribunale Arbitrale Sezione di
Cittanova in data 09/04/2018, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palmi provvedimento n. 3780/18 cron., n. 850/2018 rep., n. 462/18 VG del 28/06/2018, perché effetto di dolo e collusione per le argomentazioni sopra esplicitate
- il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa. Si chiede, inoltre, previa revoca dell'ordinanza di rigetto del 20/12/2024, l'ammissione dei mezzi istruttori formulati con l'atto di citazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, affermava: Parte_1
- di aver stipulato in data 4.06.1991 un contratto preliminare di acquisto con e CP_3
relativo al terreno sito in Gioia Tauro (in catasto alla partita 2381, foglio Parte_2
37 part. 1);
- che il contratto definitivo non veniva stipulato a causa dell'intervenuto arresto del nel mese di luglio 1991, e che i pagamenti proseguivano ad opera della moglie, Pt_1
; Parte_3
- che si accordava con i fratelli e stabilendo Parte_1 CP_1 CP_2 che quest'ultimo avrebbe acquistato il terreno (nelle more frazionato nelle particelle 142
e 144) ed avrebbe ritrasferito il terreno al germano quando costui avesse Parte_1 riacquistato la libertà;
- che i figli di negli anni utilizzavano detto terreno per le loro attività Parte_1 commerciali, stazione di rifornimento e bar;
- che chiedeva l'intestazione del terreno, ma i fratelli rifiutavano Parte_1 di provvedere;
- di aver appreso dell'esistenza di un lodo arbitrale, dichiarato esecutivo il 28 giugno
2018, con il quale era stato riconosciuto l'acquisto per usucapione del terreno oggetto del contratto preliminare;
- di essere riuscito ad ottenere solo parte della documentazione relativa al procedimento arbitrale in data 12.11.2019, dopo numerose richieste e denunce;
L'opponente deduceva che il lodo era frutto di dolo e/o collusione tra le parti, ed evidenziava che la sottoscrizione di non appariva autentica e non vi Controparte_2 era prova della sua partecipazione al procedimento. Inoltre, precisava che il terreno non
è coltivato da poiché è utilizzato per la stazione di rifornimento del CP_1 carburante ed annesso bar, gestito da una società composta dalla moglie e dal figlio di che nel 2007 aveva ottenuto un permesso a Parte_1 Controparte_2 costruire per lavori relativi a detta stazione di servizio. L'opponente evidenziava, pag. 2/8 inoltre, che deteneva il bene in affitto tramite la sua società, a mezzo di CP_1 regolare contratto di affitto con e che il fratello , testimone Controparte_2 Tes_1 nel procedimento arbitrale, era stato il gestore del bar fino al 2019.
infine, affermava la sussistenza della sua legittimazione ad Parte_1 agire, essendo evidente che la pronuncia di usucapione era l'effetto di un comportamento fraudolento di che aveva tentato di impedire il CP_1 ritrasferimento del terreno al legittimo proprietario.
Con ordinanza del 29.5.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, con ordinanza del 23.12.2024 non accoglieva le richieste istruttorie e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'azione spiegata è certamente una opposizione ai sensi del comma I dell'art. 404 c.p.c.
(cui fa riferimento, in materia arbitrale, l'art. 831 comma terzo), tenuto conto delle prospettazioni, in fatto e diritto, esposte dall'opponente, il quale, pur denunciando una possibile collusione tra le parti o tra e l'arbitro, deduce a sostegno CP_1 dell'impugnativa il proprio diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà, oggetto di intestazione fittizia in favore del fratello e lamenta la lesione che, Controparte_2 per effetto della decisione, lo stesso verrebbe a subire, attribuendosi a la CP_1 proprietà del medesimo terreno a titolo originario. L'opposizione revocatoria è, invece, riservata ai soli creditori o aventi causa di una delle parti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. L'opponente non dichiara di essere creditore, né può essere ritenuto avente causa di una delle parti, in quanto il diritto che intende far valere è quello incompatibile, derivante dall'accorso dissimulato relativo alla fittizia intestazione del bene raggiunto con i germani.
L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico pag. 3/8 accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. L'acquisto del diritto da parte dell'opponente si assume intervenuto prima dell'introduzione del giudizio di usucapione, circostanza quest'ultima che avrebbe attribuito la qualità di avente causa, rilevante ai fini dell'articolo 404 c.p.c., comma 2.
2.1. Così riqualificata l'azione, si deve precisare che è pacifica l'esperibilità dell'opposizione ordinaria di terzo da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale, controverso tra le parti della sentenza opponenda, non solo in funzione revocatoria, ma anche meramente dichiarativa del diritto vantato, incompatibile con quello tra altri conteso.
Nel giudizio di opposizione di terzo, infatti, normalmente non esistono una fase rescindente ed una fase rescissoria, e il contrasto tra la sentenza che definisce tale giudizio e quella opposta è normale, se si considera che la seconda decisione conserva efficacia di giudicato tra le parti nei confronti delle quali è stata emessa.
Il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla né distrugge il giudicato formatosi tra le parti originarie soffre eccezione quando il rapporto accertato nei confronti dell'opponente sia assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta. Ricorre quest'ultima ipotesi ove sia il giudicato opposto che la sentenza che provvede sull'opposizione abbiano ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di un differente diritto soggettivo;
in tutti i casi in cui, per le considerazioni sopra indicate, l'efficacia della sentenza opposta debba venir meno anche tra coloro che sono state parti del relativo processo, non è precluso al giudice dell'opposizione l'esame del merito (Cass. n. 619/1977).
Con specifico riferimento al diritto di proprietà, è stato affermato (Cass. n. 260/1967) che il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla nè distrugge, di regola, il giudicato formatosi tra le parti, soffre eccezione ove il rapporto accertato nei confronti dell'opponente risulti assolutamente incompatibile ed inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione, il che ricorre quando il giudicato opposto abbia riconosciuto a favore di una parte la proprietà di un fondo e la sentenza che accoglie l'opposizione riconosca la proprietà dello stesso fondo al terzo opponente.
Poiché l'accertamento della proprietà involge una situazione giuridica relativamente pag. 4/8 allo stesso bene, non può esistere che in un unico modo rispetto a tutti gli interessati
(conf. Cass. n. 2115/1992, e più di recente Cass. n. 6261/2009).
Deve quindi trovare applicazione la regola secondo cui nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata “inter alias” non deve solo provvedere – ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio – all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato (Cass. n. 21641/2019; Cass. n.
21851/2020).
In conclusione, nel caso di specie occorre verificare che l'opponente vanti un diritto incompatibile con quello di e dichiarando quindi inefficace il CP_2 CP_1 lodo ed accertando la proprietà in capo a Parte_1
2.2. L'opponente ha dimostrato che non poteva aver usucapito il bene, CP_1 tenuto conto della tempistica dell'acquisto da parte di (2000), Controparte_2
l'effettivo utilizzo dello stesso da parte del proprietario (permesso a costruire del
3.4.2007 rilasciato a locazione del terreno dal 2006 in poi), dei Controparte_2 familiari dell'opponente (gestione del bar e della stazione di servizio da parte della società costituita da e e del fratello Parte_3 Controparte_4 CP_5
(querela di cui all'allegato 19 e articolo del 2011), e solo detenuto da
[...] [...]
(locazione del 26.4.2016). CP_1
Non vi è prova, tuttavia, del diritto vantato sul bene da e della Parte_1 intestazione fittizia del terreno in capo al fratello CP_2
Dalla documentazione prodotta emerge che il 4.6.1991 stipulava Parte_1 un preliminare di acquisto del bene con e , il primo quale Pt_2 Persona_1 proprietario ed il secondo quale “gestore”. corrispondeva £ 53.000.000 e prometteva di pagare ratealmente Parte_1 gli ulteriori £197.000.000 consegnando delle cambiali. L'atto definitivo non veniva pag. 5/8 Pt_ stipulato, e il 19 maggio 1993 in sottoscriveva ricevuto in cui Persona_2 dava atto che (moglie dell'opponente) aveva corrisposto £ 30.000.000, Persona_3 che in precedenza aveva corrisposto £ 73.800.000, e che i “fratelli avevano Pt_1 corrisposto £ 38.500.00, quantificando il debito residuo in £ 54.700.000.
Il 25 agosto 2000 gli eredi di vendevano il bene a ma Parte_2 Controparte_2
a seguito della pubblicazione del testamento olografo del 18.9.2000 - che istituiva eredi le sole figlie e - queste ultime vendevano nuovamente il bene a Per_2 Parte_2 per il prezzo di £ 23.000.000. Controparte_2
Non vi è prova, tuttavia, che questo acquisto sia in realtà una intestazione fittizia e che l'opponente avesse concordato con il fratello l'acquisto solo formale del bene, per cui al momento del riacquisto della libertà l'immobile avrebbe dovuto essere nuovamente a lui trasferito.
La documentazione indicata, infatti, dimostra solo l'intervenuto pagamento di £
156.800.000 da parte di e , £ 38.500.000 da parte Parte_1 Parte_4 dei fratelli e £ 23.000.000 da parte di Il pagamento di Pt_1 Controparte_2 questi importi, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare che i beni erano di proprietà di ma solo il suo diritto di credito nei confronti del promittente Parte_1 venditore o di L'utilizzo del bene da parte della moglie e del figlio è Controparte_2 compatibile con l'esistenza dei rapporti familiari tra e , attestata CP_2 Parte_1 anche dalla gestione del bar da parte di e dall'affitto di parte del Controparte_5 terreno a CP_1
Inoltre, aveva inviato in data 18.12.2013 una lettera indirizzata ad Controparte_2
e ad ipotizzando la cessione delle quote Controparte_4 Persona_4 della e del terreno oggetto di causa. Seguiva una lettera datata ai fratelli CP_6
ed , affermando di voler donare ai fratelli (o ad un CP_1 Parte_1 Tes_1 congiunto da loro indicato) il terreno oggetto del lodo, su cui sorgevano fabbricato ed impianto di distribuzione.
Si tratta, evidentemente, di dichiarazioni incompatibili con la intestazione fittizia del bene, nei termini prospettati dall'opponente.
Infine, si deve evidenziare che le prove articolate dall'opponente non possono essere ammesse. Nell'atto di citazione, infatti, impugna il lodo ed Parte_1
pag. 6/8 articola le prove costituende nei seguenti termini “in via istruttoria si chiede sin d'ora: interrogatorio formale di ed esame dei testi (…) sui Controparte_2 Controparte_5 capitoli di cui alle premesse in fatto”.
L'atto di citazione è redatto distinguendo denominata “Fatto” ed una parte denominata
“Diritto”, e la parte in fatto è articolata in capitoli, che tuttavia non possono essere considerate circostanze di fatto ai sensi dell'art. 244 c.p.c., visto che riportano l'elencazione degli atti stipulati dalle parti, la generica evoluzione della situazione tra i fratelli, le vicende relative alla scoperta del lodo arbitrale, senza indicare specifiche circostanze ed accordi per la presunta intestazione fittizia. L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori. (Cass. Sez. 2,
06/05/2019, n. 11765, Rv. 653805 - 01) Nel caso di specie, i convenuti non si sono costituiti, non vi sono altri atti di causa cui far riferimento, e nell'atto di citazione non si rinvengono elementi sufficienti per rendere specifiche le circostanze dedotte in modo generico nell'ambito di una ampia esposizione in fatto. Si deve, inoltre, precisare che le note del 22.1.2024, che contengono una capitolazione specifica, devono considerarsi tardive, in quanto introducono circostanze diverse da quelle articolate in citazione. In ogni caso, si tratti di capitoli irrilevanti ai fini della decisione, poiché tendono a dimostrare che non aveva mai posseduto il bene quale proprietario, CP_1 circostanza che è provata già dalla documentazione prodotta, mentre nessuno dei capitoli formulati si riferisce alla intestazione fittizia del bene in capo a CP_2
[...]
In difetto di prova della titolarità da parte di di un diritto Parte_1 incompatibile con quello attribuito a dal lodo arbitrale oggetto di CP_1 revocazione, la domanda non può essere accolta. pag. 7/8 3. Le spese sono irripetibili, vista la soccombenza degli opposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo proposta da avverso il lodo arbitrale n. 4/2018, dichiarato esecutivo Parte_1 dal Tribunale di Palmi con decreto del 28.6.2018, così provvede:
1. Rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale 4/2018;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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