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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana D. Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3517/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUIDO Parte_1
COSTANTINO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente deduceva: di essere titolare di un assegno di invalidità ordinario a far data dal 2018 stante la riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, di aver svolto negli anni 2019 e 2020, svolgeva, con contratto a tempo determinato, attività lavorativa per n. 156 giornate agricole, che,nonostante la regolarità della scelta ,nessuna prestazione venne riconosciuta al richiedente, continuando a percepire CP_2 l'assegno di invalidità, di aver contestato la reiezione della domanda di disoccupazione n. 2020842011762 presentata per l'anno 2019, e che in seguito al riesame della posizione, successivamente, venne corrisposta la dovuta per detto anno mentre ,al contrario, per l'anno CP_2 successivo la domanda di disoccupazione agricola venne respinta con la motivazione “PENSIONATO NELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE LA
DOMANDA”, che l' aveva provveduto a notificare richieste di CP_1 restituzione di quanto indebitamente percepito provvedendo a trattenere mensilmente le somme percepite sulla pensione Cat. Io
, Numer_1 di aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate una richiesta di pagamento di € 1.561,13 per delle irregolarità sul 730/2021 dipendenti esclusivamente dalle sopra descritte condotte dell' . CP_1
Rilevava l'illegittimità del comportamento dell'istituto previdenziale e concludeva chiedendo:
” - accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo, in capo all' di regolarizzare la situazione del lavoratore CP_1
al fine di consentire la rettifica, in seno Parte_1 all'Agenzia delle entrate del 730/2021;
- accogliere il ricorso e dichiarare l'obbligo in capo all' CP_1 di versare al lavoratore, la somma di € 2.875,00, oltre interessi maturati, a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto sulla pensione;
- accogliere il ricorso e dichiarare l'obbligo in capo all' CP_1 di versare al lavoratore la Naspi per l'anno 2020 ingiustamente rigettata nella misura di € 2.808,96.”
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici diretti a carico
Part dell' (tra i quali rientrano la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità), ai sensi dell'art.6 comma 7 L.n. 236 del 1993 l'indennità di disoccupazione non è erogabile,potendo il titolare del trattamento pensionistico il diritto di optare tra tali ultimi trattamenti e le stesse prestazioni previdenziali di invalidità limitatamente al periodo indennizzabile con indennità di disoccupazione.
Dagli atti risulta che parte ricorrente solo per l'anno 2019 ha operato l'opzione e infatti , a seguito di riesame, è stata liquidata la disoccupazione agricola anno 2019 e correttamente l' ha operato il recupero ratei IO dall'01.08.2018 al CP_1
31.12.2019.
Per l'anno 2020 nessuna opzione è stata fatta dal ricorrente sicchè correttamente l' non ha corrisposto la prestazione CP_1 richiesta.
Del tutto irrilevante è quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla richiesta di pagamento di € 1.561,13 per delle irregolarità sul 730/2021 ricevuta da Agenzia delle Entrate atteso che non si comprende come tale richiesta dipenda dal comportamento dell' peraltro del tutto legittimo. CP_1
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre accessori se dovuti.
Cosenza,16.5.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino