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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4727/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4727/2024, promossa con ricorso depositato il 13/11/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 06/01/1980 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 18/03/1983 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bodio MN (VA), in data 10 dicembre 2011
(anno 2011 atto n. 3 parte II serie A)
Separati consensualmente con sentenza n. 70/2025 del 06.02.2025 passata in giudicato il 10.03.2025; con il seguente figlio minore:
nato a [...] il [...]. Persona_1 pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/11/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16/1/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 6/2/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 10/3/2025 la sentenza di separazione n. 70/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1) Confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, nonché il suo collocamento e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra . Parte_1
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Persona_1
Ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Confermare la regolamentazione delle frequentazioni già stabilita in sede di separazione, qui riprodotta:
a. le frequentazioni saranno regolate secondo uno schema bisettimanale che di seguito si riporta:
DA OTTOBRE A APRILE:
SETTIMANA A
Lunedì PAPA' dall'uscita da scuola con relativo pernotto
Martedì PAPA' con relativo pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì
Mercoledì MAMMA dall'uscita da scuola con pernotto
Giovedì MAMMA con pernotto pagina2 di 6 Venerdì MAMMA con pernotto
Sabato MAMMA fino alle ore 18,30, con prelevamento a quell'ora da parte del Pt_3 successivo pernotto presso il medesimo on relativo pernotto Parte_4
SETTIMANA B
Lunedì PAPA' con relativo pernotto
Martedì PAPA' con prelevamento all'uscita da scuola e accompagnamento alle ore 18,30 presso la MAMMA, con la quale pernotterà Mercoledì MAMMA con relativo pernotto
Giovedì MAMMA con relativo pernotto
Venerdì NONNI MA con relativo pernotto
Sabato PAPA' dal mattino con riaccompagnamento ALLE ORE 18,30 presso la MAMMA con la quale pernotterà
Domenica MAMMA con relativo pernotto
DA MAGGIO A SETTEMBRE:
SETTIMANA A
Lunedì PAPA' dall'uscita da scuola con relativo pernotto
Martedì PAPA' con relativo pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì
Mercoledì MAMMA dall'uscita da scuola con pernotto
Giovedì MAMMA con pernotto
Venerdì MAMMA con pernotto
Sabato MAMMA con pernotto
Domenica PAPA' dalla mattina con prelevamento presso la casa materna e con relativo pernotto
SETTIMANA B
Lunedì PAPA' con relativo pernotto
Martedì PAPA' con relativo pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì
Mercoledì MAMMA dall'uscita da scuola con relativo pernotto
Giovedì MAMMA con pernotto
Venerdì NONNI MA con relativo pernotto pagina3 di 6 alla mattina sino alla sera alle ore 18,30, con accompagnamento a tale Parte_5 ora presso la MAMMA, con la quale pernotterà
con relativo pernotto Parte_6
I genitori precisano che le notti di spettanza dei nonni materni potranno subire variazioni nel giorno, fermo il fatto che il bambino pernotterà due volte al mese presso gli stessi.
b. quanto alle festività natalizie, verrà rispettata la regola dell'alternanza e, pertanto, trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia di Persona_1
Natale sino alle ore 21, nonché i giorni 31/12 e 1/1 con il relativo pernotto con un genitore (il padre negli anni pari, la madre negli anni dispari), i Giorni di Natale e di Santo Stefano con il relativo pernotto con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania coincidendo con il compleanno della mamma sarà sempre di spettanza della stessa. Il bambino trascorrerà quindi con il padre il giorno 5 gennaio di ogni anno dalla mattina sino alle ore 18,30;
c. analogamente seguiranno il criterio dell'alternanza le festività della Santa Pasqua. In particolare, trascorrerà la Domenica di Pasqua Persona_1 con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale precedente e il giorno di Pasquetta con l'altro;
d. durante il periodo estivo di vacanza scolastica, ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé per almeno 15 giorni anche non Persona_1 consecutivi, in periodo da definire entro il 30/05 di ogni anno. In caso di coincidenza dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi verranno goduti metà ciascuno (la prima metà la madre – la seconda metà il padre). I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive località e strutture di soggiorno eventualmente prescelte, prima della partenza. Resta inteso che i genitori potranno concordare fra loro ulteriori periodi di vacanza con il figlio;
e. trascorrerà sempre con la mamma il giorno del compleanno Persona_1 di quest'ultima, nonché il giorno della festa della mamma e, correlativamente, sempre con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà. Entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo o far visita al figlio nel giorno del compleanno del medesimo ed i relativi festeggiamenti verranno gestiti in comune;
f. le ricorrenze più significative (quali a mero titolo esemplificativo eventi scolastici, Prima Comunione, Cresima, o altre cerimonie) saranno trascorse da con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto Persona_1 dal calendario di visita così come sopra modulato;
g. i genitori trascorreranno insieme al figlio secondo un criterio di turnazione alternata e se possibile in ragione dei rispettivi impegni lavorativi ogni altra tradizionale festività o ponte (quale a mero titolo esemplificativo 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).
pagina4 di 6 4) La regolamentazione di cui al punto precedente sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di . I genitori, a tale Persona_1 scopo, si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole e ad avere un'armoniosa e proficua collaborazione nella educazione del figlio, informandosi vicendevolmente in merito a tutte le decisioni relative allo stesso.
5) frequenterà liberamente i nonni materni e paterni e ciascun Persona_1 genitore si impegna a non ostacolare mai questa frequentazione.
6) I Signori e confermano il proprio assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per se stessi nonché per il figlio minore . Persona_1
***
Sul mantenimento del figlio minore Persona_1
7) Alla luce della regolamentazione delle frequentazioni come sopra modulata e delle rispettive attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, è accordo degli stessi che il sig. contribuisca al mantenimento di Parte_2
versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno Persona_1 pari ad € 700,00, a partire dal mese di settembre 2025 compreso, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione 12 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
8) Entrambi i genitori, inoltre, continueranno a sostenere in misura pari al 50% ciascuno le spese di carattere straordinario relative al figlio individuate in conformità alle Linee Guida adottate da Codesto Tribunale già accluse. Gli stessi precisano che verrà gestita come spesa extra, alla quale entrambi quindi dovranno contribuire al 50%, anche quella relativa all'acquisto di abbigliamento e calzature per il figlio.
9) La quota di spettanza delle spese extra dovrà essere rimborsata al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta e dalla esibizione del relativo giustificativo.
10) L'Assegno Unico per la prole continuerà ad essere percepito al 100% alla madre, in quanto genitore collocatario.
***
Sui rapporti economico- patrimoniali tra i coniugi
11) A decorrere dal mese di settembre 2025 compreso, il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di Parte_1 assegno divorzile l'importo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione 12 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
pagina5 di 6 12) I ricorrenti confermano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/12/2011, in Bodio MN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio MN (anno 2011, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4727/2024, promossa con ricorso depositato il 13/11/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 06/01/1980 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 18/03/1983 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bodio MN (VA), in data 10 dicembre 2011
(anno 2011 atto n. 3 parte II serie A)
Separati consensualmente con sentenza n. 70/2025 del 06.02.2025 passata in giudicato il 10.03.2025; con il seguente figlio minore:
nato a [...] il [...]. Persona_1 pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/11/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16/1/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 6/2/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 10/3/2025 la sentenza di separazione n. 70/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
1) Confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, nonché il suo collocamento e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra . Parte_1
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Persona_1
Ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Confermare la regolamentazione delle frequentazioni già stabilita in sede di separazione, qui riprodotta:
a. le frequentazioni saranno regolate secondo uno schema bisettimanale che di seguito si riporta:
DA OTTOBRE A APRILE:
SETTIMANA A
Lunedì PAPA' dall'uscita da scuola con relativo pernotto
Martedì PAPA' con relativo pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì
Mercoledì MAMMA dall'uscita da scuola con pernotto
Giovedì MAMMA con pernotto pagina2 di 6 Venerdì MAMMA con pernotto
Sabato MAMMA fino alle ore 18,30, con prelevamento a quell'ora da parte del Pt_3 successivo pernotto presso il medesimo on relativo pernotto Parte_4
SETTIMANA B
Lunedì PAPA' con relativo pernotto
Martedì PAPA' con prelevamento all'uscita da scuola e accompagnamento alle ore 18,30 presso la MAMMA, con la quale pernotterà Mercoledì MAMMA con relativo pernotto
Giovedì MAMMA con relativo pernotto
Venerdì NONNI MA con relativo pernotto
Sabato PAPA' dal mattino con riaccompagnamento ALLE ORE 18,30 presso la MAMMA con la quale pernotterà
Domenica MAMMA con relativo pernotto
DA MAGGIO A SETTEMBRE:
SETTIMANA A
Lunedì PAPA' dall'uscita da scuola con relativo pernotto
Martedì PAPA' con relativo pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì
Mercoledì MAMMA dall'uscita da scuola con pernotto
Giovedì MAMMA con pernotto
Venerdì MAMMA con pernotto
Sabato MAMMA con pernotto
Domenica PAPA' dalla mattina con prelevamento presso la casa materna e con relativo pernotto
SETTIMANA B
Lunedì PAPA' con relativo pernotto
Martedì PAPA' con relativo pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì
Mercoledì MAMMA dall'uscita da scuola con relativo pernotto
Giovedì MAMMA con pernotto
Venerdì NONNI MA con relativo pernotto pagina3 di 6 alla mattina sino alla sera alle ore 18,30, con accompagnamento a tale Parte_5 ora presso la MAMMA, con la quale pernotterà
con relativo pernotto Parte_6
I genitori precisano che le notti di spettanza dei nonni materni potranno subire variazioni nel giorno, fermo il fatto che il bambino pernotterà due volte al mese presso gli stessi.
b. quanto alle festività natalizie, verrà rispettata la regola dell'alternanza e, pertanto, trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia di Persona_1
Natale sino alle ore 21, nonché i giorni 31/12 e 1/1 con il relativo pernotto con un genitore (il padre negli anni pari, la madre negli anni dispari), i Giorni di Natale e di Santo Stefano con il relativo pernotto con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania coincidendo con il compleanno della mamma sarà sempre di spettanza della stessa. Il bambino trascorrerà quindi con il padre il giorno 5 gennaio di ogni anno dalla mattina sino alle ore 18,30;
c. analogamente seguiranno il criterio dell'alternanza le festività della Santa Pasqua. In particolare, trascorrerà la Domenica di Pasqua Persona_1 con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale precedente e il giorno di Pasquetta con l'altro;
d. durante il periodo estivo di vacanza scolastica, ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé per almeno 15 giorni anche non Persona_1 consecutivi, in periodo da definire entro il 30/05 di ogni anno. In caso di coincidenza dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi verranno goduti metà ciascuno (la prima metà la madre – la seconda metà il padre). I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive località e strutture di soggiorno eventualmente prescelte, prima della partenza. Resta inteso che i genitori potranno concordare fra loro ulteriori periodi di vacanza con il figlio;
e. trascorrerà sempre con la mamma il giorno del compleanno Persona_1 di quest'ultima, nonché il giorno della festa della mamma e, correlativamente, sempre con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà. Entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo o far visita al figlio nel giorno del compleanno del medesimo ed i relativi festeggiamenti verranno gestiti in comune;
f. le ricorrenze più significative (quali a mero titolo esemplificativo eventi scolastici, Prima Comunione, Cresima, o altre cerimonie) saranno trascorse da con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto Persona_1 dal calendario di visita così come sopra modulato;
g. i genitori trascorreranno insieme al figlio secondo un criterio di turnazione alternata e se possibile in ragione dei rispettivi impegni lavorativi ogni altra tradizionale festività o ponte (quale a mero titolo esemplificativo 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).
pagina4 di 6 4) La regolamentazione di cui al punto precedente sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di . I genitori, a tale Persona_1 scopo, si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole e ad avere un'armoniosa e proficua collaborazione nella educazione del figlio, informandosi vicendevolmente in merito a tutte le decisioni relative allo stesso.
5) frequenterà liberamente i nonni materni e paterni e ciascun Persona_1 genitore si impegna a non ostacolare mai questa frequentazione.
6) I Signori e confermano il proprio assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per se stessi nonché per il figlio minore . Persona_1
***
Sul mantenimento del figlio minore Persona_1
7) Alla luce della regolamentazione delle frequentazioni come sopra modulata e delle rispettive attuali condizioni economico reddituali dei coniugi, è accordo degli stessi che il sig. contribuisca al mantenimento di Parte_2
versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno Persona_1 pari ad € 700,00, a partire dal mese di settembre 2025 compreso, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione 12 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
8) Entrambi i genitori, inoltre, continueranno a sostenere in misura pari al 50% ciascuno le spese di carattere straordinario relative al figlio individuate in conformità alle Linee Guida adottate da Codesto Tribunale già accluse. Gli stessi precisano che verrà gestita come spesa extra, alla quale entrambi quindi dovranno contribuire al 50%, anche quella relativa all'acquisto di abbigliamento e calzature per il figlio.
9) La quota di spettanza delle spese extra dovrà essere rimborsata al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta e dalla esibizione del relativo giustificativo.
10) L'Assegno Unico per la prole continuerà ad essere percepito al 100% alla madre, in quanto genitore collocatario.
***
Sui rapporti economico- patrimoniali tra i coniugi
11) A decorrere dal mese di settembre 2025 compreso, il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di Parte_1 assegno divorzile l'importo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione 12 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
pagina5 di 6 12) I ricorrenti confermano che con la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/12/2011, in Bodio MN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio MN (anno 2011, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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