Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1365/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Carmela Miniello, e , nata a [...] il [...], Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. DOMENICA MARLENE PIERA D'ALEO, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 18/06/2011;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 05/07/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in pari data. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli ( nato il [...]; nata il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato la conferma delle condizioni di cui alla separazione. Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/06/2011 in Mondragone (CE) da , nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 Parte_2
a Gaeta (LT) il 12/02/1986, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 41, Parte II, Serie A, Anno 2011).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 22/04/2025
La Presidente dott.ssa Giovanna Caso