Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4648 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- del provvedimento implicito di decadenza dalla graduatoria di merito delle candidate vincitrici per la nomina alla qualifica di Vice-Sovrintendente del ruolo femminile del Corpo di Polizia penitenziaria, per i posti disponibili al 31 dicembre 2022 con decorrenza 1^ gennaio 2023, approvata con decreto del 17 febbraio 2025, nell’ambito del concorso interno, per titoli e superamento di successivo corso di formazione, a complessivi n. 293 posti (n. 262 uomini; n. 31 donne) relativo alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra 31 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2022, indetto con decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria datato 16 febbraio 2024, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- di ogni ulteriore atto, ancorché ignoto, con cui si è proceduto alla esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e al conseguente scorrimento della graduatoria, nonché di quelli antecedenti, concomitanti, conseguenti e/o comunque connessi ai superiori provvedimenti;
nonché per la declaratoria
del diritto della ricorrente alla permanenza nella superiore graduatoria e all’ammissione della stessa al corso di formazione per Vice Sovrintendente che si terrà in occasione del successivo concorso, anche in sovrannumero;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del Direttore generale del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria del 29 aprile 2025, notificato alla ricorrente il successivo 6 maggio 2025, con il quale si è disposta la revoca del precedente provvedimento, datato 24 aprile 2025, contenente l’assegnazione dell’-OMISSIS- - ricompresa tra i Vice Sovrintendenti appartenenti all’aliquota A e B - alla sede penitenziaria di -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, ancorché ignoto, ivi compresa, ove occorra, la nota n. -OMISSIS-.ID del 28 aprile 2025, menzionata nel provvedimento di cui innanzi e non in possesso della ricorrente, con la quale la Direzione Generale della Formazione ha trasmesso al D.A.P. l’elenco del personale di Polizia Penitenziaria che non ha frequentato il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui inserisce l’-OMISSIS-, escludendola dal concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 9 aprile 2025 veniva impugnato il provvedimento implicito di decadenza dell’odierna ricorrente dalla graduatoria di merito delle candidate vincitrici per la nomina alla qualifica di Vice-Sovrintendente del ruolo femminile del Corpo di Polizia penitenziaria, per i posti disponibili al 31 dicembre 2022 con decorrenza 1^ gennaio 2023, approvata con decreto del 17 febbraio 2025.
Venivano, al riguardo, articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. Violazione del principio meritocratico e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ”.
Con atto depositato in data 15 aprile 2025 si costituiva in resistenza il Ministero della Giustizia.
In data 13 maggio 2025 veniva proposto ricorso per motivi aggiunti a mezzo del quale veniva impugnato il provvedimento del Direttore generale del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria del 29 aprile 2025, notificato alla ricorrente il successivo 6 maggio 2025, con il quale si è disposta la revoca del precedente provvedimento, datato 24 aprile 2025, contenente l’assegnazione dell’-OMISSIS- - ricompresa tra i Vice Sovrintendenti appartenenti all’aliquota A e B - alla sede penitenziaria di -OMISSIS-.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 443/1992. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed ingiustizia manifesta. Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.; II Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. Violazione del principio meritocratico e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ”.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla definizione del medesimo, avendo l’Amministrazione adottato medio tempore un atto espresso di decadenza della ricorrente dalla procedura in epigrafe indicata ritualmente impugnato con il ricorso per motivi aggiunti all’esame del quale ci si limita nel prosieguo.
Viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d. lgs. n. 443/1992 oltreché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Ministero della Giustizia a motivo della violazione dell’art. 8 della lex specialis della procedura in argomento.
Le doglianze sono entrambe meritevoli di positivo apprezzamento per le motivazioni appresso indicate.
La ricorrente ha presentato idonea domanda di partecipazione al concorso in argomento, collocandosi, per effetto di ripetuti scorrimenti della graduatoria, nella posizione n. 19 della graduatoria delle candidate vincitrici, ed è stata, pertanto, convocata per il corso di formazione (con inizio il 24.2.2025), all’esito del quale avrebbe acquisito la superiore qualifica.
Nelle more dell’adozione della graduatoria e dell’avvio del corso di formazione la ricorrente veniva giudicata dalla Commissione Medica Ospedaliera inidonea al servizio per un periodo di 90 (novanta) giorni (decorrenti dal 27 gennaio 2025), di talché, dovendo sottoporsi alle terapie salvavita prescritte dalla struttura sanitaria, formulava istanza di differimento del corso con richiesta di seguire, anche in sovrannumero, il corso successivo.
Al riguardo l’art. 18 del d. lgs. n. 443/1992, rubricato dimissione dal corso, stabilisce che “ È dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste ”.
Come si evince dalla disposizione di legge sopra testualmente ripostata, nell’ipotesi di cui alla lett. c), ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica è anche il dipendente che ha contratto gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente.
In tal senso si rileva che in relazione alle gravi infermità che richiedono terapie salvavita la norma non richiede che le stesse siano contratte durante il corso, né un’interpretazione siffatta potrebbe essere condivisa in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Dunque l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame depone nel senso di ritenere che abbia diritto a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica il dipendente che, ammesso al corso, non vi abbia potuto partecipare per la necessità di seguire terapie salvavita in ragione di infermità contratte precedentemente all’avvio del corso di formazione.
Anche la seconda censura risulta meritevole di positivo apprezzamento, avendo l’Amministrazione disatteso il disposto di cui all’art. 8 del bando di concorso ai sensi del quale “ Coloro che non effettueranno la scelta, i rinunciatari al corso di formazione prima del suo inizio, nonché coloro che comunque non si presenteranno al corso senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti e sostituiti dai candidati utilmente classificati nella graduatoria nel rispetto della posizione assunta da ciascuno ”.
Ebbene, l’omessa presentazione al corso da parte della ricorrente, ben lungi dall’essere avvenuta senza un giustificato motivo, è stata giustificata, come detto, dalla necessità di condurre a termine una terapia salvavita, necessità formalmente rappresentata all’Amministrazione prima dell’avvio del corso.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso introduttivo va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso per motivi aggiunti va accolto in quanto fondato, dovendo essere riconosciuto alla ricorrente il diritto di essere ammessa, anche in sovrannumero, al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
AN AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AI | RD AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.