Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3844 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosaria Rossi, con la quale è elettivamente domiciliata in Gioiosa
Ionica (RC) via Rocco Gatto n. 41
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, L. n. 18/80;
- che il C.T.U. l'ha ritenuta meritevole del beneficio richiesto, con decorrenza dalla data della visita peritale e non della domanda amministrativa;
- che la decorrenza del beneficio riconosciuto dovrebbe coincidere con la data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto tutte le patologie documentate erano già presenti in quel momento;
- che la motivazione offerta dal C.T.U. per spiegare la decorrenza non è attendibile, in quanto è presente, nel fascicolo telematico, documentazione sanitaria relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
- che la ricorrente soffre di serie patologie soggette a progressivo peggioramento, sussistenti già alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, - accertare, previa nuova consulenza medica d'ufficio, che lo stato patologico della sig.ra è tale Parte_1
da integrare i presupposti di cui alla L. n. 18/80 per il diritto all'indennità di accompagnamento, a carico dell' in persona del legale rapp.te p.t.; - CP_1
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in CP_1
favore della ricorrente, i benefici economici nella misura prevista, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con rivalutazione, interessi e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
- con sentenza esecutiva come per legge.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18/80.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invero, oggetto di contrasto non è il riconoscimento del requisito sanitario, necessario ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di domanda, già riconosciuto dal CTU che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Invece parte ricorrente contesta la decorrenza, individuata dal CTU 4
nella data della visita peritale.
In particolare, parte ricorrente contesta l'erroneità della C.T.U. nella parte relativa alla decorrenza, limitandosi genericamente a dedurre che il consulente non avrebbe tenuto conto della documentazione medica in atti, comprovante il possesso del requisito sanitario sin dalla domanda di conferma.
Ed invero, a fronte delle censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
A ben guardare, il CTU ha spiegato in maniera adeguata e persuasiva le ragioni della decorrenza individuata, anche in sede di valutazione delle osservazioni trasmesse dal difensore della ricorrente nel corso delle operazioni peritali.
In particolare, il C.T.U., previo attento e minuzioso esame della documentazione in atti e delle patologie allegate, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie documentate e riscontrate in sede di esame obiettivo, che presentano carattere ingravescente, è invalida al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, con decorrenza dalla visita peritale.
Del resto, la stessa parte ricorrente ha rimarcato la natura ingravescente delle patologie da cui la sig.ra è affetta. Pt_1
Anche in replica alle osservazioni trasmesse dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha ribadito che la decorrenza è stata indicata nella data della visita peritale, con la quale sono state riscontrare le effettive condizioni della ricorrente in quanto, pur essendo stata allegata la presenza delle patologie di cui alla diagnosi sin dalla domanda amministrativa
– di natura ingravescente e, dunque, evolutiva - non erano presenti in atti certificazioni contenenti un esame obiettivo tale da consentire l'effettivo 5
riscontro della gravità delle condizioni della periziata.
Pertanto il C.T.U., alla luce dell'esame della documentazione in atti e, poi, dell'esame obiettivo ha riscontrato l'effettiva gravità delle patologie già presenti e soprattutto, considerando che ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di domanda non è sufficiente la sola invalidità nella misura del 100%, ha riscontrato - circostanza non evincibile dalla documentazione in atti priva di esami obiettivi in tal senso - che la periziata non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore.
Orbene, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e sorretta da corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, sorretto da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie sulla capacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide, anche in punto di decorrenza.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. 6
La semplice affermazione che il consulente abbia errato nell'individuazione della decorrenza non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, anche in punto di decorrenza.
Pertanto, il ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. va rigettato, con conferma delle conclusioni formulate dal C.T.U.
Le spese di lite, tenuto conto del riconoscimento del beneficio dalla data della visita peritale e del rigetto della domanda proposta con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., vanno integralmente compensate tra le parti.
Restano a carico dell' in ragione del riconoscimento del CP_1
beneficio, sia pure con decorrenza dalla visita peritale, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1 7
Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3844/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. e, per l'effetto, conferma le risultanze dell'accertamento peritale effettuato nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., con la decorrenza indicata dal C.T.U.;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_3
Locri, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci