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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 340/2023 avente ad oggetto: opposizione ex L. 689/81
TRA
(avv. Mariagrazia Giangregorio) Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del Prefetto p.t. (contumace) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con adeguata esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
2. Con la sentenza impugnata (nr. 1392/2022) il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso CP_1
ex L.689/81 proposto dalla odierna parte appellante, disponendo la compensazione delle spese di lite, statuizione avverso la quale quest'ultima ha proposto gravame deducendo l'erroneità, come in atti motivato. Parte appellata non si è costituita in giudizio.
3. L'appello è fondato. Il giudice di prime cure, infatti, non ha fatto applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. senza affatto motivare in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a disporre la compensazione delle spese di lite. Infatti, si è limitato a richiamare, con formula di stile, “le risultanze processuali” senza alcuna ulteriore specificazione. Sul punto: “il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio solo se la questione trattata presenti carattere di
p. 1/3 novità assoluta oppure se vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure se sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni e soltanto a condizione che illustri compiutamente
nella motivazione il percorso logico seguito, indicando le ragioni specifiche che fondano la decisione”
(Tribunale Potenza Sez. I, sent. nr. 1259/2022); “il provvedimento di compensazione, totale o parziale, delle spese per gravi ed eccezionali ragioni deve essere corredato da un adeguato supporto motivazionale ai
fini della congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione” (Corte Appello
Napoli, Sez. IX, sent. nr. 2906/2022). Ed ancora, “in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cassazione, Sez. 5, ord. nr. 1950/2022).
4. Per tali motivi, l'appello merita accoglimento e va disposta la condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore della parte appellante, in mancanza di adeguati motivi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, motivi che parte appellata neppure ha indicato in modo specifico.
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per la parte non riformata è confermata, parte appellata è condannata alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio sostenute dalla parte appellante, che si liquidano in €.43 per esborsi e €.139 per onorari (ex D.M. 147/2022; valore della lite sino ad €.1.100; valori minimi di liquidazione;
con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria), oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite sino ad €.1.100 – valori minimi di liquidazione,
con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di nr. 1392/2022, che per la parte non CP_1
riformata è confermata, così provvede:
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.43 per esborsi ed €.139 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti;
p. 2/3 - condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.232 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 340/2023 avente ad oggetto: opposizione ex L. 689/81
TRA
(avv. Mariagrazia Giangregorio) Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del Prefetto p.t. (contumace) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con adeguata esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
2. Con la sentenza impugnata (nr. 1392/2022) il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso CP_1
ex L.689/81 proposto dalla odierna parte appellante, disponendo la compensazione delle spese di lite, statuizione avverso la quale quest'ultima ha proposto gravame deducendo l'erroneità, come in atti motivato. Parte appellata non si è costituita in giudizio.
3. L'appello è fondato. Il giudice di prime cure, infatti, non ha fatto applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. senza affatto motivare in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a disporre la compensazione delle spese di lite. Infatti, si è limitato a richiamare, con formula di stile, “le risultanze processuali” senza alcuna ulteriore specificazione. Sul punto: “il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio solo se la questione trattata presenti carattere di
p. 1/3 novità assoluta oppure se vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure se sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni e soltanto a condizione che illustri compiutamente
nella motivazione il percorso logico seguito, indicando le ragioni specifiche che fondano la decisione”
(Tribunale Potenza Sez. I, sent. nr. 1259/2022); “il provvedimento di compensazione, totale o parziale, delle spese per gravi ed eccezionali ragioni deve essere corredato da un adeguato supporto motivazionale ai
fini della congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione” (Corte Appello
Napoli, Sez. IX, sent. nr. 2906/2022). Ed ancora, “in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cassazione, Sez. 5, ord. nr. 1950/2022).
4. Per tali motivi, l'appello merita accoglimento e va disposta la condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore della parte appellante, in mancanza di adeguati motivi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, motivi che parte appellata neppure ha indicato in modo specifico.
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per la parte non riformata è confermata, parte appellata è condannata alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio sostenute dalla parte appellante, che si liquidano in €.43 per esborsi e €.139 per onorari (ex D.M. 147/2022; valore della lite sino ad €.1.100; valori minimi di liquidazione;
con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria), oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite sino ad €.1.100 – valori minimi di liquidazione,
con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di nr. 1392/2022, che per la parte non CP_1
riformata è confermata, così provvede:
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.43 per esborsi ed €.139 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti;
p. 2/3 - condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.232 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3