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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 9 gennaio 2023 da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Valeria Fabbrani e Giacomo Cucco, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante- contro
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Mara Travanut, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 -appellata (anche in via incidentale)- nonché contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f.
, in forza di procura ad lites del Presidente C.F._2
dell' rilasciata con il ministero del Notaio in CP_2 Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in
Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia, PEC:
t. Email_4
-appellato ed appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 495/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: demansionamento – lavoro straordinario – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 6 novembre 2025
Conclusioni per “voglia la Corte d'Appello di Venezia, Parte_1
annullare e/o riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso
n. 495/2022 pubblicata il 10.11.2022 a definizione del giudizio RG n.
76/2021 e notificata in data 6.12.2022 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di primo grado che in questa sede si trascrivono anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
Nel merito:
pag. 2/21 - si chiede che il Tribunale di Treviso accerti come al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel giugno 2020, la retribuzione lorda del sig. ammontasse ad euro 4.446,22 mensili così come Parte_3
indicato in narrativa o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o comunque risultante all'esito del procedimento;
- si chiede che il Tribunale di Treviso condanni a versare all'odierno Controparte_1
ricorrente, a titolo di differenze retributive, così come esposte in narrativa, la somma lorda pari ad euro 113.352,85 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ex articolo 1284 c.c., primo, secondo e quarto comma e rivalutazione monetaria, nonché condanni
l'odierna resistente ad integrare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo febbraio 2017-giugno 2020; - si chiede che il
Tribunale di Treviso condanni a versare all'odierno Controparte_1
ricorrente, a titolo di tfr non pagato, così come calcolato in narrativa, la somma lorda pari ad euro 8.496,41 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ex articolo 1284 c.c., primo, secondo e quarto comma e rivalutazione monetaria;
- si chiede che il Tribunale di
Treviso accerti come a partire dal febbraio 2017, abbia Controparte_1
demansionato il lavoratore destinando lo stesso al ruolo di addetto allo scarico del reparto estrusione in luogo di quello di capo-reparto estrusione
o comunque capo-turno estrusione precedentemente svolti dal sig. in Pt_1
modo continuativo;
in via istruttoria: […]
Spese rifuse”
pag. 3/21 Conclusioni per “preliminarmente: dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello principale proposto con condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali;
nel merito: respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa con conferma integrale di tutte le statuizioni dell'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
In via istruttoria […]”
Conclusioni per : “Ci si rimette alle valutazioni dell'adita Corte in CP_2
ordine alla fondatezza dell'appello principale. In caso di accoglimento dell'appello principale, IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO
APPELLO INCIDENTALE si chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
PRELIMINARMENTE: si eccepisce la prescrizione di ogni contributo relativo al periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio;
NEL MERITO: esattamente determinarsi il maggior corrispettivo
eventualmente spettante a parte ricorrente;
IN VIA RICONVENZIONALE: in ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente in primo grado/appellante, condannarsi il datore di lavoro
pag. 4/21 al pagamento in favore di dei contributi previdenziali dovuti e non CP_2
prescritti, nonché al pagamento delle sanzioni civili per evasione contributiva, maggiorazioni ed interessi stabiliti per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali.
Trattasi di domande di valore non precisamente determinabile.
Spese di causa e compensi professionali, comprensivi di maggiorazione forfettaria 15%, in ogni caso integralmente rifusi, vertendo la presente causa su materia in relazione alla quale non può autonomamente CP_2
provvedere in via amministrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA, […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 5 gennaio 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.131/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la sua domanda tesa al riconoscimento del diritto al maggiore trattamento retributivo.
Con memorie depositate rispettivamente il 21 e 29 marzo 2024 si sono costituiti l' (evocato in giudizio per il riconoscimento dei riflessi CP_2
contributivi sulla pretesa economica) e la società già datrice CP_1
di lavoro, proponendo il primo appello incidentale nel caso di accoglimento del gravame, nei limiti della prescrizione della contribuzione dovuta in relazione al maggiore compenso dovuto, la seconda chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2025 e pag. 5/21 contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sentenza impugnata ha pronunciato sulla domanda del signor
[...]
volta ad accertare l'illegittimità del demansionamento disposto Pt_1
dalla società ex datrice di lavoro e, per l'effetto, a condannare Controparte_1
parte resistente alla corresponsione delle differenze retributive per l'importo capitale di €.121.849,26 di cui € 8.496,41 a titolo di TFR, nonché dei correlati contributi previdenziali.
Non sono controversi gli aspetti salienti della vicenda lavorativa riassunti dal primo giudice, se non con riguardo al rifiuto di rendere la prestazione al rientro dal periodo di infortunio (dopo il gennaio 2017): il lavoratore era stato assunto a gennaio 2011 come operaio di I livello CCNL MA e
Plastica - Piccola e media industria addetto allo scarico delle bobine del materiale da imballaggio nel reparto estrusione, nominato dapprima come capo-turno del predetto reparto e a partire dal secondo semestre del 2014 come capo-reparto, con inquadramento nel V livello a decorrere da novembre 2014 e, successivamente, al VI livello a far data da settembre
2015 –.
Con la deduzione posta a sostegno della domanda il lavoratore aveva lamentato che al rientro in azienda ad inizio gennaio 2017, a seguito di un infortunio occorsogli a febbraio 2016, era stato riassegnato all'originaria mansione di addetto allo scarico, con privazione degli emolumenti integrativi trattamento retributivo (in specie “superminimo assorbibile” e
“premio integrativo alla retribuzione”) goduti fino a quel momento.
pag. 6/21 Istruita la causa mediante l'espletamento di prova testimoniale, il giudie trevigiano ha premesso in diritto, con specifico riferimento all'originaria prospettazione nel ricorso introduttivo, che la sola diversità di mansioni assegnate non era di per sé indice di demansionamento.
Ciò posto ha osservato che il mero mutamento di mansione intervenuto al rientro nel luogo di lavoro quale fatto costitutivo della propria pretesa non consentiva di qualificare come demansionamento la condotta descritta in quanto:
a) il ricorrente non aveva dedotto nulla circa il contenuto delle declaratorie del contratto collettivo applicato e, quindi, la riferibilità o meno, delle diverse mansioni (di capo-turno o capo-reparto) rispetto al livello di inquadramento posseduto;
b) né aveva dedotto che i pregressi compiti erano riferibili al proprio livello contrattuale, maggiore rispetto alle nuove mansioni (quelle asseritamente demansionanti, col venir meno degli emolumenti accessori;
c) l'adeguamento retributivo di per sé non era illegittimo in quanto coerente rispetto al livello di inquadramento posseduto, se le maggiorazioni precedenti costituivano specifico riconoscimento delle particolari attribuzioni precedenti;
d) tardiva era la deduzione (con le note conclusive) con cui ha allegato il precedente (rispetto al periodo di assenza per infortunio) sotto- inquadramento.
In fatto ha aggiunto che:
A) a fronte della mancata assegnazione delle mansioni sia di capo-reparto che di capo-turno, la retribuzione pretesa era “coerente con la figura del
pag. 7/21 capo-reparto, poiché solo ad essa è riconosciuto un netto in busta paga pari ad € 2.700,00 mensili”;
B) nessuna replica era opposta all'allegazione della società circa la riorganizzazione del reparto di appartenenza del lavoratore, quello di estrusione, che aveva comportato l'affidamento in via definitiva della funzione di capo-reparto all'amministratore (con conseguente sottrazione dell'incarico al lavoratore);
C) dalla documentazione dello stesso lavoratore era emerso che il rapporto conflittuale tra le parti riguardava le mansioni di capo-turno, quindi, in relazione a mansioni, non soltanto mai svolte al rientro, ma che il lavoratore non aveva offerto di svolgere;
D) la prova testimoniale (testi , e ) aveva smentito Tes_1 Tes_2 Tes_3
la ricostruzione del lavoratore (secondo cui “al suo ritorno in azienda il lavoratore veniva demansionato a semplice addetto allo scarico e il signor veniva privato di tutti gli emolumenti integrativi della retribuzione”) Pt_1
mentre era stata confermata la versione fornita dalla società. Non si trattava, dunque, di un'imposizione datoriale quanto, piuttosto, dalla conseguenza dell'opposizione dello stesso lavoratore alla proposta formulata della società di assegnazione delle mansioni di capo-turno
(ritenute dal giudice coerenti con il VI livello attribuito al lavoratore).
In conclusione:
i) al ricorrente era stata riconosciuta la retribuzione propria della categoria e livello di appartenenza (operaio di sesto livello);
ii) le maggiorazioni retributive che, sotto forma di superminimo e/o premio, gli erano state riconosciute in precedenza trovavano la loro causa esclusiva nello svolgimento effettivo delle mansioni di capoturno (o di pag. 8/21 caporeparto) che il lavoratore non aveva più voluto svolgere pur essendogli state proposte, comunque non risultando inferiori al sesto livello quelle di capo turno proposte e rifiutate (pacifico che in i capi-turno del CP_1
reparto estrusione avessero una retribuzione di €.2.200,00 netti (attraverso il riconoscimento di superminimo e/o premi), mentre la retribuzione ordinaria del ricorrente (operaio di sesto livello), di €.1.928,75 lordi.
3) Con l'appello principale sono articolati i seguenti motivi.
Col primo motivo viene denunciata l'errata interpretazione dei fatti di causa e dell'articolo 2103 c.c..
In sintesi, l'appellante lamenta l'omessa applicazione del principio dell'irriducibilità della retribuzione codificato dall'art. 2103 c.c.. Imputa al giudice un errore di impostazione: l'originaria domanda verteva sull'adempimento dell'obbligazione retributiva riferibile allo specifico trattamento riservato alla figura del capo-reparto, e non il risarcimento del danno conseguente ad un demansionamento;
in ragione di ciò l'obbligo retributivo derivava dall'imposizione di mansioni inferiori a quelle acquisite ed espletate durante l'intercorso rapporto professionale, con conseguente violazione della garanzia dell'irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c..
Il rilievo dato dal primo giudice al livello contrattuale, quindi, era inconferente in relazione alla garanzia di irriducibilità della retribuzione invocata espressamente dal lavoratore che aveva incentrato al propria deduzione sulla tutela del proprio patrimonio professionale e, quindi, nella conservazione del corrispondente trattamento retributivo complessivo accordato al dipendente, garantito in tutti i casi di modifica delle mansioni,
pag. 9/21 a prescindere dal concetto di demansionamento o modifica del livello contrattuale.
In tale prospettiva ha allegato che:
a) per stessa ammissione dalla le componenti aggiuntive CP_1
integravano il corrispettivo economico in ragione delle qualità professionali intrinseche delle suddette figure, inteso proprio quale livello retributivo complessivo riconosciuto alle stesse;
b) nel caso delle mansioni di capo-reparto estrusione si trattava di attribuzioni “ontologicamente distinte da quelle di capo-turno estrusione ed addetto semplice estrusione…ampiamente dedotta nel ricorso introduttivo”, che avevano trovato “espressa conferma nella declaratoria offerta dal mansionario aziendale prodotto dalla stessa (vedi doc. CP_1
60 fascicolo di parte resistente)”: il ruolo di capo reparto estrusione si caratterizzava “per maggiori responsabilità, poteri direttivi e, in generale, per una più spiccata professionalità ed esperienza del lavoratore rispetto agli altri due profili menzionati;
”;
c) l'appellante aveva acquisito in via definitiva il ruolo di capo-reparto estrusione per esservi stato espressamente assegnato dalla società e per aver svolto le relative mansioni per oltre 30 mesi senza soluzione di continuità, circostanza mai contestata;
d) retribuiva, per sua stessa ammissione, con €.2.200,00 ed CP_1
€.2.700,00 netti mensili, rispettivamente il capo-turno e il capo-reparto, importi integranti il corrispettivo economico delle qualità professionali intrinseche di tali figure, inteso proprio quale livello retributivo complessivo riconosciuto alle stesse (pagina 2 della memoria di costituzione di primo grado);
pag. 10/21 e) gli emolumenti riconosciuti ad integrazione del livello salariale sono entrati nella base di calcolo del t.f.r. e presi in considerazione dall' per CP_3
la quantificazione dell'indennità di infortunio, ossia rientravano (giusta le pronuncia della Corte di Cassazione sentenze 6.12.2017 n. 29247, e
19.8.2008 n. 4055) negli elementi retributivi coperti dalla garanzia dell'irriducibilità sono esattamente quelli “corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore”, restando invece escluse dalla garanzia le indennità volte a compensare le modalità particolarmente gravose di svolgimento della prestazione;
f) le mansioni di addetto allo scarico, capo-turno e capo-reparto sono completamente diverse tra loro, non rappresentando modalità di esecuzione diverse della medesima prestazione;
g) nel ricorso ex art 414 c.p.c. erano state descritte le mansioni di addetto all'estrusione inizialmente espletate dal lavoratore, rilevando che esse appartengono al I livello del CCNL Plastica e attribuito al Per_2
dipendente all'atto dell'assunzione, ed era stato dedotto che in corso di rapporto - per le abilità dimostrate – era stato promosso a capo turno del reparto estrusione, venendo descritte le mansioni proprie di tale figura professionale “senz'altro riconducibile al VI livello del CCNL”;
h) invocando l'art.2013 comma 5, c.c. non aveva rilievo che la CP_1
avesse soppresso il ruolo di capo-reparto, dato che la società nell'esercizio
(legittimo o meno) dello ius variandi, anche a parità di livello contrattuale, avrebbe dovuto garantire, in ogni caso, la retribuzione concretamente goduta dal dipendente.
Col secondo motivo si duole del mal governo delle risultanze probatorie.
pag. 11/21 Considera che l'istruttoria aveva confermato la piena disponibilità del lavoratore nell'essere adibito alle mansioni di capo-turno, a condizione dell'effettiva reintegrazione nei propri diritti economici già goduti nel periodo precedente l'infortunio.
Richiama le dichiarazioni di (responsabile del personale): Testimone_4
“quando è tornato dopo la malattia è stato addetto allo scarico delle Pt_1
bobine” ….,dopo la "riformazione" abbiamo incaricato di rifare il Pt_1
capo turno ma lui non ha più voluto perché diceva che voleva lo stipendio adeguato, ma lo stipendio che prendeva era già da capo turno”. Quanto a tale ultima circostanza rammenta che il teste, interpellato dal giudice in ordine all'assenza nelle buste paga del ricorrente dei mesi gennaio-giugno
2017 dell'integrazione salariale prevista per le mansioni di capo turno, ha riferito di non avere mai controllato le buste paga del lavoratore. Quelle di
: faceva l'addetto allo scarico che è la mansione Persona_3 Pt_1
meno qualificata insieme all'addetto al magazzino…Non so perché IL si rifiutasse;
forse voleva più soldi” e quella di TO OS: “Al rientro a gennaio 2017 faceva di tutto, era messo come jolly;
in questo periodo Pt_1
lui non ha fatto il capo turno”.
Aggiunge che l'unico strumento che l'ordinamento appronta a tutela del datore di lavoro quale risposta al rifiuto della prestazione è rappresentato dal procedimento disciplinare e non la decurtazione stipendiale come avvenuto nella specie.
Col terzo motivo imputa il carattere contraddittorio della motivazione quanto all'accertamento delle mansioni di capo-turno svolte dal ricorrente di primo grado.
pag. 12/21 Le mansioni di capo-turno del reparto estrusione, per ammissione della società, sono state esercitata almeno dal giugno 2018 (con rinvio al tenore del verbale di conciliazione sottoscritto lo stesso anno nel quale è riportata la contestazione disciplinare facente espresso riferimento alle mansioni di capo-turno: “il giorno 11 giugno 2018 nel turno dalle ore 14,00 alle ore
22,00 da Lei svolti in qualità di capoturno chiamava intorno alle 21 (…)”: non risulta risolto, quindi, il contrasto tra la ricostruzione giudiziale
(rifiuto) e l'ammissione della società circa l'esercizio delle mansioni di capoturno.
4) L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1) In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis c.p.c.. La società ha denunciato i vizi del gravame individuandoli nella mancata specificazione della parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma, nell'assenza di un'espressa delineazione della diversa ricostruzione fattuale, del motivo sotteso alla pretesa violazione del dato legislativo ed il nesso causale intercorrente con la sorte della lite.
In realtà il collegio ritiene che le deduzioni in forza delle quali è stato affermato il consolidamento della pretesa diversa qualifica professionale e la correlata invocazione del principio di irriducibilità della retribuzione, costituiscono i passaggi argomentativi su cui si regge tutta la ricostruzione in fatto alternativa a quelle contenuta nella sentenza, risultando in tale modo sodisfatto il requisito essenziale per consentire l'esame nel merito della pronuncia appellata.
pag. 13/21 4.2) Nel merito, esaminando i primi due motivi di appello strettamente correlati va precisato quanto segue.
Nella declaratoria contrattuale la figura del capo-turno o del capo-reparto non è indicata.
La categoria degli operai ha come livello massimo il VI (solo per la categoria impiegatizia sono indicati ulteriori due livelli 7° ed 8).
Col ricorso di primo grado il lavoratore aveva dedotto quanto segue:.
“…
A partire dal secondo semestre del 2014, per i meriti e abilità CP_1
dimostrate dal lavoratore, nominava il sig. “capo-reparto estrusione” Pt_1
ovvero responsabile non più e non solo di un turno lavorativo, bensì dell'intero complesso produttivo che, articolato su tre turni di 8 ore ciascuno, rendeva l'odierno ricorrente responsabile dell'attività di 15 persone e dell'intera produzione delle bobine di materiale plastico realizzate dalla Società.
…
“L'odierna resistente, nonostante i compiti affidati al sig. manteneva, Pt_1
comunque, inalterato il livello del lavoratore fino a novembre 2014, allorquando il ricorrente passava direttamente dal primo al quinto livello del ccnl di riferimento.
A partire dal secondo semestre del 2014, inoltre, pur mantenendo CP_1
inalterato il superminimo assorbibile, ad ulteriore gratifica per l'operato svolto dal dipendente e dei meriti dimostrati, aumentava sensibilmente il premio integrativo della retribuzione mensile del lavoratore, in modo tale da elevare lo stipendio netto del sig. a 2700 euro al mese… Pt_1
…
pag. 14/21 A partire dal settembre 2015, assegnava al lavoratore il sesto CP_1
livello del ccnl IC MA e plastica piccola media industria ed accorpava in un'unica voce (sommando le rispettive poste) il premio integrativo della retribuzione e l'assegno assorbibile ad personam.
…
Al suo ritorno in azienda, il lavoratore veniva demansionato a semplice addetto allo scarico e il signor veniva privato di tutti gli emolumenti Pt_1
integrativi della retribuzione…
…
Appare evidente come il demansionamento e la diminuzione arbitraria dei livelli retributivi ad opera di siano del tutto illegittimi ai sensi CP_1
dell'articolo 2103 c.c..”.
Come evidenziato dal primo giudice, quindi, è mancata una deduzione in base alla quale lo svolgimento delle mansioni descritte determinava il diritto ad un determinato superiore inquadramento, per cui lo svolgimento di incarichi aggiuntivi - avvenuto nell'ambito del VI livello (quello massimo) della categoria degli operai, aveva determinato semplicemente il riconoscimento di una remunerazione accessoria.
A prescindere dalla ricostruzione istruttoria (sul rifiuto), l'esercizio dello ius variandi, nell'ambito della categoria, la sola assegnazione di compiti jolly o altro, non è giustificato il richiamo al principio dell'irriducibilità della retribuzione.
In tale senso la società coerentemente ha sempre sostenuto la riferibilità dell'incarico di capoturno o capo reparto al VI livello.
Va condivisa l'osservazione centrale nella replica della difesa della società in base alla quale non vi è stato alcun mutamento dell'inquadramento,
pag. 15/21 tantomeno un demansionamento da parte dell'odierna appellata: ha ricordato la società che il lavoratore era stato inquadrato nel livello massimo per la categoria degli operai (il sesto, a differenza della classificazione per il personale amministrativo che prevede livelli superiori fino all'ottavo), con conservazione del trattamento retributivo in godimento: solo per il capo-turno erano riconosciute integrazioni retributive, quali voci accessorie collegate alla specifica difficoltà della prestazione lavorativa che, comunque, rientrava nella professionalità tipica di un operaio inquadrato al sesto livello del CCNL di riferimento.
V rammentato che ratione temporis opera la previsione dell'art.2103 c.c.
“Il lavoratore) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero mansioni riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La disciplina contrattuale collettiva di riferimento, per quanto interessa distingue le singole categorie di lavoratori affermando che “La distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti delle norme
(legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il presente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura: Gruppo A) Quadri;
Gruppo B) Qualifica impiegatizia
[segue classificazione decresce dall'VIII al II livello]; Gruppo C) Pt_4
Qualifica Operaia [classificati dal VI al I livello]”. Pt_4
In particolare, il VI livello è riconosciuto ai “lavoratori il cui compito consiste: nell'utilizzazione del macchinario, nella cura del prodotto, nella
pag. 16/21 guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relativa autonomia, di una normale squadra di operai che prevalentemente svolgono lavori ed operazioni per le quali sono richieste specifiche capacità e conoscenze tecniche.”.
A conferma della distinzione tra categoria impiegatizia e quella degli operai, impermeabile a reciproche estensioni, inutilmente nei profili esemplificativi del VII livello1 si cercherebbe di rinvenire la descrizione di una mansione appartenente alla categoria dell'appellante.
Se ne deve trarre la rigorosa conseguenza che una volta che risulta riconosciuto il livello di inquadramento massimo, che la retribuzione contrattuale è quella liquidata e pagata al lavoratore, mentre le componenti accessorie trovano titolo solo nel riconoscimento di quelle particolari mansioni che in precedenza erano state esercitate dal lavoratore e che non lo sono più state, alla luce di quanto si scrive esaminando il terzo motivo di appello.
In tale senso va data continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “
6.1. Va qui ricordato che il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del
pag. 17/21 lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'art. 36
Cost. La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c.. Non vi sono compresi infatti i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In sostanza il principio di irriducibilità della retribuzione che implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto va tuttavia coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi". In tal caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare, come detto, particolari modalità della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 38169 del 30/12/2022, Cass. 01/08/2017
n. 19092 e Cass. 06/12/2017 n. 29247).” (in motivazione Cass.civ. Sez. L
Ordinanza n.23205 del 2023).
4.3) Quanto al terzo motivo e al rilievo che ha l'allegazione secondo cui il rifiuto della precedente attività di capo-turno sia dipesa o meno dall'opposizione della società ad assicurare al lavoratore il trattamento in precedenza riconosciuto, si tratta deduzione che non giustifica la revisione della conclusione a cui il collegio è pervenuto.
pag. 18/21 In primo luogo, gli esiti istruttori smentiscono la deduzione del ricorrente: la piana lettura delle dichiarazioni testimoniali valorizzate dall'appellante in relazione al secondo motivo, sopra testualmente riportate non consentono di ritenere provate l'affermazione del ricorrente;
in particolare, il teste afferma esattamente la circostanza opposta: il riferimento Tes_2
al fatto che fosse mantenuto lo stipendio di capo-turno è da intendere, evidentemente in corrispondenza dell'effettivo svolgimento di quelle mansioni, mentre il lavoratore “non ha più voluto… più volte io ho chiesto ad di fare il capo turno, spiegando che avevamo bisogno del capo Pt_1
turno, ma lui si rifiutava”.
Né ha maggiore valore il tenore del verbale di conciliazione nel quale è richiamato il tenore della contestazione disciplinare: proprio perché rientrante nei compiti del VI livello, l'attività comandata e non eseguita era stata oggetto di addebito.
D'altra parte, a fronte del dato pacifico della mancata effettuazione dei compiti aggiuntivi di capo-turno l'eventuale accertamento di un rifiuto legittimo avrebbe al più giustificato una domanda di natura risarcitoria, mentre nel giudizio mai è stato dedotto un contegno datoriale sotto questo profilo inadempiente: si ripete che la domanda era basata sull'infondata tesi dell'irriducibilità della retribuzione acquisita e consolidatasi nel patrimonio personale a seguito dell'esercizio delle mansioni di capo-reparto ovvero di cappo-turno.
4.4) Propone appello incidentale l' , per il caso di accoglimento CP_2
dell'appello in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dall' CP_2
medesimo in primo grado – sia pure non oggetto di espressa pronuncia da parte del primo giudice – di condanna al pagamento dei contributi dovuti pag. 19/21 nei limiti della prescrizione in ipotesi di riconoscimento della corretta mansione del rapporto tra il signor e rimettendosi per il resto Pt_1 CP_1
alle valutazioni della Corte in ordine al dedotto demansionamento ovvero sotto-inquadramento.
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento di quello incidentale e di tutte le domande ad esso correlate.
5) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa, nei medi.
Vanno compensate in relazione all'esito dell'appello incidentale dell' CP_2
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1
liquidate in favore della in €.10.717,00 oltre al rimborso Controparte_1
forfetario, iva e cpa;
- compensa le spese nel resto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuna parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN LE
pag. 20/21 pag. 21/21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Profili:
- addetti alla conduzione di unità organizzativa tecnica ed amministrativa con la responsabilità dell'andamento funzionale della stessa.
- Disegnatori progettisti di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base di direttive di massima, coordinano la progettazione di dettaglio e/o ne seguono la costruzione e l'avviamento.
- Addetto alla promozione e vendita che, in base a conoscenze tecniche specializzate acquisite mediante apposite azioni formative, presta consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 9 gennaio 2023 da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Valeria Fabbrani e Giacomo Cucco, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante- contro
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Mara Travanut, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 -appellata (anche in via incidentale)- nonché contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f.
, in forza di procura ad lites del Presidente C.F._2
dell' rilasciata con il ministero del Notaio in CP_2 Persona_1
Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in
Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia, PEC:
t. Email_4
-appellato ed appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 495/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: demansionamento – lavoro straordinario – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 6 novembre 2025
Conclusioni per “voglia la Corte d'Appello di Venezia, Parte_1
annullare e/o riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso
n. 495/2022 pubblicata il 10.11.2022 a definizione del giudizio RG n.
76/2021 e notificata in data 6.12.2022 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di primo grado che in questa sede si trascrivono anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
Nel merito:
pag. 2/21 - si chiede che il Tribunale di Treviso accerti come al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel giugno 2020, la retribuzione lorda del sig. ammontasse ad euro 4.446,22 mensili così come Parte_3
indicato in narrativa o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o comunque risultante all'esito del procedimento;
- si chiede che il Tribunale di Treviso condanni a versare all'odierno Controparte_1
ricorrente, a titolo di differenze retributive, così come esposte in narrativa, la somma lorda pari ad euro 113.352,85 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ex articolo 1284 c.c., primo, secondo e quarto comma e rivalutazione monetaria, nonché condanni
l'odierna resistente ad integrare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo febbraio 2017-giugno 2020; - si chiede che il
Tribunale di Treviso condanni a versare all'odierno Controparte_1
ricorrente, a titolo di tfr non pagato, così come calcolato in narrativa, la somma lorda pari ad euro 8.496,41 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ex articolo 1284 c.c., primo, secondo e quarto comma e rivalutazione monetaria;
- si chiede che il Tribunale di
Treviso accerti come a partire dal febbraio 2017, abbia Controparte_1
demansionato il lavoratore destinando lo stesso al ruolo di addetto allo scarico del reparto estrusione in luogo di quello di capo-reparto estrusione
o comunque capo-turno estrusione precedentemente svolti dal sig. in Pt_1
modo continuativo;
in via istruttoria: […]
Spese rifuse”
pag. 3/21 Conclusioni per “preliminarmente: dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello principale proposto con condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali;
nel merito: respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa con conferma integrale di tutte le statuizioni dell'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.
In via istruttoria […]”
Conclusioni per : “Ci si rimette alle valutazioni dell'adita Corte in CP_2
ordine alla fondatezza dell'appello principale. In caso di accoglimento dell'appello principale, IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO
APPELLO INCIDENTALE si chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
PRELIMINARMENTE: si eccepisce la prescrizione di ogni contributo relativo al periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio;
NEL MERITO: esattamente determinarsi il maggior corrispettivo
eventualmente spettante a parte ricorrente;
IN VIA RICONVENZIONALE: in ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente in primo grado/appellante, condannarsi il datore di lavoro
pag. 4/21 al pagamento in favore di dei contributi previdenziali dovuti e non CP_2
prescritti, nonché al pagamento delle sanzioni civili per evasione contributiva, maggiorazioni ed interessi stabiliti per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali.
Trattasi di domande di valore non precisamente determinabile.
Spese di causa e compensi professionali, comprensivi di maggiorazione forfettaria 15%, in ogni caso integralmente rifusi, vertendo la presente causa su materia in relazione alla quale non può autonomamente CP_2
provvedere in via amministrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA, […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 5 gennaio 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.131/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la sua domanda tesa al riconoscimento del diritto al maggiore trattamento retributivo.
Con memorie depositate rispettivamente il 21 e 29 marzo 2024 si sono costituiti l' (evocato in giudizio per il riconoscimento dei riflessi CP_2
contributivi sulla pretesa economica) e la società già datrice CP_1
di lavoro, proponendo il primo appello incidentale nel caso di accoglimento del gravame, nei limiti della prescrizione della contribuzione dovuta in relazione al maggiore compenso dovuto, la seconda chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2025 e pag. 5/21 contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sentenza impugnata ha pronunciato sulla domanda del signor
[...]
volta ad accertare l'illegittimità del demansionamento disposto Pt_1
dalla società ex datrice di lavoro e, per l'effetto, a condannare Controparte_1
parte resistente alla corresponsione delle differenze retributive per l'importo capitale di €.121.849,26 di cui € 8.496,41 a titolo di TFR, nonché dei correlati contributi previdenziali.
Non sono controversi gli aspetti salienti della vicenda lavorativa riassunti dal primo giudice, se non con riguardo al rifiuto di rendere la prestazione al rientro dal periodo di infortunio (dopo il gennaio 2017): il lavoratore era stato assunto a gennaio 2011 come operaio di I livello CCNL MA e
Plastica - Piccola e media industria addetto allo scarico delle bobine del materiale da imballaggio nel reparto estrusione, nominato dapprima come capo-turno del predetto reparto e a partire dal secondo semestre del 2014 come capo-reparto, con inquadramento nel V livello a decorrere da novembre 2014 e, successivamente, al VI livello a far data da settembre
2015 –.
Con la deduzione posta a sostegno della domanda il lavoratore aveva lamentato che al rientro in azienda ad inizio gennaio 2017, a seguito di un infortunio occorsogli a febbraio 2016, era stato riassegnato all'originaria mansione di addetto allo scarico, con privazione degli emolumenti integrativi trattamento retributivo (in specie “superminimo assorbibile” e
“premio integrativo alla retribuzione”) goduti fino a quel momento.
pag. 6/21 Istruita la causa mediante l'espletamento di prova testimoniale, il giudie trevigiano ha premesso in diritto, con specifico riferimento all'originaria prospettazione nel ricorso introduttivo, che la sola diversità di mansioni assegnate non era di per sé indice di demansionamento.
Ciò posto ha osservato che il mero mutamento di mansione intervenuto al rientro nel luogo di lavoro quale fatto costitutivo della propria pretesa non consentiva di qualificare come demansionamento la condotta descritta in quanto:
a) il ricorrente non aveva dedotto nulla circa il contenuto delle declaratorie del contratto collettivo applicato e, quindi, la riferibilità o meno, delle diverse mansioni (di capo-turno o capo-reparto) rispetto al livello di inquadramento posseduto;
b) né aveva dedotto che i pregressi compiti erano riferibili al proprio livello contrattuale, maggiore rispetto alle nuove mansioni (quelle asseritamente demansionanti, col venir meno degli emolumenti accessori;
c) l'adeguamento retributivo di per sé non era illegittimo in quanto coerente rispetto al livello di inquadramento posseduto, se le maggiorazioni precedenti costituivano specifico riconoscimento delle particolari attribuzioni precedenti;
d) tardiva era la deduzione (con le note conclusive) con cui ha allegato il precedente (rispetto al periodo di assenza per infortunio) sotto- inquadramento.
In fatto ha aggiunto che:
A) a fronte della mancata assegnazione delle mansioni sia di capo-reparto che di capo-turno, la retribuzione pretesa era “coerente con la figura del
pag. 7/21 capo-reparto, poiché solo ad essa è riconosciuto un netto in busta paga pari ad € 2.700,00 mensili”;
B) nessuna replica era opposta all'allegazione della società circa la riorganizzazione del reparto di appartenenza del lavoratore, quello di estrusione, che aveva comportato l'affidamento in via definitiva della funzione di capo-reparto all'amministratore (con conseguente sottrazione dell'incarico al lavoratore);
C) dalla documentazione dello stesso lavoratore era emerso che il rapporto conflittuale tra le parti riguardava le mansioni di capo-turno, quindi, in relazione a mansioni, non soltanto mai svolte al rientro, ma che il lavoratore non aveva offerto di svolgere;
D) la prova testimoniale (testi , e ) aveva smentito Tes_1 Tes_2 Tes_3
la ricostruzione del lavoratore (secondo cui “al suo ritorno in azienda il lavoratore veniva demansionato a semplice addetto allo scarico e il signor veniva privato di tutti gli emolumenti integrativi della retribuzione”) Pt_1
mentre era stata confermata la versione fornita dalla società. Non si trattava, dunque, di un'imposizione datoriale quanto, piuttosto, dalla conseguenza dell'opposizione dello stesso lavoratore alla proposta formulata della società di assegnazione delle mansioni di capo-turno
(ritenute dal giudice coerenti con il VI livello attribuito al lavoratore).
In conclusione:
i) al ricorrente era stata riconosciuta la retribuzione propria della categoria e livello di appartenenza (operaio di sesto livello);
ii) le maggiorazioni retributive che, sotto forma di superminimo e/o premio, gli erano state riconosciute in precedenza trovavano la loro causa esclusiva nello svolgimento effettivo delle mansioni di capoturno (o di pag. 8/21 caporeparto) che il lavoratore non aveva più voluto svolgere pur essendogli state proposte, comunque non risultando inferiori al sesto livello quelle di capo turno proposte e rifiutate (pacifico che in i capi-turno del CP_1
reparto estrusione avessero una retribuzione di €.2.200,00 netti (attraverso il riconoscimento di superminimo e/o premi), mentre la retribuzione ordinaria del ricorrente (operaio di sesto livello), di €.1.928,75 lordi.
3) Con l'appello principale sono articolati i seguenti motivi.
Col primo motivo viene denunciata l'errata interpretazione dei fatti di causa e dell'articolo 2103 c.c..
In sintesi, l'appellante lamenta l'omessa applicazione del principio dell'irriducibilità della retribuzione codificato dall'art. 2103 c.c.. Imputa al giudice un errore di impostazione: l'originaria domanda verteva sull'adempimento dell'obbligazione retributiva riferibile allo specifico trattamento riservato alla figura del capo-reparto, e non il risarcimento del danno conseguente ad un demansionamento;
in ragione di ciò l'obbligo retributivo derivava dall'imposizione di mansioni inferiori a quelle acquisite ed espletate durante l'intercorso rapporto professionale, con conseguente violazione della garanzia dell'irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c..
Il rilievo dato dal primo giudice al livello contrattuale, quindi, era inconferente in relazione alla garanzia di irriducibilità della retribuzione invocata espressamente dal lavoratore che aveva incentrato al propria deduzione sulla tutela del proprio patrimonio professionale e, quindi, nella conservazione del corrispondente trattamento retributivo complessivo accordato al dipendente, garantito in tutti i casi di modifica delle mansioni,
pag. 9/21 a prescindere dal concetto di demansionamento o modifica del livello contrattuale.
In tale prospettiva ha allegato che:
a) per stessa ammissione dalla le componenti aggiuntive CP_1
integravano il corrispettivo economico in ragione delle qualità professionali intrinseche delle suddette figure, inteso proprio quale livello retributivo complessivo riconosciuto alle stesse;
b) nel caso delle mansioni di capo-reparto estrusione si trattava di attribuzioni “ontologicamente distinte da quelle di capo-turno estrusione ed addetto semplice estrusione…ampiamente dedotta nel ricorso introduttivo”, che avevano trovato “espressa conferma nella declaratoria offerta dal mansionario aziendale prodotto dalla stessa (vedi doc. CP_1
60 fascicolo di parte resistente)”: il ruolo di capo reparto estrusione si caratterizzava “per maggiori responsabilità, poteri direttivi e, in generale, per una più spiccata professionalità ed esperienza del lavoratore rispetto agli altri due profili menzionati;
”;
c) l'appellante aveva acquisito in via definitiva il ruolo di capo-reparto estrusione per esservi stato espressamente assegnato dalla società e per aver svolto le relative mansioni per oltre 30 mesi senza soluzione di continuità, circostanza mai contestata;
d) retribuiva, per sua stessa ammissione, con €.2.200,00 ed CP_1
€.2.700,00 netti mensili, rispettivamente il capo-turno e il capo-reparto, importi integranti il corrispettivo economico delle qualità professionali intrinseche di tali figure, inteso proprio quale livello retributivo complessivo riconosciuto alle stesse (pagina 2 della memoria di costituzione di primo grado);
pag. 10/21 e) gli emolumenti riconosciuti ad integrazione del livello salariale sono entrati nella base di calcolo del t.f.r. e presi in considerazione dall' per CP_3
la quantificazione dell'indennità di infortunio, ossia rientravano (giusta le pronuncia della Corte di Cassazione sentenze 6.12.2017 n. 29247, e
19.8.2008 n. 4055) negli elementi retributivi coperti dalla garanzia dell'irriducibilità sono esattamente quelli “corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore”, restando invece escluse dalla garanzia le indennità volte a compensare le modalità particolarmente gravose di svolgimento della prestazione;
f) le mansioni di addetto allo scarico, capo-turno e capo-reparto sono completamente diverse tra loro, non rappresentando modalità di esecuzione diverse della medesima prestazione;
g) nel ricorso ex art 414 c.p.c. erano state descritte le mansioni di addetto all'estrusione inizialmente espletate dal lavoratore, rilevando che esse appartengono al I livello del CCNL Plastica e attribuito al Per_2
dipendente all'atto dell'assunzione, ed era stato dedotto che in corso di rapporto - per le abilità dimostrate – era stato promosso a capo turno del reparto estrusione, venendo descritte le mansioni proprie di tale figura professionale “senz'altro riconducibile al VI livello del CCNL”;
h) invocando l'art.2013 comma 5, c.c. non aveva rilievo che la CP_1
avesse soppresso il ruolo di capo-reparto, dato che la società nell'esercizio
(legittimo o meno) dello ius variandi, anche a parità di livello contrattuale, avrebbe dovuto garantire, in ogni caso, la retribuzione concretamente goduta dal dipendente.
Col secondo motivo si duole del mal governo delle risultanze probatorie.
pag. 11/21 Considera che l'istruttoria aveva confermato la piena disponibilità del lavoratore nell'essere adibito alle mansioni di capo-turno, a condizione dell'effettiva reintegrazione nei propri diritti economici già goduti nel periodo precedente l'infortunio.
Richiama le dichiarazioni di (responsabile del personale): Testimone_4
“quando è tornato dopo la malattia è stato addetto allo scarico delle Pt_1
bobine” ….,dopo la "riformazione" abbiamo incaricato di rifare il Pt_1
capo turno ma lui non ha più voluto perché diceva che voleva lo stipendio adeguato, ma lo stipendio che prendeva era già da capo turno”. Quanto a tale ultima circostanza rammenta che il teste, interpellato dal giudice in ordine all'assenza nelle buste paga del ricorrente dei mesi gennaio-giugno
2017 dell'integrazione salariale prevista per le mansioni di capo turno, ha riferito di non avere mai controllato le buste paga del lavoratore. Quelle di
: faceva l'addetto allo scarico che è la mansione Persona_3 Pt_1
meno qualificata insieme all'addetto al magazzino…Non so perché IL si rifiutasse;
forse voleva più soldi” e quella di TO OS: “Al rientro a gennaio 2017 faceva di tutto, era messo come jolly;
in questo periodo Pt_1
lui non ha fatto il capo turno”.
Aggiunge che l'unico strumento che l'ordinamento appronta a tutela del datore di lavoro quale risposta al rifiuto della prestazione è rappresentato dal procedimento disciplinare e non la decurtazione stipendiale come avvenuto nella specie.
Col terzo motivo imputa il carattere contraddittorio della motivazione quanto all'accertamento delle mansioni di capo-turno svolte dal ricorrente di primo grado.
pag. 12/21 Le mansioni di capo-turno del reparto estrusione, per ammissione della società, sono state esercitata almeno dal giugno 2018 (con rinvio al tenore del verbale di conciliazione sottoscritto lo stesso anno nel quale è riportata la contestazione disciplinare facente espresso riferimento alle mansioni di capo-turno: “il giorno 11 giugno 2018 nel turno dalle ore 14,00 alle ore
22,00 da Lei svolti in qualità di capoturno chiamava intorno alle 21 (…)”: non risulta risolto, quindi, il contrasto tra la ricostruzione giudiziale
(rifiuto) e l'ammissione della società circa l'esercizio delle mansioni di capoturno.
4) L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1) In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis c.p.c.. La società ha denunciato i vizi del gravame individuandoli nella mancata specificazione della parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma, nell'assenza di un'espressa delineazione della diversa ricostruzione fattuale, del motivo sotteso alla pretesa violazione del dato legislativo ed il nesso causale intercorrente con la sorte della lite.
In realtà il collegio ritiene che le deduzioni in forza delle quali è stato affermato il consolidamento della pretesa diversa qualifica professionale e la correlata invocazione del principio di irriducibilità della retribuzione, costituiscono i passaggi argomentativi su cui si regge tutta la ricostruzione in fatto alternativa a quelle contenuta nella sentenza, risultando in tale modo sodisfatto il requisito essenziale per consentire l'esame nel merito della pronuncia appellata.
pag. 13/21 4.2) Nel merito, esaminando i primi due motivi di appello strettamente correlati va precisato quanto segue.
Nella declaratoria contrattuale la figura del capo-turno o del capo-reparto non è indicata.
La categoria degli operai ha come livello massimo il VI (solo per la categoria impiegatizia sono indicati ulteriori due livelli 7° ed 8).
Col ricorso di primo grado il lavoratore aveva dedotto quanto segue:.
“…
A partire dal secondo semestre del 2014, per i meriti e abilità CP_1
dimostrate dal lavoratore, nominava il sig. “capo-reparto estrusione” Pt_1
ovvero responsabile non più e non solo di un turno lavorativo, bensì dell'intero complesso produttivo che, articolato su tre turni di 8 ore ciascuno, rendeva l'odierno ricorrente responsabile dell'attività di 15 persone e dell'intera produzione delle bobine di materiale plastico realizzate dalla Società.
…
“L'odierna resistente, nonostante i compiti affidati al sig. manteneva, Pt_1
comunque, inalterato il livello del lavoratore fino a novembre 2014, allorquando il ricorrente passava direttamente dal primo al quinto livello del ccnl di riferimento.
A partire dal secondo semestre del 2014, inoltre, pur mantenendo CP_1
inalterato il superminimo assorbibile, ad ulteriore gratifica per l'operato svolto dal dipendente e dei meriti dimostrati, aumentava sensibilmente il premio integrativo della retribuzione mensile del lavoratore, in modo tale da elevare lo stipendio netto del sig. a 2700 euro al mese… Pt_1
…
pag. 14/21 A partire dal settembre 2015, assegnava al lavoratore il sesto CP_1
livello del ccnl IC MA e plastica piccola media industria ed accorpava in un'unica voce (sommando le rispettive poste) il premio integrativo della retribuzione e l'assegno assorbibile ad personam.
…
Al suo ritorno in azienda, il lavoratore veniva demansionato a semplice addetto allo scarico e il signor veniva privato di tutti gli emolumenti Pt_1
integrativi della retribuzione…
…
Appare evidente come il demansionamento e la diminuzione arbitraria dei livelli retributivi ad opera di siano del tutto illegittimi ai sensi CP_1
dell'articolo 2103 c.c..”.
Come evidenziato dal primo giudice, quindi, è mancata una deduzione in base alla quale lo svolgimento delle mansioni descritte determinava il diritto ad un determinato superiore inquadramento, per cui lo svolgimento di incarichi aggiuntivi - avvenuto nell'ambito del VI livello (quello massimo) della categoria degli operai, aveva determinato semplicemente il riconoscimento di una remunerazione accessoria.
A prescindere dalla ricostruzione istruttoria (sul rifiuto), l'esercizio dello ius variandi, nell'ambito della categoria, la sola assegnazione di compiti jolly o altro, non è giustificato il richiamo al principio dell'irriducibilità della retribuzione.
In tale senso la società coerentemente ha sempre sostenuto la riferibilità dell'incarico di capoturno o capo reparto al VI livello.
Va condivisa l'osservazione centrale nella replica della difesa della società in base alla quale non vi è stato alcun mutamento dell'inquadramento,
pag. 15/21 tantomeno un demansionamento da parte dell'odierna appellata: ha ricordato la società che il lavoratore era stato inquadrato nel livello massimo per la categoria degli operai (il sesto, a differenza della classificazione per il personale amministrativo che prevede livelli superiori fino all'ottavo), con conservazione del trattamento retributivo in godimento: solo per il capo-turno erano riconosciute integrazioni retributive, quali voci accessorie collegate alla specifica difficoltà della prestazione lavorativa che, comunque, rientrava nella professionalità tipica di un operaio inquadrato al sesto livello del CCNL di riferimento.
V rammentato che ratione temporis opera la previsione dell'art.2103 c.c.
“Il lavoratore) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero mansioni riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La disciplina contrattuale collettiva di riferimento, per quanto interessa distingue le singole categorie di lavoratori affermando che “La distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti delle norme
(legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il presente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura: Gruppo A) Quadri;
Gruppo B) Qualifica impiegatizia
[segue classificazione decresce dall'VIII al II livello]; Gruppo C) Pt_4
Qualifica Operaia [classificati dal VI al I livello]”. Pt_4
In particolare, il VI livello è riconosciuto ai “lavoratori il cui compito consiste: nell'utilizzazione del macchinario, nella cura del prodotto, nella
pag. 16/21 guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relativa autonomia, di una normale squadra di operai che prevalentemente svolgono lavori ed operazioni per le quali sono richieste specifiche capacità e conoscenze tecniche.”.
A conferma della distinzione tra categoria impiegatizia e quella degli operai, impermeabile a reciproche estensioni, inutilmente nei profili esemplificativi del VII livello1 si cercherebbe di rinvenire la descrizione di una mansione appartenente alla categoria dell'appellante.
Se ne deve trarre la rigorosa conseguenza che una volta che risulta riconosciuto il livello di inquadramento massimo, che la retribuzione contrattuale è quella liquidata e pagata al lavoratore, mentre le componenti accessorie trovano titolo solo nel riconoscimento di quelle particolari mansioni che in precedenza erano state esercitate dal lavoratore e che non lo sono più state, alla luce di quanto si scrive esaminando il terzo motivo di appello.
In tale senso va data continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “
6.1. Va qui ricordato che il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del
pag. 17/21 lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'art. 36
Cost. La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c.. Non vi sono compresi infatti i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In sostanza il principio di irriducibilità della retribuzione che implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto va tuttavia coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi". In tal caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare, come detto, particolari modalità della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 38169 del 30/12/2022, Cass. 01/08/2017
n. 19092 e Cass. 06/12/2017 n. 29247).” (in motivazione Cass.civ. Sez. L
Ordinanza n.23205 del 2023).
4.3) Quanto al terzo motivo e al rilievo che ha l'allegazione secondo cui il rifiuto della precedente attività di capo-turno sia dipesa o meno dall'opposizione della società ad assicurare al lavoratore il trattamento in precedenza riconosciuto, si tratta deduzione che non giustifica la revisione della conclusione a cui il collegio è pervenuto.
pag. 18/21 In primo luogo, gli esiti istruttori smentiscono la deduzione del ricorrente: la piana lettura delle dichiarazioni testimoniali valorizzate dall'appellante in relazione al secondo motivo, sopra testualmente riportate non consentono di ritenere provate l'affermazione del ricorrente;
in particolare, il teste afferma esattamente la circostanza opposta: il riferimento Tes_2
al fatto che fosse mantenuto lo stipendio di capo-turno è da intendere, evidentemente in corrispondenza dell'effettivo svolgimento di quelle mansioni, mentre il lavoratore “non ha più voluto… più volte io ho chiesto ad di fare il capo turno, spiegando che avevamo bisogno del capo Pt_1
turno, ma lui si rifiutava”.
Né ha maggiore valore il tenore del verbale di conciliazione nel quale è richiamato il tenore della contestazione disciplinare: proprio perché rientrante nei compiti del VI livello, l'attività comandata e non eseguita era stata oggetto di addebito.
D'altra parte, a fronte del dato pacifico della mancata effettuazione dei compiti aggiuntivi di capo-turno l'eventuale accertamento di un rifiuto legittimo avrebbe al più giustificato una domanda di natura risarcitoria, mentre nel giudizio mai è stato dedotto un contegno datoriale sotto questo profilo inadempiente: si ripete che la domanda era basata sull'infondata tesi dell'irriducibilità della retribuzione acquisita e consolidatasi nel patrimonio personale a seguito dell'esercizio delle mansioni di capo-reparto ovvero di cappo-turno.
4.4) Propone appello incidentale l' , per il caso di accoglimento CP_2
dell'appello in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dall' CP_2
medesimo in primo grado – sia pure non oggetto di espressa pronuncia da parte del primo giudice – di condanna al pagamento dei contributi dovuti pag. 19/21 nei limiti della prescrizione in ipotesi di riconoscimento della corretta mansione del rapporto tra il signor e rimettendosi per il resto Pt_1 CP_1
alle valutazioni della Corte in ordine al dedotto demansionamento ovvero sotto-inquadramento.
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento di quello incidentale e di tutte le domande ad esso correlate.
5) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa, nei medi.
Vanno compensate in relazione all'esito dell'appello incidentale dell' CP_2
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1
liquidate in favore della in €.10.717,00 oltre al rimborso Controparte_1
forfetario, iva e cpa;
- compensa le spese nel resto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuna parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN LE
pag. 20/21 pag. 21/21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Profili:
- addetti alla conduzione di unità organizzativa tecnica ed amministrativa con la responsabilità dell'andamento funzionale della stessa.
- Disegnatori progettisti di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base di direttive di massima, coordinano la progettazione di dettaglio e/o ne seguono la costruzione e l'avviamento.
- Addetto alla promozione e vendita che, in base a conoscenze tecniche specializzate acquisite mediante apposite azioni formative, presta consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.”