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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4879/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4879/2022 promosso da:
, nata l'[...] a [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangela Tolve (c.f. - PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro nato il [...] a [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Patria, (c.f. – PEC C.F._4
) Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
Per il P.M.: visto per l'intervento in data 22.11.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, parte resistente e curatore speciale dei minori come da note in sostituzione dell'udienza del 24 novembre 2025
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Spetses (GRECIA) il 25.9.2010. Il matrimonio è stato trascritto in Italia e nell'apposito registro dello stato civile del comune di Marino al n. 11 – Parte II
pagina 1 di 6 – Serie C, Anno 2014. Dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Roma il Persona_1
27/06/2011), (n. a Roma il 29/04/2013). Persona_2
Con ricorso ritualmente depositato il 28.7.2022, la signora ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la Pt_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma in via della Falcognana n.
61, int.30, rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora 3. i figli, e Parte_1 Per_3
saranno affidati in forma super esclusiva alla signora con collocazione presso la Per_2 Parte_1
Stessa e con diritto di visita del padre che, previo accordo, potrà vedere i figli, compatibilmente agli impegni scolastici e di relazione dei ragazzi e comunque sempre presso un luogo pubblico, all'aperto e alla presenza della mamma dei minori.
4. il sig. , ogni 5 del mese, verserà alla sig.ra Controparte_1 un assegno mensile a titolo di mantenimento dei due figli, e pari ad € Parte_1 Per_3 Per_2
300,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. il sig. CP_1 corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, in particolare mediche, scolastiche e
[...] sportive relative ai figli, previa esibizione di documentazione giustificativa”.
2. Si costituiva in giudizio il signor insistendo per la separazione personale dei coniugi, CP_1 contestando le domande di parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarata inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata nel merito la domanda di addebito al marito, pronunciare la separazione personale dei coniugi e b) Controparte_1 Parte_1 assegnare la casa coniugale sita in Roma via della Falcognana 61 alla moglie;
c) previo opportuna indagine psicologica che valuti la capacità genitoriale delle parti e nomina di un Curatore dei Minori, in via definitiva disporre l'affidamento dei figli e con le modalità più consone Per_2 Per_3 all'interesse dei minori, con facoltà di frequentazione degli stessi da parte del genitore o dei genitori giusta regolamentazione stabilita secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
d) porre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per Controparte_1 ciascuno o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di carattere medico, sportivo e scolastico secondo le indicazioni del protocollo del C.N.F. ovvero, in ipotesi, di quello in uso presso il Tribunale di Velletri”.
3. Nelle more del giudizio è stato nominato curatore speciale dei minori l'Avv. Filomena Silipo e in data
26.10.2023, il giudice delegato sentiti i minori, le parti e i loro difensori ha adottato, nel loro preminente interesse la seguente ordinanza: “1. Autorizza la madre: - al trasferimento della residenza dei figli in
Grecia con onere di comunicare entro il termine di giorni 10 indirizzo di reperibilità dei figli ad Atene al fine di poter essere contattati dal Curatore speciale;
- all'iscrizione dei figli minori presso la Scuola
Italiana di Atene in Grecia;
2. Ordina alla madre di avviare i minori presso un centro specializzato per pagina 2 di 6 problematiche dell'infanzia con onere di documentare entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, l'attivazione del supporto psicologico necessario a rielaborare il vissuto dei minori con la figura paterna e relazione questo Tribunale con cadenza trimestrale in ordine all'evoluzione dello stato psicologico della prole e alla sussistenza dei presupposti per avviare contatti con il padre.
3. Ordina al curatore speciale di depositare relazione sullo stato dei minori, all'esito dell'attuazione del trasferimento, entro il termine del 30.1.2024”.
4. Successivamente, le parti, in seno all'udienza del 6.10.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto un breve rinvio per pendenza di trattative e, alla successiva udienza del 22 novembre 2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate ed hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione dei coniugi ordinando al compente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Marino (RM) l'annotazione nei Pubblici Registri;
2.
La casa familiare sita in Roma alla via della Falcognana n.61, assegnata dal Presidente del Tribunale alla sig.ra in quanto genitore affidatario e collocatario dei due figli minori ex art. 337-sexies c.c., Pt_1
è stata già rilasciata dalla stessa in favore del sig. essendosi la stessa trasferita unitamente ai CP_1 due figli minori in altra abitazione sita in Grecia in Atene in via Kritovoulidou n. 6-8; 3. I figli minori e sono affidati in maniera esclusiva alla sig.ra e collocati presso l'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1 di quest'ultima in Grecia in Atene in via Kritovoulidou n. 6-8; 4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che insieme adotteranno le decisioni di maggiore interesse nell'interesse dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre;
5. In ordine al regime di visita, nel dare atto che i minori stanno proseguendo il percorso di sostegno psicologico per elaborare i loro vissuti traumatici e rielaborare in chiave positiva la figura paterna, gli incontri tra i minori ed il sig. si svolgeranno con un progressivo e graduale CP_1 riavvicinamento nel rispetto dei tempi, delle esigenze e della volontà dei minori senza alcuna forzatura, come avviene attualmente, al fine di raggiungere nel tempo la regolamentazione che di seguito si riporta:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, durante l'anno scolastico, per un fine settimana al mese, previo accordo con la sig.ra in Grecia ad Atene;
- Il padre potrà sentire telefonicamente ed Pt_1 in video chiamata ogni giorno i figli, sulla loro utenza telefonica;
- Durante le vacanze estive, il sig. trascorrerà con i figli minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi CP_1 con la sig.ra e sentito il parere dei minori, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Durante le Pt_1 vacanze di Natale, ad anni alterni, il 24 dicembre, il 25 dicembre ed il 26 dicembre, con un genitore ed il
31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro genitore;
- Durante le Vacanze di Pasqua: i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
6. Il sig.
contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante versamento entro il giorno 5 Controparte_1
pagina 3 di 6 di ogni mese, della somma in euro 350,00 (trecentocinquanta,00) cadauno – da adeguarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT – da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra 7. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie per i figli Pt_1 nella misura del 50% per ciascuno, purché previamente concordate e documentate. Spese straordinarie da intendersi come da protocollo del Tribunale di Velletri;
8. La sig.ra rinuncia alla Parte_1 richiesta di addebito formulata nei confronti del sig.
9. Il sig. si Controparte_1 Controparte_1 obbliga a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi richiesta che dovesse provenire da terzi o Pt_1 dall'Erario per debiti maturati dalle Società dallo stesso gestite ed intestate alla sig.ra 10. Pt_1
L'autovettura Porche Cayenne targata GS963DR, di proprietà della resterà Parte_2 in uso alla sig.ra per consentire gli spostamenti e gli accompagnamenti dei figli. Le spese Parte_1 relative al bollo ed all'assicurazione del veicolo saranno a carico del sig. 11. I coniugi CP_1 prestano il consenso al rilascio reciproco del passaporto. 12. Le spese e competenze legali sono a carico del sig. mentre le spese sostenute per la CTU sono compensate tra le parti”. CP_1
5. Delle condizioni sopra riportate, confermate dalle parti, dal curatore speciale dei minori e dai rispettivi difensori, ne è stata chiesta l'omologazione.
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis, 21 u.c. c.p.c.
6. Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta che denota la sopravvenuta intollerabilità della vita in comune.
7. Ritiene il Collegio che la richiesta congiunta di affidamento esclusivo dei minori alla madre può trovare accoglimento.
Come noto, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale in seno alla separazione, il regime di affidamento congiunto dei figli minori costituisce la regola. Tuttavia, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.,
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza pagina 4 di 6 della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2022, n. 667).
Se quanto sopra è vero, è altrettanto vero che l'affidamento condiviso presuppone un costante e comune impegno quotidiano dei genitori in ordine alla cura, protezione, educazione, istruzione e sostegno dei figli minori. Anche la gestione pratica delle attività dei minori, mutevoli nel tempo in base alle loro scelte e inclinazioni, richiede assidua collaborazione tra genitori poiché, in difetto, gli unici soggetti pregiudicati sarebbero proprio i fanciulli.
Nel caso in esame, vi sono diversi fattori che depongono in favore dell'affido esclusivo alla madre.
Innanzitutto, la richiesta congiunta degli esercenti la responsabilità genitoriale. Lo stesso sig. CP_1 durante l'audizione alla prima udienza di comparizione, si è dichiarato disposto ad accettare l'affido esclusivo dei figli minori alla moglie.
In secondo luogo, le oggettive difficoltà che si dovessero presentare anche in ordine alle scelte di vita dei minori conviventi con la madre in un luogo lontano rispetto alla residenza paterna, in una situazione di obiettiva lontananza del genitore, ove è la stessa assenza contraria al preminente interesse del minore, è giustificabile la deroga al regime ordinario di affidamento.
Con riferimento al regime di visite stabilito nell'accordo, nonostante la distanza, si reputa che quanto disposto possa consentire di mantenere un rapporto continuativo con la figura paterna.
Quanto, infine, alle disposizioni proposte dalle parti in merito al mantenimento dei figli si ritiene la loro conformità al preminente interesse dei minori e al principio di proporzionalità. Vi è accordo anche con riferimento ai rapporti economici tra i coniugi.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] a [...]_1
(GRECIA), (c.f. e nato il [...] a [...]F._1 Controparte_1
OM (RM) (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio in Spetses C.F._3
(GRECIA) il 25.9.2010, trascritto nell'apposito registro dello stato civile del comune di Marino al n. 11 – Parte II – Serie C, Anno 2014;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marino di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione. pagina 5 di 6 - Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4879/2022 promosso da:
, nata l'[...] a [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangela Tolve (c.f. - PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro nato il [...] a [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Patria, (c.f. – PEC C.F._4
) Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
Per il P.M.: visto per l'intervento in data 22.11.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, parte resistente e curatore speciale dei minori come da note in sostituzione dell'udienza del 24 novembre 2025
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Spetses (GRECIA) il 25.9.2010. Il matrimonio è stato trascritto in Italia e nell'apposito registro dello stato civile del comune di Marino al n. 11 – Parte II
pagina 1 di 6 – Serie C, Anno 2014. Dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Roma il Persona_1
27/06/2011), (n. a Roma il 29/04/2013). Persona_2
Con ricorso ritualmente depositato il 28.7.2022, la signora ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la Pt_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma in via della Falcognana n.
61, int.30, rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora 3. i figli, e Parte_1 Per_3
saranno affidati in forma super esclusiva alla signora con collocazione presso la Per_2 Parte_1
Stessa e con diritto di visita del padre che, previo accordo, potrà vedere i figli, compatibilmente agli impegni scolastici e di relazione dei ragazzi e comunque sempre presso un luogo pubblico, all'aperto e alla presenza della mamma dei minori.
4. il sig. , ogni 5 del mese, verserà alla sig.ra Controparte_1 un assegno mensile a titolo di mantenimento dei due figli, e pari ad € Parte_1 Per_3 Per_2
300,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. il sig. CP_1 corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, in particolare mediche, scolastiche e
[...] sportive relative ai figli, previa esibizione di documentazione giustificativa”.
2. Si costituiva in giudizio il signor insistendo per la separazione personale dei coniugi, CP_1 contestando le domande di parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarata inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata nel merito la domanda di addebito al marito, pronunciare la separazione personale dei coniugi e b) Controparte_1 Parte_1 assegnare la casa coniugale sita in Roma via della Falcognana 61 alla moglie;
c) previo opportuna indagine psicologica che valuti la capacità genitoriale delle parti e nomina di un Curatore dei Minori, in via definitiva disporre l'affidamento dei figli e con le modalità più consone Per_2 Per_3 all'interesse dei minori, con facoltà di frequentazione degli stessi da parte del genitore o dei genitori giusta regolamentazione stabilita secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
d) porre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per Controparte_1 ciascuno o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di carattere medico, sportivo e scolastico secondo le indicazioni del protocollo del C.N.F. ovvero, in ipotesi, di quello in uso presso il Tribunale di Velletri”.
3. Nelle more del giudizio è stato nominato curatore speciale dei minori l'Avv. Filomena Silipo e in data
26.10.2023, il giudice delegato sentiti i minori, le parti e i loro difensori ha adottato, nel loro preminente interesse la seguente ordinanza: “1. Autorizza la madre: - al trasferimento della residenza dei figli in
Grecia con onere di comunicare entro il termine di giorni 10 indirizzo di reperibilità dei figli ad Atene al fine di poter essere contattati dal Curatore speciale;
- all'iscrizione dei figli minori presso la Scuola
Italiana di Atene in Grecia;
2. Ordina alla madre di avviare i minori presso un centro specializzato per pagina 2 di 6 problematiche dell'infanzia con onere di documentare entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, l'attivazione del supporto psicologico necessario a rielaborare il vissuto dei minori con la figura paterna e relazione questo Tribunale con cadenza trimestrale in ordine all'evoluzione dello stato psicologico della prole e alla sussistenza dei presupposti per avviare contatti con il padre.
3. Ordina al curatore speciale di depositare relazione sullo stato dei minori, all'esito dell'attuazione del trasferimento, entro il termine del 30.1.2024”.
4. Successivamente, le parti, in seno all'udienza del 6.10.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto un breve rinvio per pendenza di trattative e, alla successiva udienza del 22 novembre 2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate ed hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione dei coniugi ordinando al compente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Marino (RM) l'annotazione nei Pubblici Registri;
2.
La casa familiare sita in Roma alla via della Falcognana n.61, assegnata dal Presidente del Tribunale alla sig.ra in quanto genitore affidatario e collocatario dei due figli minori ex art. 337-sexies c.c., Pt_1
è stata già rilasciata dalla stessa in favore del sig. essendosi la stessa trasferita unitamente ai CP_1 due figli minori in altra abitazione sita in Grecia in Atene in via Kritovoulidou n. 6-8; 3. I figli minori e sono affidati in maniera esclusiva alla sig.ra e collocati presso l'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1 di quest'ultima in Grecia in Atene in via Kritovoulidou n. 6-8; 4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che insieme adotteranno le decisioni di maggiore interesse nell'interesse dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre;
5. In ordine al regime di visita, nel dare atto che i minori stanno proseguendo il percorso di sostegno psicologico per elaborare i loro vissuti traumatici e rielaborare in chiave positiva la figura paterna, gli incontri tra i minori ed il sig. si svolgeranno con un progressivo e graduale CP_1 riavvicinamento nel rispetto dei tempi, delle esigenze e della volontà dei minori senza alcuna forzatura, come avviene attualmente, al fine di raggiungere nel tempo la regolamentazione che di seguito si riporta:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, durante l'anno scolastico, per un fine settimana al mese, previo accordo con la sig.ra in Grecia ad Atene;
- Il padre potrà sentire telefonicamente ed Pt_1 in video chiamata ogni giorno i figli, sulla loro utenza telefonica;
- Durante le vacanze estive, il sig. trascorrerà con i figli minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi CP_1 con la sig.ra e sentito il parere dei minori, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Durante le Pt_1 vacanze di Natale, ad anni alterni, il 24 dicembre, il 25 dicembre ed il 26 dicembre, con un genitore ed il
31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro genitore;
- Durante le Vacanze di Pasqua: i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
6. Il sig.
contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante versamento entro il giorno 5 Controparte_1
pagina 3 di 6 di ogni mese, della somma in euro 350,00 (trecentocinquanta,00) cadauno – da adeguarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT – da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra 7. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie per i figli Pt_1 nella misura del 50% per ciascuno, purché previamente concordate e documentate. Spese straordinarie da intendersi come da protocollo del Tribunale di Velletri;
8. La sig.ra rinuncia alla Parte_1 richiesta di addebito formulata nei confronti del sig.
9. Il sig. si Controparte_1 Controparte_1 obbliga a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi richiesta che dovesse provenire da terzi o Pt_1 dall'Erario per debiti maturati dalle Società dallo stesso gestite ed intestate alla sig.ra 10. Pt_1
L'autovettura Porche Cayenne targata GS963DR, di proprietà della resterà Parte_2 in uso alla sig.ra per consentire gli spostamenti e gli accompagnamenti dei figli. Le spese Parte_1 relative al bollo ed all'assicurazione del veicolo saranno a carico del sig. 11. I coniugi CP_1 prestano il consenso al rilascio reciproco del passaporto. 12. Le spese e competenze legali sono a carico del sig. mentre le spese sostenute per la CTU sono compensate tra le parti”. CP_1
5. Delle condizioni sopra riportate, confermate dalle parti, dal curatore speciale dei minori e dai rispettivi difensori, ne è stata chiesta l'omologazione.
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis, 21 u.c. c.p.c.
6. Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta che denota la sopravvenuta intollerabilità della vita in comune.
7. Ritiene il Collegio che la richiesta congiunta di affidamento esclusivo dei minori alla madre può trovare accoglimento.
Come noto, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale in seno alla separazione, il regime di affidamento congiunto dei figli minori costituisce la regola. Tuttavia, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.,
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza pagina 4 di 6 della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2022, n. 667).
Se quanto sopra è vero, è altrettanto vero che l'affidamento condiviso presuppone un costante e comune impegno quotidiano dei genitori in ordine alla cura, protezione, educazione, istruzione e sostegno dei figli minori. Anche la gestione pratica delle attività dei minori, mutevoli nel tempo in base alle loro scelte e inclinazioni, richiede assidua collaborazione tra genitori poiché, in difetto, gli unici soggetti pregiudicati sarebbero proprio i fanciulli.
Nel caso in esame, vi sono diversi fattori che depongono in favore dell'affido esclusivo alla madre.
Innanzitutto, la richiesta congiunta degli esercenti la responsabilità genitoriale. Lo stesso sig. CP_1 durante l'audizione alla prima udienza di comparizione, si è dichiarato disposto ad accettare l'affido esclusivo dei figli minori alla moglie.
In secondo luogo, le oggettive difficoltà che si dovessero presentare anche in ordine alle scelte di vita dei minori conviventi con la madre in un luogo lontano rispetto alla residenza paterna, in una situazione di obiettiva lontananza del genitore, ove è la stessa assenza contraria al preminente interesse del minore, è giustificabile la deroga al regime ordinario di affidamento.
Con riferimento al regime di visite stabilito nell'accordo, nonostante la distanza, si reputa che quanto disposto possa consentire di mantenere un rapporto continuativo con la figura paterna.
Quanto, infine, alle disposizioni proposte dalle parti in merito al mantenimento dei figli si ritiene la loro conformità al preminente interesse dei minori e al principio di proporzionalità. Vi è accordo anche con riferimento ai rapporti economici tra i coniugi.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] a [...]_1
(GRECIA), (c.f. e nato il [...] a [...]F._1 Controparte_1
OM (RM) (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio in Spetses C.F._3
(GRECIA) il 25.9.2010, trascritto nell'apposito registro dello stato civile del comune di Marino al n. 11 – Parte II – Serie C, Anno 2014;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marino di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione. pagina 5 di 6 - Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6