Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso del-OMISSIS- inviata alla Questura di Caserta che alla Commissione Territoriale di Genova per il riconoscimento della Protezione Internazionale per l’esibizione della documentazione relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al rilascio delle copie degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. EL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- titolare dal 2017 del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Genova, nel luglio 2024 ha chiesto il rinnovo di tale titolo alla competente Questura di Caserta, essendosi trasferito in tale città presso un centro specializzato per la cura e riabilitazione dei soggetti dipendenti dall’uso di sostanza psicotrope.
Il richiedente, avendo interesse ad ottenere il titolo di soggiorno suddetto e, comunque, a tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi, in data -OMISSIS- ha presentato la richiesta di accesso per ottenere copia dei seguenti atti amministrativi:
- istanza di rinnovo con tutta la documentazione allegata;
- aggiornamento della pratica;
- parere della Commissione Territoriale di Genova;
- comunicazioni infraprocedimentali;
- pareri e/o richieste e/o atti istruttori infraprocedimentali;
- provvedimento di riconoscimento della protezione speciale;
- verbale di audizione; non prodotto e sul quale insiste con memoria
- rilievi fotodattiloscopici dell’istante;
- fotosegnalamento;
- documentazione identificativa esistente nelle banche dati AFIS.
Successivamente la Questura di Caserta, in risposta alla citata richiesta ostensiva, ha esibito l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mentre la Commissione territoriale genovese è rimasta silente.
In data 29.9.2025 ha notificato il ricorso di cui in epigrafe contro il silenzio rigetto tenuto dalla PA, chiedendo la condanna all’esibizione della suddetta documentazione.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni di cui in epigrafe con deposito del parere negativo espresso dalla Commissione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ma non degli ulteriori documenti richiesti.
Da parte sua il ricorrente in data 2.12.2025, ha depositato in giudizio:
- il Decreto di rigetto del permesso di soggiorno emanato dalla Questura di Caserta in data 11.9.2025;
- il ricorso al Tribunale di Napoli ex art.19-ter D.lgs. n. 150/2011 contro il suddetto Decreto dell’11.9.2025 per l’accertamento del diritto alla protezione speciale ed al conseguente rilascio di un titolo di soggiorno ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998, con istanza di sospensione cautelare del citato Decreto questorile dell’11/9/2025;
- l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli che ha sospeso il Decreto questorile in parola ed ha fissato l’udienza di merito per l’11.11.2026.
Alla camera di consiglio davanti a questo T.A.R. del 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da parte resistente in quanto:
- il ricorrente è titolare di un interesse specifico e debitamente illustrato a conoscere gli atti del procedimento, anche al fine di potere efficacemente contestare in giudizio “ causa cognita ” il provvedimento questorile dell’11.9.2025 di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto;
- la natura endoprocedimentale di alcuni degli atti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990, non osta alla loro esibizione (cfr. T.A.R. Puglia-Bari, sez. II, 16/1/2025, n. 54; T.A.R. Basilicata, sez. I, 5/10/2023, n. 56; T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 17/10/2022, n. 13262).
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il ricorrente ha interesse ad ottenere copie degli atti richiesti i quali sono funzionali al suo interesse al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in origine rilasciato e al diritto di agire in giudizio contro il diniego di rinnovo di tale tipologia di titolo e gli altri atti ostativi al regolare soggiorno nel territorio nazionale.
Pertanto il ricorrente ha diritto ad ottenere copia degli atti indicati nell’istanza del -OMISSIS- e, conseguentemente, il Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale di Genova per il riconoscimento della protezione internazionale sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ad esibire la copia della documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 25.7.2026, salvo che uno o più documenti richiesti siano inesistenti, nel qual caso la nota ostensiva dovrà darne espressa attestazione.
Il Collegio precisa che, nel caso di comprovate cause ostative all’accesso o ragioni di tutela di dati sensibili di terzi o della segretezza di taluni profili di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90 (quali, a titolo esemplificativo, indagini penali o nominativi di agenti che hanno effettuato tali operazioni), la documentazione esibenda potrà essere parzialmente oscurata limitatamente alle parti non ostensibili o a quelle che possano mettere a rischio i suddetti controinteressi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta il diritto del ricorrente all’accesso agli atti richiesti e, pertanto, condanna il Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale di Genova per il riconoscimento della protezione internazionale all’esibizione delle copie degli atti di cui all’istanza del -OMISSIS-, con i termini, le modalità e i limiti precisati in parte motiva.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, a titolo di spese del giudizio, della somma di euro 1000, oltre spese generali 15% e altri accessori di legge, in favore del difensore del ricorrente avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario nella memoria del 2.12.2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP US, Presidente
AN EL, Primo Referendario
EL ES, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ES | EP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.