Articolo 5 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 luglio 1962
Art. 5.
L'attuazione del piano e' delegata alla Regione autonoma della Sardegna.
Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituira' una contabilita' speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota, destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.
La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, e agli altri enti di diritto pubblico.
Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere e' affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.
Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.
Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituira' a Cagliari un apposito ufficio.
La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto e' allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962
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