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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. IN Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2965/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta a difesa dall'avv. Luca Mignolli come da procura in atti;
Opponente
e
- C.F. P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore Fallimentare, rapp.to e difeso, dall'avv. Tommaso Bartiromo come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2020 la Parte_2
R.g. Fallimenti del Tribunale di Salerno chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla il pagamento della somma di € 9.760,00 oltre Parte_1
interessi moratori e spese di monitorio;
a sostegno della domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento della fattura n. 5 del 36.3.2015 emessa per la vendita di un veicolo BMW 316 D Touring tg EH 488YM.
Con decreto n. 532 emesso il 25.2.2020 l'adito Tribunale ingiungeva alla
[...]
il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 9.760,00 Parte_1
oltre interessi e spese di monitorio. Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca in quanto la fattura oggetto di monitorio era stata già pagata mediante due bonifici bancari di € 4.800,00
€ 4.960,00, eseguiti in data 30.3.2015 come da bonifici effettuati dalla stessa opponente a favore della società controllata dalla (società CP_2 CP_3
riconducibile all'imprenditore ), socio unico della fallita Persona_1
società CP_1
Si costituiva la Curatela Fallimentare insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, non provata per iscritto e né fondata su prova di pronta e facile risoluzione ex art. 648 c.p.c. chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa la CP_2
Con Ordinanza del 7.9.2020 il giudice, rigettava l'istanza di chiamata in causa e con successiva ordinanza del 6.12.2020, rilevato che l'eccepito adempimento dell'obbligazione costituiva circostanza non suffragata da prova scritta, non risultando comprovata documentalmente la dedotta indicazione, ad opera del creditore in bonis, di un adiectus solutionis, ed opinato che, dunque, l'opposizione non si palesava fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
dichiarava provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto.
All'esito delle richieste istruttorie avanzate da parte opponente il giudice, con ordinanza del 12.5.2022, rigettava le stesse e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni la causa perveniva all'udienza dell'11.7.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'esito della quale il giudice si riservava sulle richieste istruttorie formulate da parte opponente.
Con ordinanza del 27.9.2025 il giudice si riservava di decidere la causa nei termini di cui all'art. 281 sexies co.3;
Preliminarmente va ricordato che, in via generale, nel giudizio di opposizione l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale laddove all'opponente va riconosciuta la qualità di convenuto con la conseguenza che in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. rimane a carico dell'attore/opposto l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche provare il mancato pagamento in quanto quest'ultimo integra fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi a diverso credito.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In punto di diritto si osserva che, in tema di adempimento delle obbligazioni, il sistema previsto dal codice civile (art. 1188 c.c.) impone al debitore di effettuare il dovuto pagamento a soggetti determinati, e cioè in primo luogo al creditore, ad un suo rappresentante o all'adiectus solutionis causa, cioè alla persona indicata dal debitore a ricevere il pagamento o autorizzata dalla legge o dal giudice;
dal che consegue che, ove il pagamento sia fatto al soggetto non legittimato, al di fuori di quelli indicati dal primo comma dell'art. 1188 c.c., esso non libera il debitore, tranne che il creditore non lo ratifichi e non ne approfitti. Sotto il profilo probatorio, spetta quindi all'opponente l'onere di provare che il pagamento sia stato eseguito nelle mani del creditore o al suo rappresentante (art. 1188, co. 1, c.c.), rappresentando tale pagamento un indebito soggettivo che il debitore potrà eventualmente recuperare.
Giova precisare che il pagamento a soggetto non legittimato libera il debitore anche quando il creditore, pur non avendo ricevuto direttamente la prestazione, ne abbia approfittato. Il che può avvenire perché la prestazione perviene nella sua disponibilità oppure perché comunque abbia ricevuto un incremento economico, che potrebbe anche essere solo parziale: a seconda dei casi, poi, la liberazione del debitore sarà completa oppure relativa alla parte di prestazione di cui il creditore abbia beneficiato. Anche in questo caso, il debitore che si affermi liberato ha l'onere di provare l'approfittamento del creditore (cfr. Cass. 13113/07).
Nel caso di specie l'opponente ha effettuato un pagamento in favore del terzo senza avere alcuna autorizzazione o, perlomeno, senza aver alcuna prova scritta della stessa, non avendo la predetta impresa terza, alcun diritto a ricevere tali CP_2
somme. Manca altresì la prova, della quale era altresì onerata l'opponente, della ratifica dell'opposta né, tantomeno, risulta provato dall'opponente l'approfittamento del creditore.
Da ciò ne deriva unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente e, visto il Parte_1
provvedimento del 16.10.2018 con il quale il giudice delegato al fallimento disponeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 74 e ss.
DPR 115/2002 con spese del procedimento da porre a carico dell'Erario le spese vengono liquidate a favore dello Stato come da dispositivo tenendo conto della dimidiazione dei compensi prevista dall'art. 130 d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. IN
Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 2965/20 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto n. 532/20;
2) Condanna l'opponente in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t. alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato che liquida in € 2.538,50 di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 la fase istruttoria/trattazione, € 850,50 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali, c.p.a ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno il 27.10. 2025
Il g.o.p.
Dr. IN Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. IN Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2965/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta a difesa dall'avv. Luca Mignolli come da procura in atti;
Opponente
e
- C.F. P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore Fallimentare, rapp.to e difeso, dall'avv. Tommaso Bartiromo come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2020 la Parte_2
R.g. Fallimenti del Tribunale di Salerno chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla il pagamento della somma di € 9.760,00 oltre Parte_1
interessi moratori e spese di monitorio;
a sostegno della domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento della fattura n. 5 del 36.3.2015 emessa per la vendita di un veicolo BMW 316 D Touring tg EH 488YM.
Con decreto n. 532 emesso il 25.2.2020 l'adito Tribunale ingiungeva alla
[...]
il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 9.760,00 Parte_1
oltre interessi e spese di monitorio. Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca in quanto la fattura oggetto di monitorio era stata già pagata mediante due bonifici bancari di € 4.800,00
€ 4.960,00, eseguiti in data 30.3.2015 come da bonifici effettuati dalla stessa opponente a favore della società controllata dalla (società CP_2 CP_3
riconducibile all'imprenditore ), socio unico della fallita Persona_1
società CP_1
Si costituiva la Curatela Fallimentare insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, non provata per iscritto e né fondata su prova di pronta e facile risoluzione ex art. 648 c.p.c. chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa la CP_2
Con Ordinanza del 7.9.2020 il giudice, rigettava l'istanza di chiamata in causa e con successiva ordinanza del 6.12.2020, rilevato che l'eccepito adempimento dell'obbligazione costituiva circostanza non suffragata da prova scritta, non risultando comprovata documentalmente la dedotta indicazione, ad opera del creditore in bonis, di un adiectus solutionis, ed opinato che, dunque, l'opposizione non si palesava fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
dichiarava provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto.
All'esito delle richieste istruttorie avanzate da parte opponente il giudice, con ordinanza del 12.5.2022, rigettava le stesse e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni la causa perveniva all'udienza dell'11.7.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'esito della quale il giudice si riservava sulle richieste istruttorie formulate da parte opponente.
Con ordinanza del 27.9.2025 il giudice si riservava di decidere la causa nei termini di cui all'art. 281 sexies co.3;
Preliminarmente va ricordato che, in via generale, nel giudizio di opposizione l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale laddove all'opponente va riconosciuta la qualità di convenuto con la conseguenza che in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. rimane a carico dell'attore/opposto l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche provare il mancato pagamento in quanto quest'ultimo integra fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi a diverso credito.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In punto di diritto si osserva che, in tema di adempimento delle obbligazioni, il sistema previsto dal codice civile (art. 1188 c.c.) impone al debitore di effettuare il dovuto pagamento a soggetti determinati, e cioè in primo luogo al creditore, ad un suo rappresentante o all'adiectus solutionis causa, cioè alla persona indicata dal debitore a ricevere il pagamento o autorizzata dalla legge o dal giudice;
dal che consegue che, ove il pagamento sia fatto al soggetto non legittimato, al di fuori di quelli indicati dal primo comma dell'art. 1188 c.c., esso non libera il debitore, tranne che il creditore non lo ratifichi e non ne approfitti. Sotto il profilo probatorio, spetta quindi all'opponente l'onere di provare che il pagamento sia stato eseguito nelle mani del creditore o al suo rappresentante (art. 1188, co. 1, c.c.), rappresentando tale pagamento un indebito soggettivo che il debitore potrà eventualmente recuperare.
Giova precisare che il pagamento a soggetto non legittimato libera il debitore anche quando il creditore, pur non avendo ricevuto direttamente la prestazione, ne abbia approfittato. Il che può avvenire perché la prestazione perviene nella sua disponibilità oppure perché comunque abbia ricevuto un incremento economico, che potrebbe anche essere solo parziale: a seconda dei casi, poi, la liberazione del debitore sarà completa oppure relativa alla parte di prestazione di cui il creditore abbia beneficiato. Anche in questo caso, il debitore che si affermi liberato ha l'onere di provare l'approfittamento del creditore (cfr. Cass. 13113/07).
Nel caso di specie l'opponente ha effettuato un pagamento in favore del terzo senza avere alcuna autorizzazione o, perlomeno, senza aver alcuna prova scritta della stessa, non avendo la predetta impresa terza, alcun diritto a ricevere tali CP_2
somme. Manca altresì la prova, della quale era altresì onerata l'opponente, della ratifica dell'opposta né, tantomeno, risulta provato dall'opponente l'approfittamento del creditore.
Da ciò ne deriva unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente e, visto il Parte_1
provvedimento del 16.10.2018 con il quale il giudice delegato al fallimento disponeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 74 e ss.
DPR 115/2002 con spese del procedimento da porre a carico dell'Erario le spese vengono liquidate a favore dello Stato come da dispositivo tenendo conto della dimidiazione dei compensi prevista dall'art. 130 d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. IN
Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 2965/20 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto n. 532/20;
2) Condanna l'opponente in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t. alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato che liquida in € 2.538,50 di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 la fase istruttoria/trattazione, € 850,50 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali, c.p.a ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno il 27.10. 2025
Il g.o.p.
Dr. IN Pelosi