Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3583 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Pt_1 con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 contumace;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' Pt_1 esponeva che: il resistente aveva indebitamente percepito la somma di € 5.451,64 sulla prestazione INVCIV
00000052 intestata a , per il periodo 01.07.1975- Parte_2
01.09.2006; la prestazione non spettava in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati, era emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente.
Tali fatti risultano accertati con sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, ed in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG presso il Tribunale di Castrovillari;
la riscossione delle somme sopra descritte risulta dalle quietanze allegate in atti;
che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risultava decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati.
La parte ricorrente restava contumace.
'Riscontrata la documentazione prodotta dall' CP_2 valutata la fondatezza del ricorso, si conclude per la condanna della parte resistente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
-- condanna la parte resistente, in contumacia, alla restituzione della somma di
€ 5.451,64, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo;
- condanna inoltre il soccombente resistente al pagamento delle spese di causa, liquidate in €. 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore di Pt_1 .
Castrovillari, 17/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO