CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
CA ANNA, Giudice
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3709/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce 1 81022 Casagiove CE
Difensore_3 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888801 IMU 2013
proposto da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888802 IMU 2013
proposto da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 5 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888803 IMU 2013
proposto da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888804 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce 1 81022 Casagiove CE Difensore_3 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 5 81022 Casagiove CE
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1094 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 8/09/2025 Ricorrente_1 , Difensore_2 , Difensore_3 e Difensore_4, nella qualità di soci responsabili in solido e coobbligati della Società_1 snc, impugnano la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 028/2024/0043409888/801 notificata a Ricorrente_1 in data 11/6/2025, nonché delle analoghe cartelle di pagamento (802 - 803 – 804) notificate agli altri tre soci responsabili in solido (Difensore_2, Difensore_3 e Difensore_4) in data 26/6/2025 per un importo totale di € 12.309,88, di cui € 8.990,00 per imposta IMU, oltre sanzioni ed interessi, relativa all'imposta IMU per l'anno 2013 che si ritiene dovuta dalla Società_1 snc al comune di Casagiove.
I ricorrenti, assistiti dall'avv. Difensore_1, eccepiscono:
1) mancata notifica dell'avviso di accertamento e, in ogni caso, che lo stesso era stato notificato in data
4.02.2019, oltre la scadenza del termine di decadenza;
2) l'intervenuta prescrizione in quanto, anche se il prodromico accertamento fosse stato effettivamente notificato il 4.02.2019, sarebbe in ogni caso maturato il termine prescrizionale.
Chiedono, previa sospensione, l'annullamento dell'atto; con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione in relazione alla notifica del prodromico accertamento e, nel merito il rigetto del ricorso evidenziando, tra l'altro, che era stata notificata in precedenza (26.11.2024) una analoga cartella, avverso la quale era stato notificato in data 24.01.2025 all'ADER un ricorso, che, poi, non era stato iscritto a ruolo della Corte di giustizia di 1° grado di Caserta.
In data 17.11.2025 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notifica via pec della prodromica cartella n. 02820240043409888000 in data
26.11.2024.
L'avvenuta rituale notifica di quest'ultima cartella comporta che eventuali eccezioni concernenti l'intervenuta decadenza potevano essere fatti valere solo attraverso la sua impugnazione. Tali motivi non possono più essere fatti valere con l'impugnazione delle nuove cartelle.
L'avvenuta rituale notifica della prodromica cartella rende, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione in quanto – tenuto conto della data della notifica della precedente cartella
(26/11/2024) e delle impugnate cartelle (11 e 26 giugno 2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Il ricorso va, quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
CA ANNA, Giudice
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3709/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce 1 81022 Casagiove CE
Difensore_3 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888801 IMU 2013
proposto da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888802 IMU 2013
proposto da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 5 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888803 IMU 2013
proposto da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043409888804 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce 1 81022 Casagiove CE Difensore_3 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 5 81022 Casagiove CE
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Via Santa Croce N 1 81022 Casagiove CE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 56 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1094 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 8/09/2025 Ricorrente_1 , Difensore_2 , Difensore_3 e Difensore_4, nella qualità di soci responsabili in solido e coobbligati della Società_1 snc, impugnano la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 028/2024/0043409888/801 notificata a Ricorrente_1 in data 11/6/2025, nonché delle analoghe cartelle di pagamento (802 - 803 – 804) notificate agli altri tre soci responsabili in solido (Difensore_2, Difensore_3 e Difensore_4) in data 26/6/2025 per un importo totale di € 12.309,88, di cui € 8.990,00 per imposta IMU, oltre sanzioni ed interessi, relativa all'imposta IMU per l'anno 2013 che si ritiene dovuta dalla Società_1 snc al comune di Casagiove.
I ricorrenti, assistiti dall'avv. Difensore_1, eccepiscono:
1) mancata notifica dell'avviso di accertamento e, in ogni caso, che lo stesso era stato notificato in data
4.02.2019, oltre la scadenza del termine di decadenza;
2) l'intervenuta prescrizione in quanto, anche se il prodromico accertamento fosse stato effettivamente notificato il 4.02.2019, sarebbe in ogni caso maturato il termine prescrizionale.
Chiedono, previa sospensione, l'annullamento dell'atto; con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione in relazione alla notifica del prodromico accertamento e, nel merito il rigetto del ricorso evidenziando, tra l'altro, che era stata notificata in precedenza (26.11.2024) una analoga cartella, avverso la quale era stato notificato in data 24.01.2025 all'ADER un ricorso, che, poi, non era stato iscritto a ruolo della Corte di giustizia di 1° grado di Caserta.
In data 17.11.2025 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notifica via pec della prodromica cartella n. 02820240043409888000 in data
26.11.2024.
L'avvenuta rituale notifica di quest'ultima cartella comporta che eventuali eccezioni concernenti l'intervenuta decadenza potevano essere fatti valere solo attraverso la sua impugnazione. Tali motivi non possono più essere fatti valere con l'impugnazione delle nuove cartelle.
L'avvenuta rituale notifica della prodromica cartella rende, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione in quanto – tenuto conto della data della notifica della precedente cartella
(26/11/2024) e delle impugnate cartelle (11 e 26 giugno 2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Il ricorso va, quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.