Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 263
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica via PEC della cartella prodromica in data anteriore all'impugnazione delle cartelle oggetto del presente giudizio. Pertanto, eventuali eccezioni relative alla decadenza potevano essere fatte valere solo con l'impugnazione di tale cartella prodromica.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di credito

    La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso relativo all'intervenuta prescrizione, in quanto, tenuto conto della data di notifica della cartella prodromica e delle cartelle impugnate, non è decorso il termine quinquennale per la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 263
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 263
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo