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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caroè per procura in atti C.F._1
ATTRICE – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 22.5.2018, a seguito di istanza del
14.5.2018
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Alessandro
CONVENUTO
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danno da sinistro mortale.
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
rappresentava che il fratello
[...] Persona_1
giorno 9 ottobre 2013, mentre era alla guida del ciclomotore tg. X6Z26S, veniva
[...] investito frontalmente da conducente della Fiat Seicento tg. CZ033XK – di CP_3 proprietà di e assicurata con la – a Villafranca Tirrena in via Pier Controparte_2 CP_1
Santi Mattarella, dove era c'era il senso unico di marcia alternata, per avere omesso di dare la precedenza per cui, frenando, perdeva il controllo del proprio veicolo, finendo sotto la macchina e, a causa delle lesioni riportate, decedeva subito dopo.
Nel procedimento penale la conducente della veniva assolta non avendo avuto alcuna Pt_3 efficienza causale nella verificazione del sinistro, tuttavia, argomentava la responsabilità civile dei convenuti in quanto il medico del 118 ha trovato il corpo del conducente del ciclomotore riverso per terra con la mano destra incastrata sotto la ruota anteriore della macchina.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale fratello-sorella.
Si costituiva la , che deduceva l'assenza del nesso di causalità tra la Controparte_1 condotta della conducente e l'evento morte e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Evidenziava, in particolare, che il conducente del ciclomotore percorreva il by pass a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
All'udienza del 3.12.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'11.6.2020 il Giudice ammetteva le prove orali chieste dalle parti.
All'udienza del 27.10.2020 veniva escusso il teste . Testimone_1
All'udienza del 28.12.2021 veniva escusso l'ing. , che ha svolto l'attività di Testimone_2 consulente di parte per la conducente.
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 6 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benchè Controparte_2 regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato relativamente a: 1) accertamento che il fatto non sussiste;
2) accertamento che l'imputato non lo ha commesso;
3) accertamento che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Tuttavia, il presupposto è che l'imputato abbia proposto l'azione civile nel procedimento penale;
nel caso di specie, invece, l'attrice, sorella della vittima, non si è costituita parte civile, ma ha solo partecipato al procedimento penale con l'assistenza del difensore (sia nella fase
GUP, come emerge dal verbale e dal decreto di rinvio a giudizio, sia nella fase dibattimentale, come emerge dalla sentenza), pertanto, la sentenza civile di assoluzione non può avere, neanche per i profili indicati, efficacia di giudicato nel presente giudizio.
In questa sede, pertanto, va ricostruito il sinistro, utilizzando come elementi di prova anche quelli del procedimento penale, liberamente apprezzabili.
Il 9 ottobre 2013 alle ore 17,35 circa il conducente del ciclomotore percorreva il bypass a senso unico di marcia alternata con direzione “Il Parco degli Ulivi”, disciplinato da apposita segnaletica verticale prima di imboccare il bypass, in entrambi i sensi di marcia, con limitazione di velocità progressiva (30 , 20, 10) e diritto di precedenza per i mezzi che transitano con direzione di marcia verso la struttura “Il Parco degli Ulivi”. Poco prima di uscire dal bypass il conducente del ciclomotore perdeva il controllo del mezzo, perché, quando si avvedeva della
Fiat 600 – che stava per immettersi nel bypass – frenava ma, nonostante procedesse in salita, non riusciva a fermare il mezzo, in quanto teneva una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e alla segnaletica, che imponeva il limite di 10 Km/h, per cui il giovane giungeva sull'asfalto. Il ciclomotore, scarrocciando, finiva la sua corsa sul bordo destro della carreggiata
(relazione di servizio della Polizia municipale).
L'ing. , consulente di parte, ricostruiva in 10 Km/h la velocità della Fiat 600 Testimone_2
e in 39 Km/h la velocità del ciclomotore, sulla scorta della documentazione esaminata, dello stato dei luoghi e dei mezzi, secondo una ricostruzione esente da specifiche censure.
pagina 3 di 6 La Sirone, pertanto, procedendo a una velocità minima, arrestava il mezzo in uno spazio ridotto (calcolato dal consulente di parte in 0,59 mt).
Veniva, peraltro, segnalato che la visibilità della strada al momento dell'incidente era limitata per entrambi i conducenti a causa della vegetazione esistente sul bordo stradale, come emerge dalla produzione fotografica.
Il teste , agente della Polizia municipale, escusso nel procedimento civile, ha Testimone_1 riferito che quando è arrivato “il ferito, che era comunque in condizioni gravissime, era già stato preso …e messo in ambulanza ….”, mentre la macchina della Sirone era stata spostata, in quanto aveva appreso dal medico del 118 che era stato necessario spostarla leggermente per estrarre il corpo dell'investito, ma stante la distanza del tempo non è stato in grado di precisare se ad essere incastrato fosse il corpo o la mano.
Lo medico del 118, sentito nell'immediatezza, ha riferito di avere trovato Testimone_3 il corpo del giovane per terra, a pancia in giù, con la mano destra incastrata sotto la ruota anteriore sinistra della macchina, per cui ha fatto spostare l'auto indietro di circa mezzo metro per consentire il soccorso del paziente che indossava ancora il casco ed era in arresto cardiaco, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.
E, come emerge dalla relazione medica dei dott.ri e , espletata nel Per_2 Persona_3 proc. penale (n.6306/13 RGNR) su incarico del PM, il giovane ha riportato piccole ferite sulla superficie della mano destra, compatibili con l'azione traumatica esercitata a livello dell'urto della mano contro il suolo stradale, in prossimità della ruota anteriore sinistra della macchina.
E le gravi lesioni riportate dal giovane, che ne hanno determinato il decesso, sono ascrivibili al trauma contusivo-concussivo cranio-encefalico, connesso all'impatto violento del capo contro una superficie rigida quale potrebbe essere la sede stradale.
Nel procedimento civile l'ing. , escusso come teste avendo svolto la Testimone_2 consulenza per conto della , si è riportato alla consulenza di parte depositata nel CP_3 procedimento penale e ha confermato che non vi è stato urto tra il ciclomotore e l'auto condotta dalla . CP_3
pagina 4 di 6 Ebbene la circostanza che non vi sia stato urto tra il ciclomotore e l'autovettura, come emerge dalla relazione della Polizia municipale ed è stato confermato dal consulente di parte ing. consentono di escludere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. Tes_2
E', infatti, emerso che il giovane percorreva il bypass ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e quando vedeva la Fiat 600, che ancora non era entrata nel bypass, frenava perdendo l'equilibrio. Il conducente della Fiat 600, tuttavia, ancora non si era immessa nel bypass, pertanto, non può esserle ascritta la violazione del diritto di precedenza e la Fiat 600 era quasi ferma, in attesa del transito dei veicoli dal senso opposto di marcia. E di ciò si ha conferma in quanto non sono emersi segni di frenata nella direzione della Fiat 600 e solo la mano è finita sotto la ruota della macchina.
E il teste dipendente della ditta dove lavorava la vittima, escusso nel Testimone_4 procedimento penale, che ha spostato la Fiat 600, ha riferito che la macchina, nonostante fosse spenta, aveva il quadro acceso, con la prima marcia inserita e il freno a mano alzato, a conferma che la conducente della Fiat 600 stava procedendo a velocità moderata, avendo inserito la prima marcia.
Parte attrice ha contestato che la conducente della Fiat 600 non si è posizionata nel margine destro della carreggiata prima di impegnare il bypass, ma ciò è stato necessario per consentirle di avere la visuale della strada piena di vegetazione ai margini.
Ebbene nessuna violazione, pertanto, può essere attribuita al conducente della Fiat 600 e nessun contributo causale può essere attribuito alla nella causazione dell'evento morte. CP_3
Vanno, pertanto, rigettate le domande di parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e a carico della e, in base al valore della causa, applicando i parametri Controparte_1 minimi, si liquidano in euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 1.276,00 per studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 2.127,00 per fase decisionale
Nulla sulle spese a carico di , che non si è costituito in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3340/2018, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta le domande di parte attrice;
3) condanna a pagare le spese Parte_1
processuali in favore della , che liquida in Controparte_1 euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa
4) nulla sulle spese per Controparte_2
Così deciso in Messina il 6 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caroè per procura in atti C.F._1
ATTRICE – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 22.5.2018, a seguito di istanza del
14.5.2018
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Alessandro
CONVENUTO
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danno da sinistro mortale.
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
rappresentava che il fratello
[...] Persona_1
giorno 9 ottobre 2013, mentre era alla guida del ciclomotore tg. X6Z26S, veniva
[...] investito frontalmente da conducente della Fiat Seicento tg. CZ033XK – di CP_3 proprietà di e assicurata con la – a Villafranca Tirrena in via Pier Controparte_2 CP_1
Santi Mattarella, dove era c'era il senso unico di marcia alternata, per avere omesso di dare la precedenza per cui, frenando, perdeva il controllo del proprio veicolo, finendo sotto la macchina e, a causa delle lesioni riportate, decedeva subito dopo.
Nel procedimento penale la conducente della veniva assolta non avendo avuto alcuna Pt_3 efficienza causale nella verificazione del sinistro, tuttavia, argomentava la responsabilità civile dei convenuti in quanto il medico del 118 ha trovato il corpo del conducente del ciclomotore riverso per terra con la mano destra incastrata sotto la ruota anteriore della macchina.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale fratello-sorella.
Si costituiva la , che deduceva l'assenza del nesso di causalità tra la Controparte_1 condotta della conducente e l'evento morte e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Evidenziava, in particolare, che il conducente del ciclomotore percorreva il by pass a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
All'udienza del 3.12.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza dell'11.6.2020 il Giudice ammetteva le prove orali chieste dalle parti.
All'udienza del 27.10.2020 veniva escusso il teste . Testimone_1
All'udienza del 28.12.2021 veniva escusso l'ing. , che ha svolto l'attività di Testimone_2 consulente di parte per la conducente.
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 6 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benchè Controparte_2 regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato relativamente a: 1) accertamento che il fatto non sussiste;
2) accertamento che l'imputato non lo ha commesso;
3) accertamento che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Tuttavia, il presupposto è che l'imputato abbia proposto l'azione civile nel procedimento penale;
nel caso di specie, invece, l'attrice, sorella della vittima, non si è costituita parte civile, ma ha solo partecipato al procedimento penale con l'assistenza del difensore (sia nella fase
GUP, come emerge dal verbale e dal decreto di rinvio a giudizio, sia nella fase dibattimentale, come emerge dalla sentenza), pertanto, la sentenza civile di assoluzione non può avere, neanche per i profili indicati, efficacia di giudicato nel presente giudizio.
In questa sede, pertanto, va ricostruito il sinistro, utilizzando come elementi di prova anche quelli del procedimento penale, liberamente apprezzabili.
Il 9 ottobre 2013 alle ore 17,35 circa il conducente del ciclomotore percorreva il bypass a senso unico di marcia alternata con direzione “Il Parco degli Ulivi”, disciplinato da apposita segnaletica verticale prima di imboccare il bypass, in entrambi i sensi di marcia, con limitazione di velocità progressiva (30 , 20, 10) e diritto di precedenza per i mezzi che transitano con direzione di marcia verso la struttura “Il Parco degli Ulivi”. Poco prima di uscire dal bypass il conducente del ciclomotore perdeva il controllo del mezzo, perché, quando si avvedeva della
Fiat 600 – che stava per immettersi nel bypass – frenava ma, nonostante procedesse in salita, non riusciva a fermare il mezzo, in quanto teneva una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e alla segnaletica, che imponeva il limite di 10 Km/h, per cui il giovane giungeva sull'asfalto. Il ciclomotore, scarrocciando, finiva la sua corsa sul bordo destro della carreggiata
(relazione di servizio della Polizia municipale).
L'ing. , consulente di parte, ricostruiva in 10 Km/h la velocità della Fiat 600 Testimone_2
e in 39 Km/h la velocità del ciclomotore, sulla scorta della documentazione esaminata, dello stato dei luoghi e dei mezzi, secondo una ricostruzione esente da specifiche censure.
pagina 3 di 6 La Sirone, pertanto, procedendo a una velocità minima, arrestava il mezzo in uno spazio ridotto (calcolato dal consulente di parte in 0,59 mt).
Veniva, peraltro, segnalato che la visibilità della strada al momento dell'incidente era limitata per entrambi i conducenti a causa della vegetazione esistente sul bordo stradale, come emerge dalla produzione fotografica.
Il teste , agente della Polizia municipale, escusso nel procedimento civile, ha Testimone_1 riferito che quando è arrivato “il ferito, che era comunque in condizioni gravissime, era già stato preso …e messo in ambulanza ….”, mentre la macchina della Sirone era stata spostata, in quanto aveva appreso dal medico del 118 che era stato necessario spostarla leggermente per estrarre il corpo dell'investito, ma stante la distanza del tempo non è stato in grado di precisare se ad essere incastrato fosse il corpo o la mano.
Lo medico del 118, sentito nell'immediatezza, ha riferito di avere trovato Testimone_3 il corpo del giovane per terra, a pancia in giù, con la mano destra incastrata sotto la ruota anteriore sinistra della macchina, per cui ha fatto spostare l'auto indietro di circa mezzo metro per consentire il soccorso del paziente che indossava ancora il casco ed era in arresto cardiaco, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.
E, come emerge dalla relazione medica dei dott.ri e , espletata nel Per_2 Persona_3 proc. penale (n.6306/13 RGNR) su incarico del PM, il giovane ha riportato piccole ferite sulla superficie della mano destra, compatibili con l'azione traumatica esercitata a livello dell'urto della mano contro il suolo stradale, in prossimità della ruota anteriore sinistra della macchina.
E le gravi lesioni riportate dal giovane, che ne hanno determinato il decesso, sono ascrivibili al trauma contusivo-concussivo cranio-encefalico, connesso all'impatto violento del capo contro una superficie rigida quale potrebbe essere la sede stradale.
Nel procedimento civile l'ing. , escusso come teste avendo svolto la Testimone_2 consulenza per conto della , si è riportato alla consulenza di parte depositata nel CP_3 procedimento penale e ha confermato che non vi è stato urto tra il ciclomotore e l'auto condotta dalla . CP_3
pagina 4 di 6 Ebbene la circostanza che non vi sia stato urto tra il ciclomotore e l'autovettura, come emerge dalla relazione della Polizia municipale ed è stato confermato dal consulente di parte ing. consentono di escludere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. Tes_2
E', infatti, emerso che il giovane percorreva il bypass ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e quando vedeva la Fiat 600, che ancora non era entrata nel bypass, frenava perdendo l'equilibrio. Il conducente della Fiat 600, tuttavia, ancora non si era immessa nel bypass, pertanto, non può esserle ascritta la violazione del diritto di precedenza e la Fiat 600 era quasi ferma, in attesa del transito dei veicoli dal senso opposto di marcia. E di ciò si ha conferma in quanto non sono emersi segni di frenata nella direzione della Fiat 600 e solo la mano è finita sotto la ruota della macchina.
E il teste dipendente della ditta dove lavorava la vittima, escusso nel Testimone_4 procedimento penale, che ha spostato la Fiat 600, ha riferito che la macchina, nonostante fosse spenta, aveva il quadro acceso, con la prima marcia inserita e il freno a mano alzato, a conferma che la conducente della Fiat 600 stava procedendo a velocità moderata, avendo inserito la prima marcia.
Parte attrice ha contestato che la conducente della Fiat 600 non si è posizionata nel margine destro della carreggiata prima di impegnare il bypass, ma ciò è stato necessario per consentirle di avere la visuale della strada piena di vegetazione ai margini.
Ebbene nessuna violazione, pertanto, può essere attribuita al conducente della Fiat 600 e nessun contributo causale può essere attribuito alla nella causazione dell'evento morte. CP_3
Vanno, pertanto, rigettate le domande di parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e a carico della e, in base al valore della causa, applicando i parametri Controparte_1 minimi, si liquidano in euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 1.276,00 per studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 2.127,00 per fase decisionale
Nulla sulle spese a carico di , che non si è costituito in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3340/2018, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta le domande di parte attrice;
3) condanna a pagare le spese Parte_1
processuali in favore della , che liquida in Controparte_1 euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa
4) nulla sulle spese per Controparte_2
Così deciso in Messina il 6 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 6