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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/10/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PERBELLINI MATILDE, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CHIEFFO DAVIDE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1. Disporsi l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in Verona, Via Rosa
Morando, n. 34/B, alla sig.ra , con annessi arredi, corredi e Parte_1
suppellettili, che abiterà unitamente con i figli;
2. Disporsi l'affidamento dei figli ed congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre.
Pertanto, per le decisioni di maggior importanza (istruzione, educazione e salute) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso,
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando i figli si trovino con l'uno o l'altro genitore.
3. Disporsi che il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 16,00 dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, avendo cura, nel periodo scolastico, di accompagnarli a scuola, e, nel periodo estivo e/o in assenza di scuola, presso l'abitazione materna;
- Nelle settimane in cui il sig. terrà con sé i figli nel fine settimana, li CP_1
terrà il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 21,00 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Nelle settimane in cui il sig. non terrà con sé i figli nel fine settimana, CP_1
li terrà il martedì dalle ore 15,30 alle ore 21,00 allorquando li riaccompagnerà
pagina 2 di 7 presso l'abitazione materna ed il giovedì dalle 15,30 sino al venerdì mattina avendo cura, nel periodo scolastico, di accompagnarli a scuola, e, nel periodo estivo e/o in assenza di scuola, presso l'abitazione materna;
- Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno);
- Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- Le altre festività e ponti scolastici seguiranno il criterio dell'alternanza
(alternanza da intendersi indipendente dai fine settimana), garantendo la massima attenzione alle esigenze e desideri dei minori.
- I minori trascorreranno con il genitore il giorno del compleanno dello stesso.
4. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, con CP_1
decorrenza dal mese di ottobre 2025, alla sig.ra , mediante bonifico Pt_1
bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva mensile di €
800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da ottobre
2026.
5. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di rimborsare, direttamente o CP_1
tramite rimborso se anticipate dalla madre, nella misura del 60% le seguenti voci di spesa:
pagina 3 di 7 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico);
IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private);
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
pagina 4 di 7 VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambe le nonne siano impossibilitate e vi sia l'impossibilità per entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro;
viaggi e vacanze senza i genitori), così come previsto dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. L'Assegno Unico spetterà in via esclusiva alla sig.ra nella misura Pt_1
del 100% e il sig. si impegna a completare entro il mese di CP_1
agosto 2025 la pratica presso l'INPS per consentire l'accredito dell'assegno a favore della sig.ra ; nel caso in cui la pratica non venisse completata Pt_1
entro il 31.08.2025, il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno unico percepito per entrambi i figli, con decorrenza dal mese di pagina 5 di 7 agosto 2025. Il sig. dà atto di avere già versato alla sig.ra CP_1
l'importo di € 800,00 per arretrati relativamente all'assegno unico nelle Pt_1
more dallo stesso percepito. Al sig. spetterà il diritto alle detrazioni per CP_1
le spese sostenute per i figli a carico nella misura del 60%.
7. La sig.ra si impegna a rendersi disponibile a porre in essere quanto Pt_1
necessario per la chiusura del conto corrente n. 58127 cointestato con il sig.
presso Banca BPM filiale 1 CP_1
8. La sig.ra si obbliga a cedere, secondo quanto separatamente Pt_1
pattuito tra parti, al soggetto che verrà individuato dal sig. le quote CP_1
della società Mattino di Verona RL (P.IVA ) entro il 31.12.2025, P.IVA_1
Co nonché a definire avanti al sindacato o senza pretendere alcunché, la vertenza dalla stessa instaurata nei confronti della società
[...]
come da pec dell'avv. Controparte_3
Matilde Perbellini in data 11.09.2024 il cui contenuto è da intendersi richiamato, dichiarando sin d'ora di nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti della suddetta società e dei soci personalmente.
9. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 30/09/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
pagina 6 di 7 dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e , Parte_1 CP_1
alle condizioni sopra riportate.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 01/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PERBELLINI MATILDE, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CHIEFFO DAVIDE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1. Disporsi l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in Verona, Via Rosa
Morando, n. 34/B, alla sig.ra , con annessi arredi, corredi e Parte_1
suppellettili, che abiterà unitamente con i figli;
2. Disporsi l'affidamento dei figli ed congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre.
Pertanto, per le decisioni di maggior importanza (istruzione, educazione e salute) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso,
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando i figli si trovino con l'uno o l'altro genitore.
3. Disporsi che il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 16,00 dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, avendo cura, nel periodo scolastico, di accompagnarli a scuola, e, nel periodo estivo e/o in assenza di scuola, presso l'abitazione materna;
- Nelle settimane in cui il sig. terrà con sé i figli nel fine settimana, li CP_1
terrà il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 21,00 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Nelle settimane in cui il sig. non terrà con sé i figli nel fine settimana, CP_1
li terrà il martedì dalle ore 15,30 alle ore 21,00 allorquando li riaccompagnerà
pagina 2 di 7 presso l'abitazione materna ed il giovedì dalle 15,30 sino al venerdì mattina avendo cura, nel periodo scolastico, di accompagnarli a scuola, e, nel periodo estivo e/o in assenza di scuola, presso l'abitazione materna;
- Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno);
- Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- Le altre festività e ponti scolastici seguiranno il criterio dell'alternanza
(alternanza da intendersi indipendente dai fine settimana), garantendo la massima attenzione alle esigenze e desideri dei minori.
- I minori trascorreranno con il genitore il giorno del compleanno dello stesso.
4. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, con CP_1
decorrenza dal mese di ottobre 2025, alla sig.ra , mediante bonifico Pt_1
bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva mensile di €
800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da ottobre
2026.
5. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di rimborsare, direttamente o CP_1
tramite rimborso se anticipate dalla madre, nella misura del 60% le seguenti voci di spesa:
pagina 3 di 7 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico);
IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private);
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
pagina 4 di 7 VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambe le nonne siano impossibilitate e vi sia l'impossibilità per entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro;
viaggi e vacanze senza i genitori), così come previsto dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. L'Assegno Unico spetterà in via esclusiva alla sig.ra nella misura Pt_1
del 100% e il sig. si impegna a completare entro il mese di CP_1
agosto 2025 la pratica presso l'INPS per consentire l'accredito dell'assegno a favore della sig.ra ; nel caso in cui la pratica non venisse completata Pt_1
entro il 31.08.2025, il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno unico percepito per entrambi i figli, con decorrenza dal mese di pagina 5 di 7 agosto 2025. Il sig. dà atto di avere già versato alla sig.ra CP_1
l'importo di € 800,00 per arretrati relativamente all'assegno unico nelle Pt_1
more dallo stesso percepito. Al sig. spetterà il diritto alle detrazioni per CP_1
le spese sostenute per i figli a carico nella misura del 60%.
7. La sig.ra si impegna a rendersi disponibile a porre in essere quanto Pt_1
necessario per la chiusura del conto corrente n. 58127 cointestato con il sig.
presso Banca BPM filiale 1 CP_1
8. La sig.ra si obbliga a cedere, secondo quanto separatamente Pt_1
pattuito tra parti, al soggetto che verrà individuato dal sig. le quote CP_1
della società Mattino di Verona RL (P.IVA ) entro il 31.12.2025, P.IVA_1
Co nonché a definire avanti al sindacato o senza pretendere alcunché, la vertenza dalla stessa instaurata nei confronti della società
[...]
come da pec dell'avv. Controparte_3
Matilde Perbellini in data 11.09.2024 il cui contenuto è da intendersi richiamato, dichiarando sin d'ora di nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti della suddetta società e dei soci personalmente.
9. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 30/09/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
pagina 6 di 7 dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e , Parte_1 CP_1
alle condizioni sopra riportate.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 01/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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