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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.221/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.221/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...];
[...]
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]; CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi DI TIZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Pescara n.520, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto costitutivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento (erroneamente in ricorso indicata come di
“cessazione effetti civili”) di matrimonio civile congiuntamente depositata in data 10 febbraio 2025 da e Parte_1 Controparte_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 12 febbraio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Las Vegas (U.S.A.) in data 16 giugno 2008 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chieti (Atto n.1 – Parte II – Serie C – Anno 2010) secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie C – Anno 2010.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.221/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...];
[...]
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]; CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi DI TIZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Pescara n.520, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto costitutivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento (erroneamente in ricorso indicata come di
“cessazione effetti civili”) di matrimonio civile congiuntamente depositata in data 10 febbraio 2025 da e Parte_1 Controparte_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 12 febbraio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Las Vegas (U.S.A.) in data 16 giugno 2008 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chieti (Atto n.1 – Parte II – Serie C – Anno 2010) secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie C – Anno 2010.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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