Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1262
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata prova della risoluzione anticipata e opponibilità ai terzi

    Il Collegio osserva che la risoluzione dei contratti di locazione deve essere presentata all'Ufficio per la registrazione entro trenta giorni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, adempimento che conferisce data certa all'atto nei confronti dei terzi, secondo il combinato disposto degli artt. 18 del citato D.P.R. e 2704 c.c. La mancata registrazione tempestiva non consente di opporre la risoluzione al fisco. La contribuente ha ammesso di aver presentato il modello per la risoluzione solo nel 2018, atto che non può avere effetti retroattivi sull'annualità 2017. Pertanto, per l'intero anno in contestazione, il contratto registrato nel 2013 deve considerarsi pienamente efficace e produttivo di effetti fiscali.

  • Rigettato
    Mancata valutazione degli estratti conto bancari

    In materia di Irpef sui redditi fondiari, vige il principio sancito dall'art. 26 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per cui i redditi da locazione concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione. L'obbligo dichiarativo sorge per il solo fatto della vigenza di un contratto di locazione ritualmente registrato. La prova negativa offerta dalla contribuente (l'assenza di accreditamenti bancari) è del tutto irrilevante ai fini dello spostamento del carico tributario, non potendo la mera morosità del conduttore o una risoluzione non registrata eludere la presunzione legale di reddito legata alla titolarità del diritto reale e alla persistenza del vincolo contrattuale accertato dall'Anagrafe Tributaria.

  • Rigettato
    Onere della prova e accertamento ex art. 41-bis

    L'accertamento parziale basato sui dati dell'Anagrafe Tributaria costituisce una prova presuntiva dotata dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Di contro, la contribuente non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non avendo prodotto atti aventi data certa anteriore o coeva al periodo d'imposta 2017 che potessero superare la pretesa erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1262
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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