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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6922/2021 RG. TRA
nata a [...], il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
D'RC (NA), il 14.01.1981, residenti in [...], quali eredi di nato a [...], il [...] e deceduto in Napoli (NA), il Persona_1
07.09.2021, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rubino Giuseppe, e dall'avv. Rossella D'Onofrio, giusta procura in atti con il quale elett.te dom.no Ricorrente E
in Controparte_1 persona del Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso giusta procura in allegato dall'Avv. V. Perrone, con cui elettivamente domicilia come in atti NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale alle liti dall'avv.to T. Parisi ed elettivamente domiciliato presso la sede CP_2 in via Arena – loc. San Benedetto CP_1
Resistenti Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 15.11.2021, le ricorrenti in epigrafe indicate, nella qualità di eredi di premesso che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze del CUB con Persona_1 mansioni di operaio di cui al livello 3A del CCNL di ctg. dal 10.4.2000 all'1.8.2019, data di collocamento in quiescenza per inabilità, deducevano che lo stesso non aveva ricevuto la retribuzione relativa al periodo da settembre 2013 a dicembre 2014, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, per i quali aveva ottenuto da questo Tribunale decreti ingiuntivi n. 818/2015 e n. 17/2017 né le mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2019, il pagamento del TFR e il versamento dei contributi previdenziali. Adiva pertanto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di sentir condannare il CUB in liquidazione “…al pagamento nei confronti delle ricorrenti del complessivo importo di euro 81.226,79, di cui euro 50.662,31 a titolo di differenze di retribuzione, nonché euro 30.564,48 a titolo di TFR e al pagamento Pers della 13^ e 14^ mensilità, ferie, festività, permessi maturati e non goduti dal sig. indennità Persona_1
1 di mancato preavviso, ovvero ad altra somma maggiore o minore che l'On.Le Giudicante riterrà di giustizia. c) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. d) Condannare, altresì, la convenuta o chi per essi alla ricostruzione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' in favore del ricorrente CP_2 in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente svolto e che risulterà in corso di causa”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il C.U.B. eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, la carenza di legittimazione passiva del CP_1 relativamente alla domanda di pagamento del TFS, la violazione del principio del ne bis in idem riguardo alle mensilità per le quali aveva già ottenuto decreti ingiuntivi, in ogni caso già pagati come da bonifici versati in atti;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, si costituiva l' depositando documentazione dalla quale CP_2 emergeva la ricostruzione della posizione previdenziale e il pagamento del TFR. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, integrato il contraddittorio con l' disposti plurimi CP_2 rinvii anche al fine di interloquire con i difensori, la causa viene decisa, all'esito della discussione e della camera di consiglio ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Va precisato che all'odierna udienza, parte ricorrente – preso atto della documentazione depositata in corso di causa dalle altre parti – chiedeva limitarsi la domanda al pagamento delle spettanze relativamente alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019 oltre ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso, rinunciando alle altre domande proposte e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva e pagamento del TFR (cfr. verbale d'udienza).
***** Il Tribunale osserva. Deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in ragione sia della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte in relazione alla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di mensilità da settembre 2013 a dicembre 2014 come meglio articolata in ricorso sia per l'avvenuto pagamento del TFR e regolarizzazione contributiva da parte dell' (cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). CP_2
All'odierna udienza, parte ricorrente – preso atto della documentazione depositata in corso di causa dalle altre parti – chiedeva limitarsi la domanda al pagamento delle spettanze relativamente alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019 oltre ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso, rinunciando alle altre domande proposte in virtù della sussistenza di titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva e pagamento del TFR (cfr. verbale d'udienza). Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione
2 dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005) La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente rinunciato all'azione in relazione alla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di mensilità da settembre 2013 a dicembre 2014. In parte qua è venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso. Analogamente deve dirsi riguardo al versamento dei contributi preteso in questa sede e al pagamento del TFR che, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall' è CP_2 avvenuto sulla base delle denunce contributive trasmesse dal Cub mediante il modello TFR1, in data 24.2.2025 (cfr. prod. e cioè prima della prima udienza a seguito della chiamata in CP_2 causa dell'Istituto previdenziale disposta con ordinanza del 12.12.2024 (cfr. fasc. informativo). Residua la domanda di pagamento delle mensilità maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019 oltre ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso su cui ha insistito parte ricorrente. Sul punto, all'odierna udienza il CUB ha dedotto di aver depositato i cedolini paga del de cuius relativi alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, quest'ultima comprensiva anche dei ratei di tredicesima e quattordicesima, delle ferie non godute e dell'indennità
3 sostitutiva di preavviso, somme di cui il ha riconosciuto espressamente di essere CP_1 debitore nei confronti degli eredi del sig. (cfr. verbale d'udienza e doc. dep il 6.10.2025). Per_1
A fronte di tali eccezioni, in data odierna il difensore di parte ricorrente ha condiviso la prospettazione del quantum debeatur come risultante dalla predetta documentazione versata in atti dal CUB (cfr. verbale d'udienza) Conseguentemente, in virtù del riconoscimento da parte del CUB della debenza delle spettanze relative alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, quest'ultima comprensiva dei ratei tredicesima e quattordicesima, delle ferie e dell'indennità sostitutiva di preavviso nelle somme di cui ai cedolini paga versati in atti, non contestate e anzi condivise da parte ricorrente, come statuito a verbale dell'odierna udienza, il C.U.B. va condannato al pagamento della somma lorda di euro 24.112, 26 (2.053, 51 + 2052, 36 + 20.006,39) oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, ratei tredicesima, quattordicesima, ferie e indennità sostitutiva di preavviso, come risultante dai predetti prospetti paga. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della complessità delle questioni giuridiche sottese, relativamente alla legittimazione passiva del CUB in merito alla corresponsione del TFR, alla chiamata in causa dell' relativamente alla domanda di pagamento del TFR, alla CP_2 sussistenza di due decreti ingiuntivi emessi per spettanze richieste anche in questo giudizio, appare equo compensare le spese di lite integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede: a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
b) condanna il in Controparte_1 persona del Soggetto Liquidatore p.t. al pagamento, nei confronti dei ricorrenti della somma lorda di euro 24.112, 26 oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, ratei tredicesima, quattordicesima, ferie e indennità sostitutiva di preavviso;
c) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
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nata a [...], il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
D'RC (NA), il 14.01.1981, residenti in [...], quali eredi di nato a [...], il [...] e deceduto in Napoli (NA), il Persona_1
07.09.2021, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rubino Giuseppe, e dall'avv. Rossella D'Onofrio, giusta procura in atti con il quale elett.te dom.no Ricorrente E
in Controparte_1 persona del Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso giusta procura in allegato dall'Avv. V. Perrone, con cui elettivamente domicilia come in atti NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale alle liti dall'avv.to T. Parisi ed elettivamente domiciliato presso la sede CP_2 in via Arena – loc. San Benedetto CP_1
Resistenti Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 15.11.2021, le ricorrenti in epigrafe indicate, nella qualità di eredi di premesso che il de cuius aveva lavorato alle dipendenze del CUB con Persona_1 mansioni di operaio di cui al livello 3A del CCNL di ctg. dal 10.4.2000 all'1.8.2019, data di collocamento in quiescenza per inabilità, deducevano che lo stesso non aveva ricevuto la retribuzione relativa al periodo da settembre 2013 a dicembre 2014, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, per i quali aveva ottenuto da questo Tribunale decreti ingiuntivi n. 818/2015 e n. 17/2017 né le mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2019, il pagamento del TFR e il versamento dei contributi previdenziali. Adiva pertanto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di sentir condannare il CUB in liquidazione “…al pagamento nei confronti delle ricorrenti del complessivo importo di euro 81.226,79, di cui euro 50.662,31 a titolo di differenze di retribuzione, nonché euro 30.564,48 a titolo di TFR e al pagamento Pers della 13^ e 14^ mensilità, ferie, festività, permessi maturati e non goduti dal sig. indennità Persona_1
1 di mancato preavviso, ovvero ad altra somma maggiore o minore che l'On.Le Giudicante riterrà di giustizia. c) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. d) Condannare, altresì, la convenuta o chi per essi alla ricostruzione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' in favore del ricorrente CP_2 in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente svolto e che risulterà in corso di causa”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il C.U.B. eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, la carenza di legittimazione passiva del CP_1 relativamente alla domanda di pagamento del TFS, la violazione del principio del ne bis in idem riguardo alle mensilità per le quali aveva già ottenuto decreti ingiuntivi, in ogni caso già pagati come da bonifici versati in atti;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, si costituiva l' depositando documentazione dalla quale CP_2 emergeva la ricostruzione della posizione previdenziale e il pagamento del TFR. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, integrato il contraddittorio con l' disposti plurimi CP_2 rinvii anche al fine di interloquire con i difensori, la causa viene decisa, all'esito della discussione e della camera di consiglio ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Va precisato che all'odierna udienza, parte ricorrente – preso atto della documentazione depositata in corso di causa dalle altre parti – chiedeva limitarsi la domanda al pagamento delle spettanze relativamente alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019 oltre ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso, rinunciando alle altre domande proposte e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva e pagamento del TFR (cfr. verbale d'udienza).
***** Il Tribunale osserva. Deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in ragione sia della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte in relazione alla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di mensilità da settembre 2013 a dicembre 2014 come meglio articolata in ricorso sia per l'avvenuto pagamento del TFR e regolarizzazione contributiva da parte dell' (cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). CP_2
All'odierna udienza, parte ricorrente – preso atto della documentazione depositata in corso di causa dalle altre parti – chiedeva limitarsi la domanda al pagamento delle spettanze relativamente alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019 oltre ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso, rinunciando alle altre domande proposte in virtù della sussistenza di titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva e pagamento del TFR (cfr. verbale d'udienza). Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione
2 dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005) La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente rinunciato all'azione in relazione alla domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di mensilità da settembre 2013 a dicembre 2014. In parte qua è venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso. Analogamente deve dirsi riguardo al versamento dei contributi preteso in questa sede e al pagamento del TFR che, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall' è CP_2 avvenuto sulla base delle denunce contributive trasmesse dal Cub mediante il modello TFR1, in data 24.2.2025 (cfr. prod. e cioè prima della prima udienza a seguito della chiamata in CP_2 causa dell'Istituto previdenziale disposta con ordinanza del 12.12.2024 (cfr. fasc. informativo). Residua la domanda di pagamento delle mensilità maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019 oltre ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso su cui ha insistito parte ricorrente. Sul punto, all'odierna udienza il CUB ha dedotto di aver depositato i cedolini paga del de cuius relativi alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, quest'ultima comprensiva anche dei ratei di tredicesima e quattordicesima, delle ferie non godute e dell'indennità
3 sostitutiva di preavviso, somme di cui il ha riconosciuto espressamente di essere CP_1 debitore nei confronti degli eredi del sig. (cfr. verbale d'udienza e doc. dep il 6.10.2025). Per_1
A fronte di tali eccezioni, in data odierna il difensore di parte ricorrente ha condiviso la prospettazione del quantum debeatur come risultante dalla predetta documentazione versata in atti dal CUB (cfr. verbale d'udienza) Conseguentemente, in virtù del riconoscimento da parte del CUB della debenza delle spettanze relative alle mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, quest'ultima comprensiva dei ratei tredicesima e quattordicesima, delle ferie e dell'indennità sostitutiva di preavviso nelle somme di cui ai cedolini paga versati in atti, non contestate e anzi condivise da parte ricorrente, come statuito a verbale dell'odierna udienza, il C.U.B. va condannato al pagamento della somma lorda di euro 24.112, 26 (2.053, 51 + 2052, 36 + 20.006,39) oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, ratei tredicesima, quattordicesima, ferie e indennità sostitutiva di preavviso, come risultante dai predetti prospetti paga. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della complessità delle questioni giuridiche sottese, relativamente alla legittimazione passiva del CUB in merito alla corresponsione del TFR, alla chiamata in causa dell' relativamente alla domanda di pagamento del TFR, alla CP_2 sussistenza di due decreti ingiuntivi emessi per spettanze richieste anche in questo giudizio, appare equo compensare le spese di lite integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede: a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
b) condanna il in Controparte_1 persona del Soggetto Liquidatore p.t. al pagamento, nei confronti dei ricorrenti della somma lorda di euro 24.112, 26 oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di mensilità di maggio 2019, giugno 2019 e luglio 2019, ratei tredicesima, quattordicesima, ferie e indennità sostitutiva di preavviso;
c) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
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