Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.12.2024 da
1) SI.ra Parte_1
nata Milano in data 11 aprile 1968 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Paola Tullia Bordignon, C.F. del Foro di Milano C.F._2
presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) SI. Parte_2
Nato a RO (PV) il 16 dicembre 1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]
entrambe del Foro di Milano, presso le quali ha eletto domicilio telematico: C.F._5
Email_2 Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18 aprile 1998 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano per l'Anno
1998 Parte II Serie A N. 0057 Registro 04
In separazione dei beni. con una LI: nata a [...] il [...], Persona_1 Controparte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. sita a Milano in Parte_2
Via Chopin Federico n. 37, unitamente ai mobili, agli arredi e al box pertinenziale, viene assegnata alla moglie che vi trasferirà la residenza anagrafica;
nella suddetta
Per_ abitazione avrà facoltà di dimorare anche la LI . Le parti convengono inoltre che la suddetta assegnazione avrà la durata di otto anni a decorrere dalla data della sentenza di separazione a prescindere dalla permanenza della LI (di anni 22) nella casa familiare. Al termine di detto periodo di assegnazione la sig.ra dovrà Pt_1 lasciare l'abitazione in buono stato e libera e dagli oggetti personali, così come il box pertinenziale. Al momento del rilascio i coniugi concorderanno l'eventuale suddivisione degli arredi e delle suppellettili.
3. La moglie, per effetto dell'assegnazione della casa familiare, sosterrà tutte le spese di ordinaria amministrazione, ivi comprese le spese relative alle utenze e la tassa sui rifiuti, riferibili e imputabili al periodo successivo alla firma del presente ricorso.
Diversamente, le spese straordinarie e le tasse sulla proprietà dell'immobile saranno a carico del marito.
4. La sig.ra si impegna, entro 30 giorni dalla data della sentenza di separazione, Pt_1
ad effettuare tutte le volture delle utenze relative alla casa coniugale a lei assegnata, ad oggi intestate al sig. Il costo dell'eventuale assicurazione sulla casa Parte_2 coniugale, il cui preventivo dovrà essere condiviso tra le parti, sarà a carico dei coniugi nella misura del 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie.
5. Il marito, sin dalla firma del presente ricorso lascerà la casa coniugale e dovrà prelevare i suoi effetti personali ed eventuali altri oggetti (come da elenco allegato Doc.
6) entro 30 giorni, previo accordo con la moglie per i giorni in cui poter accedere all'abitazione per il recupero dei suoi effetti.
6. La moglie avrà la facoltà di concedere a terzi l'utilizzo del box pertinenziale della casa assegnatale, trattenendo gli eventuali ricavi, senza alcun dovere di rendiconto al marito, fatto salvo l'obbligo di adempiere ad ogni relativo e conseguente onere di legge, manlevando sin d'ora il sig. da ogni responsabilità al riguardo. Parte_2
7. Il SInor a decorrere dalla data della firma del presente ricorso, Parte_2
corrisponderà alla SI.ra , a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 10 Pt_1
di ogni mese, un importo mensile complessivo di euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat. Per_ 8. La LI , che sta frequentando il terzo anno di Università, trascorrerà 15 giorni al mese, anche non consecutivi, presso ciascun genitore il quale effettuerà il mantenimento diretto;
i genitori, per esigenze di organizzazione domestica, si impegnano affinché la permanenza della LI presso le rispettive abitazioni sia per periodi continuativi di almeno 5 giorni consecutivi.
Nel caso di eventuale permanenza maggiore presso il padre, il contributo della GN
per la LI resterà comunque effettuato in modo diretto. Pt_1
9. Il sig. sarà tenuto a sostenere per la LI il 100% di tutte le spese Parte_2
d'istruzione, cosi come definite dal Protocollo del Tribunale di Milano sotto la voce
“spese scolastiche” con ciò intendendo sia quelle che, in base a detto protocollo, richiedono il preventivo accordo sia quelle che non lo richiedono;
mentre tutte le restanti spese “extra” (come individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Milano) saranno divise nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
10. Tutte le spese dell'immobile di Redavalle cointestato ai coniugi (utenze domestiche per elettricità, acqua, gas, IMU, tassa rifiuti e assicurazione, verranno suddivise tra le Parti al 50% e saranno altresì ripartiti al 50% eventuali costi per interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari per la conservazione dell'immobile); ciò fino a nuove determinazioni delle parti medesime in ordine all'eventuale vendita. L'eventuale attività di manutenzione che ciascuno dei proprietari dovesse svolgere personalmente nel suddetto immobile non costituirà ragione di compensazione rispetto alla ripartizione delle spese sopra indicate. Sempre in ordine alla casa di Redavalle, le parti danno atto che la manutenzione della casa è stata effettuata dal marito mentre l'utenza gas è stata sino ad ora pagata con addebito su un conto corrente bancario cointestato, ma alimentato esclusivamente dalla moglie;
conto corrente che le parti si impegnano a chiudere non appena possibile e comunque entro il 31 marzo 2025.
11. Il cane RA di proprietà del sig. resterà a lui affidato e si trasferirà Parte_2
con il suo proprietario in altra abitazione.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito con quanto sopra descritto ogni pregresso rapporto patrimoniale, economico e finanziario fra essi sorto ed intercorso durante la convivenza matrimoniale e di aver provveduto – prima d'ora – alla suddivisione di ogni altro bene comune e pertanto non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per i titoli anzidetti, ad eccezione degli arredi della casa di comune proprietà di Redavalle e degli arredi in essa contenuti come pure per gli arredi della casa familiare.
13. Spese compensate tra le parti.
14. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, esonerandosi reciprocamente dalla produzione degli ulteriori documenti indicati dall'art. ex art. 473 bis.12, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio in data 18 aprile 1998 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano per l'Anno 1998 Parte II Serie A N. 0057 Registro 04
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG