Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 671/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 671/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. A professione: commessa reddito: euro 24.788,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Giulia Giacometti presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: autista corriere reddito: euro 20.860,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Antonio Giroldini presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 31-1-2015 (anno 2015, Numero 4, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) disporsi che i coniugi vivano separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le conseguenti annotazioni;
2) disporsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio Per_2
con residenza presso l'abitazione materna;
[...]
3) l'abitazione coniugale sito a Mardimago – Frazione di Rovigo, Via Dei Mille n. 288 [identificata al Catasto Terreni del Comune di Rovigo, Sezione B – Boara Polesine, foglio 17, particella 35, e.u. are 08.07 e Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, in ditta concordante, Sezione BP, foglio 17, particella 35 sub 7, Via Dei Mille n. 288, piano 1, zona censuaria 2 a, categoria A/2, classe 2, vani 6, sup. cat. Mq 140, RC Euro 464,81] viene assegnata al sig. con gli arredi Parte_2
e corredi come già ripartiti tra i coniugi;
4) disporsi che il figlio , salvo diversi migliori accordi tra i Persona_2 ricorrenti ed in relazione alle necessità di studio, sportive e ricreative e delle richieste dello stesso, potrà stare con i genitori e pernottare nelle rispettive abitazioni con i tempi e con le modalità indicate (routine bisettimanale):
- il lunedì la madre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o dagli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne) facendolo poi pernottare presso la propria abitazione ed accompagnandolo a scuola il mattino successivo;
- il martedì sarà il padre ad occuparsi di andarlo a prendere a scuola o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni) facendolo pernottare presso la propria abitazione ed accompagnandolo a scuola il mattino successivo;
- il mercoledì sarà il padre ad occuparsi di andarlo a prendere a scuola o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni) riaccompagnandolo presso la casa materna entro le 21:30 lavato e cenato affinché ivi pernotti;
- il giovedì la madre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne) facendolo pernottare presso la propria abitazione;
- il venerdì la madre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o al termine degli impegni sportivi anche (con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne) ed il padre lo passerà a prendere presso l'abitazione materna verso le ore 17:00 facendolo poi pernottare presso la propria abitazione;
- il sabato il padre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne); il bambino pernotterà dal padre e trascorrerà col padre anche la domenica e verrà accompagnato a casa della madre la domenica sera dopo cena alle ore 22.00;
- il lunedì la madre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o dagli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni o della
2 sorella maggiorenne) facendolo poi pernottare presso la propria abitazione ed accompagnandolo a scuola il mattino successivo;
- il martedì sarà il padre ad occuparsi di andarlo a prendere a scuola o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni) facendolo pernottare presso la propria abitazione ed accompagnandolo a scuola il mattino successivo;
- il mercoledì sarà il padre ad occuparsi di andarlo a prendere a scuola o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni); il bambino pernotterà dal padre;
- il giovedì il padre si occuperà di accompagnarlo a scuola;
la madre dovrà prelevarlo dopo l'orario scolastico o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne) facendolo pernottare presso la propria abitazione;
- il venerdì la madre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o al termine degli impegni sportivi anche (con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne) ed il padre lo passerà a prendere presso l'abitazione materna verso le ore 17:00 facendolo poi pernottare presso la propria abitazione;
- il sabato il padre si occuperà di accompagnarlo a scuola, di prelevarlo dopo l'orario scolastico o al termine degli impegni sportivi (anche con l'ausilio dei nonni o della sorella maggiorenne) per riportarlo alla casa materna entro le ore 22:00, la domenica il bambino starà l'intera giornata e pernotterà presso la madre.
- le principali festività di calendario ed i compleanni ad anni alterni e, in particolare, durante le vacanze scolastiche natalizie sette giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale mentre, in quelle pasquali, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi che i genitori avessero ad assumere tenendo conto delle necessità ed esigenze di studio, sportive, ricreative e delle richieste del figlio. 5) per quanto attiene, invece, al contributo al mantenimento nell'interesse del figlio, attesa l'equivalenza dei tempi di collocazione presso ciascun genitore, gli stessi provvederanno al mantenimento diretto del figlio disciplinando la divisione delle spese “ordinarie” e “straordinarie” secondo le modalità stabilite nelle linee guida predisposte dal CNF qui riportate:
- SPESE COMPRESE NEL MANTENIMENTO DIRETTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali
3 domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
- SPESE EXTRA OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- SPESE EXTRA subordinate al consenso di entrambi i genitori. suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- relativamente a tutte le altre spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo fax, e-mail, whatsapp, raccomandata a.r., pec o, se del caso, brevi manu) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso;
- per quanto attiene, invece, il rimborso pro-quota al genitore anticipatario che ha trasmesso idonei giustificativi di spesa (a mezzo fax, e-mail, whatsapp, raccomandata a.r., pec o, se del caso, brevi manu), lo stesso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione;
4 - la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. La deduzione per i figli a carico seguirà, pertanto, la medesima ripartizione;
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_1 ed il IG. si impegna a trasmettere alla prima, entro il 31 gennaio Parte_2 di ciascun anno, i documenti necessari alla redazione del modello ISEE o il codice rilasciato in fase di predisposizione;
7) lo scooter marca 125 targato BE14734 di proprietà della IG.ra Controparte_1
ed in uso al marito, verrà trasferito al IG. Parte_1 Pt_2
e le spese per il trasferimento (da intendersi a titolo gratuito), seppur
[...] esente da Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e da imposta di bollo in base all'art.19 L.74/1987, sarà sostenuta interamente dal IG. (cfr. Parte_2 doc. 16);
8) la IG.ra si impegna a cedere al IG. , Parte_1 Parte_2 il quale si impegna ad acquistare, la quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile adibito a casa coniugale sito Mardimago – Frazione di Rovigo, Via Dei Mille n. 288 C ed identificata al Catasto Terreni del Comune di Rovigo, Sezione B – Boara Polesine, foglio 17, particella 35, e.u. are 08.07 e Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, in ditta concordante, Sezione BP, foglio 17, particella 35 sub 7, Via Dei Mille n. 288, piano 1, zona censuaria 2 a, categoria A/2, classe 2, vani 6, sup. cat. Mq 140, RC Euro 464,81 per la somma di € 120.000,00;
9) La IG.ra con il prezzo ricevuto si impegna, a sua volta, Parte_1 ad estinguere il mutuo ipotecario acceso con (ex Controparte_2 [...]
) con debito residuo al 31.01.2025 pari ad € 100.246,67 (salvo Controparte_3 errori);
10) nessuna statuizione economica tra i coniugi rispettivamente godendo entrambi di redditi propri;
11) i ricorrenti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
12) spese di lite compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
5 Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 671/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 31- Parte_2
1-2015, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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