CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 850/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Modica, via Aldo Parte_1 C.F._1
Moro n. 3, presso e nello studio dell'avv. Elvira Argento, C.F.: , che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura TE CodiceFiscale_3 speciale alle liti in atti, dall'avvocato Corrado Belfiore (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Catania, Piazza M. Buonarroti n. 22;
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1842/2023, pubblicata in data 12.12.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto confermava il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 570/2019 con cui al predetto era stato ingiunto di pagare a la somma di TE
€ 30.408,60, oltre interessi, a titolo di regresso in forza della escussione della cofideiussione prestata in data 3.4.2015 in favore di a garanzia del Controparte_2 finanziamento chirografario erogato alla in pari data. Controparte_3
In estrema sintesi, premesso che i fratelli e , soci illimitatamente TE Parte_1 responsabili della avevano prestato fideiussione fino alla Controparte_3 concorrenza di € 97.000,00 a garanzia del prestito di € 85.000,00 erogato in favore della detta società in data 3.4.2015 da restituire in n. 28 rate trimestrali, e premesso che a fronte dell'inadempimento della società la banca aveva escusso la fideiussione prestata da il quale aveva estinto TE
l'intero debito pagando la somma complessiva di € 60.817,20, con il decreto ingiuntivo poi opposto da
, agiva in regresso nei suoi confronti per ottenere la metà di Parte_1 TE quanto pagato alla banca.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo sosteneva di non dovere nulla all'opposto Parte_1 atteso che tra i due fratelli era intervenuto un accordo in forza del quale avrebbe TE pagato i debiti sociali, tra cui quello per cui era stata prestata ed escussa la fideiussione, ricevendo in contropartita n. 32 beni strumentali appartenenti alla società.
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale riteneva che non vi fosse alcuna prova di detto accordo e che conseguentemente il credito azionato mediante il ricorso per ingiunzione, derivante dall'esercizio del diritto di regresso, fosse pienamente fondato, di talché dovuto risultava il pagamento ingiunto.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. TE
All'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione e delle conclusioni formulate dalle parti, la causa pagina 2 di 8 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame ha criticato la sentenza impugnata per non avere la Parte_1 stessa interpretato correttamente le prove assunte nel corso del giudizio da cui, ad avviso dell'appellante, emergerebbe la fondatezza del suo assunto secondo cui lo stesso non sarebbe tenuto al pagamento della somma ingiuntagli in ragione dell'accordo raggiunto con il fratello.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che in data 6.12.2013 la veniva posta in Controparte_3 liquidazione con la nomina, quale liquidatore, di . TE
In data 3.4.2015 erogava alla detta società il Controparte_2 finanziamento di € 85.000,00, da restituire in 28 rate trimestrali.
A garanzia della sua restituzione e prestavano, in pari data, TE Parte_1 fideiussione fino alla concorrenza di € 97.500,00.
In data 12.6.2018 la banca escuteva la fideiussione prestata da incassando, ad TE estinzione del mutuo, la somma di € 60.817,20.
Come sopra più volte evidenziato, secondo l'appellante lo stesso non sarebbe tenuto in via di regresso nei confronti del fratello perché tra i due era intervenuto un accordo in forza del quale i debiti sociali sarebbero stati pagati per intero da quest'ultimo il quale, in cambio, avrebbe fatto propri i beni strumentali della società.
Il primo giudice ha ritenuto che non fosse stata acquisita la prova dell'esistenza di detto accordo perché:
a) non vi è prova che i n. 32 beni strumentali indicati nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'appellante appartenessero alla società;
b) non vi è prova del valore degli stessi;
c) in ordine alla riunione tenutasi, secondo quanto indicato dall'appellante, nel mese di giugno del
2016, durante la quale sarebbe stato raggiunto con il fratello l'accordo sopra indicato, i testi dell'appellato (ossia i suoi figli e ) hanno riferito che la riunione si Controparte_4 Controparte_5 tenne e che tuttavia la stessa riguardò tematiche diverse dall'accordo in questione, mentre i testi dell'appellante (ossia sua figlia e suo genero ) hanno riferito che Controparte_6 Persona_1
l'accordo era stato già in precedenza raggiunto e soltanto ribadito durante la detta riunione in cui pagina 3 di 8 vennero trattate tematiche diverse afferenti questioni economiche che interessavano le due famiglie;
d) premesso che soltanto in comparsa conclusionale aveva allegato che l'accordo Parte_1 ribadito durante la riunione tenutasi nel giugno del 2016, era stato raggiunto tra i due fratelli nel 2012, non si comprendeva perché alla data – successiva – della concessione del finanziamento (3.4.2015),
l'appellante avesse prestato fideiussione personale, se già era stato pattuito che i debiti sociali li avrebbe pagati il fratello;
e) a fronte della delicatezza del contenuto dell'accordo appariva inverosimile, specie in considerazione dei fragili rapporti esistenti tra i fratelli, che lo stesso non fosse stato formalizzato per iscritto.
L'atto di appello si incentra sui seguenti argomenti: Parte_1
1) la prova dell'accordo emergerebbe con chiarezza dalle testimonianze rese dai suoi testi;
2) sostanzialmente risulterebbe anche dimostrato che i beni strumentali indicati in citazione appartenevano alla società e che di essi aveva oggi la disponibilità l'appellato;
3) i rapporti tra i fratelli si guastarono dopo che l'accordo venne raggiunto, di talché la sua mancata formalizzazione per iscritto non ne rendeva per nulla inverosimile l'esistenza;
4) “Risulta pacifico, e peraltro di facile comprensione, il perché l'odierno appellante nel 2015, nonostante l'intesa raggiunta con l'appellato, ha concesso la fideiussione, in quanto, trattandosi di società di persona era necessario, ai fini del finanziamento, la garanzia personale di entrambi i soci, nonostante la consapevolezza che i debiti venivano a gravare solo ed esclusivamente sull'appellato”
(v. p. 13 della citazione in appello).
Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale resista alle sopra esposte argomentazioni.
Va premesso che, rispondendo sul seguente articolato di prova (2)”Vero o no che in data 11.06.2016, presso l'immobile del sig. sito in Modica nella via Cornelia n. 30, piano primo, si è TE tenuta una riunione tra il sig. ed il sig. ”; 3)”Vero o no che a TE Parte_1 tale riunione erano presenti oltre ai due fratelli anche la sig. , la sig.ra CP_1 Persona_2
, il sig. , il sig. , il sig. ed il sig. Controparte_6 Controparte_4 Persona_1 Controparte_4
, questi ultimi due figli di;
4)”Vero o no che in tale riunione si Controparte_5 TE
è raggiunto l'accordo che il sig. avrebbe rilevato tutti i beni mobili della TE [...]
, ad eccezione di quelli che erano stati già regolarmente venduti alla ditta ED Spa, ed CP_3 avrebbe chiuso tutte le pendenze debitorie della ditta stessa”), , genero Persona_1 dell'appellante, ha risposto:
“2: vero, ero presente
pagina 4 di 8 3: vero, è la moglie di , e sono figli di Persona_2 Parte_1 CP_6 Controparte_4
, è mia moglie;
e sono figli di Pt_1 CP_6 CP_4 CP_5 CP_1
4: in realtà l'accordo era stato preso, la riunione è avvenuta per tanti altri motivi;
l'accordo era che avrebbe pagato i debiti della società, ma in cambio si prendeva i beni della stessa, lo stesso CP_1 ha detto nella riunione che mancavano solo due rate di un mutuo da pagare e che i debiti CP_1 erano stati quasi tutti pagati;
ha chiesto ad se la lo aveva cercato, gli aveva CP_1 Pt_1 CP_2 cioè chiesto di rientrare e ha risposto di no. Non so quando di preciso è stato raggiunto Pt_1
l'accordo di cui si tratta”, mentre , figlia dell'appellante, ha dichiarato: Controparte_6
“2: vero, ero presente
3: vero
4: vero, ma era stato raggiunto prima l'accordo, non so quando. Dei beni venduti alla edilzeta ricordo il n. 8, ma ciò è successo dopo la riunione del giugno 2016, prima c'erano state altre vendite di beni alla edilzeta. La riunione si è tenuta anche per altri argomenti da discutere nell'ambito della famiglia;
il discorso dei debiti della è venuto fuori comunque anche in quella sede, in cui CP_3 CP_1 ha ribadito a mio padre che rimanevano pochi debiti (una o due rate del mutuo) della società da saldare e che non doveva preoccuparsi perché li avrebbe pagati lui. Gli altri argomenti erano
l'occupazione deella casa di via Cornelia 12, la casa dove stavano i nonni;
la richiesta di regolarizzazione dell'affitto di una parte del capannone occupata da ED, ecc, ed altri argomenti su affari di famiglia”.
Come sopra esposto i due testi dell'appellato, ossia i suoi figli e , Controparte_4 Controparte_5 hanno confermato che nel giugno del 2016 si tenne effettivamente una riunione tra i due nuclei familiari avente ad oggetto tematiche economiche di varia natura, precisando tuttavia che non si parlò affatto dell'accordo per cui è causa.
Ritiene la Corte che le testimonianze rese da e da siano insufficienti Persona_1 Controparte_6
a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva dell'appellante in quanto le stesse, sia in sé e per sé considerate, che per il contesto in cui si inseriscono, appaiono inattendibili.
Invero:
a) innanzitutto, secondo l'assunto dell'appellante, l'incontro in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo era avvenuto l'11.6.2016, mentre invece entrambi i testi hanno riferito che l'accordo risaliva ad un non meglio specificato momento precedente;
b) solo dopo l'emersione, con le testimonianze, della circostanza secondo cui l'accordo sarebbe stato pagina 5 di 8 raggiunto prima della riunione dell'11.6.2016, l'appellante lo faceva risalire anch'esso ad un momento precedente datandolo nell'anno 2012, secondo un adeguamento della tesi difensiva alle risultanze probatorie che non depone di certo per la sua verosimiglianza;
c) le due testimonianze contengono un riferimento senz'altro errato, e che milita nel senso della inverosimiglianza del riferito, laddove riportano che, secondo quanto sarebbe emerso nella detta riunione del 2016, avrebbe detto al fratello che praticamente tutti i debiti sociali TE sarebbero stati già all'epoca estinti, incluso il mutuo bancario di cui sarebbero rimaste da pagare solo due rate, in evidente contrasto con quanto emerge dal contratto di finanziamento, su cui l'appellante aveva prestato fideiussione e di cui non poteva quindi essere all'oscuro, concluso nell'anno 2015 (e quindi poco più di un anno prima della riunione e quando non poteva che essere noto allo stesso che il prestito, da restituire in 28 rate trimestrali, era ben lungi dal potere essere Parte_1 stato già quasi per intero restituito);
d) sembra logico che in tanto un accordo quale quello posto a fondamento della difesa dell'appellante possa essere stato verosimilmente raggiunto in quanto sussista una certa congruità tra il valore dei beni strumentali della società, in ipotesi fatti propri dall'appellato, e l'ammontare delle passività sociali che costui si sarebbe in cambio impegnato a pagare personalmente;
e) in questo quadro sarebbe spettato all'appellante fornire la prova dei dati economici in questione, ossia del valore dei beni strumentali e dell'ammontare dei debiti alla data in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto (salvo a non volere assurdamente ipotizzare – ma in realtà nemmeno lo Parte_1 sostiene – che sia stato raggiunto un accordo “aperto” avete ad oggetto non soltanto le passività sociali presenti ma anche quelle future);
f) premesso che non è stata fornita la prova dell'appartenenza alla società di tutti e 32 i beni strumentali indicati in citazione (apparendo del tutto incerta la testimonianza resa sul punto da Persona_1 che ha riferito: “penso di sì, tutti i 32 beni, e tanto posso dire perché si tratta di beni inerenti l'attività della società , che faceva prefabbricati di tavelle in cemento per la struttura dei tetti delle CP_3 case;
so queste cose per sentito dire in famiglia e perché mio padre ha acquistato tali prodotti prefabbricati e la ditta era l'unica in zona che li produceva. Mai li ho visti all'interno della CP_1 ditta e del cantiere;
non lavoravo all'interno della società in liquidazione di cui si parla”; sottolineato aggiunto, mentre la testimonianza resa da è certa con riferimento soltanto ad alcuni di Controparte_6 essi, avendo la stessa riferito che: “sono certa che taluni dei beni indicati erano della società, numeri
25, 26, 27, 32, 6, 30; degli altri non sono sicura, ma penso di sì vista la natura dell'attività dei f.lli
pagina 6 di 8 ”), certamente non sussiste alcuna prova del valore degli stessi sia in assoluto che avuto CP_1 riguardo al momento in cui l'accordo con il fratello sarebbe stato concluso, e quindi nell'anno 2012;
g) in questo contesto è del tutto illogico che a fronte di un accordo in ipotesi intervenuto tra i due fratelli nel 2012, , nel 2015, si sia personalmente obbligato a pagare un debito Parte_1 sociale sottoscrivendo la fideiussione poi escussa in danno del fratello odierno appellato, nulla spiegando la notazione esposta in appello (secondo cui: “Risulta pacifico, e peraltro di facile comprensione, il perché l'odierno appellante nel 2015, nonostante l'intesa raggiunta con l'appellato, ha concesso la fideiussione, in quanto, trattandosi di società di persona era necessario, ai fini del finanziamento, la garanzia personale di entrambi i soci, nonostante la consapevolezza che i debiti venivano a gravare solo ed esclusivamente sull'appellato”), atteso che si tratta di un comportamento che da un canto è confliggente con le ragioni poste a fondamento dell'accordo, se è vero che con esso i due fratelli avrebbero convenuto che al pagamento dei debiti sociali avrebbe provveduto solo CP_1
e che dall'altro rende del tutto incerta la materia per cui è causa perché implicherebbe che
[...] nell'accordo del 2012 i due fratelli abbiano tenuto conto, assegnando a beni sociali Parte_1 di imprecisato valore, anche di un debito sociale – dell'ingente importo di € 85.000 – che sarebbe sopravvenuto solo circa tre anni dopo, il ché risulta, francamente, incredibile.
In definitiva, a fronte di tutto quanto sopra esposto, senza dimenticare che la mancanza di documentazione scritta dell'accordo (peraltro in un contesto in cui, come evidenziato dal primo giudice, i rapporti familiari risultavano connotati da una certa fragilità, risultando indimostrato l'opposto) non può che refluire in danno dell'appellante, le due testimonianze rese dai suoi congiunti sembrano del tutto inattendibili ed oltremodo insufficienti a dimostrare l'esistenza dell'accordo in forza del quale il predetto pretende di andare esente dall'obbligo di pagare, in via di regresso al fratello, la metà della somma da costui versata alla banca a tacitazione del suo credito.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 850/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1842/2023, Parte_1 pubblicata in data 12.12.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
pagina 7 di 8 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 850/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Modica, via Aldo Parte_1 C.F._1
Moro n. 3, presso e nello studio dell'avv. Elvira Argento, C.F.: , che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura TE CodiceFiscale_3 speciale alle liti in atti, dall'avvocato Corrado Belfiore (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Catania, Piazza M. Buonarroti n. 22;
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1842/2023, pubblicata in data 12.12.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto confermava il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 570/2019 con cui al predetto era stato ingiunto di pagare a la somma di TE
€ 30.408,60, oltre interessi, a titolo di regresso in forza della escussione della cofideiussione prestata in data 3.4.2015 in favore di a garanzia del Controparte_2 finanziamento chirografario erogato alla in pari data. Controparte_3
In estrema sintesi, premesso che i fratelli e , soci illimitatamente TE Parte_1 responsabili della avevano prestato fideiussione fino alla Controparte_3 concorrenza di € 97.000,00 a garanzia del prestito di € 85.000,00 erogato in favore della detta società in data 3.4.2015 da restituire in n. 28 rate trimestrali, e premesso che a fronte dell'inadempimento della società la banca aveva escusso la fideiussione prestata da il quale aveva estinto TE
l'intero debito pagando la somma complessiva di € 60.817,20, con il decreto ingiuntivo poi opposto da
, agiva in regresso nei suoi confronti per ottenere la metà di Parte_1 TE quanto pagato alla banca.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo sosteneva di non dovere nulla all'opposto Parte_1 atteso che tra i due fratelli era intervenuto un accordo in forza del quale avrebbe TE pagato i debiti sociali, tra cui quello per cui era stata prestata ed escussa la fideiussione, ricevendo in contropartita n. 32 beni strumentali appartenenti alla società.
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale riteneva che non vi fosse alcuna prova di detto accordo e che conseguentemente il credito azionato mediante il ricorso per ingiunzione, derivante dall'esercizio del diritto di regresso, fosse pienamente fondato, di talché dovuto risultava il pagamento ingiunto.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. TE
All'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione e delle conclusioni formulate dalle parti, la causa pagina 2 di 8 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame ha criticato la sentenza impugnata per non avere la Parte_1 stessa interpretato correttamente le prove assunte nel corso del giudizio da cui, ad avviso dell'appellante, emergerebbe la fondatezza del suo assunto secondo cui lo stesso non sarebbe tenuto al pagamento della somma ingiuntagli in ragione dell'accordo raggiunto con il fratello.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che in data 6.12.2013 la veniva posta in Controparte_3 liquidazione con la nomina, quale liquidatore, di . TE
In data 3.4.2015 erogava alla detta società il Controparte_2 finanziamento di € 85.000,00, da restituire in 28 rate trimestrali.
A garanzia della sua restituzione e prestavano, in pari data, TE Parte_1 fideiussione fino alla concorrenza di € 97.500,00.
In data 12.6.2018 la banca escuteva la fideiussione prestata da incassando, ad TE estinzione del mutuo, la somma di € 60.817,20.
Come sopra più volte evidenziato, secondo l'appellante lo stesso non sarebbe tenuto in via di regresso nei confronti del fratello perché tra i due era intervenuto un accordo in forza del quale i debiti sociali sarebbero stati pagati per intero da quest'ultimo il quale, in cambio, avrebbe fatto propri i beni strumentali della società.
Il primo giudice ha ritenuto che non fosse stata acquisita la prova dell'esistenza di detto accordo perché:
a) non vi è prova che i n. 32 beni strumentali indicati nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'appellante appartenessero alla società;
b) non vi è prova del valore degli stessi;
c) in ordine alla riunione tenutasi, secondo quanto indicato dall'appellante, nel mese di giugno del
2016, durante la quale sarebbe stato raggiunto con il fratello l'accordo sopra indicato, i testi dell'appellato (ossia i suoi figli e ) hanno riferito che la riunione si Controparte_4 Controparte_5 tenne e che tuttavia la stessa riguardò tematiche diverse dall'accordo in questione, mentre i testi dell'appellante (ossia sua figlia e suo genero ) hanno riferito che Controparte_6 Persona_1
l'accordo era stato già in precedenza raggiunto e soltanto ribadito durante la detta riunione in cui pagina 3 di 8 vennero trattate tematiche diverse afferenti questioni economiche che interessavano le due famiglie;
d) premesso che soltanto in comparsa conclusionale aveva allegato che l'accordo Parte_1 ribadito durante la riunione tenutasi nel giugno del 2016, era stato raggiunto tra i due fratelli nel 2012, non si comprendeva perché alla data – successiva – della concessione del finanziamento (3.4.2015),
l'appellante avesse prestato fideiussione personale, se già era stato pattuito che i debiti sociali li avrebbe pagati il fratello;
e) a fronte della delicatezza del contenuto dell'accordo appariva inverosimile, specie in considerazione dei fragili rapporti esistenti tra i fratelli, che lo stesso non fosse stato formalizzato per iscritto.
L'atto di appello si incentra sui seguenti argomenti: Parte_1
1) la prova dell'accordo emergerebbe con chiarezza dalle testimonianze rese dai suoi testi;
2) sostanzialmente risulterebbe anche dimostrato che i beni strumentali indicati in citazione appartenevano alla società e che di essi aveva oggi la disponibilità l'appellato;
3) i rapporti tra i fratelli si guastarono dopo che l'accordo venne raggiunto, di talché la sua mancata formalizzazione per iscritto non ne rendeva per nulla inverosimile l'esistenza;
4) “Risulta pacifico, e peraltro di facile comprensione, il perché l'odierno appellante nel 2015, nonostante l'intesa raggiunta con l'appellato, ha concesso la fideiussione, in quanto, trattandosi di società di persona era necessario, ai fini del finanziamento, la garanzia personale di entrambi i soci, nonostante la consapevolezza che i debiti venivano a gravare solo ed esclusivamente sull'appellato”
(v. p. 13 della citazione in appello).
Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale resista alle sopra esposte argomentazioni.
Va premesso che, rispondendo sul seguente articolato di prova (2)”Vero o no che in data 11.06.2016, presso l'immobile del sig. sito in Modica nella via Cornelia n. 30, piano primo, si è TE tenuta una riunione tra il sig. ed il sig. ”; 3)”Vero o no che a TE Parte_1 tale riunione erano presenti oltre ai due fratelli anche la sig. , la sig.ra CP_1 Persona_2
, il sig. , il sig. , il sig. ed il sig. Controparte_6 Controparte_4 Persona_1 Controparte_4
, questi ultimi due figli di;
4)”Vero o no che in tale riunione si Controparte_5 TE
è raggiunto l'accordo che il sig. avrebbe rilevato tutti i beni mobili della TE [...]
, ad eccezione di quelli che erano stati già regolarmente venduti alla ditta ED Spa, ed CP_3 avrebbe chiuso tutte le pendenze debitorie della ditta stessa”), , genero Persona_1 dell'appellante, ha risposto:
“2: vero, ero presente
pagina 4 di 8 3: vero, è la moglie di , e sono figli di Persona_2 Parte_1 CP_6 Controparte_4
, è mia moglie;
e sono figli di Pt_1 CP_6 CP_4 CP_5 CP_1
4: in realtà l'accordo era stato preso, la riunione è avvenuta per tanti altri motivi;
l'accordo era che avrebbe pagato i debiti della società, ma in cambio si prendeva i beni della stessa, lo stesso CP_1 ha detto nella riunione che mancavano solo due rate di un mutuo da pagare e che i debiti CP_1 erano stati quasi tutti pagati;
ha chiesto ad se la lo aveva cercato, gli aveva CP_1 Pt_1 CP_2 cioè chiesto di rientrare e ha risposto di no. Non so quando di preciso è stato raggiunto Pt_1
l'accordo di cui si tratta”, mentre , figlia dell'appellante, ha dichiarato: Controparte_6
“2: vero, ero presente
3: vero
4: vero, ma era stato raggiunto prima l'accordo, non so quando. Dei beni venduti alla edilzeta ricordo il n. 8, ma ciò è successo dopo la riunione del giugno 2016, prima c'erano state altre vendite di beni alla edilzeta. La riunione si è tenuta anche per altri argomenti da discutere nell'ambito della famiglia;
il discorso dei debiti della è venuto fuori comunque anche in quella sede, in cui CP_3 CP_1 ha ribadito a mio padre che rimanevano pochi debiti (una o due rate del mutuo) della società da saldare e che non doveva preoccuparsi perché li avrebbe pagati lui. Gli altri argomenti erano
l'occupazione deella casa di via Cornelia 12, la casa dove stavano i nonni;
la richiesta di regolarizzazione dell'affitto di una parte del capannone occupata da ED, ecc, ed altri argomenti su affari di famiglia”.
Come sopra esposto i due testi dell'appellato, ossia i suoi figli e , Controparte_4 Controparte_5 hanno confermato che nel giugno del 2016 si tenne effettivamente una riunione tra i due nuclei familiari avente ad oggetto tematiche economiche di varia natura, precisando tuttavia che non si parlò affatto dell'accordo per cui è causa.
Ritiene la Corte che le testimonianze rese da e da siano insufficienti Persona_1 Controparte_6
a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva dell'appellante in quanto le stesse, sia in sé e per sé considerate, che per il contesto in cui si inseriscono, appaiono inattendibili.
Invero:
a) innanzitutto, secondo l'assunto dell'appellante, l'incontro in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo era avvenuto l'11.6.2016, mentre invece entrambi i testi hanno riferito che l'accordo risaliva ad un non meglio specificato momento precedente;
b) solo dopo l'emersione, con le testimonianze, della circostanza secondo cui l'accordo sarebbe stato pagina 5 di 8 raggiunto prima della riunione dell'11.6.2016, l'appellante lo faceva risalire anch'esso ad un momento precedente datandolo nell'anno 2012, secondo un adeguamento della tesi difensiva alle risultanze probatorie che non depone di certo per la sua verosimiglianza;
c) le due testimonianze contengono un riferimento senz'altro errato, e che milita nel senso della inverosimiglianza del riferito, laddove riportano che, secondo quanto sarebbe emerso nella detta riunione del 2016, avrebbe detto al fratello che praticamente tutti i debiti sociali TE sarebbero stati già all'epoca estinti, incluso il mutuo bancario di cui sarebbero rimaste da pagare solo due rate, in evidente contrasto con quanto emerge dal contratto di finanziamento, su cui l'appellante aveva prestato fideiussione e di cui non poteva quindi essere all'oscuro, concluso nell'anno 2015 (e quindi poco più di un anno prima della riunione e quando non poteva che essere noto allo stesso che il prestito, da restituire in 28 rate trimestrali, era ben lungi dal potere essere Parte_1 stato già quasi per intero restituito);
d) sembra logico che in tanto un accordo quale quello posto a fondamento della difesa dell'appellante possa essere stato verosimilmente raggiunto in quanto sussista una certa congruità tra il valore dei beni strumentali della società, in ipotesi fatti propri dall'appellato, e l'ammontare delle passività sociali che costui si sarebbe in cambio impegnato a pagare personalmente;
e) in questo quadro sarebbe spettato all'appellante fornire la prova dei dati economici in questione, ossia del valore dei beni strumentali e dell'ammontare dei debiti alla data in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto (salvo a non volere assurdamente ipotizzare – ma in realtà nemmeno lo Parte_1 sostiene – che sia stato raggiunto un accordo “aperto” avete ad oggetto non soltanto le passività sociali presenti ma anche quelle future);
f) premesso che non è stata fornita la prova dell'appartenenza alla società di tutti e 32 i beni strumentali indicati in citazione (apparendo del tutto incerta la testimonianza resa sul punto da Persona_1 che ha riferito: “penso di sì, tutti i 32 beni, e tanto posso dire perché si tratta di beni inerenti l'attività della società , che faceva prefabbricati di tavelle in cemento per la struttura dei tetti delle CP_3 case;
so queste cose per sentito dire in famiglia e perché mio padre ha acquistato tali prodotti prefabbricati e la ditta era l'unica in zona che li produceva. Mai li ho visti all'interno della CP_1 ditta e del cantiere;
non lavoravo all'interno della società in liquidazione di cui si parla”; sottolineato aggiunto, mentre la testimonianza resa da è certa con riferimento soltanto ad alcuni di Controparte_6 essi, avendo la stessa riferito che: “sono certa che taluni dei beni indicati erano della società, numeri
25, 26, 27, 32, 6, 30; degli altri non sono sicura, ma penso di sì vista la natura dell'attività dei f.lli
pagina 6 di 8 ”), certamente non sussiste alcuna prova del valore degli stessi sia in assoluto che avuto CP_1 riguardo al momento in cui l'accordo con il fratello sarebbe stato concluso, e quindi nell'anno 2012;
g) in questo contesto è del tutto illogico che a fronte di un accordo in ipotesi intervenuto tra i due fratelli nel 2012, , nel 2015, si sia personalmente obbligato a pagare un debito Parte_1 sociale sottoscrivendo la fideiussione poi escussa in danno del fratello odierno appellato, nulla spiegando la notazione esposta in appello (secondo cui: “Risulta pacifico, e peraltro di facile comprensione, il perché l'odierno appellante nel 2015, nonostante l'intesa raggiunta con l'appellato, ha concesso la fideiussione, in quanto, trattandosi di società di persona era necessario, ai fini del finanziamento, la garanzia personale di entrambi i soci, nonostante la consapevolezza che i debiti venivano a gravare solo ed esclusivamente sull'appellato”), atteso che si tratta di un comportamento che da un canto è confliggente con le ragioni poste a fondamento dell'accordo, se è vero che con esso i due fratelli avrebbero convenuto che al pagamento dei debiti sociali avrebbe provveduto solo CP_1
e che dall'altro rende del tutto incerta la materia per cui è causa perché implicherebbe che
[...] nell'accordo del 2012 i due fratelli abbiano tenuto conto, assegnando a beni sociali Parte_1 di imprecisato valore, anche di un debito sociale – dell'ingente importo di € 85.000 – che sarebbe sopravvenuto solo circa tre anni dopo, il ché risulta, francamente, incredibile.
In definitiva, a fronte di tutto quanto sopra esposto, senza dimenticare che la mancanza di documentazione scritta dell'accordo (peraltro in un contesto in cui, come evidenziato dal primo giudice, i rapporti familiari risultavano connotati da una certa fragilità, risultando indimostrato l'opposto) non può che refluire in danno dell'appellante, le due testimonianze rese dai suoi congiunti sembrano del tutto inattendibili ed oltremodo insufficienti a dimostrare l'esistenza dell'accordo in forza del quale il predetto pretende di andare esente dall'obbligo di pagare, in via di regresso al fratello, la metà della somma da costui versata alla banca a tacitazione del suo credito.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 850/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1842/2023, Parte_1 pubblicata in data 12.12.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
pagina 7 di 8 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8