Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4821/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. R. Mattana C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto del 09.12.2024 per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità: in data 25 novembre 2009 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in funzione della separazione personale, successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con decreto di omologa datato 09.12.2099.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in in Roasio (VC) il 29.03.1980 fra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, trascritto presso i registri dello Stato civile del medesimo C.F._2
comune negli Atti di matrimonio, parte II, Serie A, n. 2; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roasio di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui integralmente richiamati e trascritti:
1) l'immobile sito in Roasio, alla Via Pietro Micca n° 7/a, già adibito a casa coniugale ed in comunione tra i coniugi, per acquisto fattone in regime di comunione legale con a ministero Notaio in data 23/28.12.1983, Rep. 37362/37428, resta CP_1 Per_1
assegnato in proprietà esclusiva, a titolo di assegno una tantum divorzile, risultando tale condivisa pattuizione funzionale, collegata, essenziale e imprescindibile per risolvere in modo condiviso la crisi della famiglia e dei rapporti con i coniugi, alla
GN , per l'intero ed il Signor con impegno di natura obbligatoria Pt_2 Pt_1
in questa sede assunto, si obbliga irrevocabilmente a cedere la quota del 50%, senza corresponsione di prezzo alcuno, degli immobili ubicati in Roasio, alla Via Pietro
Micca n° 7/A, catastalmente censiti ed identificati, ad oggi, al NCEU del Comune di
Roasio, al Foglio 21, Numero 507, Sub. 1, Cat. A/7, classe 2, consistenza 6,5 vani, R.C. euro 553,90, nonché al NCEU del Comune di Roasio, al Foglio 21, Numero 507, Sub.
2, Cat. C/6, classe 1, consistenza 57 m, R.C. euro 111,86. La provenienza di tali immobili deriva dall'Atto Notaio in data 23/28.12.1983, Rep. 37362/37428 Per_1
recante cessione dei terreni già censiti tutti al Foglio 21, alla Partita 7269, ai numeri
284, 286, alla Partita 4006, ai numeri 364 sub b, 365 sub b, alla Partita 5004, ai numeri 360 sub b, 362 sub b, alla Partita 4438 al numero 285 del N.C.T. del Comune di Roasio, alla Regione Crosa, terreni tutti, successivamente edificati e, ad oggi censiti in catasto edilizio ut supra e del valore prudenziale di mercato di euro 80.000,00 per l'intero, alla GN con atto traslativo da stipulare entro e non oltre sei mesi Pt_2
dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ed oneri notarili a carico del
Signor Pt_1
2) i coniugi, ritenuto che sussistano, altresì, i presupposti per l'attribuzione in favore della GN anche di un assegno una tantum divorzile, da corrispondere in Pt_2
numerario e che reputano congruo quantificare, previa dichiarazione di equità da parte di codesto Eccellentissimo Collegio, nel complessivo importo di euro 35.000,00, convengono che il Signor si obblighi a versare alla GN Parte_1 Parte_2
, e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della GN
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di Pt_2
euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00), che sarà corrisposto, ritenutane l'ammissibilità giusto pronunziamento della Suprema Corte 24 maggio 2007, n. 12157 in tre rate e di cui la prima, già corrisposta in data 13.08.2024 per l'importo di euro
5.000,00 e di cui la seconda entro e non oltre la data del 20.12.2024 e la terza da corrispondersi decorso il termine del passaggio in giudicato ex art. 325 c.p.c. e non oltre trenta giorni dal suo spirare. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della GN
, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_2
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, della GN , avente causa o comunque connessa alla Parte_2
pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. L'efficacia dell'assegno divorzile una tantum ut supra determinato dalle parti risulta sospensivamente condizionato alla valutazione di congruità ed equità rimessa a codesto Eccellentissimo Tribunale sì che le parti reciprocamente si danno atto che la stessa pattuizione esplicherà piena efficacia soltanto con la emananda sentenza e la
GN si impegna a restituire al Signor l'importo in queste sede Pt_2 Pt_1
convenuto qualora codesto Eccellentissimo Collegio non ritenesse tale importo equo e congruo;
3) ad integrale definizione delle controversie relative ai rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, i ricorrenti si impegnano a cedere reciprocamente le quote di proprietà dei cespiti immobiliari posseduti in comunione pro indiviso in appresso descritti: il Signor si impegna a cedere alla GN , entro Parte_1 Parte_2
e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quota del
50% degli immobili identificati e censiti catastalmente come in appresso, rinunziando alla corresponsione del prezzo:
Nel catasto terreni del Comune di Roasio:
-al Foglio 21, Particella 284, prato arborato, classe 01, are 03, ca 90 R.D. euro 2.01,
R.A. 1,81 e di cui al seguente atto di provenienza: scrittura privata del 28.12.1983, autenticata nelle firme dal Notaio di Gattinara Rep. 37428, Per_1
-al Foglio 21, Particella 287, prato arborato, classe 01, are 01, ca 60 R.D. euro 0,83,
R.A. 0,74 e di cui al seguente atto di provenienza: atto Notaio del Persona_2
22.03.2000, Rep. 59153,
-al Foglio 21, Particella 355, prato arborato, classe 01, are 07, ca 50 R.D. euro 3,87, R.A. 3,49 e di cui al seguente atto di provenienza: atto Notaio del Persona_2
22.03.2000, Rep. 59153, la GN si impegna a cedere al Signor entro e Parte_2 Parte_1
non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quota del
50% degli immobili identificati e censiti catastalmente come in appresso, rinunziando alla corresponsione del prezzo:
Nel catasto terreni del Comune di Cossato:
-al Foglio 6, Particella 134, bosco ceduo, classe 03, are 27, ca 40 R.D. euro 1,70, R.A.
0,71 e di cui al seguente atto di provenienza: rogito Notaio in data 21.04.1981 Per_3
Rep. 25808,
-al Foglio 6, Particella 135, bosco ceduo, classe 01, are 11, ca 00 R.D. euro 1,99, R.A.
0,51 e di cui al seguente atto di provenienza: atto Notaio del 08.10.1984, Rep. Per_3
33811,
-al Foglio 6, Particella 656, bosco ceduo, classe 03, are 05, ca 08 R.D. euro 0,31, R.A.
0,13 e di cui al seguente atto di provenienza: atto Notaio del Persona_2
03.08.1990, Rep. 29009,
4) con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, i coniugi dichiarano di rinunciare e per l'effetto rinunciano reciprocamente al mantenimento, dichiarano di aver risolto ogni ulteriore questione afferente il regime di comunione legale sciolto con la separazione, ed il conseguente regime di comunione ordinaria, dandosi atto le parti di aver provveduto ex art. 177 c.c. alle reciproche restituzioni, de residuo, ed ai rimborsi ed alle restituzioni di cui all'art. 192 c.c., rinunziando ad ogni e qualsiasi azione dipendente dai medesimi titoli ed in ogni caso discendente dal pregresso rapporto di coniugio. La GN dichiara di rinunziare alla Pt_2
erogazione mensile dell'assegno divorzile.
5) le spese legali del presente procedimento restano integralmente compensate tra i coniugi.
Nulla sulle spese.
Biella, 12 febbraio 2025
Il Presidente est.