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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 300/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA U. CORICA, 36 98069 SINAGRA presso lo studio dell'avv. SINAGRA MARIA TINDARA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/05/1968 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Giacomo
Portale, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza non definitiva n. 370/2024
Reg. Sent., pubblicata il 22.03.2024, il cui contenuto di seguito si sintetizza.
1 Con ricorso depositato in data 23.02.2023 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con , in data 30.05.1998 nel Comune Controparte_1 di Naso (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo
Comune Parte II, Serie A, N. 6, Anno 1998), deduceva: che dalla loro unione erano nati i figli (12.01.1999) ed (15.02.2000); che a causa delle ER Per_2 condotte del marito aveva dovuto ricorrere al Tribunale di Patti per la pronunzia della separazione legale giudiziale, addebitata al consorte e statuita con la sentenza n. 585/2022 (proc. N. 103/2018 RG), depositata l'1.8.2022, già passata in giudicato;
che, decorsi i termini di legge e sussistendone i presupposti, aveva introitato il presente procedimento per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentando e chiedendo quanto di seguito trascritto: ” ..2. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
3. La sig.ra ha lasciato quella che era la casa coniugale, Pt_1 di proprietà del , e quindi costui ha ripreso a goderne in modo pieno CP_1 ed esclusivo;
4. I Figli, maggiorenni, continuano ad abitare con la madre;
5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ER economicamente indipendente, versando la somma di €. 400,00 (a fronte dei
300 già stabiliti dal giudice della separazione) entro i primi 5 giorni del mese da rivalutare secondo gli indici Istat;
6. I padre concorrerà alle spese extra della figlia nella misura del 70% e quindi ci si riferisce al pagamento delle spese straordinarie, per istruzioni scolastiche e para-scolastiche, e/o comunque alla scuola connesse e necessarie per la migliore educazione, istruzione e crescita anche ricreativa, nonché delle altre spese straordinarie da concordare preventivamente fra le quali, in particolare, quelle di carattere sanitario (anche dentistico e/o farmacologico secondo le prescrizioni mediche non previste dall'ente assistenziale SNN dal quale sono garantite tali prestazioni), sempre previo accordo tra i genitori, salvo casi d'urgenza, sia sulle cliniche, sia sui professionisti quali rivolgersi. Qualora dette spese siano anticipate dal padre, la madre si impegna a rimborsarle immediatamente nella misura sopra stabilita e viceversa.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di un
2 documento valido per l'espatrio.” Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva non opponendosi Controparte_1 alla pronunzia di divorzio e dichiarandosi disponibile a versare per la figlia maggiorenne il contributo mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese ER straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Successivamente, a mezzo di nuovo procuratore costituito, il chiedeva CP_1 notificarsi il ricorso introduttivo alla figlia per verificare la volontà della stessa di ricevere in via diretta l'assegno di mantenimento e che venisse disposta l'integrazione della documentazione reddituale della ricorrente, sospendendosi nelle more il versamento dell'assegno posto a carico di esso resistente.
Con provvedimento fuori udienza del 30.12.2023 il Presidente del Tribunale,
a seguito della comparizione personale dei coniugi, riteneva di dover modificare le statuizioni della separazione tra i coniugi in ordine al mantenimento dovuto dal padre alla figlia -aumentandolo ad € 350,00 ER mensili- e rinviava per la trattazione nel merito al designato G.I. innanzi al quale veniva di poi chiesta, tra l'altro, la pronunzia di sentenza sullo status.
Ciò posto, a seguito della summenzionata sentenza non definitiva sullo status n. 370/2024 Reg. Sent., pubblicata il 22.03.2024 e dopo il rigetto di un'istanza del per la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e la CP_1 concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., venivano precisate le conclusioni e, all'udienza del 14.4.2025, la causa veniva, quindi, introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In questa sede va esaminata la richiesta di parte ricorrente di corresponsione a carico del resistente dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne , di anni 26, studentessa universitaria in Mediazione ER linguistica e culturale presso l'Ateneo di Milano.
A detta richiesta si è opposto il resistente che -nonostante all'udienza presidenziale si fosse dichiarato disponibile a versare alla figlia l'importo di €
350,00 mensili- ha poi chiesto la revoca dell'assegno stabilito dal Presidente del Tribunale atteso che la figlia avrebbe dovuto già laurearsi e che, comunque, presterebbe attività lavorativa come baby sitter.
3 Nondimeno, il non ha fornito prova alcuna dei propri assunti non CP_1 avendo prodotto nessuna documentazione attestante nè il conseguimento della laurea da parte di nè il presunto lavoro dalla stessa svolto, non indicando ER neppure il datore o le modalità (es. continuità, percezione di adeguata retribuzione) da cui poter desumere un'eventuale acquisita indipendenza economica.
Viceversa, dalla produzione di parte ricorrente (libretto esami) risulta che la ragazza è giunta quasi alla fine del percorso di studi intrapreso fuori sede (a
Milano) mancando l'esame di lingua russa che non è ancora riuscita a superare e ha, altresì, una buona media rispetto agli esami universitari sostenuti.
Inoltre, non può dirsi che la stessa si ponga in stato di colpevole inerzia considerato che tenta di gravare il meno possibile sulla famiglia essendo tornata a vivere con la madre e recandosi a Milano solo per gli esami nonchè attivandosi nello svolgimento di lavori saltuari e occasionali (la baby sitter) conciliabili, in ogni caso, con lo studio.
Pertanto, in ossequio ai principi elaborati in materia da costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli ex art. 147 e 148 c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma perdura immutato sino al conseguimento dell'autosufficienza economica della prole -di cui bisogna fornire prova- e salvo negligenza manifestata dalla prole medesima nel rendersi indipendente, va confermato l'assegno posto a carico del resistente per la figlia nella misura di € 350,00 mensili, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
Difatti, "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto" (ex multis Cass.
n.5088/2018).
4 Nel caso in specie, è acclarato, per come dichiarato dallo stesso , che CP_1
-di anni 26- è ormai prossima alla laurea e non può comunque imputarsi ER alla medesima negligenza o inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa stabile e adeguata alla sua formazione, peraltro non ancora conclusa, dovendosi assicurare alla giovane un ragionevole lasso di tempo per inserirsi - post lauream- nel mercato occupazionale.
Non può nemmeno trovare accoglimento la domanda avanzata dal di CP_1 versamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto alla figlia ER atteso il difetto di legittimazione del resistente ed essendo, invece, legittimata ad agire in tal senso esclusivamente la figlia maggiorenne che avrebbe dovuto proporre la relativa domanda.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “….il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (ex multis Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (Cass. civile, sez. I, ordinanza n.18008/2018).
Pertanto, in assenza della domanda autonoma della figlia ad ottenere il mantenimento diretto e che può negare il concorrente diritto del genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando la volontà di gestire autonomamente le risorse destinate al suo sostentamento, la domanda del di va rigettata. CP_1
Del pari vanno rigettate, in quanto inammissibili, le domande del resistente non connesse con il petitum del presente procedimento.
5 Le spese di lite sono poste a carico del resistente soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, con obblifgo di pagamento in favore dell' stante l'ammissione della Pt_2 ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. conferma in € 350,00 mensili, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF, la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente alla ricorrente per la figlia , da ER versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
2. condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente di €
4.712,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con obbligo di pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Patti nella Camera di Consiglio del 21.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 300/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA U. CORICA, 36 98069 SINAGRA presso lo studio dell'avv. SINAGRA MARIA TINDARA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/05/1968 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Giacomo
Portale, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza non definitiva n. 370/2024
Reg. Sent., pubblicata il 22.03.2024, il cui contenuto di seguito si sintetizza.
1 Con ricorso depositato in data 23.02.2023 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con , in data 30.05.1998 nel Comune Controparte_1 di Naso (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo
Comune Parte II, Serie A, N. 6, Anno 1998), deduceva: che dalla loro unione erano nati i figli (12.01.1999) ed (15.02.2000); che a causa delle ER Per_2 condotte del marito aveva dovuto ricorrere al Tribunale di Patti per la pronunzia della separazione legale giudiziale, addebitata al consorte e statuita con la sentenza n. 585/2022 (proc. N. 103/2018 RG), depositata l'1.8.2022, già passata in giudicato;
che, decorsi i termini di legge e sussistendone i presupposti, aveva introitato il presente procedimento per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentando e chiedendo quanto di seguito trascritto: ” ..2. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
3. La sig.ra ha lasciato quella che era la casa coniugale, Pt_1 di proprietà del , e quindi costui ha ripreso a goderne in modo pieno CP_1 ed esclusivo;
4. I Figli, maggiorenni, continuano ad abitare con la madre;
5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ER economicamente indipendente, versando la somma di €. 400,00 (a fronte dei
300 già stabiliti dal giudice della separazione) entro i primi 5 giorni del mese da rivalutare secondo gli indici Istat;
6. I padre concorrerà alle spese extra della figlia nella misura del 70% e quindi ci si riferisce al pagamento delle spese straordinarie, per istruzioni scolastiche e para-scolastiche, e/o comunque alla scuola connesse e necessarie per la migliore educazione, istruzione e crescita anche ricreativa, nonché delle altre spese straordinarie da concordare preventivamente fra le quali, in particolare, quelle di carattere sanitario (anche dentistico e/o farmacologico secondo le prescrizioni mediche non previste dall'ente assistenziale SNN dal quale sono garantite tali prestazioni), sempre previo accordo tra i genitori, salvo casi d'urgenza, sia sulle cliniche, sia sui professionisti quali rivolgersi. Qualora dette spese siano anticipate dal padre, la madre si impegna a rimborsarle immediatamente nella misura sopra stabilita e viceversa.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di un
2 documento valido per l'espatrio.” Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva non opponendosi Controparte_1 alla pronunzia di divorzio e dichiarandosi disponibile a versare per la figlia maggiorenne il contributo mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese ER straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Successivamente, a mezzo di nuovo procuratore costituito, il chiedeva CP_1 notificarsi il ricorso introduttivo alla figlia per verificare la volontà della stessa di ricevere in via diretta l'assegno di mantenimento e che venisse disposta l'integrazione della documentazione reddituale della ricorrente, sospendendosi nelle more il versamento dell'assegno posto a carico di esso resistente.
Con provvedimento fuori udienza del 30.12.2023 il Presidente del Tribunale,
a seguito della comparizione personale dei coniugi, riteneva di dover modificare le statuizioni della separazione tra i coniugi in ordine al mantenimento dovuto dal padre alla figlia -aumentandolo ad € 350,00 ER mensili- e rinviava per la trattazione nel merito al designato G.I. innanzi al quale veniva di poi chiesta, tra l'altro, la pronunzia di sentenza sullo status.
Ciò posto, a seguito della summenzionata sentenza non definitiva sullo status n. 370/2024 Reg. Sent., pubblicata il 22.03.2024 e dopo il rigetto di un'istanza del per la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e la CP_1 concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., venivano precisate le conclusioni e, all'udienza del 14.4.2025, la causa veniva, quindi, introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In questa sede va esaminata la richiesta di parte ricorrente di corresponsione a carico del resistente dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne , di anni 26, studentessa universitaria in Mediazione ER linguistica e culturale presso l'Ateneo di Milano.
A detta richiesta si è opposto il resistente che -nonostante all'udienza presidenziale si fosse dichiarato disponibile a versare alla figlia l'importo di €
350,00 mensili- ha poi chiesto la revoca dell'assegno stabilito dal Presidente del Tribunale atteso che la figlia avrebbe dovuto già laurearsi e che, comunque, presterebbe attività lavorativa come baby sitter.
3 Nondimeno, il non ha fornito prova alcuna dei propri assunti non CP_1 avendo prodotto nessuna documentazione attestante nè il conseguimento della laurea da parte di nè il presunto lavoro dalla stessa svolto, non indicando ER neppure il datore o le modalità (es. continuità, percezione di adeguata retribuzione) da cui poter desumere un'eventuale acquisita indipendenza economica.
Viceversa, dalla produzione di parte ricorrente (libretto esami) risulta che la ragazza è giunta quasi alla fine del percorso di studi intrapreso fuori sede (a
Milano) mancando l'esame di lingua russa che non è ancora riuscita a superare e ha, altresì, una buona media rispetto agli esami universitari sostenuti.
Inoltre, non può dirsi che la stessa si ponga in stato di colpevole inerzia considerato che tenta di gravare il meno possibile sulla famiglia essendo tornata a vivere con la madre e recandosi a Milano solo per gli esami nonchè attivandosi nello svolgimento di lavori saltuari e occasionali (la baby sitter) conciliabili, in ogni caso, con lo studio.
Pertanto, in ossequio ai principi elaborati in materia da costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli ex art. 147 e 148 c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma perdura immutato sino al conseguimento dell'autosufficienza economica della prole -di cui bisogna fornire prova- e salvo negligenza manifestata dalla prole medesima nel rendersi indipendente, va confermato l'assegno posto a carico del resistente per la figlia nella misura di € 350,00 mensili, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
Difatti, "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto" (ex multis Cass.
n.5088/2018).
4 Nel caso in specie, è acclarato, per come dichiarato dallo stesso , che CP_1
-di anni 26- è ormai prossima alla laurea e non può comunque imputarsi ER alla medesima negligenza o inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa stabile e adeguata alla sua formazione, peraltro non ancora conclusa, dovendosi assicurare alla giovane un ragionevole lasso di tempo per inserirsi - post lauream- nel mercato occupazionale.
Non può nemmeno trovare accoglimento la domanda avanzata dal di CP_1 versamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto alla figlia ER atteso il difetto di legittimazione del resistente ed essendo, invece, legittimata ad agire in tal senso esclusivamente la figlia maggiorenne che avrebbe dovuto proporre la relativa domanda.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “….il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (ex multis Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (Cass. civile, sez. I, ordinanza n.18008/2018).
Pertanto, in assenza della domanda autonoma della figlia ad ottenere il mantenimento diretto e che può negare il concorrente diritto del genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando la volontà di gestire autonomamente le risorse destinate al suo sostentamento, la domanda del di va rigettata. CP_1
Del pari vanno rigettate, in quanto inammissibili, le domande del resistente non connesse con il petitum del presente procedimento.
5 Le spese di lite sono poste a carico del resistente soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, con obblifgo di pagamento in favore dell' stante l'ammissione della Pt_2 ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. conferma in € 350,00 mensili, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF, la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente alla ricorrente per la figlia , da ER versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
2. condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente di €
4.712,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con obbligo di pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Patti nella Camera di Consiglio del 21.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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