Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/03/2025 nella causa n. 204/2024 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO e DEL NEVO MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Fondo di Garanzia
Premesso che:
− il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l'accertamento del proprio Parte_1 diritto ad essere ammesso al Fondo di Garanzia per il recupero del TFR e delle CP_1 ultime tre mensilità di retribuzione, rimasti a suo credito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la Hobbymot s.a.s di RO AO &%C., cancellata dal registro delle imprese, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna dell
[...]
a corrispondere quanto dovuto a tali titoli;
CP_2
− l , costituitosi in giudizio, ha dato atto dell'intervenuto pagamento del TFR a seguito di CP_1 nuova domanda amministrativa e richiesta di riesame da parte del ricorrente, mentre ha eccepito la prescrizione annuale del diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità di retribuzione;
ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, con riguardo alla domanda di liquidazione del TFR, e per il rigetto della domanda avente al oggetto la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR;
1
− all'udienza odierna, la parte ricorrente ha aderito alla istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall e ha dichiarato di rinunciare alla domanda CP_1 avente ad oggetto crediti di lavoro diversi dal TFR;
ha quindi insistito per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite;
l si è opposto. CP_1
Ritenuto che:
− deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuta liquidazione dell'indennità richiesta;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle rispettive conclusioni;
− relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
− nella specie, l , quale gestore del Fondo di Garanzia, ha liquidato il TFR maturato dal CP_1 ricorrente nel corso del rapporto di lavoro con la Hobbymoto s.a.s. di RO AO successivamente al deposito del ricorso giudiziale, tuttavia ciò ha fatto dopo aver ricevuto istanza di riesame del proprio provvedimento di rigetto del 30.1.2024 in data 4.3.2024; infatti, il ricorrente, prima ancora di presentare istanza di riesame del provvedimento di diniego in sede amministrativa (al Comitato Provinciale), ha introdotto il presente giudizio in data 27.2.2024; si ritiene pertanto che, ove avesse percorso prima l'iter amministrativo, attendendone l'esito, avrebbe ottenuto verosimilmente la soddisfazione della propria pretesa, quanto meno con riguardo alla liquidazione del TFR, senza adire l'Autorità
Giudiziaria, inutilmente gravata dal procedimento instaurato;
peraltro, si evidenzia che, se è vero che la società datrice di lavoro era stata cancellata dal registro delle imprese sicchè non poteva presentarsi nei suoi confronti istanza di fallimento o di pignoramento, è altresì vero che “In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme attribuitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione
dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate”.” (Cassazione civile sez. II, 09/08/2023, n.24246), pertanto, prima di accedere al Fondo di Garanzia, il lavoratore era tenuto a tentare di soddisfare il proprio credito nei confronti del socio accomandatario e documentare l'infruttuosità del tentativo, come ha fatto con l'istanza presentata nel 2024; si evidenzia, infine, che la domanda relativa al pagamento dei crediti
2 RGL n. 204/2024
di lavoro diversi dal TFR, a seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall , è CP_1 stata rinunciata dal ricorrente;
− le ragioni esposte conducono alla determinazione di compensazione delle spese di lite tra le parti, come richiesto dall . CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 03/03/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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